Il fatto
illecito, quindi, è costituito da elementi oggettivi e soggettivi (dolo e
colpa). Dolo e colpa caratterizzano anche l’onere della prova del danneggiato
(deve provare che il debitore danneggiante ha agito con intenzionalità oppure
con imprudenza, con imperizia o con negligenza). Questo sistema (illecito
AQUILIANO) ha lasciato il passo ad un sistema di responsabilità OGGETTIVA (già
prevista nell’impianto del 1942). La regola è che il danneggiato creditore è
tenuto a dare la prova anche dell’elemento soggettivo: in via eccezionale vi
sono delle ipotesi DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA in cui non è necessario che il
danneggiato si metta a provare l’elemento soggettivo, in quanto il legislatore
stabilisce una presunzione di responsabilità in capo a chi è obbligato a
risarcire il danno. Oggi, ormai, i casi di responsabilità oggettiva
costituiscono la norma: la legislazione produce norme di derivazione europea in
cui si preferisce addossare l’onere della prova in capo al soggetto che trae un
vantaggio dall’attività che ha procurato un danno al soggetto debole. Questa è
una regola che avvicina il 2043, rimasto ormai residuale, ai casi contemplati
nel 1218 (possibile domanda d’esame). La sistematica si applica a tutte le
obbligazioni, qualunque sia la sua fonte, in quanto si trova in quella parte di
codice in cui si parla delle obbligazioni in generale. Tutto questo salvo che
norme successive e specifiche non sia previsto un regime diverso da quello del
1218. Il legislatore presume che il debitore sia inadempiente: un’obbligazione,
per estinguersi, deve essere esattamente adempiuta (anche se inesatta). Di
questo inadempimento io, legislatore, presumo responsabile unicamente il
debitore. In questo modo presumo la responsabilità in capo al debitore. Le
presunzioni, ricordiamo, sono IURIS TANTUM (relative, ammettono prova
contraria) e IURIS ET DEIURE (assolute, non ammettono prova contraria). Questa
responsabilità è IURIS TANTUM, come già dimostra l’articolo 1218, in cui si
dice chiaramente che costui può liberarsi da questa responsabilità se prova che
l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della
prestazione derivanti da causa a lui non imputabile. Quando nel 1218 si dice
“derivante da causa a lui non imputabile” si intende caso fortuito o cause di
forza maggiore. Se si tratta di cause ignote, costoro rimangono a suo carico. Il
1218, quindi, è fondamento della responsabilità CONTRATTUALE: il 2043,
all’opposto, è fondamento della responsabilità EXTRA CONTRATTUALE. Il 2043
risulta ormai articolo residuale: infatti i casi riconducibili al 1218 sono
molto più frequenti del 2043. Invertendo l’onere della prova del 2043 pongono
l’onere della prova in capo al debitore, come avviene nell’articolo 1218.
Confrontando
il 1218 e il 2043, altra differenza è che nel sistema del 1218 il debitore, per
rispondere alla obbligazione del risarcimento deve avere la capacità legale di
agire; nel 2043 basta la capacità di intendere e di volere.
-
Il debitore è tenuto a risarcire il danno solo
se aveva la capacità legale di agire ex articolo 1218: in conseguenza di atto
giuridico valido, si è causato un danno. La capacità legale di agire si
acquista a 18 anni e si perde con interdizione, amministrazione di sostegno o
morte. Queste cause di incapacità vengono certificate da provvedimento
giudiziario: questo può essere richiesto da chi ne ha interesse. È necessario
provvedere a tutelare qualcuno: la limitazione può essere totale oppure può
solo essere INABILITAZIONE (no atti di straordinaria amministrazione) oppure
può essere nominato un amministratore di sostegno.
-
Nel 2043 non è necessaria la capacità legale di
agire: basta semplicemente la capacità di intendere e di volere. Questa
capacità è una capacità di DISCERNIMENTO, di rendersi conto del disvalore sociale
del fatto dannoso posto in essere, accertata di volta in volta, che sicuramente
hanno tutti coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età e che potrebbero
avere i minori di età. Questa differenza è nota grazie all’articolo 2047. Ogni
volta per questa fattispecie si fa riferimento al minore che corre lungo la
pista da sci e travolge tre persone, procurando loro gravi danni (è capace di
intendere e di volere, ma non capace da un punto di vista legale).
Altra differenza
fondamentale tra il 1218 e il 2043 è il cosiddetto TERMINE DI PRESCRIZIONE.
Mentre l’obbligazione di risarcire il danno che nasce dal 1218 genera un
diritto di credito che si prescrive in 10 anni, l’obbligazione di risarcire il
danno che nasce dal 2043 genera un diritto di credito che si prescrive in 5
anni.
LA
PRESCRIZIONE
Quando si
parla di prescrizione si parla di un fatto dotato di rilevanza giuridica (fatto
vs. atto). Ci sono dei fatti giuridicamente rilevanti perché hanno conseguenze
giuridiche, e atti giuridici, ovvero manifestazioni di volontà che producono
degli effetti giuridici che il soggetto vuole. Nel fatto il comportamento
giuridico, è irrilevante che il soggetto voglia o non voglia conseguenza
giuridiche voglia quel fatto che ha determinato.
Il NON FARE
del titolare del diritto, per un certo periodo di tempo, genera l’estinzione
del diritto stesso: all’inerzia del titolare si verifica una certa conseguenza,
ovvero il venir meno del diritto. La prescrizione è:
-
Estintiva:
è quel fatto giuridico che corrisponde all’inerzia del titolare per un certo
periodo di tempo. Esistono diritti imprescrittibili e che quindi anche
l’inerzia del titolare non comporta alcuna conseguenza giuridica: affinché
operi la prescrizione c’è bisogno:
o Che
il diritto sia già sorto (art. 2935). Prima di questo termine, l’inerzia del
titolare non ha alcun valore.
o Il
diritto deve essere esercitabile: non ci devono essere cause di sospensione del
diritto (art. 2941 e seguenti). Riguardano:
§
Una situazione del titolare (il titolare è un
minore che non può esercitare il diritto);
§
Le parti sono impegnate in un processo tra di
loro, che deve vertere sul diritto della cui prescrizione stiamo discutendo.
§
Riguardano i rapporti tra le parti (tra i
coniugi).
o Il
diritto non deve essere esercitato (ci deve essere INERZIA). Tale inerzia può
essere interrotta se il titolare del diritto pone in essere l’atto che la legge
prevede. Questo atto può essere:
§
Una domanda giudiziale, ricorso all’autorità
giurisdizionale affinché si pronunci su un certo diritto;
§
Solo per
i diritti di credito, l’effetto interruttivo è richiesto in seguito ad atto
di costituzione in mora. In questo caso il titolare del diritto dimostra di
avere interesse affinché il suo diritto sia riconosciuto (interrompe l’inerzia).
Il trascorrere
del tempo è definito interamente dal legislatore, che definisce a seconda del
tipo di diritto quanto è il termine prescrizionale. Il legislatore fissa il
termine prescrizionale, ma l’effetto interruttivo è rimesso alla discrezionalità
delle parti. L’eccezione di prescrizione,
infatti, (Tizio, a cui vado a chiedere i soldi dopo 50 anni, mi può eccepire,
ovvero “farmi presente che…”, la prescrizione -- > le parti sono tenute a
rilevare l’eccezione di prescrizione, in quanto non è rilevabile d’ufficio) è un’eccezione in senso stretto, fondata
sul principio dispositivo delle parti (le parti possono decidere se
avvalersi o meno dell’eccezione di prescrizione). In tal caso il giudice non
può rilevare tale eccezione d’ufficio. È un’eccezione in senso stretto perché
rimessa alla volontà delle parti, PERO’ opera automaticamente. Ciò vuol dire
che, una volta trascorso il tempo, il diritto si estingue AUTOMATICAMENTE (IPSO
IURE -- > dizione da ricordare molto bene. Il contrario di IPSO IURE
è OPE IUDICIS, ovvero: serve una sentenza del giudice che pronunci la
descrizione).
PICCOLA
PARENTESI: può il creditore rifiutare l’adempimento di un obbligo? Nel caso in
cui si parli di bene fungibile, l’ordinamento non riconosce in capo al
creditore questa possibilità. Nel caso in cui si parli di bene INFUNGIBILE,
l’ordinamento lo ammette.
Quanto tempo
deve trascorrere perché i diritti si prescrivano?
-
Ci sono diritti IMPRESCRITTIBILI:
o Diritto
di proprietà: è vero che la proprietà è imprescrittibile, SALVO GLI EFFETTI
DELL’USUCAPIONE e LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI RIPETIZIONE. Ciò significa che
IN TEORIA Tizio rimane proprietario a vita anche se non usa il bene: se
qualcuno si comporta come proprietario per un certo periodo di tempo, costui
USUCAPISCE la proprietà di Tizio.
RIPETIZIONE: ri-ottenimento, avere la possibilità di vedersi restituire. Se io, come contropartita della proprietà avevo pagato una certa cifra, non ho la possibilità di vedermi restituire la contropartita dopo 10 anni. Tutti i diritti di credito si prescrivono in dieci anni: i dieci anni, infatti, sono il termine ORDINARIO di prescrizione.
RIPETIZIONE: ri-ottenimento, avere la possibilità di vedersi restituire. Se io, come contropartita della proprietà avevo pagato una certa cifra, non ho la possibilità di vedermi restituire la contropartita dopo 10 anni. Tutti i diritti di credito si prescrivono in dieci anni: i dieci anni, infatti, sono il termine ORDINARIO di prescrizione.
o Diritti
legati alla personalità.
Cosa fa
eccezione alla regola dei 10 anni? I diritti reali minori (legati al diritto di
proprietà, come l’usufrutto, le servitù…che si prescrivono in 20 anni) e alcuni
diritti di credito che si prescrivono in tempo minore (risarcimento del danno
da fatto illecito si prescrive in 5 anni; il risarcimento del danno da fatto
illecito che deriva da circolazione di autoveicoli si prescrive in due anni; il
diritto del premio assicurativo si prescrive in 1 anno).
Se le parti
adiscono l’autorità giudiziaria per accertare il loro diritto al risarcimento
del danno, il termine per il risarcimento non è più di due anni, ma diventa di
10: al termine del processo, infatti, ci sarà un GIUDICATO che stabilirà che
Tizio è responsabile e che deve risarcire il danno patito da Caio con tot euro.
Questa pronuncia è un giudicato e la legge dice che per eseguire il giudicato
si ha tempo 10 anni: principio dell’ACTIO IUDICATA. Il termine decennale
sostituisce il primo, in ogni caso, in quanto si deve eseguire un giudicato
(art. 2953).