Il diritto potestativo è quello
speciale potere di agire che la legge concede al fine del soddisfacimento di un
proprio interesse. Utilizzando tale diritto (e quindi perseguendo lo scopo di
soddisfare un proprio interesse) il soggetto si pone in una posizione di
supremazia rispetto a colui il quale subisce tale supremazia. Da una parte, perciò,
vi è il diritto potestativo, dall’altra vi è uno stato di soggezione. Lo stato
di soggezione implica che chi si trova in questo stato subisce l’azione del
soggetto che esercita il diritto potestativo e vede la sua sfera giuridica
ridotta dall’agire di chi agisce (ripetizione cacofonica ma necessaria) per un
proprio interesse.
Il PROPRIO interesse
contraddistingue il diritto potestativo da quegli altri istituti in cui
qualcuno agisce per l’interesse di altri (POTESTA’: uffici di diritto privato,
dove il soggetto agisce per l’interesse di un soggetto che, solitamente, non ha
la possibilità di agire in proprio e che quindi deve essere tutelato). Questo è
un potere-dovere di agire per soddisfare l’interesse di un soggetto che non può
agire in proprio (POTESTA’ GENITORIALE, potere di agire che la legge impone ai
genitori per soddisfare l’interesse dei figli).
CONCETTO DI STATUS
Lo status viene identificato
anche con il termine STATO DELLA PERSONA ed è una qualifica del soggetto nei
confronti dell’ordinamento (ciò che quel soggetto è per l’ordinamento -- >
status di cittadino, figlio, genitore, coniuge…). La particolarità è che è una
qualifica NON disponibile: chi è coniuge lo è perché così stabilisce
l’ordinamento, ma non è che costui può cedere ad altro tale status. Sono
qualifiche nei cui confronti l’ordinamento appresta delle AZIONI DI
ACCERTAMENTO (tutele accertative autonome), azioni in giudizio che consentono
l’accertamento di quello specifico status (ad es. Tizio è convinto di essere
figlio di Caio -- > Tizio può agire in giudizio per accertare il suo status
di figlio). Oltre ad avere tali azioni, hanno anche una PUBBLICITA’, per
rendere noti ai terzi tali qualifiche: sono pubblicizzati attraverso il
registro dello stato civile.
LE OBBLIGAZIONI PROPTER REM
Le
obbligazioni (vincolo giuridico che lega un soggetto attivo ad un passivo --
> il passivo ha degli obblighi verso l’attivo -- > tale vincolo è
OBBLIGAZIONE) sono dei diritti soggettivi relativi, perché il creditore potrà
ottenere la prestazione dal debitore e solo da lui (e non sono ASSOLUTI, ove il
creditore potrà ottenere tutela ERGA OMNES). Il vincolo dal contenuto NON
patrimoniale è un OBBLIGO (con contenuto PATRIMONIALE è OBBLIGAZIONE). Le
obbligazioni PROPTER REM hanno una specifica in più rispetto alle ordinarie:
SONO LEGATE AD UNA RES, ad una cosa. Il soggetto nei cui confronti è possibile
richiedere obbligazione non è più il soggetto passivo dell’obbligazione
(debitore) ma è colui che ha un determinato rapporto con la RES. Si dice anche
che queste obbligazioni SEGUONO LA COSA (ad es. le spese condominiali. È
previsto che anche il nuovo acquirente dell’appartamento, assuma le
obbligazioni ad esso legate).
La facoltà viene identificata con
quella situazione in cui il soggetto ha la possibilità di tenere determinati
comportamenti leciti. In mancanza di tale possibilità si sarebbe nel campo
dell’illecito (se non seguo un comportamento lecito, esso sarà naturalmente
illecito).
Parlando di atto illecito,
bisogna trattare dell’articolo 2043 (uno dei pochi articoli da ricordare a memoria). In questo articolo
c’è il fondamento della responsabilità extra-contrattuale. È il caposaldo nel
nostro ordinamento dell’illecito aquiliano.
a)
QUALUNQUE
FATTO DOLOSO O COLPOSO: cos’è un fatto giuridico. È un accadimento che
ha delle conseguenze sul piano giuridico (non tutti i fatti hanno la qualifica
di giuridici, però). Si dicono “fatti giuridici” quelli che hanno conseguenza
giuridica. Questo fatto viene posto in essere indipendentemente dalla volontà e
dalle conseguenze giuridiche. Questo lo distingue dall’atto, che riassume la
manifestazione di volontà di cui il soggetto vuole gli effetti giuridici. Il
fatto è un mero accadimento umano (Tizio non frena e tampona Caio -- > fatto
giuridico perché l’ordinamento attribuisce una conseguenza giuridica). DOLOSO o
COLPOSO: il nostro ordinamento pretende che il fatto sia posto in essere con
intenzionalità o con inosservanza di norme cautelari (assenza di: prudenza,
diligenza o perizia). Da questa dicitura si capisce che il fatto puro e
semplice non è sufficiente per obbligare al risarcimento, ma deve essere doloso
o colposo. È richiesto elemento soggettivo. Da questo scaturisce che la natura
dell’illecito è fatta da:
a.
Elementi
oggettivi (fatti);
b.
Elementi
soggettivi (dolo o colpa);
c.
Che tra conseguenze e fatto vi sia un nesso di causa.
b)
CHE
CAGIONI AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO: ma come si fa a sapere se il danno
ricevuto è CONTRA JUS o meno? L’ingiustizia del danno è equipollente al verbo
“risarcire”. Ma come si fa a sapere se è giusta o meno la lesione di un
diritto? Il fatto che l’ordinamento non dica cosa sia il danno ingiusto, è
concetto esprimibile con la “atipicità” dell’illecito civile. Ciò significa che
non si troverà mai un elenco nel codice che riporti i danni ingiusti: la qualifica
è lasciata all’interprete e alla sensibilità della società nel tempo.
L’illecito civile, e questo deve rimanere bene impresso, è ATIPICO. Ciò che è
ingiusto può essere risarcito: ciò che non viene riconosciuto come tale non
viene risarcito.
c)
OBBLIGA
CHI HA COMMESSO IL FATTO: l’articolo 1173 (I articolo del libro IV):
sono fonti di obbligazioni il contratto, il fatto illecito… Dopo tale
enunciazione nel codice vi è una lunga sequela di articoli (tutto il libro IV)
dove si parla delle obbligazioni in generale e dove (dal 1320 in poi) si parla
del contratto; dopo si approfondisce parlando di specifici contratti (1470 in
poi); finisce coll’arrivare attorno al 2033 (altri atti e fatti fonti di
obbligazione). Infine dal 2043 in poi vi è il fatto illecito, che chiude il
libro IV (ultima fonte di obbligazioni). Tutto il blocco tra il 1173 e il 1319
sulle obbligazioni in generale si applica a TUTTE LE OBBLIGAZIONI (che nascono
da questo, quello o quell’altro).
!!! BISOGNA SAPERE IL NUMERO E I TITOLI
DEI LIBRI !!!
L’obbligazione nascente è
quella di risarcire il danno. L’obbligo cade su chi ha commesso il fatto. Tuttavia vi sono delle ipotesi
di responsabilità indiretta che impongono il risarcimento ad un soggetto diverso da chi lo ha
commesso. Tale regola subisce eccezioni in relazione a fatti commessi da minori o da soggetti con
limitata facoltà d’agire. La legge prevede che in questi casi rispondano coloro i quali avevano l’obbligo di
sorveglianza su chi ha commesso il fatto. Attenzione! Il 2047 afferma che il fatto si
riferisce a chi non ha la capacità di intendere e di volere! (Un ragazzo di
16-17 anni non è esente da
tale capacità). Non si confonda la capacità di intender e di volere con la capacità legale. Ciò che si
intende con questo articolo è che rispondono entrambi, tanto il responsabile quanto coloro che
ne avevano la sorveglianza. La risposta alla domanda “Chi risponde del danno cagionato da un minore?”
quindi si dovrà articolare in due diverse parti (se è capace di intendere e di volere, lui stesso e i
genitori; se non lo è, solo i genitori).
d) A RISARCIRE IL DANNO: quale
danno va risarcito? La giurisprudenza si è adoperata moltissimo per stabilire
cosa fosse un danno ingiusto. Vi sono danni patrimoniali (danno emergente e
lucro cessante) e danni non patrimoniali (art. 2059, riconosciuto anche come
danno morale: patimenti, sofferenze, conseguenze del danno…è un danno TIPICO.
Può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge). V’è poi anche
un’altra categoria di danni, detti BIOLOGICI. Mentre il danno patrimoniale è
percepito come una conseguenza dell’evento, il danno biologico è percepito come
un danno in sé. È un danno EVENTO: che Tizio rompa la gamba di un comune
mortale o di un ricco uomo d’affari, nulla cambia. Viceversa, se Tizio investe
un pover’uomo o un ricco uomo, il lucro cessante sarà diverso. L’obbligazione
sarà quello di risarcire il danno, patrimoniale e non (anche il danno
biologico). Tutto ciò che è obbligazione di risarcire il danno che non deriva
da contratto è fatto illecito. Negli anni si è sostenuto che il creditore (il
danneggiato) deve dimostrare che ha avuto un danno, che è conseguenza del fatto
del danneggiante e che il danneggiante l’ha fatto con dolo o colpa. Questa
regola, negli anni, è diventata un’eccezione: la maggior parte delle ipotesi in
questo campo sono forme di responsabilità OGGETTIVA (il danneggiato, cioè il
creditore, non deve dimostrare il dolo o la colpa). Si parla di OGGETTVITA’
perché viene meno l’elemento soggettivo. Il legislatore ha previsto che determinati
soggetti solo per il fatto di rivestire una certa qualifica, di avere un
determinato rapporto con la cosa, rispondono del danno. AD ESEMPIO: Chi
esercita un’attività pericolosa risponde del fatto per il solo fatto che
esercita tale attività (chi ha subito il danno non deve dimostrare il dolo o la
colpa). Il solo fatto di essere TITOLARE di un’attività pericolosa, fa
rispondere costui del danno (senza dover far valere l’elemento soggettivo). I
latini dicevano UBI COMODA, IBI INCOMMODA (“chi ha onori, ha anche oneri”). Fai
riferimento all’articolo 2050, 2051, 2052, 2053.