venerdì 24 ottobre 2014

5^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione approfondiremo la fase COSTITUTIVA nell'iter di promulgazione di un disegno di legge.

[Si precisa che durante questa lezione si sono fatte delle ulteriori considerazioni sulla situazione politica e giuridica attuale che, a richiesta, possono essere trasmesse via mail o con un ulteriore post.]


Fase costitutiva, la fase più complessa. Abbiamo anche spiegato cosa sia il bicameralismo perfetto (una deve fare tutto quello che deve fare l’altra). Il bicameralismo è nato per dare voce a quello stato che non aveva voce (borghesia e IV stato). 

Riepilogando l'ultima lezione:

-        Fase iniziativa -- > Proporre un disegno di legge;

-        Fase costitutiva -- > Approvare un disegno di legge;

-        Fase integrativa dell’efficacia -- > Promulgare e approvare.

  1. Il disegno di legge può essere approvato per commissione DELIBERANTE. È la modalità di approvazione di un disegno di legge per cui la triplice lettura e l’approvazione avviene solamente all’interno della commissione deliberante (non lo passa al plenum, ovvero alla camera nella sua interezza). 
  2. Per commissione REFERENTE. Il meccanismo della commissione referente è stato spiegato negli appunti del IV giorno. Per riepilogare (SI CONSIGLIA DI ANDARE A VEDERE GLI APPUNTI DEL IV GIORNO): la commissione opera le tre letture, trasmette al plenum il testo che può emendarlo, respingerlo od approvarlo.
  3. Per commissione REDIGENTE. È a metà via tra gli altri due. È più semplice di quello referente, ma più difficile di quello deliberante. La commissione fa le tre letture; l’ultima lettura avviene CRISTALLIZZANDO il testo; il testo viene, quindi, portato in ASSEMBLEA che può però solamente approvarlo o respingerlo, NON emendarlo.

Art. 72 ultimo comma SAPPILO BENE. Per alcune decisioni ci vogliono commissioni diverse.

a-     Riserva di assemblea (ci sono delle materie che non possono essere approvate o respinte per procedimenti accelerati). Richiedo, cioè, il massimo dibattito interno al Parlamento;

b-     IV COMMA DI ART. 72 Al di là delle ipotesi per riserva di assemblea la costituzione obbliga a ricorrere alla procedura più lunga e complessa (leggi bene.). può farlo:

a.     Il governo, perché è la maggioranza;

b.     Gli altri (1/10 Camera e 1/5 commissione), perché sono la minoranza (strumento in mano alla minoranza). Non deve essere MAI sopraffazione della maggioranza sulla minoranza.

I meccanismi semplificati, dunque, non possono essere utilizzati a danno delle minoranze. Questo strumento comincia a fallire quando l’opposizione utilizza questo strumento senza RATIO LEGIS (ovvero si verifica il caso dell’OSTRUZIONISMO). 

mercoledì 22 ottobre 2014

4^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione ribadiremo le principali differenze tra governo e parlamento e spiegheremo (per sommi capi) come un disegno di legge diventa legge.


La differenza essenziale tra parlamento e governo è che nel parlamento c’è anche l’opposizione (non come il governo che rappresenta la maggioranza, ovvero una posizione comune). La centralità del parlamento sta proprio nel continuo incontro tra maggioranza ed opposizione.  Ora la maggioranza è costituita da PD, NCD, SC; all’opposizione mettiamo FI, LEGA, 5 STELLE. Tutti i prodotti del governo sono prodotti di una maggioranza che non si confronta con l’opposizione --> rafforzamento della centralità sul governo, impoverimento importanza del Parlamento. Art 64 cosituzione: (verifica validità deliberazioni)

-        Quorum partecipativo (è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritti al voto)
-        Quorum deliberativo (è necessario per procedere alla deliberazione)

La maggioranza semplice non coincide con la maggioranza assoluta. La costituzione prevede 3 maggioranze:
-        Semplice, maggioranza aventi diritto (315+1). Poniamo siano presenti 320 deputati; 300 si astengono; 15 sì, 5 no, la Camera approva (basta che ci sia un voto in più, tendenzialmente anche se i sì si equivalgono ai no);

-        Qualificata, rafforzata, è richiesta una maggioranza di 2/3 (devono essere presenti almeno dei 2/3 dei presenti [420], se si chiedono i voti favorevoli dei 2/3, si richiedono 420 voti favorevoli – quorum deliberativo);

-        Assoluta, richiesta che si esprime in senso favorevole la metà degli aventi diritto al voto + 1. È meno prescrittiva della QUALIFICATA. Nel nostro esempio, ci vorranno ALMENO 316 voti favorevoli.

PARADOSSO DI SARTORI (professore che insegnava scienza dell’amministrazione a NY) -->
Sartori dice di fare attenzione al meccanismo maggioritario, perché diventa un meccanismo di tirannia. La regola della maggioranza può paradossalmente trasformarsi in una prevaricazione della minoranza. Vengono, quindi, create delle leggi generali astratte da una minoranza.

LA LEGGE: fonte per eccellenza che produce regole giuridiche. È un atto del Parlamento.
Produrre una legge non è un’azione istantanea, ma richiede un procedimento: serie coordinata di atti che sono finalizzati all’adozione di un atto finale. Il PROCEDIMENTO legislativo è una serie coordinata di atti.

FASE INIZIATIVA: fase in cui qualcuno prende l’iniziativa, ovvero, attiva il Parlamento --> si deve presentare un articolato (disegno di legge), lo si avvia producendo alla Camera o al Senato un disegno di legge (testo scritto già articolato in disposizioni). Il disegno di legge può essere presentato da:
-        Deputati e Senatori,
-        dal Governo,
-        dalle Regioni,
-        dal Corpo Elettorale (iniziativa popolare, almeno 50.000 firme che consentono il deposito del disegno in Camera e Senato),
-        CNEL (consiglio nazionale economia e lavoro).
È la fase di avvio del procedimento. Impulso QUALIFICATO, articolare in disposizioni il disegno di legge.

FASE COSTITUTIVA/DELIBERATIVA: Camera e Senato deliberano in via definitiva i contenuti presentati nei disegni. In Camera e Senato ci sono delle Commissioni Permanenti che sono competenti di varie e diverse materie (ambiente…). Il disegno di legge viene, in questo modo, assegnato dal Presidente della Camera alla commissione competente (se il disegno riguarda l’ambiente, la presidente della Camera Boldrini lo rimanda alla “commissione ambiente”). Si rispecchiano, dunque, le stesse proporzioni dell’assemblea plenaria.

-        Il presidente della Camera assegna alla commissione competente;

-        La commissione ricevente deve:
o   Approvare il disegno di legge nel suo insieme (serve per vedere se il disegno di legge esprime un certo interesse: se è di interesse, si passa oltre; se non è di interesse, si evitano le altre due fasi);
o   Approvare il disegno di legge articolo per articolo (fase anche dell’EMENDAMENTO, ovvero modifica al testo che possono essere:

§  Additivo, aggiungere qualcosa che non c’era;

§  Soppressivo, modifica diretta a togliere qualcosa che c’era;

§  Modificativo, modifica quello che c’è.

o   Approvare il disegno di legge nel suo insieme (di nuovo che serve per vedere se il disegno di legge ha ancora una sua razionalità).

-        Redigere una relazione di maggioranza, ovvero esporre le conclusioni all’assemblea del suo insieme. Nel caso si maturi una forte opposizione, ci sarà anche un relatore di minoranza che leggerà le motivazioni in assemblea plenaria;

-        Il disegno di legge deve, ora, essere trasmesso al Senato (disegno di legge raffinato dall’altra Camera)…l’iter è LO STESSO. Il disegno, inoltre, può essere RI-EMENDATO. Ora, però, deve tornare indietro all’altra Camera…e via così. à SISTEMA DI BICAMERALISMO PERFETTO. Camera e Senato devono seguire LO STESSO IDENTICO ITER. (art. 70 Costituzione)

Quello sopra descritto è il PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REFERENTE. La commissione, fatta la triplice lettura, deve conferire i risultati all’Assemblea nel suo insieme (che ha la possibilità di rifare tutti questi passaggi).
FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: il Presidente della Repubblica promulga la legge, fa in modo che sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la legge è in vigore.  

Ma perché i padri costituenti avevano pensato ad un sistema di BICAMERALISMO PERFETTO?
I partiti originariamente erano MONOCRATICI. Esprimevano, cioè, i bisogni di una sola classe sociale. Erano espressione della CAMERA ALTA (Aristocrazia e Clero). Quando gli interessi della classe economica, che diventano sempre più forti, non sono più rappresentati? Con la nascita della borghesia, che ha cominciato a pretendere una propria rappresentatività (‘6-‘700 e prime costituzioni 800esche). Verso fine ‘800 primi ‘900 comincia a delinearsi la cosiddetta classe proletaria (lavoratori della gleba). 
La legge, dunque, comincia a dare spazio anche al IV stato --> suffragio universale --> il suffragio universale maschile (ancora ancorato a basi censitarie) primo ‘900. Il suffragio universale VERO: 1946 (Italia). Nel 1948 continuiamo ad avere un sistema bicamerale ma per ragioni completamente diverse da quelle per cui si erano formate. 

Ma perché lo si mantenne allora? Lo si mantenne per evitare delle forme di stato autoritarie, tiranniche; i padri costituenti, avendo la memoria vivissima del 20ennio fascista, volevano creare un sistema di controllo reciproco. Esempio concreto di aberrazione durante il ventennio? Legge Acerbo: premio di maggioranza (se hai una maggioranza relativa, puoi raggiungere la maggioranza assoluta grazie a questa legge) --> creazione organi che esautorassero anche quel poco di opposizione rimasta --> dittatura.