SIMULAZIONE DI CONTRATTO
I contraenti stipulano un
contratto qualsiasi ma nello stesso tempo si accordano nel senso che il
contratto da loro stipulato non produce effetti (contratto finto, solo
apparente). Devono accordarsi sul fatto che il loro rapporto giuridico deve
essere o corrispondente ad un contratto vero o sia del tutto inesistente.
La prima ipotesi va sotto il nome
di SIMULAZIONE RELATIVA. La seconda ipotesi va sotto il nome di SIMULAZIONE
ASSOLUTA.
Ciò che caratterizza la
simulazione è l’accordo in base al quale il contratto non ha alcun effetto tra
di loro. L’accordo raggiunto dai contraenti affinché non si producano gli
effetti del contratto simulato ma gli effetti del contratto diverso o non si
produca alcun effetto prende il nome di ACCORDO SIMULATORIO. L’accordo
simulatorio fa capire cosa sia la simulazione. Nella simulazione ci sono tre
contratti e due contratti nel caso di simulazione assoluta (contratto
apparente; contratto simulatorio; contratto reale, ovvero il contratto
“dissimulato”). Nel caso di simulazione ASSOLUTA abbiamo solo il contratto
apparente e l’accordo simulatorio, in cui si stabilisce che non vi deve essere
alcun effetto contrattuale. In entrambi i casi ci si trova di fronte ad un
contrasto, un conflitto, tra apparenza e realtà: all’esterno appare qualcosa
che in realtà non ha alcun effetto, avendo invece effetto un contratto
DISSIMULATO. Questo fenomeno è disciplinato all’art. 1414 ai primi due commi.
La vendita è stata stipulata ma le parti hanno raggiunto un secondo accordo per
cui il primo contratto non ha effetto. Ha effetto tra esse il contratto
dissimulato, solo se il contratto presenti gli adeguati requisiti di sostanza e
di forma. Il II comma esplicita il caso della simulazione relativa ma per
implicito ammette anche la simulazione assoluta, in quanto il II comma comincia
la parola “se” (viene ammessa l’eventualità per cui le parti abbiano voluto un
contratto diverso). Anche qui ci si trova di fronte ad uno strumento consentito
ai contraenti che questi stessi possono utilizzare se abbiano interesse ad
usarlo. Il legislatore è perfettamente consapevole del fatto che questo tipo di
contratto viene utilizzato per nascondere la titolarità dei beni. Non è facile
nascondere la titolarità di un bene immobile: ci sono parecchie situazioni in
cui un soggetto può avere interesse di non far figurare all’esterno la
consistenza del proprio patrimonio. Tale interesse si coglie quando si
consideri un istituto: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE (2740). L’art.
2740 prevede che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con
tutti i beni presenti e futuri: questa norma presuppone che vi sia una
obbligazione e stabilisce che per far fronte alla obbligazione il debitore è
responsabile con tutto il suo patrimonio (beni presenti e futuri). IVG =
istituto di vendita giudiziaria. Quando l’articolo 2740 dice che il debitore
risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ciò significa che lui potrà
rispondere con la vendita di tutti i suoi beni all’IVG (processo di
esecuzione). In questo modo si capisce quale può essere l’interesse a simulare
un contratto. Tizio vende FITTIZIAMENTE a Caio e Sempronio i suoi beni
registrati (casa, auto, barca…), in modo tale che in caso di debito esoso non
gli vengano pignorati questi beni (dal momento che i contratti son simulati, le
proprietà TRA DI LORO non son passati; dall’esterno sembra proprio di sì).
La simulazione dei contratti,
quindi, è un fenomeno che spesso nasconde operazioni poco commendevoli e poco
raccomandabili. La simulazione si presta a degli usi non del tutto legittimi:
il codice, allora, si occupa specificamente del conflitto tra la situazione
apparente e la situazione reale esistente tra i contraenti. Questa discrepanza
tra apparenza e realtà crea una serie di possibili conflitti di interessi,
regolati agli articoli 1415 e 1416. A -- > B. A trasferisce a B un bene immobile
con contratto simulato: B non dovrà pagare alcun prezzo ad A e la proprietà è
rimasta effettivamente ad A. B è titolare apparente e un titolare reale che è
A. A si chiama anche “simulato alienante” e B viene anche chiamato “simulato
acquirente”. A e B hanno stipulato un contratto simulato di vendita: i
conflitti di interesse che possono nascere fra soggetti, sorgono/possono
sorgere tra persone che abbiano confidato nel fatto di compiere atti basandosi
sulla situazione vere e persone che abbiano confidato nella situazione
apparente. I problemi possono porsi per chi compra da B: C, basandosi sulla
situazione apparente, vuole comprare la casa da B. C è considerato terzo. A può
avere interessi a far valere la propria proprietà sulla casa nei confronti di
C, dicendo che B non è vero proprietario. Il conflitto con C può manifestarsi
anche nei confronti dei creditori del simulato alienante (A). Il creditore di A
ha un interesse in conflitto con C (D ha interesse a dire che la casa è di A e
dire che la può espropriare). Altra categoria di soggetti in conflitto sono gli
acquirenti di A: A può vendere la casa ad E, ma B può vendere a C. Il conflitto
è tra C ed E: se la casa è di C, D, A ed E sono insoddisfatti; se la casa è di
E, B e C restano insoddisfatti. L’articolo 1415 risolve il conflitto di
interessi stabilendo che la simulazione non può essere opposta né dalle parti
contraenti né dagli aventi causa o dal creditore del simulato alienante ai
terzi in buona fede. Se il terzo ha acquistato in buona fede (C), il suo
interesse prevale sull’altra classe (D, A ed E). Se il terzo era in malafede
allora prevale l’interesse delle parti (D, A ed E). Il conflitto di interessi è
risolto sulla base del principio di buona fede al momento dell’acquisto. C è in
buona fede se non sa di aver comprato da un titolare apparente; C è in mala
fede se sa di aver comprato da B in quanto titolare apparente. Ma perché la
buona fede di C deve prevalere sugli interessi di D, A ed E?
1-
In quanto A deve subire il rischio;
2-
In quanto E sa qualcosa che C non sa (la sua
posizione soccombe rispetto alla situazione di chi ha fatto valere una
situazione apparente in buona fede).
Si supponga ora che A abbia
acquistato da X e che abbia fatto un contratto simulato con B. Supponiamo ora
che E sia l’erede di A e che quindi A muoia. E aveva capito che la vendita era
simulata e che quindi è diventato proprietario della casa di A. Poniamo ora che
B odi E e che quindi voglia rimanere proprietario effettivo della casa. E
chiederà al giudice la verifica della simulazione del contratto: otterrà una
sentenza che accerti che il contratto tra A e B era simulato. E trascriverà il
suo acquisto seguendo il principio di continuità. B, saputo che E ha pretese
sulla casa, vende la casa a C (ignaro): se C ha comprato in buona fede il suo
acquisto è salvo, salvo gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale
(se E trascrive la domanda e accerta il contratto simulato prima della
trascrizione di C, E è proprietario; se C trascrive prima di E, C diventa
proprietario).
Altro caso: poniamo che D sia
creditore di A e abbia interesse a far valere la natura simulata della vendita.
Supponiamo che anche B abbia un creditore (F): anche F ha interesse a far
valere la natura simulata della vendita. Se il creditore di B (F) potesse far
valere la titolarità apparente della casa, potrebbe far espropriare la casa e
rifarsi sul ricavato della vendita. Anche D ed F sono in conflitto di interessi
tra di loro. Soddisfare uno dei due, significa sacrificare l’interesse
dell’altro. La legge prende in considerazione F, dicendo che A e B non possono
dire ad F di fermare la vendita della casa, se F ha cominciato in buona fede il
processo esecutivo (art. 1416). Il II comma del 1416 riguarda invece lo
specifico conflitto di interessi tra D ed F: tra D ed F è preferito D, in
quanto costui è creditore del simulato alienante (il quale D fa valere la
situazione realmente esistente).
L’articolo 1417 facilita la prova
per i terzi per la simulazione, dicendo che la prova può essere fornita anche
per testi dai terzi. La prova per testimoni è consentita e per questo è
consentita anche la prova per presunzioni (si può usare qualsiasi mezzo di
prova per dimostrare che il contratto tra A e B è simulato). Le parti che
vogliano far valere la simulazione del contratto tra loro intercorrente, la
prova per testimoni (in linea di principio) NON è consentita, in quanto c’è l’accordo
simulatorio (scritto in documento chiamato CONTRO-DICHIARAZIONE). Le parti
hanno a loro disposizione un documento scritto che induce il legislatore ad
evitare la prova per testimoni o per presunzione.
C’è solo un caso in cui le parti
non stipulano l’accordo simulatorio per iscritto: art. 1417. La prova per
testimoni (che va sempre in parallelo con la presunzione) è ammissibile per
dimostrare l’illiceità del contratto.