mercoledì 12 novembre 2014

12^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo della differenza fra un atto nullo ed uno annullabile, di una struttura di una sentenza e introdurremo i regolamenti. 


Decreto legge: provvedimento provvisorio (il DL non convertito decade retroattivamente, decade anche se convertito [perché trasformato in altro]).
I DL dagli anni ’70 in poi nascono come COZZAGLIA di tematiche rimesse, in un secondo tempo, al Parlamento. Una legge incostituzionale non è una legge NULLA ma è ANNULLABILE.
Ø  Un atto NULLO è un atto fin dall’inizio inidoneo a produrre QUALSIASI effetto;
Ø   Un atto ANNULLABILE è idoneo a produrre effetti finché non viene annullato.
La prima difficoltà operativa dell’intervento della Corte Costituzionale sta nella tempistica della pronuncia della Corte stessa, che si pronuncia dopo 1 anno (cioè in ritardo, perché il DL è comunque o decaduto o è stato convertito dopo 60 giorni).
Consideriamo il caso più semplice. Il DL è convertito in legge. La legge che converte un DL, privo dei presupposti previsti dall’articolo 77 della Costituzione, sana questi presupposti assenti del DL?
  1. La legge, convertendo il DL, lo sana da ogni vizio in ogni caso (è il Parlamento che in piena autonomia sceglie di convertire o meno il DL); TEORIA DELL’EFFICACIA SANANTE DEL DL NATO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 77. < -- il DL è SEMPRE SALVO.
  2. Non si può dire che la legge di conversione sani il DL, perché i vizi del DL si ripercuotono come vizi procedurali sulla legge di conversione (il DL è privo della necessità e dell’urgenza).
  3. La CORTE COSTITUZIONALE arriva (con una giurisprudenza piuttosto recente, sentenza 29 1995, sentenza 171 2007) a dire che non è vero che la legge di conversione in ogni caso sana il DL, ma lo sana solo nel caso in cui la mancanza di presupposti previsti dall’articolo 77 non sia evidente.
Una sentenza si struttura in:
a)     Intestazione,
b)     Ricostruzione del problema in fatti,
c)     Ricostruzione del problema in diritto.
Fino al 1995 era pacifica la tesi numero 1 di cui sopra. Dal 1995 in poi viene introdotta la tesi numero 3 di cui sopra, la quale sentenza sposta il problema all’evidenza (chi giudica quando i vizi sono evidenti o meno?) E’ necessario, dunque, leggere la legge di conversione assieme al DL.
RESPONSABILITA’ NEGATIVA:
-        Governo;
-        Presidente della Repubblica;
-        Parlamento;
-        Corte Costituzionale.
E se il Parlamento non converte il DL? Il governo reitera il DL (nella storia si è arrivati a reiterarlo anche 29 volte!!).
Il governo è arrivato a bypassare il Parlamento, agganciando tanti DL, anche di poco diversi uno dall’altro.
1988 legge 400: il Parlamento espressamente vieta la reiterazione del DL al governo. Di questa legge non se n’è fatto niente; è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 360 del 1996.
Come ha fatto il governo dal 1988 al 1996 ad infischiarsene della legge 400? Grazie ad un DL che lavora in deroga, dato che legge e DL si trovano sullo stesso piano nella gerarchia delle fonti.
Come fa ad intervenire la Corte, se un DL nasce per sua natura provvisorio? La Corte NON si pronuncia sulle disposizione singole, ma sulla NORMA, sostanzialmente identica dall’inizio alla fine (ovvero sull’INTERPRETAZIONE).
La Corte Costituzionale arriva a pronunciarsi seguendo l’ARTICOLO 77:
-        DL provvisorio;
-        DL necessario ed urgente;
-        Articolo violato nel rapporto tra Parlamento e governo.
E un DL provvisorio che dura 4 anni non è legittimo; un DL che dura 4 anni non è urgente né necessario; un DL che dura 4 anni viola i rapporti tra Parlamento e governo.
I REGOLAMENTI:
Art. 87 e art. 117: nel primo si dice che li emana il Presidente della Repubblica.
Articolo 17 legge 400/1988 -- > i regolamenti sono ordinati qui. Il primo comma parla della tipologia dei regolamenti governativi; il secondo tratta dei regolamenti di delegificazione.
I singoli ministri hanno la competenza di prendere l’iniziativa. Sottoposto al vaglio del consiglio dei ministri; controlli successivi; fase dell’emanazione da parte del presidente della repubblica e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se si parla di REGOLAMENTI ESECUTIVI abbiamo atti che sono rimessi “in toto” al governo. Articoli 1, 3 e 4 delle preleggi.  

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