In questa lezione parleremo della riforma degli studi giuridici, delle NOVELLAE e diffusamente delle persone.
Come si cita il DIGESTO? D. 1, 1,
10, 1 (libro, titolo, frammento, paragrafo). Il numero del libro può essere da
1 a 50. Del DIGESTO abbiamo vari manoscritti (il più importante è il LITTERA
PISANA – FLORENTINA, trascritto in Italia fra la fine del VI e l’inizio del VII
secolo). Abbiamo tanti altri manoscritti che si somigliano tutti che sono
scritti a partire dall’XI secolo: LETTERA BONOMIENSIS o VULGATA.
Una volta pubblicato il DIGESTO
le altre opere dei giuristi vengono buttate al macero. Il suo testo doveva
restare intangibile (non doveva essere corrotto dall’interpretazione dei
giuristi). Giustiniano proibì ogni commento al DIGESTO. L’opera di Giustiniano
è tutto materiale di interpretazione -- > Giustiniano prende il materiale da
questo sistema, ma ne rifiuta il metodo (della giurisprudenza si sfruttavano i
frutti maturi, buttando via il metodo). Questo volere di Giustiniano, però, non
sarà rispettato.
Nel momento in cui il DIGESTO
comincia a non essere un testo da applicare, ma anche un testo di conoscenza
storica, comincia a porsi il problema di capire se quello che si legge nel
DIGESTO è diritto di Giustiniano o di Papiniano etc. etc.
La riforma degli
studi giuridici
In epoca classica chi voleva
studiare diritto diventava allievo di un giurista. A partire dall’epoca
post-classica si creano delle scuole universitarie in cui si studia il vero e
proprio diritto. Il DIGESTO viene inserito come manuale di compilazione. Indirizzato
agli studenti del primo anno è la parte del CORPUS IURIS CIVILIS chiamata
INSTITUTIONES. Pubblicato nel 21 novembre 533, si configura come un manuale
ufficiale per le scuole di diritto. Ha anche forza di legge (applicabile, cioè,
in tribunale). Il materiale è tratto da INSTITUTIONES di Gaio e dalle RES
COTIDIANAE, INSTITUTIONES di Fiorentino, Marciano, Paolo ed Ulpiano.
In alcuni punti si è intervenuto
in modo abbastanza sostanziale, richiamando il regime dell’istituto in epoca
del principato. Non riportano i nomi degli autori dei frammenti (è un discorso
continuo). Il 16 novembre del 534 viene pubblicato un II codice, che
sostituisce pienamente il primo. Lo stesso Giustiniano aveva fatto molte leggi
nel frattempo: andava integrato.
Anche qui ci sono molte
interpolazioni (12 libri divisi in titoli, in ricordo delle XII tavole). 7
libri trattano di diritto privato, la costituzione più antica è un rescritto di
Adriano. Tutto quello che non era contenuto nel DIGESTO o nel CODICE poteva
essere messo al rogo.
NOVELLAE
È una raccolta ufficiale di nuove
costituzioni, ma il proposito non fu mai attuato. Abbia solo raccolte private:
1)
Raccolta Marciana o greca con 168 novelle;
2)
Autenticum con 134 costituzioni in latino;
3)
Epitomi, 124 novelle.
Trattano soprattutto di diritto
pubblico, ma anche di interessanti punti del diritto privato. Con la morte di
Giustiniano abbiamo il diritto bizantino e la storia del diritto medievale.
LE PERSONE
La capacità delle persone è il
fondamento primo del diritto privato. Alla base di ogni discorso incentrato
sulla persona c’è il concetto di CAPACITA’.
La capacità GIURIDICA: è la idoneità ad essere titolari di diritti
ed obblighi, ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche
soggettive, ad essere titolari di un patrimonio. Oggi questa capacità
giuridica:
1)
È riconosciuta a tutti gli esseri umani;
2)
È riconosciuta alle persone giuridiche,
organizzazioni di beni e/o persone, vincolate da uno scopo (anch’esse hanno una
capacità giuridica, sebbene più limitata rispetto a quella garantita agli
esseri umani).
La capacità D’AGIRE: compiere personalmente degli atti giuridici
che siano riconosciuti validi ed efficaci. Possono averla solo le persone
FISICHE. Oggi presuppone necessariamente la capacità giuridica. Sono esclusi:
a)
I minori d’età;
b)
Gli infermi di mente (malattie mentali,
prodighi…)
La rappresentanza: quando non si può agire perché si è incapaci,
perché si è minori o perché si è una persona giuridica, qualcuno agisce per me
sotto mia delega. Essa disporrà di comporre atti giuridici sul mio patrimonio.
-
Quella vera e propria è la rappresentanza
diretta: il soggetto agisce in nome e per conto altrui (il
RAPPRESENTATO), in modo che gli effetti di questo atto si producano
immediatamente ed esclusivamente nel patrimonio del rappresentato.
Esempio: il genitore per legge è
rappresentante legale del minore. Saranno i genitori che, nella fattispecie di
una casa posseduta dal minore, potranno concludere (ad esempio) la locazione
dell’immobile.
Io, con una procura, delego
qualcun altro a concludere un contratto a mio nome. Gli effetti di quel
contratto ricadranno direttamente su di me.
-
C’è poi una rappresentanza organica:
si ha quando un soggetto agisce come organo di una persona giuridica, nella cui
organizzazione egli è stabilmente inserito. È una persona fisica che agisce
come una parte della persona giuridica (è il modo per concretizzare la persona
giuridica).
-
V’è la rappresentanza indiretta:
un soggetto può agire in nome proprio, ma per CONTO DI UN ALTRO, perché quello
gli conferisce l’incarico tramite mandato, ovvero perché gli pare utile
intervenire (può anche essere gestione di affari altrui).
CAPACITA’ GIURIDICA DELLE PERSONE FISICHE (per il diritto privato
romano)
Non tutti gli esseri umani
avevano la capacità giuridica, non bastava nascere. La capacità giuridica era
negata innanzitutto agli schiavi, nonché, in parte, agli stranieri. Avevano
capacità giuridica coloro che non stavano sotto la potestà di qualcun altro. Per
goderne bisogna avere:
1)
STATUS LIBERTATIS: posizione della
persona nella comunità degli uomini, chi non ne gode è ALIENI IURIS;
2)
STATUS CIVITATIS: posizione della
persona in rapporto alla cittadinanza, solo la cittadinanza romana conferisce
la piena capacità giuridica;
3)
STATUS FAMILIAE: posizione del
cittadino romano all’interno della famiglia. La famiglia era molto patriarcale.
Tutti erano sottoposti alla potestà del soggetto maschio più anziano. Tra le
varie persone delle stesse persone c’è legame di parentale di AGNATIO (può
passare solo attraverso maschile). Lo zio fratello di padre è AGNATUS. Lo zio
fratello di madre è COGNATUS. Non succediamo per legge al fratello della madre,
ma sì al fratello del padre. Il capofamiglia è l’unico che ha piena capacità
giuridica (SUI IURIS, ovvero chi non è sottoposto a potestà altrui). Il FILIUS
FAMILIAS NON ha capacità giuridica di diritto privato.
Anche il bambino di un anno che è
PATER FAMILIAS può avere un patrimonio.
C’è anche l’istituto della
EMANCIPAZIONE, deriva dalla MANCIPATIO che serviva a trasferirà la proprietà di
cose e di persone. Nell’epoca più antica il padre poteva vendere i figli. Le
XII tavole prevedono un limite a questa facoltà. “I padri possono vendere il
figlio, ma non più di 3 volte. Se dovesse essere venduto più di tre volte, il figlio
diventa libero dalla PATRIA POTESTAS.” Un padre vuole far uscire dalla patria
potestas il figlio? Basta compiere questo “giochetto”.
Si può usare lo stesso metodo per
dare un figlio in adozione (trasferisco la potestà ad altra persona). Il figlio
emancipato, comunque, NON HA ALCUN DIRITTO DI SUCCESSIONE SUL PADRE.
Anche la donna può essere SUI
IURIS. Può essere tale a partire dall’epoca preclassica.
-
Non può essere sotto la potestà del padre;
-
Non può essere nella mano del marito;
-
Non potrà MAI avere la potestà su altre persone.
Ella è la TESTA e l’INIZIO della
sua propria famiglia. Il PATER FAMILIAS, invece, può avere sotto di sé persone
ALIENI IURIS (filii familias, nipoti, pronipoti, schiavi…) e la MOGLIE IN MANU
(fatto matrimonio dal quale deriva la MANUS: CONFARREATIO, rito in cui si
spezza un pezzo di pane di farro; COEMPTIO, simile alla MANCIPATIO, il padre
della sposa vende la figlia; USUS, è una specie di USU CAPIONE, marito e moglie
convivono per un anno, dopo questo anno automaticamente essi sono marito e
moglie -- > il marito acquista la MANUS sulla moglie).
Alcune donne per evitare di
cadere sotto la MANUS del marito, si allontanano tre notti ogni anno, per
interrompere l’anno -- > decade definitivamente l’USUS. Se il marito, però,
non fa testamento, ella non può avere alcuna pretesa sul patrimonio del marito.
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