In questa lezione parleremo dell'USUFRUTTO, dei MODI DI COSTITUZIONE dell'USUFRUTTO, dei modi di estinzione e dei diritti dell'USUFRUTTUARIO.
Chiedo scusa se si dovessero ravvisare degli "orrori" di ortografia, ma la lezione si è tenuta in un'aula dove non c'era posto per il computer e l'operazione di battitura si è rivelata molto complicata.
USUFRUTTO
Diritto di usare e fare propri i
frutti su cose altrui, conservando la sostanza delle cose e senza modificarne
la destinazione economica della cosa. È un diritto reale, limitato su cosa
altrui di godimento, che dà godimento molto alto (cosa inconsumabile e
fruttifera). Quello che manca è il diritto di disposizione (il proprietario
diventa un NUDO PROPRIETARIO). I suoi poteri sono notevolmente complessi, può
trasferire la proprietà, la NUDA proprietà.
Essendo un diritto molto
invasivo, non può durare per sempre. Il limite massimo è il limite di una
persona (aspettativa del proprietario). Conoscendo l’origine storica si può
capire che il diritto nasce attorno al II secolo a.C., nell’epoca in cui i
matrimoni venivano stretti SINE MANU (usurpatio trinoctis), non entrando nella
famiglia dell’uomo -- > non sono eredi.
L’USUFRUTTO è inventato per
questo, ovvero per garantire alla vedova un dignitoso sostentamento e ai figli.
Lascia in eredità ai figli parte del patrimonio, e lascia alla moglie la
possibilità di usufruire dei beni patrimoniali lasciati ai figli. Quando la
vedova muore l’USUFRUTTO si estingue e l’eredità torna ai figli. Il diritto di
usufrutto è reale e personale. Questo carattere rimane anche quando il diritto
viene usato per altre esigenze (fai riferimento all’articolo 979 C.C.). E’
inoltre intrasmissibile MORTIS CAUSA ed incedibile INTER VIVOS. L’unico atto
con effetti reali è la IN IURE CESSIO. Se un terzo andasse con l’usufruttuario
davanti al pretore e il vero usufruttuario tace, questo atto non si trasferisce
(è NULLO).
L’usufrutto può essere oggetto di
locazione (frutto dell’immobile = canone di locazione). Quando si muore, cade
anche il contratto di locazione. In diritto romano l’usufrutto può anche essere
venduto. L’usufruttuario venditore del suo diritto è obbligato a far godere del
suo diritto il compratore. Quando l’usufruttuario muore, il diritto venduto non
c’è più. Se il compratore viene disturbato nell’uso di quella cosa, non può fare
niente (il compratore se la prenderà con l’usufruttuario con l’azione di
compera -- > risarcimento del danno -- > l’usufruttuario userà l’azione
in rem contro chi ha disturbato il compratore). Oggi abbiamo l’articolo 980
C.C.
MODI DI COSTITUZIONE
Oltre al modo originario (legato
per vedova), si può usare altro negozio (IN IURE CESSIO). Il pieno proprietario
del bene cede nei confronti della VINDICATIO USUSFRUCTUS, avanzata dall’attore
che diventerà usufruttuario. Si può effettuare, volendo, una DEDUCTIO USUSFRUCTUS
in caso di mancipatio di un bene.
MODO DI ESTINZIONE
-
Morte dell’usufruttuario;
-
Perimento della cosa;
-
Rinuncia (tramite IN IURE CESSIO contraria);
-
Confusione;
-
NON USUS.
DIRITTI ED OBBLIGHI
DELL’USUFRUTTUARIO
Ha questo diritto a contenuto
generale a godere complessivamente della cosa. L’usufruttuario ci deve essere
un’attività di raccolta, fa propri i frutti con la PERCEPTIO. Può usare la
cosa, ma deve conservarla in buono stato (MODICA REFECTIO) -- > le
riparazioni ordinarie sono a carico dell’usufruttuario. Da qui sorge il
problema delle obbligazioni dell’usufruttuario. Si deve, quindi, creare uno
strumento con la quale il nudo proprietario possa ottenere un risarcimento
dall’usufruttuario. I giuristi romani arrivano a questa possibilità tramite
CAUTIO. Sulle cose consumabili l’usufruttuario ha un quasi usufrutto, in base
al quale l’usufruttuario acquiste la proprietà dei beni consumabili e sorge
l’obbligo di restituirne al termine altrettanti della stessa specie e qualità. L’usufruttuario
promette che dovrà usufruire della cosa come BONUS VIR; se non rispetta, può
essere chiamato in giudizio con l’ACTIO EX STIPULATU. Promette che sarà
restituita, avendola usata con diligenza (RESTITUTURUM QUOD INDE EXSTABIT). L’usufruttuario,
inoltre, promette che non ci sarà DOLO (clausola DE DOLO). Questo rende di
BUONA FEDE il tutto. Il proprietario crea usufrutto con IN IURE CESSIO, prima
di andare davanti al magistrato si fa fare queste promesse.
Nell’ipotesi in cui
l’usufruttuario voglia far valere il suo diritto senza aver promesso, il
pretore nega l’AZIONE (denegatio actionis). Finché non promette, non ha
diritti. -- > CAUZIONE PRETORIA.
TUTELA L’usufruttuario ha
un’azione in rem erga omnes che si chiama VINDICATIO USUSFRUCTUS, se risulta
che Auli Agerio è titolare del diritto di usufrutto + RESTITUTIO o CONDEMNATIO
(esperibile contro il nudo proprietario o contro terzi). Esiste, naturalmente,
l’azione negatoria dell’usufrutto (il proprietario dice di non essere nudo
proprietario, ma PIENO proprietario, io nego che Tizio abbia l’usufrutto).
DIRITTO DI USO
C’è solo l’uso e non il frutto,
dà solo il potere di godere direttamente della cosa e non di ricavare il
frutto. L’ipotesi più frequente è quella dell’abitazione.
QUASI POSSESSO
Il possesso romano riguarda solo
le cose corporali. Le servitù, l’usufrutto e l’uso sono IURA. Non possono
essere oggetto di possesso. Non possono essere usucapite. Ad un certo momento
il pretore introduce degli interdetti che tutelano l’esercizio di fatto di un
usufrutto. Ha come effetto giuridico solo la tutela interdittale. Solo con
Giustiniano la LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO si può usare con il quasi possesso
-- > titolarità.
SUPERFICIE
Esiste il principio: SUPERFICIES
SOLO CEDIT. Principio mai rinnegato. Si riconosce la possibilità di concedere a
terzi di tenere un edificio sopra il suolo di un altro. Per IUS CIVILE il
superficiario è solo creditore.
ENFITEUSI
Ancora più ampio, sorge in epoca
postclassica. Concessione da parte dello Stato di un bene “demaniale” dietro
pagamento di un VECTIGAL. Nell’epoca postclassica viene usato anche nei
rapporti fra i privati. È ancora presente nel nostro codice, nonostante sia ben
poco utilizzato.
DIRITTO REALE DI GARANZIA
Si crea in funzione di un
credito, al titolare del diritto di pegno non si dà un godimento, bensì si
attribuisce il diritto di rivalersi, con preferenza su tutti gli altri, su di
una cosa, del debitore (pignorante) o di un terzo, per il caso in cui il
debitore non adempia.
LA GARANZIA REALE DEL CREDITO è
caratterizzata dall’accessorietà; il diritto di pegno dipende dall’esistenza
del credito:
1)
Non viene in essere se il credito non esiste e
2)
Si estingue quando il credito si estingue.
3)
Si può trasferire solo insieme alla cosa
pignorata. Perciò anche il diritto di pegno si può solo costituire. Non si può
avere un diritto di pegno intrasferibile (segue la cosa). In diritto romano si
distingue tra PIGNUS DATUM e PIGNUS CONVENTUM.
In diritto romano, per parlare
del diritto reale di garanzia, bisogna attendere il 51 a.C.
La FIDUCIA CUM CREDITORE: il
debitore aliena un proprio bene con un atto solenne. Contestualmente viene
stretto un patto: il creditore fiduciario restituirà la proprietà della cosa
quando il debitore pagherà.
Il pegno non dà la proprietà
della cosa, ma ha un diritto reale limitato sulla cosa che rimane del debitore
o del terzo. Il primo a sorgere è il PIGNUM DATUM -- > consegna della cosa
che trasferisce il possesso su quella cosa. Non ha azione in rem e in origine
ha una funzione coattiva.
Questa situazione viene anche
estesa al pegno manuale (si dà l’actio in rem al creditore pignoratizio). --
> unico istituto con due diversi modi di costituzione.
EFFETTI NATURALI: conseguenze
negozio giuridico che discendono da quel negozio giuridico che discendono da
quel negozio anche se le parti non dicono niente. Le parti possono, però,
prevedere il contrario (elementi non essenziali). IUS VENDENDI: patto di
vendita nel pegno. Se non si accordano direttamente, il creditore può vendere
la cosa del debitore per soddisfare il proprio credito. Se dalla vendita ricava
più del debito maturato, restituisce il resto al debitore. Al momento della
stipula del negozio, possono stipulare un regime diverso (PATTO COMMISSORIO).
Il patto commissorio comincia ad
essere vietato da Costantino per tutelare il debitore (perché in mancanza del
pagamento, la proprietà poteva passare al creditore).