sabato 11 ottobre 2014

PRIMA LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

Si tratta di una lezione introduttiva con qualche definizione e qualche cenno storico.


Diritto oggettivo: è l’insieme organico di norme, regole di condotta, che costituisce l’ordinamento giuridico à è un complesso di regole destinate ad organizzare una società. 

Risolvere i conflitti interpersonali. Pubblico + privato: erano già distinti dai romani (IUS publicum et privatum) à 
  • Pubblico: quello che riguarda lo stato à insieme di norme che attengono all’assetto statale (disciplinano gli interessi e i rapporti tra stato e cittadini). 
  • Privato: ius che riguarda l’utilità dei singoli, privati. Si studiano, dunque, i diritti soggettivi à facoltà che il diritto oggettivo riconosce ai privati per garantire il soddisfacimento dei loro interessi.

Diritto soggettivo: è mio diritto avere…fare…dire… à ASSOLUTI e RELATIVI

  • I diritti assoluti sono i diritti reali (proprietà,…). Tutti devono rispettare il mio diritto sulla cosa, per esempio. Io, quindi, avrò il dovere di non andare a disturbare il proprietario.
  • I diritti relativi hanno fin dall’inizio un rapporto fra due persone (diritti di credito, obbligazioni,…). Se io presto denaro sorge un DIRITTO DI CREDITO per me e un’OBBLIGAZIONE per questo qualcuno a cui ho prestato.

Se io ho un diritto qualcun altro ha un dovere.

I romani spesso parlano di AZIONI non di IUS. Non dicono io ho uno IUS ma io ho un’ACTIO. Impronta fortemente processualistica e non sostanziale (come noi). Partivano dalla procedura, andavano dal magistrato, il quale verificava quale azione ci fosse disponibile: se l'azione c'era, avevi il diritto prescritto dall'ACTIO.

753 a.C. à 565 d.C. (morte di Giustiniano). Per tutto questo periodo si può parlare di un unico diritto romano. I romani sono i primi a fare del diritto una scienza. Sono i giuristi romani che hanno creato la DOGMATICA giuridica (tecnica, terminologia,…). 

La scienza giuridica europea usa termini e concetti che sono nati a Roma. Il diritto cambia in continuazione perché è legato a determinate coordinate spazio-temporali. I giuristi romani avevano poche leggi scritte à il diritto romano si è evoluto grazie alle singole attività dei giuristi. Il diritto romano ha avuto una vita molto lunga e abbiamo una documentazione.

Il diritto romano è la base della tradizione romanistica. Sul diritto romano si è sviluppata una tradizione che è stata la base giuridica di tutta l’Europa dal 1000 fino al 1800 à tradizione romanistica. I giuristi medioevali hanno continuato a lavorare sulle antiche fonti romane.

L’impero d’occidente cade sotto i barbari nel 476 d.C. à continua ancora per un po’ nella parte d’oriente. A Costantinopoli dal 527 al 565 c’è Giustiniano che voleva riportare l’Impero romano all’antico splendore: iura et arma (i diritti e le armi). Nel 554 riconquista l’Italia (ARMA)…vuole anche riportare al massimo fulgore il diritto. 

Ordina, dunque, una raccolta delle leggi (provvedimenti dell’Imperatore) [CODICE] e il DIGESTO (raccolta di opere scritte dai giuristi). I loro libri rimangono come base per il diritto. 
Fa anche fare un manuale di ISTITUZIONI e di NOVELLE (nuove leggi, arricchimento del codice). 

I romani occupavano i territori, ma non imponevano un diritto uguale per tutti. Usano diritti diversi (non principio di TERRITORIALITA’ DEL DIRITTO). I barbari non avevano un gran diritto e quindi subiscono un’influenza dal diritto romano. 

Nel 1000 un gruppo di persone si trovano a leggere il DIGESTO. Cominciano a nascere le prime università. I DIGESTI verranno GLOSSATI. Ci saranno poi i commentatori…il sistema giuridico medioevale si baserà, quindi, sul diritto romano.

Questo ha fatto sì che ci fosse un’unità di diritto. Nelle nazioni cominciavano a svilupparsi degli statuti. Il diritto romano rimane sempre SUSSIDIARIO. Il diritto romano, quindi, continua ad avere una seconda vita. Nel 1700 si ha una rivolta contro il diritto romano à cammino verso i codici à 1794 codice civile prussiano (ancora non semplice, non sopravvive). 1804 à codice francese, Napoleone: ha influenzato molti altri paesi europei (Spagna…). Il nostro primo codice civile è del 1865 che è in gran parte una fotocopia del codice Napoleone.

Il primo gennaio del 1900 viene emanato il BGB (Germania). Nel 1942 è uscito il nostro codice civile (piuttosto originale). 

In Inghilterra non si studiano le fonti del diritto romano e si sviluppa il Common Law (tradizione non romanistica). Nella pratica è più vicino a quello che era il diritto romano (nonostante i paesi del CIVIL LAW abbiano tradizione romanistica). Fino al 1900 in Germania si applicava il diritto romano (oggi ancora San Marino e, in parte, in Sudafrica).


Il linguaggio, la tecnica…hanno le loro fondamenta nel diritto romano. Questo vale anche per i paesi non europei (cfr. colonialismo) à il codice civile Giapponese è ricalcato su quello di Napoleone (la Cina è molto interessata al diritto romano tanto che si sta traducendo il DIGESTO in cinese). 

PRIMA LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa prima lezione daremo la definizione di "diritto" e distingueremo le varie forme di regole (giuridica, morale, matematica).



Che cos’è il diritto (matrice rectum)? Insieme di norme giuridiche (matrice ius, iuris,…).

Tra rectum (legge) e ius (diritto) c’è differenza. Erano nati come identici ma hanno preso una biforcazione, che è compito del giurista ricongiungere.

Diritto? Insieme di regole che si dà una societas. UBI SOCIETAS, IBI IUS. (trad. dove c'è società, c'è dritto) --> (Celso).

a)             Societas [quando l’uomo scopre che è più conveniente aggregarsi con altri uomini] (possiamo comprendere il diritto solo se all’interno di una societas).

b)              Il diritto è il fattore che gestisce la società: cosa deve fare uno, cosa deve fare l’altro. Regola (rectum) --> riga, linea retta di demarcazione (chi comanda, cosa si può fare, lecito vs. illecito, giuridico vs. non giuridico) REGOLE SOCIALI DI ORGANIZZAZIONE per CONVIVERE. L’uomo è un animale sociale ma non socievole. "Homo homini lupus". Evitare la conflittualità tra uomini: il diritto serve a porre delle regole. La società, infatti segue la regola entropica: il tutto tende al disordine.

c)              DIRITTO: INSIEME DI REGOLE CHE UN CORPO SOCIALE SI DA’ PER GARANTIRE LA CONVIVENZA PACIFICA ED ORDINATA DI QUELLE PERSONE. 
Ma come nasce il diritto? Distinguere lo ius dalla lex. La legge è uno strumento del diritto e molte volte (la legge) nasconde un’assurdità, un’abiezione. 
Il DIRITTO NASCE COME UN’ORGANIZZAZIONE CHE PERMETTE A MOLTE PERSONE DI STARE INSIEME.
d)                           Regola giuridica – Regola morale/etica: sono distinte? Sembra di sì, per le pene a cui vado in contro. 
  • Regola giuridica: eteronomia (regola posta da un altro). 
  • Regola morale: autonomia (regola posta da me). 
  • Reg. giuridica: ha bisogno di una manifestazione esteriore (e non interiore come la morale). 
  • La regola morale fa riferimento a qualcosa di interiore. La regola giuridica fa riferimento a qualcosa di esteriore (tribunale,…).  
  • Regola giuridica = regola convenzionale, ovvero proposizione ipotetica: if --> then (se tu fai qualcosa succede qualcos’altro). Ogni norma giuridica ha bisogno di un fatto (ed effetto) ESTERIORE. Il fatto e l’effetto sono legati da un rapporto di tipo convenzionale. Aver correlato l’effetto ad un certo fatto.

e)                          Norme matematiche sono regole necessarie (che ci piaccia o no, accade così.)

IN DEFINITIVA:
Vi è un collegamento stretto tra IUS e SOCIETAS. Molto spesso si tende a sganciare il mondo del diritto dal mondo della societas (grave errore): se nel diritto io mi interesso solo dell’aspetto “regole” e di “chi produce regole”, l’effetto che si arriva produrre di questo impoverimento è quello di sganciare l’insieme delle regole dalla societas e farlo coincidere con la legge (in questo modo si accetterebbe anche la più ingiusta ed iniqua legge). 

Il diritto presuppone delle PERSONE. Mai sganciare la regola giuridica dall’uomo. Le leggi non sono regole imposte dall’alto dal corpo sociale. Il corpo sociale esige che la regola cambi o assuma certi contenuti.