N.B. Queste sono lezioni che esulano dal corso normalmente tenuto dal professore di privato, ma che costituiscono comunque programma di esame.
Cos’è il diritto? È il complesso
di norme che regolano la convivenza di individui che hanno interessi
contrapposti fra loro. Le norme stabiliscono quali devono prevalere. Il diritto
stabilisce la prevalenza di un diritto rispetto ad un altro. Poiché un diritto
possa esistere ci deve essere: un gruppo sociale, individui con interessi
contrastanti, regole che stabiliscono dei comportamenti e regole che
stabiliscono le sanzioni in caso di inosservanza di tali comportamenti. Un
ordinamento ha rilevanza giuridica se:
-
Norme per risolvere conflitto di interessi;
-
Violazione di norma con sanzione.
La sanzione è una conseguenza
negativa in capo al soggetto che ha infranto la regola. Nei doveri morali /
etici non v’è la correlazione di una sanzione.
DIRITTO POSITIVO: è quel diritto
posto dallo stato con le sue leggi (per alcuni è proprio il diritto statuale):
norme di altri ordinamenti o della legislazione di quello stato che entrano a
far parte della legislazione vigente in quel paese in un certo momento.
DIRITTO NATURALE: è un insieme di
regole ideali, di tutto ciò che nel sentire comune si ritiene essere una norma
di diritto (ad es.: principio di libertà individuale di ogni individuo). Tanto
più il diritto positivo si avvicina a quello naturale, tanto più avremo una
società in cui le regole naturali sono codificate dal legislatore in regole
scritte.
È importantissimo riconoscere che
lo stesso esercizio del potere è sottoposto a delle regole: chi regola il
potere non è mero arbitrio, ma ha il dovere di rispettare alcune regole (STATO
DI DIRITTO). Non è, quindi, tanto l’organo che decide ad essere supremo, ma è
sempre tale la legge. Anche lo stato di diritto è una conquista degli ultimi
secoli (non stiamo parlando di monarchia, laddove non c’era controllo del diritto
né tanto meno si sapeva dove fossero i limiti del potere monarchico).
DIRITTO IN SENSO
OGGETTIVO/SOGGETTIVO: il diritto privato si occupa principalmente del diritto
in senso soggettivo. Oggettivo:
complesso di norme che regolano la vita della comunità (è poi diritto comune,
speciale, eccezionale, transitorio, privato, pubblico…). È la fotografia del
complesso di norme che in questo momento sono in vigore. Soggettivo: situazione
giuridica in cui si trova un determinato soggetto. Si intende soprattutto ciò
che l’individuo può fare per soddisfare il suo interesse, anche
correlativamente inteso, cioè ciò che deve fare per soddisfare un suo diritto
rispetto ad altri.
LE FONTI
Al primissimo posto vi è la
costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale. Sono
sullo stesso livello perché è la stessa Costituzione a prevedere di essere
modificata da fonti di pari grado.
Al secondo posto vi sono gli atti
della CE. Sono appena sotto, non a fianco: si dice che se il legislatore non avesse
concesso la limitazione di sovranità, non vi sarebbe nemmeno la possibilità di
entrata per queste norme nel nostro ordinamento.
Al terzo posto abbiamo le leggi
ordinarie e accanto vi sono gli atti aventi forza di legge (decreti legge e
decreti legislativi). Le leggi ordinarie sono molto difficili da conoscere
tutte: ogni tanto vi sono delle opere di coesione, dette codici. Vi sono anche
i Testi Unici che cercano di ordinare tutte le leggi. La legge regionale è
posta sullo stesso piano di quella statale, ma pur avendo efficacia solo per un
determinato ambito dello Stato, non per questo è meno cogente di quella
statale.
Al quarto posto troviamo i
regolamenti amministrativi: sono spesso decreti della PA o del governo che
hanno la funzione di dare efficacia pragmatica od attuativa alle norme del
Parlamento.
Al quinto posto troviamo usi e
consuetudini: sono comportamenti ripetuti nel tempo, con la convinzione che si
tratti di comportamenti dovuti, che la legge impone. L’ambito sociale in cui si
manifesta questo fenomeno può essere più o meno vasto (si parla spesso di usi
commerciali o agricoli). Affinché si possa configurare un uso od una
consuetudine: il comportamento ripetuto nel tempo e la convinzione che questo
comportamento sia giuridicamente dovuto (OPINIO IURIS ATQUE NECESSITATIS). Gli
usi o le consuetudini sono giuridicamente rilevanti se richiamati da leggi in
vigore (USI SECUNDUM LEGEM); sono considerati tali se vanno a colmare dei vuoti
legislativi (USI PRAETER LEGEM). Non sono mai considerati tali se risultano
CONTRA LEGEM. La prova dell’esistenza di un uso può essere data con ogni mezzo
possibile, ed in particolare con l’uso la faccenda diventa molto complicata
perché non vi è fonte scritta alla base, contrariamente a ciò che abbiamo
citato sopra.
Presunzioni relative (JURIS
TANTUM): il legislatore consente di dare prova contraria.
Presunzioni assolute (JURI ET
DEJURE): non è possibile definire prova contraria.
Equità: è la giustizia del caso
concreto. È importantissimo ricordare che l’equità è valida se espressamente
richiamata da una norma di legge.
ISTITUTO GIURIDICO: complesso di
regole giuridiche che regolano un determinato argomento. Il contratto, per
esempio, è un istituto giuridico.
DISPOSIZIONE LEGISLATIVA: serie
di proposizioni che contiene la norma. Questa frase che contiene la norma non
necessariamente è scritta e soprattutto la regola è frutto di una
interpretazione.
Tutte le norme possono essere
classificate in tre categorie: suppletive, dispositive ed imperative.
IMPERATIVA: sono norme
non derogabili dalle parti. Nel nostro ordinamento il legislatore dà una grande
libertà di movimento alle parti (principio sommo: autonomia delle parti). Le
parti, quindi, sono libere di regolare il proprio assetto di interessi come
meglio credono. L’eccezione sono le norme imperative: il legislatore dice di
regolare i loro interessi così come vogliono, MA affermando che ci sono degli
aspetti che non possono essere liberamente regolati. Vi sono delle norme,
quindi, che anche se le parti volessero modificare d’accordo, non possono avere
contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore. Costui lo fa spesso per
tutelare un parte più debole o per difendere una parte dell’ordinamento (ad es.:
divieto di patto commissorio, art. 2744: la ratio è quella di evitare che il
debitore, che dunque è debole, si spogli di tutti i suoi beni a tutto vantaggio
del suo creditore, con un disvalore eventuale della operazione commerciale in
sé). La sanzione, ex articolo 1418, per la violazione di una norma imperativa, consiste
nella nullità dell’accordo. Laddove si dice “salvo che la legge disponga
diversamente”, si intende una particolare condizione di nullità.
DISPOSITIVE: sono le
norme regolabili dall’autonomia contrattuale delle parti.
SUPPLETIVE: quelle che la
legge prevede come regola nel caso in cui le parti non abbiano disposto (ad
es.: nelle successioni mortis causa posso
disporre un testamento: nel caso io non abbia disposto per la distribuzione dei
miei beni, intervengono le norme sulla successione legittima).
FATTISPECIE
Il fatto da cui scaturisce
l'effetto giuridico; è il fatto presupposto affinché l’effetto giuridico si
verifichi. In astratto la fattispecie è prevista dalla norma: possono essere
complesse o semplici (più o un sol fatto richiesto per produrre effetto
giuridico). Le fattispecie vengono distinte in: costitutive, estintive e
traslative.
Sono caratteristiche basate sugli
effetti e sono importanti per i contratti, che possono essere:
- Ad
efficacia reale: sono contratti in grado di traslare la proprietà o di
costituire nuovi diritti;
- Ad
effetti obbligatori: sono contratti che fanno nascere obbligazioni
(vincolo giuridico alle parti).
Tutti i contratti hanno effetti
obbligatori (ex articolo 1173): da un contratto nascono SEMPRE obbligazioni. L’efficacia
reale dei contratti, invece, è un’ipotesi ristretta, che solo alcuni contratti
sono in grado di produrre come effetto (compravendita e donazione). Gli effetti
sono sempre di tipo obbligatorio (impone alle parte l’obbligo di fare una
determinata cosa); alcuni contratti hanno anche un’efficacia reale.
Il modo in cui questo contratto
si è concluso è diverso dal tipo di effetto! Ci sono solo due modi in cui il
contratto può concludersi: modo consensuale o reale.
REALITA’: affinché quel contratto
si concluda, è necessario, oltre al consenso, una consegna della cosa, che sia
essa effettiva o simbolica. Fino a quando non si ha la DATIO dell’oggetto, il
contratto non è concluso.
Contratto reale: attiene al modo
in cui si è concluso (ci deve essere anche la TRADITIO).
Contratto ad efficacia reale:
l’effetto che il contratto produce (trasferimento della proprietà).
ESEMPI:
Contratti
di locazione: è contratto consensuale ad efficacia obbligatoria (ciò che
discende è una serie di obblighi al locatore e al conduttore, che avrà come
principale obbligo quello di pagare il canone).
Compravendita:
è contratto consensuale ad efficacia reale, ovvero che si perfeziona con il
legittimo ambio di consensi e con l’effetto di trasferire la proprietà tra il
compratore e l’acquirente. Si trasferisce, in sostanza, LA TITOLARITA’ DEL
BENE.
Deposito
(art. 1766): è contratto reale ad efficacia obbligatoria. Io consegno ad una
parte una cosa perché me la custodisca per un certo periodo. Concludo il
contratto con la traditio. Efficacia solo obbligatoria (io pago qualcosa e loro
mi restituiscono il bene quando lo richiederò). Altro esempio è il COMODATO (ex
articolo 1803 - 1804).
Mutuo:
è contratto reale ad efficacia reale. Il contratto di mutuo (io presto qualcosa
a qualcuno) si perfeziona con la consegna e ha l’effetto di trasferire le cose
del mutuante al mutuatario (ex art. 1813 e 1814). Mutuo è contratto reale in
quanto si dice “consegna”.