martedì 11 novembre 2014

9^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo di EXCEPTIONES, dei RIMEDI PRETORI e dell'ACTIO IUDICATI.

EXCEPTIO: rimedio a favore del convenuto. La prima difesa del convenuto è già nell’INTENTIO.
Esistono due EXCEPTIONES molto note:

-        Doli, molto usata, inseribile all’interno di qualsiasi dolo;

-        Metus, intimorimento del convenuto.

Dà al giudice il potere di controllare se c’è stato timore, generato dalla violenza morale e/o fisica.
Esistono anche le EXCEPTIONES:

-        Legis Cinciae, è anch’essa pretoria, vieta la donazione sopra un certo tetto; non prevedeva conseguenza; la STIPULATIO c’è, ma questa stipulatio è fatta per causa di donazione, è superato il limite previsto dalla lex, non verrò condannato -- > fa riferimento ad un istituto di IUS CIVILE, il pretore lo integra;

-        Pacti, è privo di forme, ha un effetto OPE EXCEPTIONIS (il debito viene RIMESSO, non ELIMINAZIONE, ha effetto solo in via di eccezione, solo se il convenuto solleva l’eccezione).

Ci sono azioni che hanno una efficacia IPSO IURE, senza bisogno di eccezioni; altri hanno bisogno di ECCEZIONI (metus, pacti…).
La nullità ha un effetto automatico ed immediato, il giudice prende conoscenza di questo fatto d’ufficio.
Nel caso dell’eccezione di prescrizione, però, il giudice non può assolvere il convenuto, se egli stesso non solleva l’eccezione.
REPLICATIONES: è la stessa clausola ma usata dall’attore (il convenuto solleva l’eccezione; l’attore risponde con la REPLICATIO);
DUPLICATIONES: il convenuto risponde alla REPLICATIO…
TRIPLICATIONES………QUADRUPLICATIONES……….
Doli, metus e pacti sono inerenti alla CLAUSOLA DI BUONA FEDE (se il convenuto ha qualcosa da ridire in ordine ad uno di questi tre, può anche non farlo, perché il BONUS VIR non si comporterebbe così -- > rispetto della parola data, assenza di violenze morali…).
PRAESCRIPTIO: “qualcosa che si scrive prima” anche della nomina del giudice, impone al giudice di considerare anzitutto quello che c’è scritto lì.

-        PRO REO, si trasforma presto in exceptio;

-        PRO ACTORE, rimangono in vita, sono a favore dell’attore, egli vuol far valere la pretesa (di solito un credito) frazionabile -- > si sta agendo per le prescrizioni già scadute.

RIMEDI PRETORI
MEZZI MAGIS IMPERII QUAM IURISDICTIONIS

Si ha soltanto la fase IN IURE, sono ausiliari al processo, aiutano al corretto svolgimento del processo. A volte coprono delle lacune, ovvero situazioni che non hanno uno strumento giudiziario.
1-     INTERDICTA, sono ordini “di..” o “di non..”.
a.     Restitutori;
b.     Esibitori;
c.     Proibitori, più importanti, si vieta qualcosa, tema di POSSESSO.

Il pretore dà l’ordine di “rimettere la situazione com’era prima”. Se ciò non accade, sorge una tutela piena del fatto.

2-     RESTITUTIONES IN INTEGRUM: provvedimenti che permettono di esercitare la IURISDICTIO come se un certo fatto non fosse avvenuto. Vengo minacciato di trasferire in proprietà un mio bene; per paura, lo trasferisco; rivoglio il mio cavallo; sulla base della RESTITUTIO IN INTEGRUM, il pretore mi dà la possibilità, previa dimostrazione del mio precedente diritto di proprietà, di recuperare il mio bene.

3-     STIPULATIONES (CAUTIONES) PRAETORIAE: a volte è il pretore a chiedere le stipulazioni, costringendo una persona ad assumersi una obbligazione:
a.     Es. CAUTIO DAMNI INFECTI, cauzione per un danno ancora non fatto; ho una casa. Il mio vicino ha un albero pericolante. Temo che questo possa causarmi dei danni. Questo, tuttavia, è ancora uno dei pochi casi in cui sopravvive la LEGIS ACTIO. Se il mio vicino non mi vuole dare i soldi, -- >

4-     MISSIO IN POSSESSIONEM 
a.     IN REM, ovvero mi viene data la possibilità di diventare proprietario del fondo del mio vicino;
b.     IN BONA.

ACTIO IUDICATI

Qualsiasi azioni io abbia usato precedentemente, io ora ho un giudicato. È diretta a far accertare la presenza dell’OBBLIGATIO IUDICATI -- > il convenuto, qui, può provare a dire che il giudicato non esiste (o è nullo) o la condanna è già stata pagata. Se però non riesce a dimostrare tutto questo, viene condannato al doppio.
Solo condanna e confessione costituiscono TITOLO ESECUTIVO, cioè permettono all’attore di iniziare la BONORUM VENDITIO. Essa è una procedura esecutiva patrimoniale e concorsuale. Si vendica, quindi, tutto il patrimonio del convenuto. “Concorsuale” significa che coinvolge tutti i creditori. È paradossale perché anche per un piccolo credito vengono messi all’asta tutti i beni del debitore.

1)     MISSIO IN BONA REI SERVANDAE CAUSA: l’attore è immesso nel patrimonio del convenuto; è pensato per impedire che il debitore alieni parte del suo patrimonio;

2)     PROSCRIPTIO BONORUM: si dà annuncio dell’inizio della procedura esecutiva per realizzare la PAR CONDICIO CREDITORUM;

3)     Dopo 30 giorni si procede alla vendita dei beni all’asta (BONORUM VENDITIO): i concorrenti non offrono un prezzo, ma propongono di pagare una percentuale dei crediti chirografi (crediti che non hanno una garanzia, un’ipoteca) e dei crediti privilegiati (pagati per primi e per intero: ad esempio, tasse, spese funerarie…). Naturalmente il patrimonio è aggiudicato a chi (BONORUM EMPTOR) offre di pagare la percentuale più alta. Il BONORUM EMPTOR diventa come un EREDE del debitore originale (che viene dichiarato INFAME); per il pretore, quindi, diventa come un successore. È una successione universale INTER VIVOS (cioè mentre il debitore è ancora vivo), cosa che invece oggi è impensabile, perché noi lo concepiamo solo come eredità. Il pretore, così, concede delle azioni:

a.     AZIONI SERVIANE, si usano quando il fallito è morto di crepacuore; prende le azioni spettate al fallito, si fa finta, quindi, che il BONORUM EMPTOR sia proprio suo erede civile;

Il fallito Lucio Tizio è morto. Aulo Agerio chiede la VINDICATIO REI SERVIANA. Il titolo di proprietà è finto.

b.     AZIONI RUTILIANE, si usano quando il fallito è ancora vivo; prende le azioni spettate al fallito e ne cambia i nomi.

Attenzione!!!! Il BONORUM EMPTOR non è proprietario secondo il diritto dei Quiriti! Nell’esempio: Lucio Tizio è fallito; Aulo Agerio è il BONORUM EMPTOR; Numerio Negidio è il convenuto. Aulo Agerio deve provare che la cosa in questione è del fallito (nell’esempio, Lucio Tizio). La condanna, però, sarà a favore di Aulo Agerio. 

Nessun commento:

Posta un commento