In questa lezione parleremo di atti in frode ai creditori, delle peculiarità del diritto classico e della COGNITIO EXTRA ORDINEM.
Le azioni di rivendica contro il
BONORUM EMPTOR non sono pretorie, ma NORMALI.
A partire da Augusto si dà la
possibilità di avere la CESSIONE DEI BENI. Il debitore è cittadino romano,
l’insolvenza non è a lui imputabile, egli può chiedere di cedere ai creditori
tutti i suoi beni (trasmette consensualmente tutti i suoi beni ai creditori:
conviene ai creditori, che ci guadagnano di più, e al debitore).
C’è anche la BONORUM DISTRACTIO,
ovvero procedura in cui si vende bene per bene (non si vende tutto il
patrimonio, che è la sostituzione della persona).
ATTI IN FRODE AI
CREDITORI
Da quando esiste la BONORUM
VENDITIO bisogna fare in modo che il debitore non faccia uscire i cespiti più
importanti (art. 2740 codice civile odierno). Il debitore risponde con tutti i
beni, presenti e futuri. Il debitore, naturalmente, cerca di liberarsi delle
limitazioni delle responsabilità. Sono consentiti da strumenti.
-
EVENTUS DAMNI: l’atto di alienazione deve aver
arrecato un pregiudizio effettivo ai creditori (essi troveranno un patrimonio
non sufficiente a soddisfarsi -- > deve essere un atto che VERAMENTE
PREGIUDICA i creditori);
-
CONSILIUM FRAUDIS: il debitore vuole causare un
danno ai creditori (e salvare i suoi beni);
-
SCIENTIA FRAUDIS: è necessario quando si tratti
di un bene a titolo oneroso: quando il debitore trasferisce un bene ad un terzo
che gli dà un corrispettivo -- > per attaccare questo atto, bisogna che il
terzo fosse a conoscenza della frode. Quando l’atto è a titolo gratuito (donazione),
non serve la SCIENTIA FRAUDIS -- > guadagno senza perdita.
Sulla base di questi presupposti
il pretore può:
-
Negare l’azione, DENEGATIO ACTIONIS, al creditore fraudolento che voglia
agire contro il BONORUM EMPTOR -- > non è ancora passata la proprietà di un
bene;
-
RESTITUTIO
IN INTEGRUM PROPTER FRAUDEM: esperibile prima della bonorum venditio
per rescindere alienazioni fraudolente.
Si può agire con una rivendica
tramite una VINDICATIO REI RESCISSA MANCIPATIONE.
-
INTERDICTUM
FRAUDATORIUM: esperibile dopo la bonorum venditio, è restitutorio, a
favore dei creditori ammessi alla bonorum venditi o.
Sono tutti atti pretori. Il
pretore, infatti, cerca di tamponare queste “uscite” dal patrimonio.
In epoca giustinianea i tre
rimedi vengono riuniti in un unico strumento, l’azione Pauliana.
IN DEFINITIVA: il debitore cerca
di frodare i creditori alienando parte dei suoi beni; si cerca, quindi, tramite
le tre soluzioni elencate sopra, di recuperare i beni fuoriusciti per
restituirli ai creditori.
DIRITTO CLASSICO (23 a.C. – 235 d.C.)
All’antico IUS CIVILE e allo IUS
HONORARIUM si aggiunge lo IUS EXTRAORDINARIUM creato da:
1)
SENATOCONSULTI, poi ORATIO PRINCIPI IN SENATU
HABITA;
2)
COSTITUZIONI IMPERIALI:
a.
Editti;
b.
Mandati;
c.
Rescritti od epistole;
d.
Decreti (sentenze emanate nel nuovo processo
EXTRA ORDINEM).
Il diritto privato all’inizio
dell’epoca classica è dei giuristi. Sono coloro che pubblicano libri e che
fanno diritto. Lavorano come privati cittadini.
Il principe, naturalmente, non
vedeva di buon occhio il fatto che privati cittadini potessero essere fonti di
giurisprudenza. Cesare, infatti, voleva fare una nuova sistemazione sistematica
del diritto privato. Ma morì troppo presto.
Augusto abbandona questo processo
di codificazione, porta il IUS RESPONDENDI EX AUCTORITATE PRINCIPIS che dà a
tutti i giuristi (bravi ma soprattutto che stanno dalla sua parte) una
specie di patentino per emettere sentenze. Questo avrà un’efficacia pratica a
partire da Adriano.
Ma quale diritto prevaleva, dato
che c’erano molti giuristi? Il giudice sceglieva quello migliore. Se tutti
quelli che hanno il “patentino” imperiale danno uno stesso parere, il giudice
era costretto a prendere quel parere come “vero”.
Augusto si serve anche molto della
legge (leggi pubbliche): fa spesso una ROGATIO che spesso viene accolta. Queste
leggi sono perfette, ovvero hanno completa efficacia (presentano anche la
sanzione). Augusto comincia a dare valore normativo ai SENATOCONSULTI. Questo
valore, però, dura molto poco. Si trasformerà in seguito in ORATIO PRINCIPIS IN
SENATU HABITA (è il principe lo stesso promotore di un senatoconsulto -- >
il senato approva sempre una proposta del principe). Questa andrà ad unirsi
alle altre costituzioni imperiali.
Queste sono emanazioni di
provvedimenti normativi da parte del Principe stesso.
1)
Editti e mandati: costituzioni imperiali
a carattere generale, provvedimenti che hanno effetto per tutti i cittadini --
> l’editto di Caracalla (212) è molto importante e famoso. Esso rende
cittadini romani tutti gli abitanti dell’Impero. I mandati, invece, sono
ISTRUZIONI che il principe dà ai suoi funzionari (assimilabili a direttive
ministeriali). Indirettamente si ricavano regole valide per tutti;
2)
Rescritti od epistole / decreti: sono a
carattere particolare.
a.
Rescritti od epistole: accadeva che
normali cittadini avessero problemi legali. Essi, mano a mano che il potere del
Principe si andava affermando, gli scrivevano per trovare la soluzione o per
avere sicurezze -- > la cancelleria del Principe risponde alle lettere,
dando una soluzione che si chiama RESCRITTO: gli aiutanti del Principe,
infatti, rispondevano in calce. Le epistole sono lettere che la cancelleria
scrive in risposta ad organi ufficiali (magistrati…).
b.
Decreti: sono sentenze, soluzioni per
casi particolari (≠ dai primi che
erano solo PARERI). È L’Imperatore stesso ad emanare questa sentenza, creando
un “suo processo” (EXTRA ORDINEM). Creano diritto solo le sentenze
giuridicamente discusse.
Ma che fine fanno le vecchie fonti?
Vanno, mano a mano, accentrandosi
nelle mani del Principe; la LEX PUBLICA, nel corso del I secolo d.C., sparisce.
L’editto del pretore viene “codificato” nel 130 d.C. su ordine di Adriano al
giurista Salvio Giuliano.
Il diritto che sorge da
SENATOCONSULTI e COSTITUZIONI IMPERALI viene chiamato IUS EXTRAORDINARIUM
(detto anche IUS CIVILE NOVUM).
COGNITIO EXTRA
ORDINEM
È il terzo tipo di processo che
conosce Roma, è un processo per diritto privato e pubblico (unificato). Nasce
dal principe, ma anche da nuove modalità di svolgimento che cominciano
soprattutto in provincia, davanti ai governatori. La chiamata in giudizio
comincia ad essere fatto da organi pubblici; la nomina del giudice è fatta dal
magistrato senza sentire le parti; le formule sono istruzioni che decide il
magistrato/governatore, senza manifestazione di consenso delle parti. È un
processo più pubblico, più statale.
A Roma il processo formulare dura
molto più a lungo. Lì, però, gli si affianca il nuovo processo; lo stesso
Augusto introduce una prima forma di COGNITIO EXTRA ORDINEM che vale anche a
Roma: si dà competenza ai consoli di giudicare in materia di FEDECOMMESSI. Una
persona, ovvero, in vista della propria morte, lasciava qualcosa all’erede con
delle istruzioni, affinché questo bene lui lo riconsegnasse ad un’altra persona
(non voglio rendere noto il vero erede…). Se l’erede non rispettava le
istruzioni, il terzo destinatario non aveva strumenti giuridici (troppo innovativo
per creare azione pretoria). C’erano anche fedecommessi universali.
Augusto dava la possibilità di
agire in giudizio in questa materia (rivoluzione) davanti ai consoli. La stessa
cosa vale per gli onorari (la retribuzione per un lavoro di concetto non era di
diritto, ma il cliente faceva donativi spontaneamente -- > prima di Augusto,
se non si veniva pagati, non si poteva fare niente).
COGNITIO: indica il potere di
COGNOSCERE la causa; il COGNITOR doveva impostare la controversia in termini
giuridici e risolverla. Viene meno la tipica bipartizione in due fasi.
Viene meno la forte connotazione
privatistica: il nuovo processo è molto più pubblicistico ed autoritario. Si
può procedere anche senza il consenso della controparte. Se il convenuto non si
presenta, si può andare avanti lo stesso. Il CONTUMACE è colui che non si
presenta in giudizio.
Per la prima volta abbiamo
l’istituto dell’appello (APPELLATIO). Sopra i magistrati, infatti, c’è il
Principe (è il mio appello, voglio che egli riveda la mia causa). Piano piano
si ammetterà anche l’appello di sentenze formulari (evento che si presenterà in
ritardo). È ora possibile eseguire coattivamente in forza specifica una
sentenza: posso andare a prendere il bene, dopo che ho dimostrato di esserne
proprietario. Questa forma di esecuzione forzata si chiama MANU MILITARI. È un
pignoramento di singoli beni.
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