In questa lezione parleremo degli articoli 76 e 77 (legge delega, DLGS).
[in questa lezione si è parlato anche dell'aspetto di "diritto costituzionale" nella nota tragedia sofoclea "Antigone". A richiesta si possono avere anche questi contenuti]
Art 76-77 -- > sottolineare
centralità del parlamento con litote (il governo non può senza delegazione,
art. 70 -- > la funzione legislativa compete al parlamento).
Il decreto legislativo ha bisogno
a monte di una legge di delega del parlamento; a valle ci deve essere il dlgs
del governo (sono due atti normativi distinti complementari). Il dlgs avviene
sotto la vigile attenzione del Parlamento -- > può capitare che il
Parlamento deleghi queste funzioni al governo:
1)
Deve contenere i principi e criteri direttivi;
2)
Deve definire l’oggetto;
3)
Deve definire il tempo limite.
La legge delega deve imbrigliare
il governo; il parlamento non cede la titolarità della funzione legislativa,
cede temporaneamente l’esercizio della funzione legislativa, per una materia e
per un determinato periodo di tempo. La titolarità della funzione legislativa
rimane in capo al Parlamento (è soltanto una delega -- > ti delego la mia
titolarità su questo argomento). Non può essere una delega in bianco; non può
essere indeterminata nel tempo.
La legge di delega deve essere
approvata con procedimento ORDINARIO (cfr. art. 72). Il parlamento che
intendesse dare una delega al governo in materia legislativa, deve affrontare
seriamente la questione, con una larga discussione maggioranza vs. opposizione.
Il DLGS (DECRETO DELEGATO) definisce il dettaglio della legge di delega. La
legge di delega contiene le istruzioni, il decreto delegato deve darne
attuazione.
Lo schema garantito dalla
costituzione è violato ogni qualvolta la materia indirizzata è troppo vaga. Il
termine di tempo deve essere rispetto anche nella promulgazione (non solo fino
alla presentazione al Presidente della Repubblica). Se la legge di delega
prevede un appesantimento procedurale, il dlgs non può essere dichiarato
incostituzionale (perché di appesantimenti in costituzione non sono previsti).
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