sabato 18 ottobre 2014

3^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo di: differenze fra COMMON LAW e CIVIL LAW; chi detiene il potere legislativo, chi il potere esecutivo e chi il potere giurisdizionale; la differenza fra QUESTURA, PREFETTURA, PRETURA e PROCURA.

L’unico legittimato a produrre diritto è lo STATO. Statalizzazione del diritto. Capire le regole giuridiche:
-        In Inghilterra c’è il common law --> la sentenza diventa vincolante, crea diritto --> il sistema nasce dal basso --> il corpo sociale stesso si dà delle regole;

-        Nel nostro sistema il tutto parte dall’alto, c’è formalismo (vs. pragmatismo inglese) --> la funzione normativa è stata espropriata alla base ed è stata data allo stato (il PARLAMENTO, sistema di CIVIL LAW);

-        Il PARLAMENTO è bicamerale --> CAMERA dei DEPUTATI (630); SENATO (315). Assieme sono parlamentari-onorevoli. POTERE LEGISLATIVO;


-        V’è poi il GOVERNO: consiglio dei ministri + presidente del consiglio dei ministri + ministri (art. 92 Costituzione) à è un sostantivo dietro il quale si nascondono tre realtà diverse: un organo collegiale (il consiglio dei ministri), organi monocratici (ministri) e un organo monocratico collegiale (presidente). POTERE ESECUTIVO.

-      Funzione giurisdizionale: GIUDICI. Magistrato può anche non essere un giudice, può anche essere un PM à pubblico ministero à è la parte che sostiene la pubblica accusa (si parla di un processo penale). Giudice ADOTTA la sentenza “super partes”. Funzione giurisdizionale solo se il giudice è imparziale, terzo rispetto alla controversia presentata.

Le particolarità: Il concorso per diventare giudice è lo stesso concorso per diventare PM. È questo il guaio italiano. La magistratura è composta da soggetti GIUDICANTI ed INQUIRENTI. Si potrebbe creare un conflitto di interessi. Questo mina alla base l’IMPARZIALITA’, la TERZIETA’. L’accusa deve avere GLI STESSI STRUMENTI della difesa e viceversa. Il materiale PROBATORIO deve essere il medesimo.
 L’articolo 111 della Costituzione, infatti, ha costituzionalizzato il “GIUSTO PROCESSO”, ovvero la parità di strumenti tra accusa e difesa.


Sostanziale divisione dei poteri (Montesquieu) à bisogna attribuire le varie funzioni a soggetti diversi. Nel caso in cui queste funzioni non siano diversificate si ha una DITTATURA.

È importante distinguere la funzione giurisdizionale dalla funzione giudiziaria.

In Italia c’è una magistratura ordinaria: GIUDICE CIVILE e PENALE à POTERE GIUDIZIARIO. Il potere giudiziario inquadra solo ed esclusivamente il giudice ordinario.

C’è, poi, una magistratura speciale: GIUDICE AMMINISTRATIVO, CORTE DEI CONTI, TRIBUNALE MILITARE.

Tutti i giudici sono magistrati. Non tutti i magistrati sono giudici.

Ci sono “3 tipi di giudici”: di I grado, di II grado, di III grado (di ultima istanza)

1-     Il giudice civile di I grado si chiama GIUDICE DI PACE (è un magistrato onorario); se è più complicata: TRIBUNALE (monocratico o collegiale [3]).

II grado: tribunale o CORTE D’APPELLO.

III grado: CASSAZIONE sezioni civili.

2-     Il giudice penale di I grado si chiama GIUDICE DI PACE; se è più complicata: TRIBUNALE; CORTE D’ASSISE (c’è anche il giudice popolare).

II grado: tribunale o CORTE D’APPELLO o CORTE D’ASSISE D’APPELLO.

III grado: CASSAZIONE sezioni penali.

Il giudice PENALE si occupa solo dei REATI (delitti o contravvenzioni) à il reato e il giudice penale è l’unico giudice che può incidere sul bene più importante di ciascuno: la libertà. È l’HABEAS CORPUS. (ART. 13 Costituzione).

Il giudice CIVILE ci tocca in maniera più triviale: il portafoglio. Il PETITUM chiesto al giudice penale è diverso dal PETITUM chiesto al giudice civile. Se qualcuno disintegra la moto del prof. lui querela il colpevole (PENALE) e chiede il risarcimento (CIVILE). Chi nel processo penale chiede i danni è la PARTE CIVILE.

Uno stesso fatto (FATTISPECIE) quindi può avere doppio rilievo (PENALE e CIVILE).

La querela è lo strumento con cui una parte privata investe la parte pubblica perché indaghi. Querelo tizio, la polizia trasmette alla procura della Repubblica che incarica il PM di fare le indagini à il GIP (giudice delle indagini preliminari) valuta il valore delle indagini, se sono fondate c’è il RINVIO A GIUDIZIO, altrimenti l’archiviazione. Quando c’è una querela di un privato, il PM ha l’obbligo di indagare per arrivare a scegliere se rinviare a giudizio o archiviare (OBBLIGO D’ESERCIZIO).

QUESTURA: ufficio periferico dello stato (provincia), è tutto quello che ha competenza sullo status civitatis (visto,…); coopera con la prefettura per quanto riguarda l’ordine pubblico.

PREFETTURA: il prefetto è il rappresentante del governo nel territorio; spazio temporale provincia; (sono diventati UFFICI TERRITORIALI PERIFERICI); è l’organo dell’amministrazione dello stato con il quale lo stato centrale si articola nelle province. Garantisce e conserva l’ordine pubblico (essenzialmente). 

PRETURA: è il vecchio ufficio del giudice che si chiamava PRETORE. Era un giudice sia civile che penale à formalmente sono in piedi ma sono uffici in cui si raccoglie il personale del giudice di pace. Supporto amministrativo che viene dato al giudice. 

PROCURA: è l’ufficio organizzativo presieduto dal PM à è l’ufficio che raccoglie i vari PM, procuratori (dal generale ai particolari). Ha un doppio significato: o PM o DIFENSORE PRIVATO (avvocato). Il contratto della procura era l’incarico che veniva dato all’avvocato per difenderti.

NON BISOGNA FARE CONFUSIONE CON:
-        PROCURA: atto con il quale si conferisce il mandato a compiere atti giuridici per conto altrui;

-        MANDATO: è un contratto con il quale qualcuno si impegna a stipulare contratti per conto altrui;

-        RAPPRESENTANZA: se si impiega anche nome altrui. 

Sono fortemente intrecciati ma non necessariamente tali.

Chi è il giudice amministrativo? (GA) In primo grado si chiama TAR (Tribunale Amministrativo Regionale); in secondo grado o appello si chiama CONSIGLIO DI STATO. Può essere impugnata in Cassazione, ma solo in certi casi. Rapporto tra privato e pubblica amministrazione.

Corte dei Conti: ha delle sezioni regionali e centrali (rispettivamente I e II grado). Stesso per i tribunali militari --> (Danno erariale).