mercoledì 29 ottobre 2014

7^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo dei motivi per i quali il Presidente della Repubblica può rimandare alle Camere un disegno di legge, facendo riferimento ai "Lodo Maccanico ed Alfano" nonché al delicato caso di Eluana Englaro.


Il presidente della Repubblica non può RESPINGERE un disegno di legge --> perché non ha il potere legislativo (diversamente dallo Statuto Albertino, allargato a tutta l’Italia nel 1848). Egli non ha POTERE DI SANZIONE sulle leggi, perché la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il disegno di legge non può essere RINVIATO alle Camere per motivi politici. C’è anche una ZONA D’OMBRA, ovvero MERITO COSTITUZIONALE. Il testo dice che l’articolo 74 afferma che il Presidente della Repubblica può porre il VETO SOSPENSIVO:

  1. Motivi di incostituzionalità;
  2. Non lo può fare per motivi politici (merito politico);
  3. MERITO COSTITUZIONALE: le ragioni di merito costituzionale non possono sovrapporsi al merito politico né ai motivi di incostituzionalità. 
    1. Lodo Maccanico --> sospensione dal giudizio delle 5 più alte cariche dello stato (PRESIDENTE CORTE COSTITUZIONALE, CONSIGLIO, REPUBBLICA, CAMERA E SENATO) – non solo per fatti parlamentari, ma per QUALSIASI giudizio   --> ILLEGITTIMITA’ DEL LODO MACCANICO;
    2. Lodo Alfano -- > riedizione del precedente lodo (bocciato dalla Corte Costituzionale)      -- > clima molto teso -- > il Parlamento approva, non presenta più vizi di legittimità costituzionale -- > è opportuno che il Capo dello Stato rinvii alle Camere un disegno emendato? Non fu rinviato, sebbene rinviarlo ponesse un problema di destabilizzazione, ma non rinviarlo anche -- > MERITO COSTITUZIONALE , ragioni che indagano se il disegno di legge può avere contraccolpi, destabilizzazione…
Eluana Englaro -- > stato vegetativo -- > dopo 20 anni la Cassazione stabilisce che può staccare la spina -- > Decreto Legge per evitare l’Eutanasia -- > inopportunità in quel momento -- > il Capo dello Stato rinvia alle Camere -- > tempestività anomala che andava ad intaccare la decisione di un giudice (sovrapposizione incredibile).

LA PROMULGAZIONE coinvolge il capo dello Stato -- > non è titolare della funzione legislativa     -- > i contenuti della legge devono essere definiti SOLAMENTE dal Parlamento. Conclusioni, corollari:

-        Legittimità costituzionale (potere di rinvio accordato);

-        Merito politico (potere di rinvio non accordato);

-        Merito costituzionale (esame discrezionale e soggettivo dei riflessi che possono discendere sulla stabilità del Paese --> potere di rinvio accordato).

Articolo 25 costituzione, articolo 11 disposizioni preliminari al codice civile (retroattività). 

Legge pubblicata --> 15 giorni (vacatio legis) --> la legge entra in vigore. La Corte costituzionale agisce in tempo indeterminato, nel caso in cui (art. 127) le competenze dello Stato cozzino con le competenze regionali, si può impugnare subito direttamente --> al cittadino, invece, non è concesso (non c’è ricorso in via diretta).

La Cassazione è arrivata ad esprimersi con una volontaria giurisdizione …non sono sentenze assimilabili a sentenze contenziose, ma simili (è più che altro una decisione).

NOMOFILIACHìA: si è attribuita alla Cassazione (e al Consiglio di Stato) un’adunanza plenaria per prendere decisioni piuttosto importanti (il giudice rimane libero di scegliere, ma solitamente è difficile che contraddica la sezione unita corrispondente – o cassazione o consiglio di stato).

Nessuna disposizione costituzionale è AB-SOLUTA (divisa rispetto alle altre). Alcuni dicono che bisogna leggere l’articolo 74 collegandolo all’articolo 90 (il Capo dello Stato può essere incriminato per Alto Tradimento – attentato alla Costituzione, maniera molto grave di non rispondere alla Costituzione).

Se il Capo dello Stato si dovesse trovare davanti ad una Legge Razziale, egli non sarebbe più tenuto a promulgare la legge perché da questa promulgazione gli deriverebbe una responsabilità.

  1. È bene leggere il 74 limitato dal 90 e non viceversa.
  2. L’altra ipotesi è che il 74, non avendo limiti, prevale sul 90. Lascio alla Corte Costituzionale il potere di eliminarla.
Anche le disposizioni più chiare necessitano di un’interpretazione. Anche laddove una fattispecie sembra chiusa, chiara e netta, è IMPOSSIBILE che abbia un solo significato --> interprete fornisce significato diverso.
  1. L’attività dell’interpretazione ha come oggetto una DISPOSIZIONE;
Questa disposizione è l’OGGETTO di studio del giurista (norma, perché è la disposizione interpretata dal giurista). Vedi riflessione interazione artt. 74 --> 90 o 90 --> 74. 

Con un medesimo testo, l’interprete lo ARRICCHISCE. La fonte del diritto non è un testo, ma è anche l’interprete che trasforma la regola in potenza in regola in atto.

Fino al ‘900 si riteneva che l’interprete fosse solo e sempre un APPLICATORE (viva vox legis). Le regole devono escludere qualsiasi margine di soggettività (dalla regola generale astratta, si torna ad una regola multiforme, come prima) --> il diritto deve rispondere al SILLOGISMO GIUDIZIALE. Il sillogismo è un ragionamento logico:

Premessa maggiore: tutti gli uomini sono mortali.           -->                   (norma generale e astratta)
Premessa minore: Socrate è uomo.                                   -->                  (tizio ha fatto ciò)
Inferenza: Socrate è mortale.                                           -->                  (tizio è colpevole e deve essere punito)

Il PARALOGISMO è uguale al sillogismo, ma ha delle premesse ERRATE. Ogni disposizione prevede una lettura soggettiva.