In questa lezione parleremo della capacità d'agire secondo i romani, dei SUI IURIS incapaci d'agire e degli ALIENI IURIS capaci d'agire.
In quest’epoca (fai riferimento
agli appunti del 13° giorno) non c’è la concezione di “FONDAZIONE”. Con
capacità di diritto pubblico si incontra il POPOLUS ROMANUS. Hanno capacità di
diritto privato le CIVITATES; abbiamo anche i COLLEGIA o SODALITATES,
associazioni di minor importanza che potevano perseguire vari scopi (anche
queste sono persone giuridiche, titolari di un loro patrimonio).
La capacità di queste persone
riguarda solo l’ambito patrimoniale. Possono stare in giudizio o possono
comunque compiere atti giuridici tramite rappresentanti organici (agiscono come
fossero “prolungamenti” delle persone giuridiche).
CAPACITA’ D’AGIRE
È riconosciuta alle persone
intellettualmente capaci: è richiesta una certa età (diverso da quello
richiesto oggi) ed una capacità d’intendere e di volere, ma non presuppone
necessariamente la capacità giuridica. Il maggiorenne, quindi, si presume
capace, ma se nei fatti è pazzo o malato di mente, gli sarà preclusa la
capacità di agire. Attenzione! Mentre adesso chi ha capacità giuridica ha anche
capacità d’agire, in età romana non era così.
a)
ETA’:
i Romani distinguevano fra i PUBERI e gli IMPUBERI. Quando qualcuno poteva
riprodursi, allora gli veniva data automaticamente la capacità d’agire (12 anni
le donne, 14 i maschi). Prima di quell’età si è IMPUBERI che a loro volta sono:
a.
INFANTES,
bambini che non possono parlare (5-7 anni);
b.
INFANTIA
MAIORES, maggiori dell’infanzia, puoi capire e parlare ragionevolmente.
Possono compiere validamente gli atti che siano per loro vantaggiosi. Un
ragazzino di 10 anni può sottoscrivere una STIPULATIO solo se è un atto per lui
vantaggioso (non può accettare debiti). Ciascuna delle parti ricava, in
qualsiasi STIPULATIO, vantaggi e svantaggi. Se questo dovesse verificarsi,
l’INFANTIA MAIOR avrà solo la parte vantaggiosa (cioè il rapporto di stipula
diventa CLAUDICANTE).
Si riterrà
inadeguata questa età molto bassa ben presto. Sarà promulgata così una legge:
LEX LAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADULESCENTIUM che eleverà il limite d’età ai
25. In realtà, questa legge punisce chi inganni tramite circonvenzione chi ha
meno di 25 anni. In questo caso si avrà un’ACTIO LAETORIA (azione penale).
Essa, tuttavia, è una legge MINUS QUAM PERFECTA: l’atto non diventa nullo, ma è
comunque promessa una pena per il trasgressore. Il pretore si richiamerà a
questa legge e al suo editto per dare una tutela concreta a questa
circonvenzione.
b)
CAPACITA’
DI INTENDERE E DI VOLERE: rimane incapace d’agire chi è incapace di
intendere e di volere. I romani parlano di “furiosus” per il pazzo e “prodigus”
per indicare colui che sperpera denaro.
SUI IURIS
INCAPACI D’AGIRE
Sono persone incapaci d’agire
nonostante libere ed indipendenti. La prospettiva iniziale è quella della gestione
patrimoniale, oltre che di assistenza personale. Essi sono:
1)
IMPUBERI: tutela
a.
Deve avere un tutore che faccia per lui. Il
tutore può essere indicato dal padre nel testamento; se non c’è testamento, la
legge delle XII tavole indica l’AGNATUS PROXIMUS (cioè il parente in via di
uomo più vicino alla persona in questione). Costui sarebbe l’erede legittimo
del PUPILLO (così si chiama il bambino SUI IURIS). Se si fosse trovato senza
tutore, il pretore avrebbe nominato il tutore per lui. Il tutore ha varie modalità
di gestione del patrimonio.
i. NEGOTIORUM
GESTIO, il tutore deve gestire in modo corretto il patrimonio del bambino. Se
non l’avesse fatto, sarebbe stato dichiarato INFAMIS.
ii. INTERPOSITIO
AUCTORITATIS: l’INFANTIA MAIOR può compiere, tramite il tutore, una STIPULATIO,
che anche si assuma un debito. L’effetto dell’atto va direttamente a colpire il
patrimonio del pupillo.
iii. Può
anche succedere che il pupillo abbia degli schiavi. Se lo schiavo è capace di
agire, può compiere validi atti giuridici. Il tutore può mandare lo schiavo ad
acquistare un bene, a compiere una MANCIPATIO in veste di acquirente. La
mancipatio, naturalmente, va in testa al pupillo. Il ragionamento è simile a
quello del rappresentante organico.
2)
MINORI DI 25 ANNI: sono PUBERI SUI IURIS. Sono
persone che hanno capacità d’agire limitata, ma piena capacità giuridica.
Nessuno si fidava a contrattare con un minore di 25 anni (si rischiava di
esperire con una LEX LAETORIA). Poniamo anche che questo minore, dopo essere
stato citato in giudizio, sollevi la EXCEPTIO LEGIS LAETORIAE RESTITUTIO IN
INTEGRUM PROPTER AETATEM, può rientrare in possesso di quello che ha promesso
all’altro contraente. Insomma, nessuno aveva più interesse a fare accordi con i
minori di 25 anni. Si introduce così la figura del CURATORE: la sua presenza
garantisce che l’atto non è dannoso per il minore. Il curatore, inoltre, può
gestire direttamente il patrimonio del minore tramite la NEGOTIORUM GESTIO.
3)
INFERMI DI MENTE e PRODIGHI: curatéla -- >
possibilità di gestire il patrimonio da parte del curatore.
4)
DONNA ADULTA: si parte da un’idea arcaica per
cui una donna non aveva capacità giuridica. Viene ritenuta (in assenza di
infermità mentale) come una persona capace di intendere e di volere. La donna
SUI IURIS, anche se adulta, HA UN TUTORE. Egli non è quello degli IMPUBERI,
però è comunque un tutore simile. Questo è richiesto per garantire la
conservazione del patrimonio nell’ambito della famiglia. Solitamente egli si
concretizza nella figura dell’AGNATUS PROXIMUS (primo parente in linea
maschile) che è anche l’unico possibile erede. Questo tutore non ha il potere
di gestire il patrimonio, ma deve essere presente quando la donna compie atti
che diminuiscano il patrimonio.
ALIENI IURIS CAPACI
D’AGIRE
La capacità d’agire era riconosciuta
anche agli schiavi, ai figli, alle donne IN MANU, quando fossero maggiorenni e
capaci intellettualmente. Essi possono:
-
Acquistare diritti reali o crediti per l’avente
potestà;
-
Alienare beni dell’avente potestà, solo se
questi ha autorizzato l’atto (espressamente o tramite la concessione di un
PECULIO, piccolo patrimonio che il PATER FAMILIAS assegna al FILIUS
FAMILIAS --> il FILIUS FAMILIAS li
può gestire esattamente come vuole, alienandoli…) -- > la proprietà di quei
beni rimane comunque del PATER FAMILIAS.
-
ASSUMERE DELLE OBBLIGAZIONI DA DELITTO: l’avente
potestà ha la scelta tra consegnare a nossa (lo consegna) il soggetto a potestà
o pagare la pena --> se preferisco tenermi lo schiavo, pago la pena e mi
tengo lo schiavo.
-
ASSUMERE DELLE OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO: sono
obbligazioni naturali, ma in certe situazioni il pretore riconosce una responsabilità
adiettizia dell’avente potestà.
Il diritto deve dare soddisfazione al
danneggiato in ogni caso.
OBBLIGAZIONI NATURALI
Il debito c’è (lo schiavo ha
capacità d’agire e il contratto ha valore) ma non c’è l’azione con cui
pretendere la responsabilità per l’inadempimento di quel debito (se lo schiavo
non paga, non ha strumenti, in parole povere). Il debito non manca, mi
raccomando! Il debito è VALIDISSIMO!
Se la prestazione viene adempiuta
spontaneamente, il debito è estinto. Il creditore naturale che abbia ricevuto
un adempimento spontaneo ha la SOLUTI RETENTIO, cioè il debitore non gli può
chiedere la restituzione di quanto pagato, perché ha pagato un debito, non un
indebito. In termini giuridici:
“La prestazione è
incoercibile, ma il pagato è irripetibile.”
Da un punto di vista giuridico,
quindi, non posso costringere nessuno alla prestazione, ma soprattutto il
pagato non può essere richiesto indietro.
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