In questa lezione parleremo del diritto postclassico, degli IURA, delle LEGES, delle LEGGI ROMANO-BARBARICHE, delle QUINQUAGINTA DECISIONES, dei DIGESTA e delle PANDECTAE.
Diritto Postclassico (235 d.C. –
565 d.C.):
Nel corso dell’epoca classica e
del principato gradualmente le antiche fonti di produzione del diritto si
andavano esaurendo. Nella cancelleria di Diocleziano si affronta ancora la
materia giudiziale in maniera “classica”. Diocleziano difende il diritto romano
classico. Con Costantino si comincia a far entrare il diritto provinciale e
l’influenza del Cristianesimo. La data del 235 è scelta sia per comodità sia
perché dopo questa data non abbiamo più nomi di giuristi. In qualche modo TERMINA
la giurisprudenza (finisce, cioè, il diritto classico).
Già nel corso dell’epoca classica
le altre fonti si erano inaridite, le uniche fonti del diritto rimaste sono le
COSTITUZIONI IMPERIALI, direttamente chiamati LEGES (legge dell’Imperatore e
dei suoi collaboratori). Queste leggi cominciano ad essere raccolte in CODICI. Accanto
alle leggi, ma in gerarchia, SOTTO, è la CONSUETUDINE (lat. CONSUETUDO) -- >
comportamento da parte della collettività -- > il comportamento è diritto,
obbligatorio. Questo, però, non può mai andare contro la legge.
L’unico processo rimasto in vita
è quello della COGNITIO EXTRA ORDINEM (quello formulare viene abolito anche
formalmente nel 342 d.C. da Costante e Costanzo).
Questo procedimento si
irrigidisce e si lascia sempre minor spazio al potere discrezionale del
giudice, in tema di acquisizione e valutazione delle prove. Si introducono,
quindi, prove legali: il documento sarà maggiore della testimonianza…
Essendoci un unico processo, si
ha anche una fusione degli ordinamenti precedenti. Non c’è più (naturalmente)
la distinzione IUS CIVILE – IUS HONORARIUM. In epoca postclassica nasce lo IUS
EXTRAORDINARIUM (norme che hanno tutela nella COGNITIO EXTRA ORDINEM). Il
processo diventa unitario così come l’ordinamento. Cadono, quindi, tutte le
antiche forme e formule.
Il materiale giuridico antico
(come i libri, le antiche leggi pubbliche, le antiche costituzioni…) restano in
vigore! Il sistema del diritto privato rimane regolato da antiche norme (gli
imperatori fanno nuove leggi, sempre, però, episodiche). È indispensabile
conservare e conoscere ciò che c’era prima. I testi che si conserveranno
saranno gli IURA (spesso anche chiamati IURES). Ciò che ha scritto la
giurisprudenza classica non viene spazzato via! Si cominciano, quindi, a creare
delle compilazioni contenenti -- >
-
LEGES e
-
IURA,
all’interno delle quali
l’avvocato e il giudice riusciranno a trovare una sicura e rapida soluzione.
Sono anche riassunti. A volte norme scritte dai giuristi classici e LEGES
vengono “mescolate”. Spesso durante questa epoca si fa riferimento a Gaio e
alle sue “Institutiones”: egli infatti ha un lessico chiaro, semplice, una
sintassi piana e non complessa. Le altre opere dei giuristi classici, invece,
vengono rielaborate.
GLI IURA
L’ordinamento giuridico è
costituito da quanto è stabilito negli IURA, salvo che essi non siano stati
modificati da LEGES. Una delle più importanti è:
-
PAULI SENTENTIAE: opinioni del giurista Paolo;
ci sono anche altri materiali di giuristi classici e materiali giurisprudenziali
e legislativi. È di epoca DIOCLEZIANEA.
-
RES COTIDIANAE: parafrasi di Gaio.
-
FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA: parafrasi di Gaio
trovata in Francia.
-
FRAGMENTA VATICANA: frammenti di vari giuristi
quali Paolo, Papiniano.
-
MOSAICARUM ET ROMANARUM LEGUM COLLATIO: è un
confronto tra le leggi romane e quelle di Mosè in cui si cerca di dimostrare la
stretta correlazione tra i due.
-
CONSULTATIO VETERIS CUIUSDAM IURISCONSULTI:
parere oscuro di un giurista provenzale del V secolo.
-
TITULI EX CORPORE ULPIANI.
All’epoca non valeva il principio
IURA NOVIT CURIA (il tribunale conosce il diritto da applicare), ma erano le
parti che dovevano portare a conoscenza del giudice il diritto di cui
chiedevano l’applicazione. Questo diritto era contenuto nelle opere dei
giuristi classici. Si pone, però, il problema di criterio ufficiale per l’uso
di questo materiale. Si promulgherà una legge: “LEGGE DELLE CITAZIONI”. Emanata
da Valentiniano III nel 426, restringeva le opere utilizzabili in questa fase a
Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e
Gaio (da notare la fortuna POST MORTEM di quest’ultimo). Se si fosse
portato il testo originale di un altro autore, allora esso sarebbe stato
accettato.
Se nelle opere di queste giuristi
ci sono tante soluzioni, qual è il diritto che il giudice deve applicare? Si dà
una regola: prevale l’opinione della maggioranza. E se la maggioranza non c’è?
Prevale l’opinione di Papiniano. Se Papiniano neanche dà una soluzione riguardo
al problema trattato, il giudice torna libero di decidere circa la controversia.
LEGES
Anche di queste LEGES si fanno
delle raccolte. Non avendo raccolte affidabili, si cominciarono raccolte
private chiamate CODICI. In quest’epoca si comincia ad usare la PERGAMENA che
viene rilegata nel modo in cui la intendiamo noi -- > questa forma libraria
nuova si chiama CODEX (raccolte di leggi).
1)
CODICE GREGORIANO, compilato in Oriente tra il
291-292. Raccolta da Settimio Severo a Diocleziano. Diviso in 15 libri (che
seguono l’ordine EDITTALE), era diviso in titoli che raccolgono in ordine cronologico
le costituzioni, ognuna delle quali contiene l’indicazione dell’imperatore che
emana la legge e la data. Concerne prevalentemente il diritto privato.
2)
CODICE ERMOGENIANO: è un aggiornamento
sostanziale. Contiene solo rescritti di Diocleziano ed è più breve.
3)
CODICE TEODOSIANO: molto importante, emanato su
ordine di Teodosio II, è la prima compilazione ufficiale. Pubblicato a
Costantinopoli nel 438, recepito in Occidente, entra in vigore l’anno
successivo. Questo è importante perché ricompone per un attimo l’unità dell’Impero
(viene applicato in Oriente ed in Occidente). Diviso in 16 libri, ognuno ha una
rubrica, in ordine cronologico ci sono le costituzioni. C’è anche un
destinatario: spesso è il popolo, ma è anche il prefetto del pretorio… Tratta soprattutto di diritto pubblico (a
differenza di quello GREGORIANO). Ebbe larghissima e durevole diffusione.
LEGGI
ROMANO-BARBARICHE
LEX ROMANA-WISIGOTORUM
(Breviarium Alaricianum): emanata da Alarico II nel 506, ad uso dei cittadini
romani dell’impero visigotico (penisola iberica e Francia occidentale). Anche
queste sono compilazioni di IURA e LEGES. Alle sentenze di Paolo è aggiunta
anche un’INTERPRETATIVA.
LEX ROMANA BURGUNDIORUM: emanata
da Gundobaldo (Gallia orientale) nei primi anni del VI secolo. Ad uso dei
cittadini romani.
EDITTO DI TEODORICO: pubblicato
attorno al 500. Attribuito a Teodorico, re degli Ostrogoti.
GIUSTINIANO, imperatore dal 527
al 565, vuole riportare l’Impero Romano all’antico splendore (IURA et ARMA). Fa
compilare delle compilazioni (gioco di parole OBBROBRIOSO) grazie a studiosi
del diritto colti, che hanno delle biblioteche ricche di opere di giuristi
dell’epoca classica. È il punto di arrivo, la conoscenza odierna ci viene da
questa compilazione.
IL CORPUS IURIS CIVILIS
Nome che gli viene dato in epoca
medievale per distinguerlo dal diritto canonico. Appena salito al trono,
Giustiniano ha l’idea di fare un PRIMO CODICE (ne farà un II 7 anni dopo). Si:
-
Rende più brevi e chiari i testi;
-
Evitano le ripetizioni e contraddizioni;
-
Eliminano i riferimenti alle norme non più in
vigore.
Questo è garantito grazie al
permesso di Giustiniano di manipolare il testo delle costituzioni. Già nel 529
la Commissione incaricata pubblica questo nuovo codice, che impedisce, fra le
altre cose, di utilizzare VECCHI CODICI. Il primo codice NON LO ABBIAMO.
Abbiamo solamente una parte di indice che ci fa capire al volo i contenuti di
questa prima opera.
QUINQUAGINTA
DECISIONES
Sono 50 costituzioni imperiali
che sono le direttive per i compilatori del DIGESTO. Sono concentrate su
problemi controversi, per non lasciare completamente mano libera ai
compilatori.
DIGESTA o PANDECTAE
Digesto deriva da DIGERERE
(accento sulla prima E), ovvero “mettere in ordine”. Si chiamano anche
PANDECTAE dal greco “pan-decomai”, ovvero “raccolta sistematica”. Dante disse
di Giustiniano: “d’entro leggi trasse il troppo e il vano”. Non mi sembra che
questa frase abbia bisogno di commenti.
Nel 530 Giustiniano affida il
compito alla commissione di leggere tutti i testi dei giuristi classici, allo
scopo di farne un unico libro (basterà avere il DIGESTO). La commissione viene
autorizzata anche a modificare i testi (aggiungere parole, toglierne,
aggiungere frasette…). Ne viene fuori un’antologia sistematica, divisa in
materie, composta con brani giurisprudenziali.
1)
ABBREVIARE, c’è un rispetto del giurista, ma non
del testo; ogni frammento ha una piccola firma che reca il nome dei giuristi
(il primo frammento è di Ulpiano; il secondo è di Pomponio; il terzo è di
Fiorentino…).
2)
ELIMINARE LE CONTROVERSIE;
3)
CANCELLARE GLI ISTITUTI ESTINTI;
4)
ESTENDERE L’APPLICAZIONE DEI CASI, il giurista
normale dà l’applicazione al caso (è più intento LEGISLATIVO). “E così vale
anche negli altri casi…”.
Pubblicato nel 533. 50 libri
divisi in titoli con brani dei giuristi (39 totali). Più di 1/3 del DIGESTO è
di Ulpiano.
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