martedì 9 dicembre 2014

27^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo dell'USUFRUTTO, dei MODI DI COSTITUZIONE dell'USUFRUTTO, dei modi di estinzione e dei diritti dell'USUFRUTTUARIO.

Chiedo scusa se si dovessero ravvisare degli "orrori" di ortografia, ma la lezione si è tenuta in un'aula dove non c'era posto per il computer e l'operazione di battitura si è rivelata molto complicata.



USUFRUTTO
Diritto di usare e fare propri i frutti su cose altrui, conservando la sostanza delle cose e senza modificarne la destinazione economica della cosa. È un diritto reale, limitato su cosa altrui di godimento, che dà godimento molto alto (cosa inconsumabile e fruttifera). Quello che manca è il diritto di disposizione (il proprietario diventa un NUDO PROPRIETARIO). I suoi poteri sono notevolmente complessi, può trasferire la proprietà, la NUDA proprietà.
Essendo un diritto molto invasivo, non può durare per sempre. Il limite massimo è il limite di una persona (aspettativa del proprietario). Conoscendo l’origine storica si può capire che il diritto nasce attorno al II secolo a.C., nell’epoca in cui i matrimoni venivano stretti SINE MANU (usurpatio trinoctis), non entrando nella famiglia dell’uomo -- > non sono eredi.

L’USUFRUTTO è inventato per questo, ovvero per garantire alla vedova un dignitoso sostentamento e ai figli. Lascia in eredità ai figli parte del patrimonio, e lascia alla moglie la possibilità di usufruire dei beni patrimoniali lasciati ai figli. Quando la vedova muore l’USUFRUTTO si estingue e l’eredità torna ai figli. Il diritto di usufrutto è reale e personale. Questo carattere rimane anche quando il diritto viene usato per altre esigenze (fai riferimento all’articolo 979 C.C.). E’ inoltre intrasmissibile MORTIS CAUSA ed incedibile INTER VIVOS. L’unico atto con effetti reali è la IN IURE CESSIO. Se un terzo andasse con l’usufruttuario davanti al pretore e il vero usufruttuario tace, questo atto non si trasferisce (è NULLO).

L’usufrutto può essere oggetto di locazione (frutto dell’immobile = canone di locazione). Quando si muore, cade anche il contratto di locazione. In diritto romano l’usufrutto può anche essere venduto. L’usufruttuario venditore del suo diritto è obbligato a far godere del suo diritto il compratore. Quando l’usufruttuario muore, il diritto venduto non c’è più. Se il compratore viene disturbato nell’uso di quella cosa, non può fare niente (il compratore se la prenderà con l’usufruttuario con l’azione di compera -- > risarcimento del danno -- > l’usufruttuario userà l’azione in rem contro chi ha disturbato il compratore). Oggi abbiamo l’articolo 980 C.C.

MODI DI COSTITUZIONE

Oltre al modo originario (legato per vedova), si può usare altro negozio (IN IURE CESSIO). Il pieno proprietario del bene cede nei confronti della VINDICATIO USUSFRUCTUS, avanzata dall’attore che diventerà usufruttuario. Si può effettuare, volendo, una DEDUCTIO USUSFRUCTUS in caso di mancipatio di un bene.

MODO DI ESTINZIONE
-        Morte dell’usufruttuario;
-        Perimento della cosa;
-        Rinuncia (tramite IN IURE CESSIO contraria);
-        Confusione;
-        NON USUS.

DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO
Ha questo diritto a contenuto generale a godere complessivamente della cosa. L’usufruttuario ci deve essere un’attività di raccolta, fa propri i frutti con la PERCEPTIO. Può usare la cosa, ma deve conservarla in buono stato (MODICA REFECTIO) -- > le riparazioni ordinarie sono a carico dell’usufruttuario. Da qui sorge il problema delle obbligazioni dell’usufruttuario. Si deve, quindi, creare uno strumento con la quale il nudo proprietario possa ottenere un risarcimento dall’usufruttuario. I giuristi romani arrivano a questa possibilità tramite CAUTIO. Sulle cose consumabili l’usufruttuario ha un quasi usufrutto, in base al quale l’usufruttuario acquiste la proprietà dei beni consumabili e sorge l’obbligo di restituirne al termine altrettanti della stessa specie e qualità. L’usufruttuario promette che dovrà usufruire della cosa come BONUS VIR; se non rispetta, può essere chiamato in giudizio con l’ACTIO EX STIPULATU. Promette che sarà restituita, avendola usata con diligenza (RESTITUTURUM QUOD INDE EXSTABIT). L’usufruttuario, inoltre, promette che non ci sarà DOLO (clausola DE DOLO). Questo rende di BUONA FEDE il tutto. Il proprietario crea usufrutto con IN IURE CESSIO, prima di andare davanti al magistrato si fa fare queste promesse.

Nell’ipotesi in cui l’usufruttuario voglia far valere il suo diritto senza aver promesso, il pretore nega l’AZIONE (denegatio actionis). Finché non promette, non ha diritti. -- > CAUZIONE PRETORIA.
TUTELA L’usufruttuario ha un’azione in rem erga omnes che si chiama VINDICATIO USUSFRUCTUS, se risulta che Auli Agerio è titolare del diritto di usufrutto + RESTITUTIO o CONDEMNATIO (esperibile contro il nudo proprietario o contro terzi). Esiste, naturalmente, l’azione negatoria dell’usufrutto (il proprietario dice di non essere nudo proprietario, ma PIENO proprietario, io nego che Tizio abbia l’usufrutto).

DIRITTO DI USO

C’è solo l’uso e non il frutto, dà solo il potere di godere direttamente della cosa e non di ricavare il frutto. L’ipotesi più frequente è quella dell’abitazione.

QUASI POSSESSO

Il possesso romano riguarda solo le cose corporali. Le servitù, l’usufrutto e l’uso sono IURA. Non possono essere oggetto di possesso. Non possono essere usucapite. Ad un certo momento il pretore introduce degli interdetti che tutelano l’esercizio di fatto di un usufrutto. Ha come effetto giuridico solo la tutela interdittale. Solo con Giustiniano la LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO si può usare con il quasi possesso -- > titolarità.

SUPERFICIE

Esiste il principio: SUPERFICIES SOLO CEDIT. Principio mai rinnegato. Si riconosce la possibilità di concedere a terzi di tenere un edificio sopra il suolo di un altro. Per IUS CIVILE il superficiario è solo creditore.

ENFITEUSI

Ancora più ampio, sorge in epoca postclassica. Concessione da parte dello Stato di un bene “demaniale” dietro pagamento di un VECTIGAL. Nell’epoca postclassica viene usato anche nei rapporti fra i privati. È ancora presente nel nostro codice, nonostante sia ben poco utilizzato.

DIRITTO REALE DI GARANZIA

Si crea in funzione di un credito, al titolare del diritto di pegno non si dà un godimento, bensì si attribuisce il diritto di rivalersi, con preferenza su tutti gli altri, su di una cosa, del debitore (pignorante) o di un terzo, per il caso in cui il debitore non adempia.

LA GARANZIA REALE DEL CREDITO è caratterizzata dall’accessorietà; il diritto di pegno dipende dall’esistenza del credito:
1)     Non viene in essere se il credito non esiste e
2)     Si estingue quando il credito si estingue.
3)     Si può trasferire solo insieme alla cosa pignorata. Perciò anche il diritto di pegno si può solo costituire. Non si può avere un diritto di pegno intrasferibile (segue la cosa). In diritto romano si distingue tra PIGNUS DATUM e PIGNUS CONVENTUM.

In diritto romano, per parlare del diritto reale di garanzia, bisogna attendere il 51 a.C.
La FIDUCIA CUM CREDITORE: il debitore aliena un proprio bene con un atto solenne. Contestualmente viene stretto un patto: il creditore fiduciario restituirà la proprietà della cosa quando il debitore pagherà.

Il pegno non dà la proprietà della cosa, ma ha un diritto reale limitato sulla cosa che rimane del debitore o del terzo. Il primo a sorgere è il PIGNUM DATUM -- > consegna della cosa che trasferisce il possesso su quella cosa. Non ha azione in rem e in origine ha una funzione coattiva.
Questa situazione viene anche estesa al pegno manuale (si dà l’actio in rem al creditore pignoratizio). -- > unico istituto con due diversi modi di costituzione.

EFFETTI NATURALI: conseguenze negozio giuridico che discendono da quel negozio giuridico che discendono da quel negozio anche se le parti non dicono niente. Le parti possono, però, prevedere il contrario (elementi non essenziali). IUS VENDENDI: patto di vendita nel pegno. Se non si accordano direttamente, il creditore può vendere la cosa del debitore per soddisfare il proprio credito. Se dalla vendita ricava più del debito maturato, restituisce il resto al debitore. Al momento della stipula del negozio, possono stipulare un regime diverso (PATTO COMMISSORIO).
Il patto commissorio comincia ad essere vietato da Costantino per tutelare il debitore (perché in mancanza del pagamento, la proprietà poteva passare al creditore).

27^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo dell'interpretazione dei testi legislativi (art. 12 delle preleggi).

L’articolo 12 delle preleggi, quindi, invita l’interprete a procedere ad un’interpretazione letterale, poi sistematica (consente di comprendere il senso di una disposizione correlandola con le altre) e infine storica (andare a rivedere i lavori parlamentari) e guardare l’INTENTIO LEGIS (comprendere la ratio della legge al di là dell’intenzione del legislatore). Il vero problema dell’articolo 12 è che nasce dall’idea in una fiducia assoluta nell’attività di interpretazione (si cerca un solo significato della disposizione -- > ricavare una ed una sola norma, ovvero il “significato della disposizione”). L’interprete, dunque, deve essere VIVA VOX LEGIS. L’attribuzione del significato finale viene filtrata dalla sensibilità dell’interprete, con la conseguenza che si giunge, spesso e volentieri, a risultati diversi.

Ovvio che se noi stessimo all’articolo 12 ci troveremmo davanti ad una situazione insuperabile, oltre che imbarazzante (vedi esempio articoli 77 e 25; articoli 74 e 90; vedi articolo 3 -- > tutti i “cittadini” -- > si pone il problema che i non cittadini non godrebbero di questi diritti).
La Costituzione nell’articolo 33 III comma può essere interpretata. Da questo riusciamo a capire come l’attività interpretativa sia fondamentale per creare delle regole che siano interpretate e interpretabili (se le cose non fossero così, non si spiegherebbe come mai si arrivi a giudicare uno stesso fatto normativo in maniera diversa).

L’INTERPRETAZIONE PUO’ ANCHE ESSERE ANALOGICA: se in una disposizione manca una fattispecie concreta, l’interprete non si deve scoraggiare ma deve capire come quel caso è disciplinato in casi simili o in materie analoghe. Poniamo il caso in cui il Presidente della Repubblica rinvii il decreto legge al governo. Cosa succede, dal momento che nessun articolo della Costituzione regola questo? È un principio ricavato dall’articolo 74, seppure non ne parli apertamente.
IDEM RATIO, EADEM DISPOSITIO (dalla stessa RATIO, si ricava la stessa DISPOSITIO). [Brocardo]
ANALOGIA IURIS: l’interprete può anche risolvere un caso, in assenza di DISPOSITIO PRECISA, ricorrendo all’ordinamento dei principi, per ricavare la regola da applicare al caso concreto.
L’interpretazione può essere ancora (sotto il profilo dei soggetti):

-        Dottrinale, ovvero l’interpretazione che viene data dalla dottrina (Paladin, Crisafulli…);

-        Giurisprudenziale, la più accreditata, l’interpretazione di una certa disposizione espressa dal giudice in sede di sentenza;

-        Autentica, interpretazione data dallo stesso legislatore tramite ATTO LEGISLATIVO, nel quale dice quale sia l’interpretazione da preferire. Questa è una LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA che ha carattere di RETROATTIVITA’.

o   È sempre contenuta in un atto normativo;

o   Opera retroattivamente;

o   Ha efficacia ERGA OMNES.

L’articolo 14 delle preleggi completa il discorso sull’analogia: non si può sempre ricorrere all’analogia legos:

-        Quando ci sono in gioco disposizioni penali e

-        Quando ci sono in gioco disposizioni eccezionali.

DISPOSIZIONI PENALI
L’articolo 14 anticipa l’articolo 25 Costituzione: non è possibile avere una norma retroattiva (ovvero non posso punire qualcuno EX POST).

DISPOSIZIONI ECCEZIONALI
Non possiamo operare questa analogia sulle leggi eccezionali, perché queste sono ECCEZIONALI, cioè sono concepite per eccezioni, per casi particolari (iperattività di una legge che per natura non può esserlo).

DIRITTO SOGGETTIVO
Il diritto in senso oggettivo ha la funzione di regolare le condotte. Il diritto in senso oggettivo si occupa delle condotte degli uomini che debbono essere regolate per evitare il caos, ovvero della relazione uomo-cosa. Il diritto in senso oggettivo SELEZIONA i diritti di interesse (pensiamo alla proprietà: esclusività del rapporto tra uomo e cosa posseduta). La forma prediletta per tutelare un interesse è il diritto SOGGETTIVO.

-        Interesse legittimo;
-        Interesse diffuso;
-        Interesse di fatto (interessi di cui l’ordinamento giuridico si disinteressa).

I diritti soggettivi possono essere:

a)     Assoluto, es. diritto di proprietà;

b)     Relativo, es. diritto di credito, ovvero di un rapporto tra due attori, uno attivo (creditore, posizione di pretesa) e uno passivo (debitore, posizione di passività rispetto alla pretesa) -- > intercorre tra almeno due parti.

Tizio ha un credito. L’ordinamento tutela Tizio. Ma come si tutela questo diritto? L’ordinamento obbliga Tizio ad andare davanti ad un giudice per chiedere che sia accertato il suo diritto (PROCESSO DI COGNIZIONE). Si conclude con una sentenza che ha duplice contenuto:

  1. Si dice a Tizio che ha il diritto;
  2. Si condanna Caio a pagare il prezzo dovuto.
Pronunciata la Cassazione, Tizio ha una sentenza che in via definitiva tutela il suo diritto. Ma ha Tizio ora il suo credito? No! Ha un titolo di esecuzione. Grazie a questo si possono fare uscire gli ufficiali giudiziari che possano agire su Caio per dare a Tizio il prezzo dovuto dal debitore (oppure trovare l’oggetto di contesa).
La caratteristica dell’esecutività e dell’esecutorietà è tipica dei provvedimenti amministrativi.  

27^ LEZIONE DI ECONOMIA POLITICA.

In questa lezione parleremo di avanzo primario, accenneremo alla gestione del debito pubblico e al costo dello spread.

L’avanzo primario mette in luce il contributo della spesa per interessi sul debito nel determinare il disavanzo (se è positivo non lo è poi tanto, perché vuol dire che lo Stato chiede tanti soldi in tasse e dà pochi servizi).
Il risparmio pubblico è l’avanzo al netto di investimenti e spese. 
Attenzione sempre alla differenza tra INDEBITAMENTO e DEBITO e tra DEBITO e DEFICIT.

La gestione del debito pubblico: quando le uscite sono superiori alle entrate, si genera un deficit. Questo deficit è finanziato emettendo titoli di debito, cioè prendendo a prestito del denaro dai risparmiatori ai tassi fissati dalle aste dei titoli. La maggior parte dei titoli di stato hanno scadenza a medio-lungo termine.
La gran parte dei titoli sono obbligazioni zero-coupon: andando in banca e chiedendo un titolo statale di 10.000€ ho interesse di 1% (interesse 100€). Prezzo = 9.900 e tra un anno torna a 10.000 (compro 10.000 del 2015, facendo uno sconto di 100 euro subito). Acquistare un BOT ad un anno di 10.000 euro, costa 9900 con interesse di 1%. Zero coupon significa “scaricare tutti gli interessi dal prezzo iniziale”.
Durante gli anni ’90 il debito pubblico è totalmente dipendente dai mercato finanziari globali. La banca centrale tedesca, invece, acquistava ed acquista i titoli non optati dal mercato alle aste, con evidenti benefici sul tasso di interesse (in quanto si annulla/va automaticamente l’eccesso di offerta che fa/ceva salire il tasso).

IL COSTO DELLO SPREAD

Il costo di rinnovamento dei titoli del debito pubblico dipende dal tasso di interesse (influenzato dal tasso sul mercato secondario). Dunque se il mercato e l’individuo è rischioso, l’interesse è alto, al contrario è basso. Questo vuol dire che è molto importante che i tassi di interesse siano molto bassi (se io su 1000 euro di titolo ho un interesse del 17 per cento, perdo quasi 800 euro -- > situazione greca del 2012).
La gestione di questi debiti può essere anche strategica: se l’economia entra in crisi e noi creiamo dei debiti, questo può contribuire a tenere la domanda aggregata elevata.