giovedì 13 novembre 2014

12^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo del diritto postclassico, degli IURA, delle LEGES, delle LEGGI ROMANO-BARBARICHE, delle QUINQUAGINTA DECISIONES, dei DIGESTA e delle PANDECTAE. 

Diritto Postclassico (235 d.C. – 565 d.C.):

Nel corso dell’epoca classica e del principato gradualmente le antiche fonti di produzione del diritto si andavano esaurendo. Nella cancelleria di Diocleziano si affronta ancora la materia giudiziale in maniera “classica”. Diocleziano difende il diritto romano classico. Con Costantino si comincia a far entrare il diritto provinciale e l’influenza del Cristianesimo. La data del 235 è scelta sia per comodità sia perché dopo questa data non abbiamo più nomi di giuristi. In qualche modo TERMINA la giurisprudenza (finisce, cioè, il diritto classico).

Già nel corso dell’epoca classica le altre fonti si erano inaridite, le uniche fonti del diritto rimaste sono le COSTITUZIONI IMPERIALI, direttamente chiamati LEGES (legge dell’Imperatore e dei suoi collaboratori). Queste leggi cominciano ad essere raccolte in CODICI. Accanto alle leggi, ma in gerarchia, SOTTO, è la CONSUETUDINE (lat. CONSUETUDO) -- > comportamento da parte della collettività -- > il comportamento è diritto, obbligatorio. Questo, però, non può mai andare contro la legge.

L’unico processo rimasto in vita è quello della COGNITIO EXTRA ORDINEM (quello formulare viene abolito anche formalmente nel 342 d.C. da Costante e Costanzo).
Questo procedimento si irrigidisce e si lascia sempre minor spazio al potere discrezionale del giudice, in tema di acquisizione e valutazione delle prove. Si introducono, quindi, prove legali: il documento sarà maggiore della testimonianza…

Essendoci un unico processo, si ha anche una fusione degli ordinamenti precedenti. Non c’è più (naturalmente) la distinzione IUS CIVILE – IUS HONORARIUM. In epoca postclassica nasce lo IUS EXTRAORDINARIUM (norme che hanno tutela nella COGNITIO EXTRA ORDINEM). Il processo diventa unitario così come l’ordinamento. Cadono, quindi, tutte le antiche forme e formule.
Il materiale giuridico antico (come i libri, le antiche leggi pubbliche, le antiche costituzioni…) restano in vigore! Il sistema del diritto privato rimane regolato da antiche norme (gli imperatori fanno nuove leggi, sempre, però, episodiche). È indispensabile conservare e conoscere ciò che c’era prima. I testi che si conserveranno saranno gli IURA (spesso anche chiamati IURES). Ciò che ha scritto la giurisprudenza classica non viene spazzato via! Si cominciano, quindi, a creare delle compilazioni contenenti -- >

-        LEGES e

-        IURA,

all’interno delle quali l’avvocato e il giudice riusciranno a trovare una sicura e rapida soluzione. Sono anche riassunti. A volte norme scritte dai giuristi classici e LEGES vengono “mescolate”. Spesso durante questa epoca si fa riferimento a Gaio e alle sue “Institutiones”: egli infatti ha un lessico chiaro, semplice, una sintassi piana e non complessa. Le altre opere dei giuristi classici, invece, vengono rielaborate.

GLI IURA

L’ordinamento giuridico è costituito da quanto è stabilito negli IURA, salvo che essi non siano stati modificati da LEGES. Una delle più importanti è:

-        PAULI SENTENTIAE: opinioni del giurista Paolo; ci sono anche altri materiali di giuristi classici e materiali giurisprudenziali e legislativi. È di epoca DIOCLEZIANEA.

-        RES COTIDIANAE: parafrasi di Gaio.

-        FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA: parafrasi di Gaio trovata in Francia.

-        FRAGMENTA VATICANA: frammenti di vari giuristi quali Paolo, Papiniano.

-        MOSAICARUM ET ROMANARUM LEGUM COLLATIO: è un confronto tra le leggi romane e quelle di Mosè in cui si cerca di dimostrare la stretta correlazione tra i due.

-        CONSULTATIO VETERIS CUIUSDAM IURISCONSULTI: parere oscuro di un giurista provenzale del V secolo.

-        TITULI EX CORPORE ULPIANI.

All’epoca non valeva il principio IURA NOVIT CURIA (il tribunale conosce il diritto da applicare), ma erano le parti che dovevano portare a conoscenza del giudice il diritto di cui chiedevano l’applicazione. Questo diritto era contenuto nelle opere dei giuristi classici. Si pone, però, il problema di criterio ufficiale per l’uso di questo materiale. Si promulgherà una legge: “LEGGE DELLE CITAZIONI”. Emanata da Valentiniano III nel 426, restringeva le opere utilizzabili in questa fase a Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio (da notare la fortuna POST MORTEM di quest’ultimo). Se si fosse portato il testo originale di un altro autore, allora esso sarebbe stato accettato.
Se nelle opere di queste giuristi ci sono tante soluzioni, qual è il diritto che il giudice deve applicare? Si dà una regola: prevale l’opinione della maggioranza. E se la maggioranza non c’è? Prevale l’opinione di Papiniano. Se Papiniano neanche dà una soluzione riguardo al problema trattato, il giudice torna libero di decidere circa la controversia.

LEGES

Anche di queste LEGES si fanno delle raccolte. Non avendo raccolte affidabili, si cominciarono raccolte private chiamate CODICI. In quest’epoca si comincia ad usare la PERGAMENA che viene rilegata nel modo in cui la intendiamo noi -- > questa forma libraria nuova si chiama CODEX (raccolte di leggi).

1)     CODICE GREGORIANO, compilato in Oriente tra il 291-292. Raccolta da Settimio Severo a Diocleziano. Diviso in 15 libri (che seguono l’ordine EDITTALE), era diviso in titoli che raccolgono in ordine cronologico le costituzioni, ognuna delle quali contiene l’indicazione dell’imperatore che emana la legge e la data. Concerne prevalentemente il diritto privato.

2)     CODICE ERMOGENIANO: è un aggiornamento sostanziale. Contiene solo rescritti di Diocleziano ed è più breve.

3)     CODICE TEODOSIANO: molto importante, emanato su ordine di Teodosio II, è la prima compilazione ufficiale. Pubblicato a Costantinopoli nel 438, recepito in Occidente, entra in vigore l’anno successivo. Questo è importante perché ricompone per un attimo l’unità dell’Impero (viene applicato in Oriente ed in Occidente). Diviso in 16 libri, ognuno ha una rubrica, in ordine cronologico ci sono le costituzioni. C’è anche un destinatario: spesso è il popolo, ma è anche il prefetto del pretorio…  Tratta soprattutto di diritto pubblico (a differenza di quello GREGORIANO). Ebbe larghissima e durevole diffusione.

LEGGI ROMANO-BARBARICHE

LEX ROMANA-WISIGOTORUM (Breviarium Alaricianum): emanata da Alarico II nel 506, ad uso dei cittadini romani dell’impero visigotico (penisola iberica e Francia occidentale). Anche queste sono compilazioni di IURA e LEGES. Alle sentenze di Paolo è aggiunta anche un’INTERPRETATIVA.

LEX ROMANA BURGUNDIORUM: emanata da Gundobaldo (Gallia orientale) nei primi anni del VI secolo. Ad uso dei cittadini romani.

EDITTO DI TEODORICO: pubblicato attorno al 500. Attribuito a Teodorico, re degli Ostrogoti.
GIUSTINIANO, imperatore dal 527 al 565, vuole riportare l’Impero Romano all’antico splendore (IURA et ARMA). Fa compilare delle compilazioni (gioco di parole OBBROBRIOSO) grazie a studiosi del diritto colti, che hanno delle biblioteche ricche di opere di giuristi dell’epoca classica. È il punto di arrivo, la conoscenza odierna ci viene da questa compilazione. 

IL CORPUS IURIS CIVILIS

Nome che gli viene dato in epoca medievale per distinguerlo dal diritto canonico. Appena salito al trono, Giustiniano ha l’idea di fare un PRIMO CODICE (ne farà un II 7 anni dopo). Si:
-        Rende più brevi e chiari i testi;
-        Evitano le ripetizioni e contraddizioni;
-        Eliminano i riferimenti alle norme non più in vigore.
Questo è garantito grazie al permesso di Giustiniano di manipolare il testo delle costituzioni. Già nel 529 la Commissione incaricata pubblica questo nuovo codice, che impedisce, fra le altre cose, di utilizzare VECCHI CODICI. Il primo codice NON LO ABBIAMO. Abbiamo solamente una parte di indice che ci fa capire al volo i contenuti di questa prima opera.

QUINQUAGINTA DECISIONES

Sono 50 costituzioni imperiali che sono le direttive per i compilatori del DIGESTO. Sono concentrate su problemi controversi, per non lasciare completamente mano libera ai compilatori.

DIGESTA o PANDECTAE

Digesto deriva da DIGERERE (accento sulla prima E), ovvero “mettere in ordine”. Si chiamano anche PANDECTAE dal greco “pan-decomai”, ovvero “raccolta sistematica”. Dante disse di Giustiniano: “d’entro leggi trasse il troppo e il vano”. Non mi sembra che questa frase abbia bisogno di commenti.
Nel 530 Giustiniano affida il compito alla commissione di leggere tutti i testi dei giuristi classici, allo scopo di farne un unico libro (basterà avere il DIGESTO). La commissione viene autorizzata anche a modificare i testi (aggiungere parole, toglierne, aggiungere frasette…). Ne viene fuori un’antologia sistematica, divisa in materie, composta con brani giurisprudenziali.

1)     ABBREVIARE, c’è un rispetto del giurista, ma non del testo; ogni frammento ha una piccola firma che reca il nome dei giuristi (il primo frammento è di Ulpiano; il secondo è di Pomponio; il terzo è di Fiorentino…).

2)     ELIMINARE LE CONTROVERSIE;

3)     CANCELLARE GLI ISTITUTI ESTINTI;

4)     ESTENDERE L’APPLICAZIONE DEI CASI, il giurista normale dà l’applicazione al caso (è più intento LEGISLATIVO). “E così vale anche negli altri casi…”.

Pubblicato nel 533. 50 libri divisi in titoli con brani dei giuristi (39 totali). Più di 1/3 del DIGESTO è di Ulpiano.  

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