mercoledì 5 novembre 2014

9^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo più approfonditamente degli articoli 138 e 139 della Costituzione.

Referendum abrogativo: articolo 75.

È necessario che vada al voto la maggioranza degli aventi diritto (i voti validi a favore del sì devono essere maggiori dei no).
Nell’articolo 138 non è richiesto un QUORUM partecipativo. Il costituente si accontenta di una attenzione del corpo sociale rispetto al disegno di legge costituzionale.
L’articolo 138 è costruito con un sistema rafforzativo per porre la Costituzione su un piedistallo, ovvero ponendola al vertice delle fonti di legge. 

L’articolo 139 ESPLICITAMENTE ci sta dicendo qualcosa circa la forma istituzionale e non la Forma di Stato. La differenza fondamentale tra Monarchia e Repubblica sta in:

1-     Il presidente della Repubblica è diverso dal monarca perché è eletto (nel caso italiano) indirettamente;

2-     Nella Monarchia il re è tendenzialmente tale a vita.

Implicitamente l’articolo 139 ha dei limiti: deve essere letto insieme all’articolo 1 della Costituzione perché qualifica la forma repubblicana (forma democratico repubblicana). La Costituzione, infatti, non può essere modificata nella prima parte, ma sì nella seconda (forma di governo).
Secondo altre letture il 139 va letto assieme all’articolo 2: questo ci sta dicendo che i diritti vanno riconosciuti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dalla loro positivizzazione. Dove c’è l’uomo, c’è questo sistema di libertà.

Da un punto di vista FORMALE posso utilizzare l’articolo 138 per abrogare qualsiasi articolo. La Costituzione è:

-        Testo normativo;

-        Manifesto politico;

L’art. 76 = atto normativo non più di matrice solo parlamentare – ci occupiamo di atti normativi del governo. Gli articoli 76 e 77 disciplinano il decreto legislativo e il decreto legge. Essi hanno in comune:

-        Sia il DL che il DLGS sono atti del governo aventi forza di legge (non sono leggi formali, ma atti aventi forza e valore di legge) -- > criterio formale.

Sullo stesso piano della Legge frutto di attività parlamentare, noi troviamo il DL e il DLGS. Non sono leggi, ma hanno la stessa forza e lo stesso valore delle leggi. Il DL e il DLGS in quanto atti aventi valore e forza di legge, sono atti capaci di abrogare la legge (forza attiva) e a loro volta suscettibili di essere abrogati dalla legge (forza passiva).
Sono atti capaci di abrogare il regolamento governativo, ma non suscettibili di abrogazione da parte dei regolamenti governativi.

-        Sono atti approvati dal governo (l’iter di formazione è il medesimo, ridotto all’osso) -- > chi predisporrà un articolato? I ministri. (fase iniziativa)

-        Verrà posto al vaglio dei Consiglio dei Ministri (che può emendare) -- > approvazione del testo da parte del consiglio dei ministri (fase costitutiva)

-        Fase integrativa dell’efficacia (EMANAZIONE, come ci dice l’art. 87, e non promulgazione del Presidente).

Quali sono le peculiarità di ciascuno? L’articolo 76 contiene una litote (giungo ad un’affermazione tramite doppia negazione). -- > serve per sancire, ancora una volta, che il potere legislativo è del Parlamento.

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