In questa lezione parleremo più approfonditamente degli articoli 138 e 139 della Costituzione.
Referendum abrogativo: articolo
75.
È necessario che vada al voto la
maggioranza degli aventi diritto (i voti validi a favore del sì devono essere
maggiori dei no).
Nell’articolo 138 non è richiesto
un QUORUM partecipativo. Il costituente si accontenta di una attenzione del
corpo sociale rispetto al disegno di legge costituzionale.
L’articolo 138 è costruito con un
sistema rafforzativo per porre la Costituzione su un piedistallo, ovvero
ponendola al vertice delle fonti di legge.
L’articolo 139 ESPLICITAMENTE ci
sta dicendo qualcosa circa la forma istituzionale e non la Forma di Stato. La
differenza fondamentale tra Monarchia e Repubblica sta in:
1-
Il presidente della Repubblica è diverso dal
monarca perché è eletto (nel caso italiano) indirettamente;
2-
Nella Monarchia il re è tendenzialmente tale a
vita.
Implicitamente l’articolo 139 ha
dei limiti: deve essere letto insieme all’articolo 1 della Costituzione perché
qualifica la forma repubblicana (forma democratico repubblicana). La
Costituzione, infatti, non può essere modificata nella prima parte, ma sì nella
seconda (forma di governo).
Secondo altre letture il 139 va
letto assieme all’articolo 2: questo ci sta dicendo che i diritti vanno
riconosciuti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dalla loro
positivizzazione. Dove c’è l’uomo, c’è questo sistema di libertà.
Da un punto di vista FORMALE
posso utilizzare l’articolo 138 per abrogare qualsiasi articolo. La
Costituzione è:
-
Testo normativo;
-
Manifesto politico;
L’art. 76 = atto normativo non
più di matrice solo parlamentare – ci occupiamo di atti normativi del governo.
Gli articoli 76 e 77 disciplinano il decreto legislativo e il decreto legge.
Essi hanno in comune:
-
Sia il DL che il DLGS sono atti del governo
aventi forza di legge (non sono leggi formali, ma atti aventi forza e valore di
legge) -- > criterio formale.
Sullo stesso piano della Legge
frutto di attività parlamentare, noi troviamo il DL e il DLGS. Non sono leggi,
ma hanno la stessa forza e lo stesso valore delle leggi. Il DL e il DLGS in
quanto atti aventi valore e forza di legge, sono atti capaci di abrogare la
legge (forza attiva) e a loro volta suscettibili di essere abrogati dalla legge
(forza passiva).
Sono atti capaci di abrogare il
regolamento governativo, ma non suscettibili di abrogazione da parte dei
regolamenti governativi.
-
Sono atti approvati dal governo (l’iter di
formazione è il medesimo, ridotto all’osso) -- > chi predisporrà un
articolato? I ministri. (fase
iniziativa)
-
Verrà posto al vaglio dei Consiglio dei Ministri
(che può emendare) -- > approvazione del testo da parte del consiglio dei
ministri (fase costitutiva)
-
Fase
integrativa dell’efficacia (EMANAZIONE, come ci dice l’art. 87, e non
promulgazione del Presidente).
Quali sono le peculiarità di
ciascuno? L’articolo 76 contiene una litote (giungo ad un’affermazione tramite
doppia negazione). -- > serve per sancire, ancora una volta, che il potere
legislativo è del Parlamento.
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