venerdì 17 aprile 2015

18^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il contratto può essere inteso come atto e come rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto nascente dal contratto, ogni contratto è destinato a finire. Il rapporto giuridico è destinato a durare nel tempo e il rapporto non ha più ragione di esistere. In certi casi il rapporto contrattuale cessa anticipatamente, ovvero viene interrotto. A questo fenomeno allude l’articolo 1372: il contratto può cessare anticipatamente in due ordini di casi:
-        Mutuo consenso: accordo tra le parti (tra gli stessi contraenti) con cui esse decidono di far cessare il patto contrattuale.
-        Cause ammesse dalla legge: il contratto cessa in base ad un intervento del giudice o in base ad un diritto che si chiama di recesso (ciò avviene in casi in cui interviene il giudice, ovvero di risoluzione del contratto). Le tre figure sono:
o   Inadempimento;
o   Eccessiva onerosità;
o   Impossibilità sopravvenuta.
Il diritto di recesso è quel diritto che la legge accorda ad una delle parti o ad entrambe che provoca lo scioglimento del contratto tramite dichiarazione unilaterale. Solo una parte, con suo atto proprio, provoca lo scioglimento del contratto. Il diritto di recesso può essere stabilito dai contraenti e accordato ad una delle due parti o ad entrambe. L’articolo che in questo caso ci interessa è il 1373: contratti di durata e ad esecuzione continuata/periodica. Questi sono contratti in cui una parte esegue una prestazione continuativa (contratto di fornitura di energia elettrica, del gas); i contratti ad esecuzione istantanea sono quei contratti che si esauriscono in una sola volta. Il diritto di recesso può essere esercitato sin tanto che il contratto non abbia cominciato ad essere eseguito. Nei contratti ad esecuzione continuata, invece, la regola è diversa: il contratto può essere sciolto tramite recesso anche quando l’esecuzione è cominciata, ma non si può pretendere il recesso retroattivo. Queste regole sono contenute nell’articolo 1373 commi I e II.
IL DIRITTO DI RECESSO VA STUDIATO ASSIEME ALLA CAPARRA (domanda FREQUENTE).
La caparra è una somma di denaro che viene consegnata da un contraente ad un altro contraente al momento del contratto: la somma di denaro che io verso al negoziante è una caparra. Se le cose vanno come devono la caparra va imputata alla prestazione dovuta (un bene da 1000 euro deve venire ad esistenza: il compratore verso 200 euro di CAPARRA e verserà gli altri 800 al momento della consegna). Tutto questo è scritto nel codice civile all’articolo 1385 I comma. Se una delle parti del contratto versa la caparra e l’altra non adempie agli obblighi derivanti dal contratto, si verifica un problema: la caparra può essere CONFIRMATORIA o PENITENZIARIA. In questo caso ci troviamo di fronte ad un caso di CAPARRA CONFIRMATORIA: in questa ipotesi si colloca il caso di mancata esecuzione delle prestazioni dovute. Qualora ciò accada, la parte NON inadempiente ha tutti i rimedi che la legge mette a disposizione contro il contraente infedele (risoluzione per inadempimento del contratto). Nell’ipotesi in cui sia stata data campagna confirmatoria e una delle due non adempie, l’altra parte può recedere dal contratto con una conseguenza ulteriore: se chi recede ha dato la caparra, avrà diritto al doppio della caparra versata. Nel caso opposto, la parte che ha ricevuto la caparra la può trattenere. L’EFFETTO DELLA CAPARRA E’ QUELLO DI ATTRIBUIRE UN DIRITTO DI RECESSO AL CONTRAENTE NON INADEMPIENTE: il diritto di recesso ce l’ha nel caso in cui sia previsto nel contratto o nel caso in cui abbia versato la caparra.
CAPARRA PENITENZIALE
È una somma di denaro versata da Tizio a Caio, legati da vincolo contrattuale: il contratto già prevede il diritto di recesso (il diritto di recesso non è NON previsto come nel primo caso). La differenza è che nel caso di caparra penitenziale il diritto di recesso può essere esercitato nel momento in cui il contraente ci ripensi e pensi di provocare lo scioglimento del contratto.
La caparra penitenziale resta pur sempre una somma di denaro: la legge prevede una ulteriore figura che si chiama MULTA PENITENZIALE. Articolo 1373 III comma: qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questa ha effetto quando la prestazione è eseguita. Se eserciterai il diritto di recesso saranno versati i soldi previsti.
CLAUSOLA PENALE (artt.1382 – 1384)
Clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata somma di denaro. Tizio e Caio si obbligano: Tizio deve fornire materiali X a Caio entro il xy 2015. Tizio e Caio stabiliscono che per ogni giorno di ritardo il debitore dovrà versare x euro di penale. L’utilità di questa clausola penale riporta alla regola dell’articolo 1218 del CC: il debitore, infatti, che non esegue l’adempimento dovuto, è tenuto al risarcimento del danno. Questa è la RATIO. Questa, quindi, è un’azione giudiziale in cui si applica il principio che riguarda l’onere della prova (art. 2697): bisogna indicare la circostanza che costituisce fondamento del diritto fatto valere in sede di domanda giudiziale. Il creditore ha l’onere di dimostrare il danno, il credito e l’inadempimento. La cosa più difficile, naturalmente, è provare il danno dato dal ritardo dell’inadempimento. La clausola penale fornisce una quantificazione monetaria EX ANTE data dal danno dell’inadempimento. La norma prevede che l’effetto sia quello di limitare il risarcimento a quello dell’importo previsto dalla penale (art. 1382). La clausola penale però non viene mai prevista per la seconda funzione che essa ha: solitamente l’importo previsto è largamente superiore al danno conseguente da un normale ritardo dell’inadempimento. Dato che il debitore sa che nell’ipotesi in cui non adempia deve pagare una somma superiore in caso di inadempimento a titolo di risarcimento del danno, allora il debitore è stimolato ad adempiere. Il che genera un pericolo di abusi: una parte subisce la forza contrattuale dell’altra parte. La penale viene inserita in contratti laddove c’è una disparità di forze tra i contraenti. La legge prevede uno specifico rimedio contro questi abusi all’articolo 1384: la penale può essere ridotta dal giudice se l’obbligazione è stata eseguita in parte, oppure se l’ammontare della penale è MANIFESTAMENTE eccessivo. Il giudice può ridurre la penale in questi due casi.
-        Esecuzione parziale: si pensi a che le parti hanno stabilito che entro il 30 aprile deve essere consegnata una tonnellata di rame e che se entro quella data non viene consegnata la quantità concordata, il debitore paga 1.000.000 di euro di penale. Supponiamo che il debitore consegni 900 chili di rame: questo è adempimento parziale.
-        La penale è manifestamente eccessiva: il giudice può ridurre equitativamente l’ammontare della penale.
Le parti contraenti possono incidere sull’efficacia del contratto non soltanto prevedendo la clausola di recesso, ma anche una clausola che condizioni gli effetti del contratto. La condizione apposta agli effetti del contratto consiste nell’apposizione di un evento FUTURO ed INCERTO (evento non ancora verificatosi, di cui nessuno sa l’esito). Se l’evento è futuro ma non incerto, il contratto non sarà sottoposto a condizione, ma a termine. Deve essere un evento di cui non si sa nulla. La vendita è condizionata alla eventualità che l’Italia vinca i prossimi mondiali di calcio, per esempio. La clausola che vincola gli effetti del contratto prende il nome di clausola condizionale. La condizione può essere:
-        Sospensiva, nel caso in cui gli effetti cominciano a prodursi se ed in quanto l’effetto futuro ed incerto si verifichi;
-        Risolutiva, l’avvenuta condizione causa lo scioglimento del contratto.
Nel contratto condizionale c’è necessariamente, data la stessa nozione di condizione, un periodo di tempo in cui non si sa se l’evento futuro ed incerto si verificherà oppure no (da oggi a quando si verifica l’evento saremo nell’incertezza, PENDENZA DELLA CONDIZIONE). Questo periodo provoca nei contraenti il dubbio sulla produzione di effetti o sul fatto che tali effetti siano producibili o meno. Nel caso di condizione sospensiva, il compratore si trova in una situazione di poter diventare proprietario ma di non esserlo ancora. Nell’altro caso, il venditore, che ha perso la proprietà della casa, potrebbe tornare in proprietà della casa se l’Italia vincesse i prossimi Mondiali. C’è sempre, quindi, uno dei due contraenti ad un interesse al verificarsi della condizione: questo interesse giustifica un potere che durante la pendenza del termine consiste nella possibilità di compiere atti conservativi sul bene (1353).
Il secondo problema è la possibilità di compiere atti di disposizione sul bene già ceduto sotto condizione: fino a che non si verifica l’evento, non si sa se il contratto sarà efficace o meno. Si pone il problema di capire, quindi, se il compratore sotto condizione risolutiva può o meno vendere il bene ad altri. Chi ha comprato la casa è proprietario della casa ma colui il quale potrebbe tornare proprietario si trova in una situazione di aspettativa dell’eventualità di tornare proprietario della casa. La legge dice che chi ha venduto sotto condizione sospensiva è sottoposto a stessa condizione della prima (Tizio vende a Caio sotto condizione risolutiva; Caio ne diventa proprietario del bene. Caio vuole vendere a Sempronio. Se vende, venderà a stessa condizione risolutiva con cui Tizio ha venduto a Caio).
Terza regola che riguarda la fase di pendenza della condizione: è una regola che si riconduce al principio generale di buona fede. La clausola generale di buona fede si incontra in caso di pendenza della condizione: è una finzione di avveramento della condizione. Bisogna distinguere le condizioni a seconda del tipo di evento dedotto:
-        Condizioni CASUALI: il verificarsi non dipende in alcun modo dalla volontà delle parti.
-        Condizioni POTESTATIVE: rientra nella sfera di controllo dei contraenti. Il verificarsi dipende da una volontà del contraente che ha interesse al verificarsi dell’evento.
-        Condizioni MISTE: sono condizione che dipendono per il 50% dalle parti e per il 50% non dalle parti.
Può succedere che una delle due parti non voglia l’avveramento dell’evento: Caio venderà a Tizio la barca se Tizio riuscirà a correre da Treviso a Padova in due ore. Tizio perde interesse e rallenta, compiendo la corsa in 3 ore. Art. 1359.
CONDIZIONI ILLECITE/IMPOSSIBILI: le prime sono condizioni in cui l’evento dedotto in condizione sia contrario a
-        Ordine pubblico;
-        Norme imperative;
-        Buon costume.
La condizione illecita rende nullo l’intero contratto.
Le seconde possono essere SOSPENSIVE o RISOLUTIVE. Sono eventi che non potranno mai verificarsi. Le parti non vogliono la compravendita, è evidente: se Caio dice che venderà la casa a Tizio a condizione che Tizio salti 5 metri da fermo, esse non vogliono il contratto. Il contratto, nel caso di condizione sospensiva, è nullo.

Se è risolutiva, il contratto non è affatto nullo: la condizione risolutiva (impossibile) si considera non apposta.

12^ LEZIONE DI ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI.

IMPRESA PADRONALE e IMPRESA MANAGERIALE
Impresa padronale era il nostro modello: a proprietà chiusa, dove se il proprietario non è egli stesso manager, attua comunque un controllo sull’operato del manager.
Impresa manageriale: la proprietà è tendenzialmente aperta, e non c’è una proprietà forte. C’è la possibilità di cambiare queste maggioranze, in quanto la proprietà è frammentata. Il manager è frutto della decisione di una maggioranza, spesso minoritaria.
-                         Public company: proprietà diffusa, maggioranze risicate ed instabili.
-        Impresa consociativa: proprietà ristretta, con controllo solido.
IMPRESA PADRONALE
È all’origine del capitalismo familiare (capitalismo dove domina la famiglia e non la finanza). C’è una certa visibilità dell’imprenditore (che diventa soggetto economico) che detiene le funzioni di controllo e di governo dell’impresa (paternalismo).
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’IMPRESA?
Massimizzare il profitto dell’imprenditore e dell’impresa. L’imprenditore ha una storia da difendere, ha un senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori: meccanismo socio-psicologici che costruiscono il paternalismo dell’imprenditore.
Vincoli e limitazioni:
-        Vi sono degli interessi e valori extraeconomici o esterni all’impresa;
-        Orizzonte temporale non sempre di lungo periodo;
-        Propensione al rischio del capitale limitata.
Vantaggi:
-        Vis imprenditoriale;
-        Dedizione, radicamento;
-        Agilità.
Limiti:
-        Debolezza finanziaria;
-        Debolezza manageriale;
-        Sacrificio degli azionisti di minoranza (spesso si fa quello che dice l’azionista di maggioranza).
IMPRESA MANAGERIALE

Il manager ha maggiore visibilità. Questo è esemplificato dal fatto che se viene citato in giudizio qualcuno che sia rappresentativo della impresa stessa si tira in ballo l’amministratore delegato. Il soggetto economico in questo caso è di difficile determinazione: è il manager è colui che vuole massimizzare la propria remunerazione e massimizzare la valorizzazione delle proprie capacità tali interessi possono essere contrastanti. Il suo interesse è quello di far fiorire l’azienda in modo tale da poter anche raggiungere maggiore visibilità e prestigio per se stesso. In t0 il manager segna a 6 euro il prezzo delle azioni; in t1 le azioni varranno 10 euro l’una. I 4'000'000 di euro di differenza saranno di guadagnato per il manager (perché ne compra 1'000'000).

17^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Ogni atto viene trascritto contro la persona che in esso viene ad assumere la veste di dante causa. Il principio di continuità di trascrizione è principio “re” della compravendita immobiliare. La pubblicità immobiliare è su base personale. In alcune aree d’Italia il sistema viene utilizzato su base reale, cioè gli atti con oggetti beni immobili, vengono trascritti secondo il criterio rappresentato dal singolo bene immobile oggetto di trascrizione. Il problema è quello di INDIVIDUARE il bene immobile (non si sta parlando solo di una casa, ma anche di una campagna per esempio…). Il sistema del catasto è un sistema in cui tutti i singoli beni immobili vengono raccolti in base alle loro mappe (rendita catastale, particella, metri quadrati…). Questo sistema del catasto è un sistema di identificazione dei beni immobili e nei sistemi di pubblicità immobiliare ogni singolo bene catastalmente individuato viene indicato nel pubblico registro (catasto, appunto). La differenza fra sistemi pubblicitari a base reale-personale è un retaggio storico: il secondo è basato sul sistema francese; il primo è un sistema basato su quello dei paesi germanici. Nella prospettiva del principio di continuità delle trascrizioni il discorso ci riconduce ai diritti e doveri che riguardano la compravendita di beni registrati (immobili o mobili che essi siano).
La pubblicità, quindi, vuole fornire in modo COMPLETO e CHIARO la costituzione di diritti su beni immobili, soprattutto (vanno trascritti i contratti e ogni possibile atto che determini una circolazione immobiliare). La circolazione avviene anche MORTIS CAUSA: art. 2648. Deve essere, infatti, trascritto l’atto con cui l’erede acquista l’eredità, nei casi in cui l’eredità comprende diritti ereditari. Se il defunto ha fatto testamento con cui lascia in legato ad una persona un determinato bene immobile (legato: si acquista automaticamente, è un beneficio accordato al legatario che diventa automaticamente proprietario, salvo la possibilità di rifiutare l’acquisto). Art. 2643: devono essere trascritte anche le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti citati nei numeri precedenti (testuale dall’articolo del CC). In funzione di questa panoramica completa, bisogna trascrivere tutte le vicende che riguardano il bene immobile. Questo vale anche nel caso dell’articolo 2932: se il preliminare non viene rispettato, la proprietà promessa in vendita può essere ottenuta attraverso una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Stessa cosa vale ex articolo 1706: acquisti del mandatario. Il mandante può chiedere al mandatario di acquistare per conto suo una casa. Caio, il mandatario, dopo aver acquistato la casa, decide di non volerla più alienare al mandante, Tizio. Tizio, alquanto alterato, si rivolge al giudice per ottenere gli stessi effetti dell’alienazione da parte di Caio.
Altro esempio: articolo 938. Poniamo che la costruzione di una villa richieda che qualche parte della costruzione vada ad occupare in buona fede (ignoranza senza volontà di ledere il diritto dell’altro) il fondo del vicino. Il vicino può chiedere in 3 mesi l’opposizione: se lo fa, il primo deve demolire la parte che ha occupato il fondo del vicino. Se non lo fa, il giudice fa pagare al primo il doppio del costo del terreno e un risarcimento del danno, ma gli passa la proprietà di quel solo “fazzoletto di fondo” dalla sua costruzione occupato. Il processo civile si conclude con un atto giudiziario che si chiama pronuncia del giudice o sentenza. Il processo civile inizia con un atto di citazione o un ricorso (atto giudiziale) che contiene una domanda giudiziale (rivolta al giudice, domanda di produrre una certa sentenza). Il giudice risponderà con una certa sentenza. Tra il momento in cui si pone la domanda e il momento in cui viene emessa la sentenza, intercorre del tempo. Il giudice, dopo la prima udienza, chiede alle parti quali prove deve assumere ai fini della sentenza. Ascolta i testimoni, la difesa e pronuncia la sentenza. Un processo normale in tribunale dura dai due ai tre anni. Cosa succede dopo la sentenza? Si pensi all’ipotesi in cui colui il quale ha presentato la domanda al giudice abbia effettivamente ragione e la sentenza gli dia ragione. Il tempo necessario per avere la sentenza è un tempo che è considerato come rischio, in quanto colui che presenta la domanda potrebbe intanto vendere, alienare l’immobile oggetto della causa. La domanda giudiziale, quindi, posta da chi ha ragione, va a svantaggio di chi ha ragione, in quanto il tempo richiesto è esageratamente lungo. Qui si rinviene un controsenso: pur volendo tutelare chi ha ragione, il tempo smisuratamente lungo crea un danno a colui che ha ragione. Per risolvere tale contraddizione la legge prevede la possibilità di trascrivere l’atto introduttivo del giudizio con cui si chiede al giudice di pronunciare una sentenza di quelle che devono essere trascritte (artt. 2651,52,53). L’effetto di tale trascrizione è quello di prenotare l’effetto di trascrizione della sentenza (effetto PRENOTATIVO): la domanda giudiziale trascritta prenota l’effetto: gli effetti di tale trascrizione RETROAGISCONO.
Supponiamo che tra A e B ci sia un contratto preliminare stipulato il 31.12.12. B si rifiuta di stipulare il contratto definitivo. La sentenza arriva il 31.12.15. In questi tre anni cosa può accadere? Che B cede a C il 31.12.14. Quando A ottiene la sentenza, la trascrizione di C prevale ex articolo 2644. La legge, allora, consente ad A di trascrivere la domanda con cui chiede la sentenza. Supponiamo che la domanda venga presentata e trascritta il 31.12.13. B vende a C (trascrivendo) il 31.12.14. La sentenza accoglie la domanda di A. Grazie alla trascrizione della domanda giudiziale, è come se la sentenza fosse stata trascritta il 31.12.13. La prenotazione non è degli effetti della sentenza, ma è la prenotazione degli effetti della sentenza. Nel caso invece la ragione sia di B si chiede la cancellazione di trascrizione della domanda. Se c’è una domanda trascritta nessuno compra, il bene è fuori mercato.
Questo sistema presenta una fondamentale lacuna che riguarda una delle ipotesi più frequenti di atti circolatori di diritti reali immobiliari. Si ripensi all’esempio sopra presentato: c’è il contratto preliminare, c’è la domanda di sentenza, trascrizione di sentenza…
Supponiamo che il contratto preliminare sia del 31.12.13 e che preveda che il contratto definitivo debba essere stipulato il 31.12.14. A e B sono obbligati al contratto definitivo: data la conformazione dell’obbligo ne consegue che fino al 31.12.14 A non può pretendere la stipulazione del contratto definitivo. Dato che non c’è alcun inadempimento addebitabile a B, A non ha la possibilità di adempiere l’obbligo non ancora adempiuto. La domanda sarà presentabile il 1.1.15. Prima di quel momento B è in regola. Nel periodo dal 31.12.13 al 31.12.14 B vende a C (1.7.14) che trascrive. B è obbligato a stipulare il contratto definitivo con A, ma A non ha la tutela fornita dalla trascrizione della domanda giudiziale. A può trascrivere la domanda sono dal 1.1.15, abbiamo detto. Gli effetti, quindi, saranno producibili solo da questa data. A non ha alcuna tutela, A ha perso ogni possibilità di acquistare quel bene. Il sistema originario presenta questo vuoto di tutela: una legge ha introdotto l’articolo 2645bis. Questo articolo richiede la prescrizione del preliminare redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Anche questo ha effetto di prenotazione. La trascrizione del contratto definitivo, esecuzione del contratto preliminare, prevale sulle trascrizioni trascritte (e si scusi il gioco di parole) dopo la prima trascrizione.
Nel sistema attuale le parti possono scegliere di fare un contratto preliminare come preferiscono, ma se le parti vogliono godere della tutela sopra-detta, devono stipulare il preliminare sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Il che genera una ricerca, da parte della legge, di evitare anche l’evasione da parte di chi stipula un preliminare del preliminare.
Il discorso sulla trascrizione si deve completare con un’ultima notazione: la trascrizione riguarda i diritti sui beni immobili. Per i beni mobili le regole sono diverse: ci sono, e ce lo dice l’articolo 815, alcuni beni mobili per i quali è prevista l’iscrizione in pubblici registri. Tale articolo, III libro, afferma che i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e alle disposizioni che riguardano i beni mobili in generale (art. 2683 e sgg). Questi sono i beni mobili registrati e sono divisi in 3 categorie:
-        Autoveicoli -- > PRA, pubblico registro automobilistico. Le regole sono molto simili a quelle sopra citate;
-        Navi -- > codice civile + codice navigazione: navi maggiori (matricola marittima) e natanti da diporto;
-        Aeromobili -- > aerei o alianti o qualsiasi cosa voli: Registro Aeronautico Italiano (RAI).

Questi sono beni mobili registrati: esiste un pubblico registro con atti e contratto che hanno l’effetto di costituire un diritto su bene mobile. La definizione è molto più ampia, però: l’elemento che identifica il bene mobile registrato è il registro in cui sono inseriti questi beni mobili (auto, navi…). Questi non sono affatto gli unici beni mobili registrati: alcuni sono importanti, come ad esempio i film (ogni opera cinematografica viene iscritto nel pubblico registro per la cinematografia, SIAE…), le opere architettoniche, letterarie, fotografiche (pubblico registro opere protette: Ministero dei Beni Culturali ed Architettonici). A parte questi beni registrati, l’avvento del computer ha determinato l’istituzione di una serie di registri pubblici di beni (quota gas effetto serra passato da un’azienda all’altra in conseguenza del protocollo di Kyoto).

11^ LEZIONE DI ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI.

L’IMPRESA
Teorizzare l’impresa per fini pratici rispetto a quelli che abbiamo incontrato rispetto all’economia politica, significa guardare ad essa come fascio di contratti e come organizzazione (basata su transazioni manageriali “non di mercato”). In economia politica avevamo già notato che la logica era quella del mark up, nonché della funzione di produzione, nonché inquadrarla come problema tecnico-ingegneristico. Nel primo caso, ma anche nel secondo, l’impresa era stata fortemente minimizzata (limite per la comprensione). Vi sono altre teorie a livello anche astratto che cercano di comprendere la natura dell’impresa per sottolineare le sue caratteristiche principali. Questa organizzazione, chiamata impresa, non combina dei fattori come capitale e lavoro in proporzioni da perfezionare, ma è un centro di produzione e di applicazione delle conoscenze e delle competenze (molto diverse e coordinabili, nonché organizzabili). Questa organizzazione basata su transazioni manageriali è quell’intreccio organizzativo che non gestisce transazioni di mercato: gestire queste transazioni richiede di creare un ambiente in cui questo sia possibile, e questo è possibile solo grazie a contratti di lavoro subordinato (a qualcuno).
La transazione manageriale è compiuta al fine di creare un’attività produttiva (il capo ha un compito, i sottoposti altri -- > organizzazioni su base privatistica). Questo non è mercato in quanto ogni singolo contratto può essere il risultato di una negoziazione sul mercato del lavoro, ma comunque io (capo) mi devo comportare come DOMINUS. Queste transazioni non sono considerabili di mercato in quanto non hanno nulla a che vedere con scambi. Le organizzazioni interne alle aziende non sono basate su criteri di mercato, ma basate su criteri stabiliti dai manager. Anche quando si studia un sistema di tipo capitalistico si studia come funzionano queste organizzazioni.
Ma quali sono i fasci di contratti cui abbiamo sopra accennato?
L’impresa si costituisce attraverso un contratto associativo e si gestisce attraverso contratti:
-        Contratto ASSOCIATIVO -- > capitale sociale, personalità giuridica…è il più importante. Si ottiene la personalità giuridica, in quanto organizzazioni, società. Tale contratto fa nascere l’impresa ed è un vero e proprio contratto.
-        Contratto di LAVORO -- > subordinazione, remunerazione…servono per creare le organizzazioni sopra citate. Sono solitamente, anzi, quasi esclusivamente, contratti di lavoro subordinato (entrati in azienda qualcuno comanda e altri ubbidiscono). L’impresa (il legale rappresentante dell’impresa) può stipulare -- >
-        Contratto di FINANZIAMENTO -- > termini, rendimento, rischio, garanzie…prestiti ad intermediari finanziari. I soci sono gli unici che possono prestare soldi momentaneamente alle imprese. Chi sottoscrive le garanzie, il finanziamento, il rendimento…
-        Contratto di FORNITURA;
-        Contratti di VENDITA;
-        Contratti di AGENZIA;
-        Contratti di APPALTO;
-        Contratti di ASSOCIAZIONE DI IMPRESA.
Ogni volta, quindi, bisognerà scrivere dei contratti (ci vogliono competenze giuridiche). L’impresa può essere vista come un continuo evolversi di questa rete di contratti.
L’impresa può essere interpretata come organizzazione rinnovabile: al vertice di questa serie di contratti c’è quello legato alla gestione aziendale. Nella sua ossatura tale contratto è semplicemente il contratto associativo: il contratto con cui si dà vita ad una società di capitali dice quali sono i diritti e le competenze dei soci, chi nomina gli amministratori, che funzioni hanno, chi avrà la delega per firmare i contratti…ovvio che in imprese molto grandi le deleghe sono molto frammentate. In buona parte è nel contratto associativo che si trova come funziona la società. In questo contratto si scrive tutto: remunerazione, controlli…
Questo rapporto tra proprietà e controllo è molto problematico: fino a pochi anni fa proprietà e controllo erano incorporati nella stessa figura. Questa separazione è necessaria tanto quanto problematica: evidenziato da Berle e Means nel 1934, il tema era già stato affrontato nel 1870 da Von Liechtenstein e legato a problemi di gestione dei diritti di proprietà. È difficile, infatti, che il “padrone” abbia una preparazione specifica (c’è bisogno di manager). Si viene a creare un conflitto di interessi: l’interesse del padrone, infatti, è la massima remunerazione possibile; l’interesse del manager, invece, non è pagare i dividendi, ma l’interesse personale del manager è acquisire una certa reputazione, in quanto è da questa che si stabilisce il suo stipendio. Il manager è contento di dimostrare di aver fatto un buon lavoro e tendenzialmente sa che è tanto indispensabile quanto più cresce l’azienda. Spesso il manager persegue gli obiettivi della vendita aziendale (produrre, ingrandire, consolidare, stabilizzare…). Ovvio che allora si viene a creare un controllo sul manager: se si è quotati in borsa il controllo è addirittura istituzionale. Questa separazione tra proprietà e controllo è complicata.
I manager, comunque, non sono i proprietari del capitale, sono coloro che lo gestiscono: sono impiegati al servizio di un’azienda che gestiscono i soldi dell’azienda in questione.
L’unico potere che ha il socio è quello di nominare gli amministratori e di approvare il bilancio. La protesta del socio può solamente limitarsi a questo. L’obiettivo dell’impresa è fare soldi, creare valore: se aumenta tale valore può essere diviso tra i soci (c’è un capitale da valorizzare). Questo interesse è sempre in qualche modo da bilanciare con interessi di altri soggetti NON proprietari del capitale. Ci sono tanti altri interessi da tutelare in una azienda: c’è l’affidamento di molte altre persone, sulla vita stabile e regolare di tale impresa. Come obiettivo abbiamo quello di far crescere il profitto dell’impresa: si può fare condizione di non urtare troppo gli interessi di clienti, fornitori e dipendenti. Gli attori sono dividibili in due categorie:
-        SHAREHOLDERS: azionisti (ma con poteri diversi: maggioranza/minoranza o con/senza diritto di voto);
-        STAKEHOLDERS: portatori di interessi (lavoratori, banche, fornitori, amministrazioni locali…hanno interesse che l’azienda sia stabile).
Queste parole sono identificative con due interessi non coincidenti che gravano sull’azienda.
GOVERNANCE AZIENDALE: su alcuni manuali viene definita come la tecnica utilizzata per il controllo dei soci. Ci sono altri contratti che regolano i rapporti con la società e con gli altri stakeholders: sono tre poli.
DEFINIZIONE: è l’insieme delle regole, ruoli, diritti-doveri, poteri e responsabilità attraverso cui il soggetto economico esercita il suo potere di governo sull’impresa e persegue il soddisfacimento dei propri interessi e di quelli dei “portatori di interessi” (stakeholders).
Il manager non crea solo profitto: è colui che cerca continuamente compromessi e che spinge al lavoro e alla motivazione i vari dipendenti per il corretto funzionamento dell’azienda stessa. Il manager è gravato anche da alcune responsabilità, che alla fine si sostanziano nella responsabilità sui danni o sul corretto andamento dell’azienda stessa (in quanto rappresentante fisico della società). La governance è un problema di distribuzione di poteri all’interno dell’impresa. La governance aziendale è qualcosa che riguarda il CDA.
La governance aziendale è anche influenzata da una serie di norme che non riguardano direttamente l’azienda: la governance fonde elementi generali del diritto con elementi più interni, legati alla strategia d’impresa. La governance spesso viene modificata per dare voce anche agli stakeholders (modello tedesco), diversamente dal modello italico, in cui invece i lavoratori sono rappresentati dai sindacati che, pur non entrando nei CDA, fanno “sentire la loro voce”. Alcune fattispecie tipiche di governance sono:
-        Impresa PADRONALE

-        Impresa MANAGERIALE