venerdì 14 novembre 2014

14^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo della capacità d'agire secondo i romani, dei SUI IURIS incapaci d'agire e degli ALIENI IURIS capaci d'agire.

In quest’epoca (fai riferimento agli appunti del 13° giorno) non c’è la concezione di “FONDAZIONE”. Con capacità di diritto pubblico si incontra il POPOLUS ROMANUS. Hanno capacità di diritto privato le CIVITATES; abbiamo anche i COLLEGIA o SODALITATES, associazioni di minor importanza che potevano perseguire vari scopi (anche queste sono persone giuridiche, titolari di un loro patrimonio).
La capacità di queste persone riguarda solo l’ambito patrimoniale. Possono stare in giudizio o possono comunque compiere atti giuridici tramite rappresentanti organici (agiscono come fossero “prolungamenti” delle persone giuridiche).

CAPACITA’ D’AGIRE

È riconosciuta alle persone intellettualmente capaci: è richiesta una certa età (diverso da quello richiesto oggi) ed una capacità d’intendere e di volere, ma non presuppone necessariamente la capacità giuridica. Il maggiorenne, quindi, si presume capace, ma se nei fatti è pazzo o malato di mente, gli sarà preclusa la capacità di agire. Attenzione! Mentre adesso chi ha capacità giuridica ha anche capacità d’agire, in età romana non era così.
a)     ETA’: i Romani distinguevano fra i PUBERI e gli IMPUBERI. Quando qualcuno poteva riprodursi, allora gli veniva data automaticamente la capacità d’agire (12 anni le donne, 14 i maschi). Prima di quell’età si è IMPUBERI che a loro volta sono:
a.     INFANTES, bambini che non possono parlare (5-7 anni);
b.     INFANTIA MAIORES, maggiori dell’infanzia, puoi capire e parlare ragionevolmente. Possono compiere validamente gli atti che siano per loro vantaggiosi. Un ragazzino di 10 anni può sottoscrivere una STIPULATIO solo se è un atto per lui vantaggioso (non può accettare debiti). Ciascuna delle parti ricava, in qualsiasi STIPULATIO, vantaggi e svantaggi. Se questo dovesse verificarsi, l’INFANTIA MAIOR avrà solo la parte vantaggiosa (cioè il rapporto di stipula diventa CLAUDICANTE).
Si riterrà inadeguata questa età molto bassa ben presto. Sarà promulgata così una legge: LEX LAETORIA DE CIRCUMSCRIPTIONE ADULESCENTIUM che eleverà il limite d’età ai 25. In realtà, questa legge punisce chi inganni tramite circonvenzione chi ha meno di 25 anni. In questo caso si avrà un’ACTIO LAETORIA (azione penale). Essa, tuttavia, è una legge MINUS QUAM PERFECTA: l’atto non diventa nullo, ma è comunque promessa una pena per il trasgressore. Il pretore si richiamerà a questa legge e al suo editto per dare una tutela concreta a questa circonvenzione.
b)     CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE: rimane incapace d’agire chi è incapace di intendere e di volere. I romani parlano di “furiosus” per il pazzo e “prodigus” per indicare colui che sperpera denaro.

SUI IURIS INCAPACI D’AGIRE

Sono persone incapaci d’agire nonostante libere ed indipendenti. La prospettiva iniziale è quella della gestione patrimoniale, oltre che di assistenza personale. Essi sono:
1)     IMPUBERI: tutela
a.     Deve avere un tutore che faccia per lui. Il tutore può essere indicato dal padre nel testamento; se non c’è testamento, la legge delle XII tavole indica l’AGNATUS PROXIMUS (cioè il parente in via di uomo più vicino alla persona in questione). Costui sarebbe l’erede legittimo del PUPILLO (così si chiama il bambino SUI IURIS). Se si fosse trovato senza tutore, il pretore avrebbe nominato il tutore per lui. Il tutore ha varie modalità di gestione del patrimonio.
                                               i.     NEGOTIORUM GESTIO, il tutore deve gestire in modo corretto il patrimonio del bambino. Se non l’avesse fatto, sarebbe stato dichiarato INFAMIS.
                                             ii.     INTERPOSITIO AUCTORITATIS: l’INFANTIA MAIOR può compiere, tramite il tutore, una STIPULATIO, che anche si assuma un debito. L’effetto dell’atto va direttamente a colpire il patrimonio del pupillo.
                                            iii.     Può anche succedere che il pupillo abbia degli schiavi. Se lo schiavo è capace di agire, può compiere validi atti giuridici. Il tutore può mandare lo schiavo ad acquistare un bene, a compiere una MANCIPATIO in veste di acquirente. La mancipatio, naturalmente, va in testa al pupillo. Il ragionamento è simile a quello del rappresentante organico.
2)     MINORI DI 25 ANNI: sono PUBERI SUI IURIS. Sono persone che hanno capacità d’agire limitata, ma piena capacità giuridica. Nessuno si fidava a contrattare con un minore di 25 anni (si rischiava di esperire con una LEX LAETORIA). Poniamo anche che questo minore, dopo essere stato citato in giudizio, sollevi la EXCEPTIO LEGIS LAETORIAE RESTITUTIO IN INTEGRUM PROPTER AETATEM, può rientrare in possesso di quello che ha promesso all’altro contraente. Insomma, nessuno aveva più interesse a fare accordi con i minori di 25 anni. Si introduce così la figura del CURATORE: la sua presenza garantisce che l’atto non è dannoso per il minore. Il curatore, inoltre, può gestire direttamente il patrimonio del minore tramite la NEGOTIORUM GESTIO.
3)     INFERMI DI MENTE e PRODIGHI: curatéla -- > possibilità di gestire il patrimonio da parte del curatore.
4)     DONNA ADULTA: si parte da un’idea arcaica per cui una donna non aveva capacità giuridica. Viene ritenuta (in assenza di infermità mentale) come una persona capace di intendere e di volere. La donna SUI IURIS, anche se adulta, HA UN TUTORE. Egli non è quello degli IMPUBERI, però è comunque un tutore simile. Questo è richiesto per garantire la conservazione del patrimonio nell’ambito della famiglia. Solitamente egli si concretizza nella figura dell’AGNATUS PROXIMUS (primo parente in linea maschile) che è anche l’unico possibile erede. Questo tutore non ha il potere di gestire il patrimonio, ma deve essere presente quando la donna compie atti che diminuiscano il patrimonio.

ALIENI IURIS CAPACI D’AGIRE

La capacità d’agire era riconosciuta anche agli schiavi, ai figli, alle donne IN MANU, quando fossero maggiorenni e capaci intellettualmente. Essi possono:
-        Acquistare diritti reali o crediti per l’avente potestà;
-        Alienare beni dell’avente potestà, solo se questi ha autorizzato l’atto (espressamente o tramite la concessione di un PECULIO, piccolo patrimonio che il PATER FAMILIAS assegna al FILIUS FAMILIAS    --> il FILIUS FAMILIAS li può gestire esattamente come vuole, alienandoli…) -- > la proprietà di quei beni rimane comunque del PATER FAMILIAS.
-        ASSUMERE DELLE OBBLIGAZIONI DA DELITTO: l’avente potestà ha la scelta tra consegnare a nossa (lo consegna) il soggetto a potestà o pagare la pena --> se preferisco tenermi lo schiavo, pago la pena e mi tengo lo schiavo.
-        ASSUMERE DELLE OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO: sono obbligazioni naturali, ma in certe situazioni il pretore riconosce una responsabilità adiettizia dell’avente potestà.
Il diritto deve dare soddisfazione al danneggiato in ogni caso.

OBBLIGAZIONI NATURALI

Il debito c’è (lo schiavo ha capacità d’agire e il contratto ha valore) ma non c’è l’azione con cui pretendere la responsabilità per l’inadempimento di quel debito (se lo schiavo non paga, non ha strumenti, in parole povere). Il debito non manca, mi raccomando! Il debito è VALIDISSIMO!
Se la prestazione viene adempiuta spontaneamente, il debito è estinto. Il creditore naturale che abbia ricevuto un adempimento spontaneo ha la SOLUTI RETENTIO, cioè il debitore non gli può chiedere la restituzione di quanto pagato, perché ha pagato un debito, non un indebito. In termini giuridici:
“La prestazione è incoercibile, ma il pagato è irripetibile.”
Da un punto di vista giuridico, quindi, non posso costringere nessuno alla prestazione, ma soprattutto il pagato non può essere richiesto indietro. 

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