Il diritto
naturale è ciò che la ragione umana può riconoscere: è una creazione della
mente (in quanto si riconosce qualcosa che già esiste in modo autonomo). Sono
tutte teorie GIUSRAZIONALISTICHE (la ragione umana pensa le norme), alle volte
aderenti alle teorie GIUSNATURALISTICHE. La Costituzione è prodotto di teorie
di matrice GIUSPOSITIVISTICHE.
Ma quando
una norma deve ritenersi valida? Kelsen si era posto questa domanda sin
dall’inizio: non si deve pensare che una norma sia valida quando è coerente con
la norma fondamentale. La validità della norma è ottenuta per altri mezzi: il
problema della validità dipende da altri criteri. Con l’epoca del Nazismo,
infatti, e il suo conseguente trasferimento negli USA, nonché con lo scoppio
della II Guerra Mondiale, ci sono degli ordinamenti che possono rendere validi,
sotto un punto di vista FORMALE, alcune costituzioni, anche, nei contenuti,
palesemente “sbagliate”. Influenzato dalle teorie americane, dal GIUSREALISMO
(il diritto è un insieme di decisioni delle corti), Kelsen dice di volersi
porre criticamente rispetto alla realtà. UNA NORMA E’ VALIDA QUANDO E’
EFFETTIVA, EFFICACE. Una norma è valida quando è effettivamente osservata,
quando la maggioranza delle persone appartenenti alla società la osservano. La
disobbedienza può creare consuetudine: la convinzione di obbedire ad una norma
giuridica è insita nell’uomo. Kelsen precisa che l’ordinamento coercitivo
necessita di un minimo di efficacia per le sue norme perché sia considerato
valido. Per questo esiste il potere dei giudici che sanzionano i comportamenti
che non si conformano a tale ordinamento. Kelsen dice chiaramente che il
diritto è quello delle REAL RULES, non delle PAPER RULES: per questo la
risposta alla domanda sopra esposta si modifica e si perfeziona. Tale risposta
può essere ulteriormente completata se ci si chiede quando un ordinamento deve
ritenersi valido: esso è tale solo se la costituzione è osservata e una
costituzione è osservata quando è realmente statuita come insieme di norme
fondamentali: come insieme di consuetudini e la consuetudine è applicativa. Questo
è un problema pratico perché Kelsen si era accorto che la sua era una teoria
relativistica: diversi poteri costituenti? Tutti hanno diritto di manifestare
la propria opinione! Di fatto, però, e Kelsen se ne accorge, esistono
ordinamenti buoni e cattivi, che funzionano e non funzionano.
Un
ordinamento, inoltre, è effettivo nel momento in cui è creato dalla decisioni
delle corti. Kelsen dice tutto ciò in “Peace through Law”. Un ordinamento è
effettivo solo in questo caso: un altro mondo rispetto alle teorie esposte negli
anni 30 dallo stesso Kelsen. Kelsen afferma che la statuizione del legislatore
venga DOPO la pronuncia del giudice: le corti, per secoli, hanno sviluppato
diritto. Il giudice, afferma Kelsen, potrebbe esserci anche senza la norma. Kelsen
mutua tutto ciò da un’idea di diritto internazionale.
APORIE DEL
NORMOCENTRISMO KELSENIANO
Aporia è
una difficoltà che implica l’impossibilità di passaggio: rende contraddittorio
il pensiero kelseniano. La prima ambiguità è quella del primo criterio di
coerenza: Kelsen lo usa per rendere scientifica la sua teoria. La coerenza è un
criterio logico che rende non contraddittorie due diverse affermazioni. Per
giustificare l’intero ordinamento giuridico si può dire che una norma è logica
quando è coerente alla norma fondamentale. Ma quali sono le ambiguità?
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Teorica, ipoteticità: le ipotesi sono premesse
che sottraggo a discussione, presupposti. Sono enunciati che non vanno
discussi, non potendo controllare fino in fondo la validità. L’ipotesi è
coerente nel momento in cui lo è con la propria conseguenza -- > teorema di
indicibilità o di incompletezza di Goëdel. Per il giurista significa che non si
può definire la coerenza di una legge se non esco dall’ordinamento. La coerenza
è una scala infinita su cui si sale si sale si sale fino a trovare il
Principio.
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Pratica, convenzionalità: per convenzione si
dice che vi è una norma fondamentale, prodotto della volontà del potere
costituente. Resta una sfumatura di fondo che riconduce tutto ad un atto del
potere: questa ambiguità fonda la coerenza su un atto di volontà originario,
appunto quello dell’assemblea costituente. Questo criterio è ambiguo perché la
convenzionalità potrebbe diventare legittimazione della volontà della
maggioranza (che invece deve essere mediata da diverse opinioni). La volontà
della maggioranza infatti non è sempre la volontà giusta: esisterebbe, cioè,
una democrazia totalitaria.
Vi sono
altre due ambiguità riguardanti il criterio di effettività.
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Teorica, circolo vizioso: se la norma è valida
quando essa è efficace, quando potrò dire che è efficace? Quando è
effettivamente osservata: quindi la domanda “Quando una norma è effettiva?” ha
come risposta “Quando è effettiva”. MOLTO tautologica. È proprio un circolo
vizioso che modifica la prassi senza dire quale sia il fondamento.
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Pratica, legittimazione della forza: dietro
all’idea appena espressa, c’è il criterio che crea un’ambiguità pratica, in
quanto abbandono il diritto al potere. La decisione della volontà è quella che
conta: questo comporta una riflessione sul tema legato alla difficoltà di
concepire un certo diritto.
Vaghezza
della concezione giuridica (un Kelsen giuspositivista, giusnaturalista,
giusrealista): soltanto la breve carrellata di testi di Kelsen ci ha dimostrato
che K. stesso non è solo un giuspositivista. Ci vuole anche un po’ di diritto
naturale, afferma il filosofo: a tutto questo va coniugato il giusrealismo, il
diritto inteso come insieme di pronunce dei giudici. Questa vaghezza già
riscontrata implica l’impossibilità di tenere assieme elementi tra loro
differenti: Kelsen afferma che la norma fondamentale è una finzione, ma poi
afferma che è l’esatto opposto. Queste tesi sono sostenute da tre punti:
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Kelsen è GIUSPOSITIVISTA nel ciclo di conferenze
del 1942 (LAW AND PEACE IN INTERNATIONAL RELATIONS), in cui afferma che la
guerra degli USA contro i nazisti è giusta;
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Kelsen è GIUSNATURALISTA in PEACE THROUGH LAW,
del 1944, in cui per la prima volta teorizza l’ONU (opera GIUSRAZIONALISTA in
quanto si rifà a Kant, che parlava della “giuridificazione” delle consuetudini
internazionali);
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Kelsen è GIUSREALISTA in WILL THE JUDGMENT IN
THE NUREMBERG TRIAL CONSTITUTE A PRECEDENT IN INTERNATIONAL LAW? del 1947, il
quale saggio parlava del processo di Norimberga ai criminali nazisti. Kelsen
mise in evidenza il tema dell’INGIUSTO PROCESSO, in quanto la giurisdizione
mancava così come la imparzialità della corte.
Tre saggi
per tre modi diversi di concepire il diritto.