venerdì 14 novembre 2014

13^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo della riforma degli studi giuridici, delle NOVELLAE e diffusamente delle persone.


Come si cita il DIGESTO? D. 1, 1, 10, 1 (libro, titolo, frammento, paragrafo). Il numero del libro può essere da 1 a 50. Del DIGESTO abbiamo vari manoscritti (il più importante è il LITTERA PISANA – FLORENTINA, trascritto in Italia fra la fine del VI e l’inizio del VII secolo). Abbiamo tanti altri manoscritti che si somigliano tutti che sono scritti a partire dall’XI secolo: LETTERA BONOMIENSIS o VULGATA.
Una volta pubblicato il DIGESTO le altre opere dei giuristi vengono buttate al macero. Il suo testo doveva restare intangibile (non doveva essere corrotto dall’interpretazione dei giuristi). Giustiniano proibì ogni commento al DIGESTO. L’opera di Giustiniano è tutto materiale di interpretazione -- > Giustiniano prende il materiale da questo sistema, ma ne rifiuta il metodo (della giurisprudenza si sfruttavano i frutti maturi, buttando via il metodo). Questo volere di Giustiniano, però, non sarà rispettato.
Nel momento in cui il DIGESTO comincia a non essere un testo da applicare, ma anche un testo di conoscenza storica, comincia a porsi il problema di capire se quello che si legge nel DIGESTO è diritto di Giustiniano o di Papiniano etc. etc.

La riforma degli studi giuridici

In epoca classica chi voleva studiare diritto diventava allievo di un giurista. A partire dall’epoca post-classica si creano delle scuole universitarie in cui si studia il vero e proprio diritto. Il DIGESTO viene inserito come manuale di compilazione. Indirizzato agli studenti del primo anno è la parte del CORPUS IURIS CIVILIS chiamata INSTITUTIONES. Pubblicato nel 21 novembre 533, si configura come un manuale ufficiale per le scuole di diritto. Ha anche forza di legge (applicabile, cioè, in tribunale). Il materiale è tratto da INSTITUTIONES di Gaio e dalle RES COTIDIANAE, INSTITUTIONES di Fiorentino, Marciano, Paolo ed Ulpiano.
In alcuni punti si è intervenuto in modo abbastanza sostanziale, richiamando il regime dell’istituto in epoca del principato. Non riportano i nomi degli autori dei frammenti (è un discorso continuo). Il 16 novembre del 534 viene pubblicato un II codice, che sostituisce pienamente il primo. Lo stesso Giustiniano aveva fatto molte leggi nel frattempo: andava integrato.
Anche qui ci sono molte interpolazioni (12 libri divisi in titoli, in ricordo delle XII tavole). 7 libri trattano di diritto privato, la costituzione più antica è un rescritto di Adriano. Tutto quello che non era contenuto nel DIGESTO o nel CODICE poteva essere messo al rogo.

NOVELLAE

È una raccolta ufficiale di nuove costituzioni, ma il proposito non fu mai attuato. Abbia solo raccolte private:

1)     Raccolta Marciana o greca con 168 novelle;

2)     Autenticum con 134 costituzioni in latino;

3)     Epitomi, 124 novelle.

Trattano soprattutto di diritto pubblico, ma anche di interessanti punti del diritto privato. Con la morte di Giustiniano abbiamo il diritto bizantino e la storia del diritto medievale.

LE PERSONE

La capacità delle persone è il fondamento primo del diritto privato. Alla base di ogni discorso incentrato sulla persona c’è il concetto di CAPACITA’.
La capacità GIURIDICA: è la idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi, ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, ad essere titolari di un patrimonio. Oggi questa capacità giuridica:

1)     È riconosciuta a tutti gli esseri umani;

2)     È riconosciuta alle persone giuridiche, organizzazioni di beni e/o persone, vincolate da uno scopo (anch’esse hanno una capacità giuridica, sebbene più limitata rispetto a quella garantita agli esseri umani).

La capacità D’AGIRE: compiere personalmente degli atti giuridici che siano riconosciuti validi ed efficaci. Possono averla solo le persone FISICHE. Oggi presuppone necessariamente la capacità giuridica. Sono esclusi:

a)     I minori d’età;
b)     Gli infermi di mente (malattie mentali, prodighi…)

La rappresentanza: quando non si può agire perché si è incapaci, perché si è minori o perché si è una persona giuridica, qualcuno agisce per me sotto mia delega. Essa disporrà di comporre atti giuridici sul mio patrimonio.

-        Quella vera e propria è la rappresentanza diretta: il soggetto agisce in nome e per conto altrui (il RAPPRESENTATO), in modo che gli effetti di questo atto si producano immediatamente ed esclusivamente nel patrimonio del rappresentato.

Esempio: il genitore per legge è rappresentante legale del minore. Saranno i genitori che, nella fattispecie di una casa posseduta dal minore, potranno concludere (ad esempio) la locazione dell’immobile.
Io, con una procura, delego qualcun altro a concludere un contratto a mio nome. Gli effetti di quel contratto ricadranno direttamente su di me.

-        C’è poi una rappresentanza organica: si ha quando un soggetto agisce come organo di una persona giuridica, nella cui organizzazione egli è stabilmente inserito. È una persona fisica che agisce come una parte della persona giuridica (è il modo per concretizzare la persona giuridica).  

-        V’è la rappresentanza indiretta: un soggetto può agire in nome proprio, ma per CONTO DI UN ALTRO, perché quello gli conferisce l’incarico tramite mandato, ovvero perché gli pare utile intervenire (può anche essere gestione di affari altrui).

CAPACITA’ GIURIDICA DELLE PERSONE FISICHE (per il diritto privato romano)
Non tutti gli esseri umani avevano la capacità giuridica, non bastava nascere. La capacità giuridica era negata innanzitutto agli schiavi, nonché, in parte, agli stranieri. Avevano capacità giuridica coloro che non stavano sotto la potestà di qualcun altro. Per goderne bisogna avere:

1)     STATUS LIBERTATIS: posizione della persona nella comunità degli uomini, chi non ne gode è ALIENI IURIS;

2)     STATUS CIVITATIS: posizione della persona in rapporto alla cittadinanza, solo la cittadinanza romana conferisce la piena capacità giuridica;

3)     STATUS FAMILIAE: posizione del cittadino romano all’interno della famiglia. La famiglia era molto patriarcale. Tutti erano sottoposti alla potestà del soggetto maschio più anziano. Tra le varie persone delle stesse persone c’è legame di parentale di AGNATIO (può passare solo attraverso maschile). Lo zio fratello di padre è AGNATUS. Lo zio fratello di madre è COGNATUS. Non succediamo per legge al fratello della madre, ma sì al fratello del padre. Il capofamiglia è l’unico che ha piena capacità giuridica (SUI IURIS, ovvero chi non è sottoposto a potestà altrui). Il FILIUS FAMILIAS NON ha capacità giuridica di diritto privato.

Anche il bambino di un anno che è PATER FAMILIAS può avere un patrimonio.
C’è anche l’istituto della EMANCIPAZIONE, deriva dalla MANCIPATIO che serviva a trasferirà la proprietà di cose e di persone. Nell’epoca più antica il padre poteva vendere i figli. Le XII tavole prevedono un limite a questa facoltà. “I padri possono vendere il figlio, ma non più di 3 volte. Se dovesse essere venduto più di tre volte, il figlio diventa libero dalla PATRIA POTESTAS.” Un padre vuole far uscire dalla patria potestas il figlio? Basta compiere questo “giochetto”.

Si può usare lo stesso metodo per dare un figlio in adozione (trasferisco la potestà ad altra persona). Il figlio emancipato, comunque, NON HA ALCUN DIRITTO DI SUCCESSIONE SUL PADRE.
Anche la donna può essere SUI IURIS. Può essere tale a partire dall’epoca preclassica.

-        Non può essere sotto la potestà del padre;

-        Non può essere nella mano del marito;

-        Non potrà MAI avere la potestà su altre persone.

Ella è la TESTA e l’INIZIO della sua propria famiglia. Il PATER FAMILIAS, invece, può avere sotto di sé persone ALIENI IURIS (filii familias, nipoti, pronipoti, schiavi…) e la MOGLIE IN MANU (fatto matrimonio dal quale deriva la MANUS: CONFARREATIO, rito in cui si spezza un pezzo di pane di farro; COEMPTIO, simile alla MANCIPATIO, il padre della sposa vende la figlia; USUS, è una specie di USU CAPIONE, marito e moglie convivono per un anno, dopo questo anno automaticamente essi sono marito e moglie -- > il marito acquista la MANUS sulla moglie).
Alcune donne per evitare di cadere sotto la MANUS del marito, si allontanano tre notti ogni anno, per interrompere l’anno -- > decade definitivamente l’USUS. Se il marito, però, non fa testamento, ella non può avere alcuna pretesa sul patrimonio del marito. 

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