martedì 5 maggio 2015

25^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

L’errore cui si riferisce la disciplina del 1429 e 1430 è uno dei due tipi di errore rilevanti previsti nel codice civile: errore vizio o anche errore motivo, errore che cade nel processo di formazione della volontà individuale. Non è più un processo giuridicamente perfetto. L’errore motivo non è un errore sui motivi: occorre attenzione per non confondere questi due. L’errore sui motivi indica l’ipotesi in cui il singolo creda in una determinata fattispecie. L’errore motivo è quindi diverso dall’errore sui motivi. In questo caso l’errore commesso dalla persona è irrilevante, in quanto il motivo è irrilevante. L’unico caso di rilevanza del motivo è l’ipotesi del motivo illecito comune e determinante.
La seconda categoria rispetto all’errore vizio o motivo è denominata categoria dell’errore ostativo. È preso in considerazione al 1433: l’errore non riguarda il processo di formazione della volontà individuale. La volontà individuale infatti si articola lungo un percorso del tutto esente da errore. L’errore avviene nel momento in cui la volontà formatasi all’interno della persona viene espressa all’esterno, è un errore sulla dichiarazione o sulla trasmissione della dichiarazione.
L’ultima regola che riguarda l’errore è l’ipotesi dell’articolo 1432 che riguarda un secondo fenomeno di rettifica del contratto erroneo (a meno che non riguardi la quantità). Altra ipotesi di rettifica è il cosiddetto mantenimento del contratto rettificato. La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere (art. 1432).
VIOLENZA MORALE – III CAUSA DI ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO
Minaccia per uno dei contraenti di stipulare il contratto. Una minaccia è un’alternativa (o la borsa o la vita). Effettivamente la volontà si forma in modo perfetto: ma non è libera. Il contratto, quindi, è ritenuto dalla legge annullabile. La minaccia causa la annullabilità del contratto perché priva di libertà la decisione di stipulare il contratto. La minaccia deve essere di un male ingiusto e notevole. Per capire se il male è notevole, l’articolo 1435 il male deve fare impressione sopra una persona sensata, avendo anche ragione della età di ciascuno, del sesso e delle condizioni della persona. Il male è notevole quando il male minacciato non solo è rivolto ai beni o alla persona, ma anche quando il male minacciato riguarda i parenti più stretti (art. 1436). Se invece il male minacciato riguarda altri soggetti allora la legge afferma che deve valutare il giudice (prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice). Il solo timore reverenziale, però, non è causa di annullamento del contratto. La minaccia del fallimento non è causa di annullamento del contratto, così dice il 1438, a meno che non sia fonte di vantaggi ingiusti.
Occorre ora chiarire come la violenza si chiami violenza morale anche se il male minacciato è un male fisico: non va confusa questa figura con la violenza fisica! È l’ipotesi in cui una persona venga costretta ad esprimere la propria volontà fisicamente (una persona molto anziana viene costretta a stipulare il contratto prendendole la mano e firmando per lei). La violenza è morale anche se il male minacciato è fisico. Il fatto che venga minacciato un male fisico non toglie che la minaccia sia una violenza non fisica ma morale.
La minaccia è causa di annullamento del contratto anche il minacciante non è il contraente. Se la violenza proviene da un terzo il contratto è annullabile.
IL DOLO
Il dolo è un imbroglio che ha determinato una decisione erronea. Il dolo contrattuale è indicato all’articolo 1439 tramite l’uso della parola “raggiro”. L’uso di questo termine ha sempre fatto pensare che il dolo sia causa di annullabilità del contratto e che racchiude dentro di sé una macchinazione. Questo ha sempre posto il problema se la reticenza costituisse dolo. Se c’è una macchinazione il contratto può essere annullato: se c’è solo il silenzio, dolo OMISSIVO, il contratto non è annullabile per dolo, ma la parte che lo ha stipulato avrà diritto ad un risarcimento del danno. Il dolo induce in errore: la parte imbrogliata stipula il contratto perché si sbaglia. Il senso del dolo è che c’è anche qui un errore, ma se l’errore è frutto di dolo esso è sempre rilevante. Questo dolo è causa di annullamento del contratto quando senza il raggiro il contratto non sarebbe stato concluso. Questo dolo si chiama anche dolo determinante o dolo CAUSAM DANS, senza il quale il contratto non sarebbe stato concluso. Potrebbe anche accadere che ci sia l’imbroglio, ma che sarebbe stato concluso lo stesso anche senza l’imbroglio, magari a condizioni diverse. Questa seconda ipotesi di dolo si chiama DOLO INCIDENTE. Nel caso di dolo incidente il contratto è valido e resta tale. L’articolo 1440, però, afferma che il contraente in mala fede risponde dei danni. L’autore del raggiro è tenuto a risarcire l’altra parte del danno che è stato provocato col raggiro.
Questo dolo prende il nome di dolo contrattuale, per distinguerlo dal dolo extra contrattuale. Questo è quel dolo che si riferisce all’articolo 2043 (“qualunque fatto DOLOSO o colposo…”). Il fatto doloso che provoca il danno è il comportamento con cui si è volontariamente provocato un danno ad un’altra persona. Questa concezione di dolo va sotto il nome di dolo extra contrattuale.

Nel caso di dolo contrattuale la legge prende in esame il fatto che il dolo potrebbe essere ordito da Tizio, ma che Caio, il raggirato, concluda il contratto con Sempronio (art. 1439). Il contratto è annullabile solo nel momento in cui i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Nella violenza morale il contratto sarà annullabile sempre e comunque; nel caso di dolo c’è la valutazione di buona fede. Nel caso di contratto annullabile per incapacità di intendere e di volere (1425) richiede la mala fede dell’altro contraente.

24^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Che cosa deve garantire il cedente al cessionario? La validità del contratto e, se nulla è scritto, non deve garantire l’adempimento (in questo caso il cedente si toglie completamente dalla “scena”). Anche eventuali eccezioni che il ceduto avrebbe potuto eccepire nei confronti del cedente, sono esperibili nei confronti del cessionario.
LA PRESCRIZIONE
Estintiva e presuntiva. L’inerzia del titolare del diritto, si diceva, è un fatto giuridicamente rilevante. Il tutto deve essere accompagnato da un certo lasso di tempo. Esiste anche un altro tipo di prescrizione: la presuntiva di pagamento, “messa vicina” dal legislatore in quanto ha come condicio sine qua non il trascorrere di un certo lasso di tempo.
Questo lasso di tempo porta ad una presunzione di adempimento (solitamente hanno come oggetto prestazioni professionali). Queste prescrizioni spesso vengono calcolate in mesi: se è trascorso un certo periodo di tempo, io PRESUMO che tale pagamento sia stata effettuata (IURIS TANTUM -- > ammette una prova contraria: la prova contraria consiste nel riuscire a provocare la confessione o nel deferire il giuramento. Accanto all’istituto della prescrizione vi è la DECADENZA.
È di difficile distinzione dalla prescrizione: si distingue per il fatto che mentre la prescrizione è fondata sull’inerzia del titolare, la decadenza è invece imposta al soggetto dal legislatore per il fatto che pretende che l’individuo per ottenere un certo diritto si attivi entro un certo lasso di tempo molto molto breve. Il fatto che il legislatore imponga ciò, è dato dal fatto che il legislatore deve dare una certezza del diritto. Con la decadenza il legislatore impone ad un soggetto di attivarsi per tutelare un proprio diritto.
L’obbligazione che sorge di consegnare la cosa nella compravendita, ha ad oggetto una cosa che è già passata nella sfera giuridica del compratore: questa apprensione materiale è oggetto di una prestazione che deve adempiere il venditore.
(Art. 1476, 1490, 1495) Il venditore è tenuto a tenere lontano il compratore dai vizi (che sono sempre VIZI OCCULTI). Se il vizio è manifesto, per il legislatore quella è una caratteristica. Il compratore che voglia ottenere tale garanzia ha l’onere di denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La DECADENZA è un limitato periodo di tempo entro cui la parte deve tenere un certo comportamento per poter esperire poi determinate azioni (nel nostro caso: azioni estimatorie e redibitorie). Le prime ottengono una diminuzione del prezzo, le seconde ottengono la risoluzione del contratto. Le azioni si prescrivono entro 1 anno dalla consegna (disciplina generale della vendita). La denuncia entro 8 giorni a pena di decadenza non serve se è passato più di un anno dalla consegna.
Mentre la decadenza è un limite che il legislatore ha posto affinché il titolare compisse un quid che andasse a suo interesse, la prescrizione è caratterizzata da inerzia del titolare: alla prescrizione si applicano gli istituti della sospensione e della interruzione. Alla decadenza, invece, il legislatore impone un certo comportamento per bisogni obiettivi e prescinde dalla situazione soggettiva del titolare (NO sospensione e NO interruzione).
Disponibilità dell’istituto: DIRITTI DISPONIBILI – DIRITTI INDISPONIBILI.
La decadenza dei diritti indisponibili non è in alcun modo modificabile dalle parti.
La decadenza dei diritti disponibili è possibile sia modificato dalle parti, che sia quindi diverso da quello delle parti (decadenza convenzionale). Le parti possono creare ex novo oppure cambiare il termine decadenziale previsto dal legislatore, PURCHE’ questa modifica non renda eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto stesso.
DIRITTI DELLA PERSONA
L’articolo 1 del CC stabilisce che la capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita: i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento “nascita”. Questo è il diritto positivo (scelta del legislatore). Le regole vigenti stabiliscono che la capacità giuridica è subordinata all’evento nascita: solo colui che è nato vivo è titolare di posizioni giuridiche. Nel momento in cui uno nasce acquista una serie di diritti della persona/lità e diritti che vengono definiti come ASSOLUTI (erga omnes). Sono diritti indisponibili, inalienabili, irrinunciabili e intrasmissibili né da vivi né mortis causa. La capacità GIURIDICA si perde SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con la morte.
Quali sono tali diritti?
-        La vita, bene giuridico tutelato da diverse fonti del nostro ordinamento: la lesione della vita, a livello civilistico, è la lesione di un diritto assoluto che dà diritto al risarcimento del danno per il principio del NEMINEM LEDERE (art. 2043). Questa lesione è CERTAMENTE un danno ingiusto, anche se il danno ingiusto è un danno ATIPICO, non si discute sul fatto che tale lesione sia ingiusto. In più quando questa lesione è conseguenza della commissione di un reato, il 2059 CC prevede il risarcimento non solo del danno patrimoniale ma anche del danno morale (lesione integrità psico-fisica). Possibile domanda: IL DANNO MORALE QUANDO E’ RISARCIBILE? In tutte le ipotesi di reato, oltre ai casi di lesioni di beni costituzionalmente garantiti (diritto alla vita, alla libertà psicofisica, al nome…).
-        L’integrità fisica. Nel momento in cui ricevo una lesione alla mia integrità fisica (diritto = risarcimento del danno), il diritto richiama anche un problema legato all’articolo 5 del CC. Secondo tale articolo non è mai possibile disporre del proprio corpo provocando una lesione che cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica (ciò che è illecito va contro norme imperative, ordine pubblico e buon costume).
-        La salute, art. 32 della Costituzione. Non è solo un diritto fondamentale dell’individuo, ma anche della collettività (è interesse di tutti a che questo interesse sia tutelato). Il legislatore ha previsto che la lesione di tale diritto sviluppi una responsabilità extra contrattuale. Ogni individuo può autodeterminarsi circa il modo in cui vuole essere (o meno) curato. È fondamentale che l’individuo sia messo nelle condizioni di poter scegliere se e come curarsi. È fondamentale, quindi, che sia correttamente informato e che sia in grado di esprimere un consenso informato.
-        La libertà, espressa soprattutto nella nostra Carta Costituzionale. Gli articoli che ne trattano (dal 13 al 21) sono espressi in modo tale da provocare una responsabilità in capo a colui che lede: l’immagine della persona deve essere tutelata e riservata. Il legislatore ha previsto, oltre al classico sistema di risarcimento del danno, anche un sistema inibitorio, ovvero un provvedimento giudiziario che proibisca l’uso dell’immagine altrui. Si è previsto anche un sistema di rettifica per scorretto uso dell’immagine altrui.
-        La riservatezza, chiamato anche DIRITTO ALL’OBLIO. È il diritto che altri non si intromettano nella sfera giuridica del soggetto, di non-intrusione. Genera risarcimento del danno.

-        L’integrità morale, di cui già il codice penale si occupa (ingiuria, a tu per tu con l’ingiuriato; e diffamazione, con altre persone oltre al diffamato, offesa dell’integrità morale fatta davanti a terzi e riferita ad altra persona). Queste condotte ledono l’integrità morale dell’individuo.

20^ LEZIONE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO.

RAPPORTO TRA BAROCCO E POST MODERNITA’ (breve riassunto)
Ciò che si è trattato finora è il barocco NEL post moderno. Questa altra forma di manifestazione del barocco può essere desunta dall’identificazione culturale del barocco e del post moderno come epoche della contraddizione; dal suo significato terminologico.
Si è usato il particolare paradigma di Thomas Hobbes come chiave di lettura: idea politica e giuridica di stato inteso come monopolio della funzione principale (legislativa). L’idea dello stato di Hobbes (che egli stesso chiama “Leviatano”. Il sistema di certezza garantisce l’ordine.
Si è poi esaminata la teoria del contratto sociale e della sovranità (esercitare giuridicamente e politicamente il potere sovrano). Ordine, certezza, contratto sociale e sovranità sono concetti presenti in Hobbes.
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Come si mostra il Barocco nel Post Moderno? È una messa a confronto di due epoche simili nel fatto che entrambe sono definibili come epoche “della contraddizione”. Oltre a tali esempi culturali, si concluderà l’argomento con un terzo punto: la metafora. Si potrebbe trovare una via d’uscita interpretativa per spiegare la post modernità grazie alla metafora. È una figura retorica grazie al quale io sposto un concetto ignoto ad un concetto a me noto. Serve a spiegare un concetto che all’uditore è ignoto. La più grande metafora del ‘600 è quella dell’uomo (l’uomo è una grande metafora vivente).
Il linguaggio stesso che usa l’uomo è la metafora della vita. Qual è il luogo dove questa metafora si manifesta? È il teatro (simbolo di cultura e di antropologia).
LE DUE FIGURE METAFORICHE PER LO STATO
Le due principali figure metaforica: l’ellisse e il labirinto (due idee essenziali). L’ellisse spiega una certa idea di ordine giuridico; il labirinto spiega l’idea di stato, di autorità politica. Si cominci dall’ELLISSE.
L’ellisse è definibile come il luogo dei punti di un piano le cui distanze da due punti fissi (fuochi appunto) hanno somma costante. È una figura geometrica che rappresenta una somma di due cerchi che si allontanano ma che si avvicinano. Qual è il principale esempio per eccellenza? La piazza. La simmetria discontinua rappresenta significativamente il moto dei pianeti nel sistema solare. I pianeti orbitano intorno al sole seguendo moti ellittici non sullo stesso piano. Vi sono diversi teorici nel diritto e nella politica che la rivoluzione terrestre (e quindi la rivoluzione in generale) è solo apparente: si torna sempre al punto di partenza. Sostanzialmente l’epoca è di immobilità: l’ordine, come nell’ellisse, non è centrato. Il diritto non può essere inteso in un unico senso, infatti: l’ordine giuridico non è solo delle norme.
IL LABIRINTO
Si può definire il labirinto come una struttura architettonica a pianta molto complessa, strutturata da un intrico di passaggi molto complessi che rende difficile l’arrivo all’uscita. Le vie sono molte e quasi tutte (tranne una) non portano da nessuna parte. Il labirinto non è solo una struttura dove ci si perde, ma anche un posto dove ci si ritrova. Ricorda il mito del Minotauro. Perché è importante giuridicamente? Perché Minosse era un grande legislatore. Il labirinto è una metafora per indicare il potere politico e giuridico (elemento di disorientamento di instabilità).
LIBERTA’
È un tema molto ampio: può essere trattato distinguendo la libertà dei moderni rispetto alla libertà degli antichi. Questa distinzione fu introdotta da Benjamin Constant col suo dialogo “Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni”. Fu pronunciato nel 1819 dopo il Congresso di Vienna e Constant si interroga su cosa sia effettivamente la libertà. La libertà degli antichi è basata su una certa idea di libertà positiva (“Noi non possiamo più godere della libertà degli antichi che si fondava sulla partecipazione attiva e costante al potere collettivo. Questo prevedeva una mancanza di vincoli fisici alla presenza del soggetto nella società”). E la libertà dei moderni? Egli afferma che “la nostra libertà deve fondarsi sul pacifico godimento dell’indipendenza privata”. Il che prelude ad un’indipendenza dell’arbitrio costrittivo altrui e rivendicazione di uno spazio personale di non ingerenza. Questa, all’opposto della prima, è una libertà NEGATIVA. Questo è un modo di intendere la realtà tipicamente moderno.
IL PARADIGMA MODERNO: LIBERTA’ E ASSOLUTEZZA
“Secondo il significato proprio del termine, si intende per libertà l’assenza di impedimenti esterni” (Thomas Hobbes, De Cive, IX).

“È libero di fare una cosa chi può farla se ha la volontà di farla, e può astenersene, se ha la volontà di astenersene” (T. Hobbes, Of Liberty and Necessity). Che cos’è la libertà negativa? È l’indipendenza dall’arbitrio costrittivo altrui ma può essere ben definita come assenza di impedimenti esterni al movimento, ricordando Hobbes. Questa libertà è una libertà ASSOLUTA, AB-SOLUTA, sciolta da qualunque vincolo (“sciolto da, libero da”). Libertà dal vincolo, da una costrizione esterna (quando sono libero da qualcosa di esterno? Quando posso volerlo).

23^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

L’ANNULLABILITA’
Sentenza che pronuncia l’annullamento del contratto. Il contratto pur essendo viziato è efficace: produce i suoi effetti. Un contratto nullo è del tutto inidoneo a produrre alcun effetto giuridico. Data l’esistenza del vizio questo contratto può essere eliminato tramite una sentenza di annullamento. Il contratto è annullabile e il contratto è annullato solo per effetto della sentenza del giudice e produce i suoi effetti fino alla sentenza del giudice. Quando è annullato i suoi effetti vengono posti nel nulla.
Si può classificare la sentenza di annullamento tra le sentenze costitutive. Prima della sentenza di annullamento v’è un contratto, ancorché annullabile, mentre dopo la sentenza il contratto non c’è più. Se c’è un contratto di compravendita annullabile, la proprietà passa al compratore, il quale ha l’obbligo di pagare il prezzo al venditore. Tutto questo dura fintanto che non viene pronunciata una sentenza di annullamento.
Il secondo elemento da evidenziare sta nel fatto che, come recita l’articolo 1441, l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. La legittimazione spetta solo ad una delle parti del contratto: in particolare questa legittimazione spetta alla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Ciò vuol dire che quando v’è un contratto annullabile l’azione di annullamento è un rimedio che serve a tutelare un interesse stabilito dalla legge. Le cause di annullamento del contratto sono situazioni che vanno contro un interesse protetto di una delle parti contraenti. Solo la parte il cui interesse è protetto dal rimedio di annullabilità del contratto potrà richiedere l’annullamento del contratto stesso. Ma contro cosa serve proteggere il contraente? Bisogna evidenziare le cause di annullabilità del contratto. Esse sono testuali, non virtuali (come per la nullità):
-        Incapacità di un contraente (legale o di intendere e di volere);
-        Errore;
-        Violenza (minaccia);
-        Dolo (imbroglio). 
È annullabile il contratto stipulato da una persona che abbia una di queste prerogative. Occorre pensare a come ogni decisione di stipulare un contratto sia presa dall’individuo sulla base di un processo mentale sempre con le medesime caratteristiche. Questo processo mentale si ripete quale che sia il contratto che deve essere stipulato. Questo esprime la autonomia contrattuale delle parti (art. 1322). Le parti, infatti, possono stipulare liberamente i contratti che preferiscono. “Liberamente” sta ad indicare il fatto che la legge attribuisce alle parti la facoltà di decidere liberamente: la legge vuole e garantisce che la volontà sia frutto di una valutazione razionale dei costi e dei benefici della scelta. La legge richiede che il processo psicologico sia autentico, consapevole. Deve essere un processo mentale da cui derivi un contratto frutto della libera decisione della persona umana. Ciascuno di alcuni eventi sono fatti, circostanze che alterano le caratteristiche della formazione della volontà contrattuale. L’annullabilità del contratto tutela e garantisce la libertà contrattuale. Il primo contraente, colui il quale ha espresso una volontà viziata perché in condizione di dolo, si troverà nella possibilità di richiedere l’annullamento del contratto oppure di continuare a dare esecuzione al contratto stesso. Il senso della annullabilità del contratto è quello di tutelare il contraente la cui volontà è affetta da uno dei vizi sopra citati.
INCAPACITA’ (art. 1425): rileva nella forma della incapacità legale di agire o nell’incapacità di intendere e di volere (rispettivamente primo e secondo comma). La capacità legale di agire manca in caso di persona minore di 18 anni e in caso di persona maggiorenne, ma che si trovi in una condizione per cui la legge prevede la giustifica della privazione della capacità d’agire. Nel primo caso la legge prevede che l’individuo minore d’età sia una persona priva della maturità sufficiente per compiere scelte libere.
Il secondo comma, invece, prevede l’incapacità di intendere e di volere. È requisito per la annullabilità del contratto non solo la condizione di incapacità della persona, ma anche la malafede dell’altro contraente (cfr. art. 428). È richiesto ai contraenti, invece, di comportarsi in modo leale e corretto. Si parla di malafede in quanto lo stato di incapacità di intendere e di volere, se non apertamente percepibile dall’altro contraente, deve essere visibile (se in buona fede, non gli si può rimproverare alcunché). Questa esigenza non si pone nel caso di incapacità legale.
ERRORE: è uno sbaglio. Una delle due parti nello stipulare il contratto si sbaglia (art. 1428). Il contratto può essere annullato quando l’errore è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. Gli errori essenziali sono errori determinanti la volontà; quando si parla di riconoscibilità si fa riferimento a chi ha stipulato il contratto con chi si è sbagliato (l’altro avrebbe potuto accorgersi del fatto di stipulare il contratto con errore di uno dei due). Perché l’errore essenziale è causa di annullamento solo se riconoscibile? Art. 1431: l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze, all’attualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Il contraente che si sta accorgendo dell’errore dell’altro dovrebbe consentire e fornire al contraente che si sta sbagliando l’avviso dell’errore. Questo è un comportamento leale e corretto.
Nel caso in cui l’altra parte non avvisi dell’errore, quella parte può subire l’azione di annullamento. Questo discorso vale se e solo se L’ERRORE E’ RICONOSCIBILE. L’errore deve rientrare in uno dei tipi di errore elencati all’articolo 1429.
L’errore sarà causa di annullamento del contratto se e solo se ricade in uno dei casi elencati all’articolo 1429:
-        Errore sulla natura del contratto, cade sul tipo contrattuale (la parte offre una determinata somma per avere il bene ritenendo di comprarlo, ma in realtà stipula un contratto di locazione);
-        Errore sull’oggetto del contratto, errore dato da un fraintendimento (1467,1468,1469,1470);
-        Errore che cade sull’identità dell’oggetto della prestazione o una qualità dello stesso, il contratto con il quale il mandante si accorda con il mandatario sul compiersi determinati atti, ad esempio, non ha un oggetto ben determinato;
-        Errore che cade sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente determinanti il consenso, basti pensare ai casi di omonimia, nel primo caso, o comunque al caso in cui l’altro contraente non abbia delle qualità che il primo richiede;
-        Errore di diritto, ragione unica o principale del contratto, ignoranza del contenuto di una norma giuridica o cattiva interpretazione di essa. Ma in che modo questo si concilia con il brocardo IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT? L’errore di diritto per cui un contratto preliminare per l’acquisto di un bene immobile può essere utilizzato come causa di annullamento del contratto definitivo. Ecco che tale regola è perfettamente coerente al principio latino sopra citato.

Vi è un’altra ipotesi di errore essenziale: errore di calcolo fatto dai contraenti (art. 1430). Questo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica: l’errore di calcolo deve essere determinante il consenso per l’annullamento.