ONERE DELLA PROVA: quali sono gli
oneri probatori che gravano su colui che chiede il risarcimento del danno per
responsabilità extra contrattuale. La responsabilità civile extra contrattuale
(2043): bisogna provare i prerequisiti del 2043.
Come risolve la questione della
causalità la nostra giurisprudenza? A quali condizioni un fatto umano è causa
di danno? La cassazione risolve questo problema in modo diverso: quel tipo di
comportamento viene compiuto, il verificarsi del danno è più probabile che il
non verificarsi. Il comportamento concreto è causa del danno concreto o il
comportamento concreto non è causa del danno concreto (la causalità giuridica:
il danneggiato deve dimostrare l’atteggiamento del danneggiante).
Nel danno contrattuale, invece,
il danno provocato dal debitore con l’inadempimento (criterio del “Più
probabile che non”). Si ritiene che il creditore debba dimostrare di essere
creditore, e questo sia l’unico onere. Dal 2001 il creditore deve solamente
provare l’inadempimento del debitore. Se il debitore vuole andare esente, deve
dimostrare di non esserlo.
La seconda diversità riguarda i
cosiddetti fatti delle persone di cui il soggetto danneggiante si sia avvalso
(art. 1228). Si parla di responsabilità per fatto degli ausiliari. In questo
caso chi si avvalesse di aiutanti, risponderà dei loro fatti dolosi e colposi.
Nella responsabilità extra
contrattuale l’articolo 2049 risolve il problema: afferma che “i padroni e i
committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. In
pratica si parla di lavoratori subordinati nell’esercizio delle loro
incombenze.
La differenza fra il modo in cui
queste norme vengono considerate è nel considerare più ristretta la
responsabilità del datore di lavoro. Nella materia della responsabilità extra
contrattuale la legge stabilisce che il diritto a richiedere il risarcimento
sia prescrivibile in 5 anni. Nella materia della responsabilità contrattuale la
legge stabilisce che il diritto a richiedere il risarcimento sia prescrivibile
in 10 anni. Ci sono 5 anni di differenza che non sono affatto pochi. Questa
differenza specifica spiega una serie di operazioni interpretative che mirano a
spostare certi danni dall’area della responsabilità extra contrattuale all’area
della responsabilità contrattuale.
L’esempio più evidente di questo
fenomeno riguarda la responsabilità delle strutture sanitarie per danni
provocati ai pazienti e per quei danni che si verificano con una certa
frequenza dall’errore medico. Il rapporto fra la struttura sanitaria e il
paziente riguarda il paziente direttamente interessato e la struttura sanitaria
(si faccia l’esempio di una donna incinta: i diritti e gli obblighi non
riguardano il feto, ma la madre).
Art. 1218: il debitore
inadempiente non risarcisce il danno, l’obbligazione è di risarcimento del
danno, a meno che non dimostri che la causa non è a lui imputabile. Se il
debitore riesce a dimostrare la causa a lui non imputabile, non deve risarcire
il danno. La prestazione è diventata impossibile? Il creditore non riceverà la
prestazione e non riceverà nemmeno il risarcimento. Questa situazione che
libera il debitore è composta di tre elementi:
-
La prestazione è diventata impossibile: è lo
stesso concetto quando abbiamo analizzato i requisiti del contratto;
-
La causa che ha reso la prestazione impossibile
non deve essere imputabile al debitore: l’evento esterno deve rendere la
prestazione impossibile;
-
Non basta che la prestazione sia diventata
impossibile per causa non imputabile: deve essere resa prova dell’impossibilità
e della non imputabilità. Se il debitore non riesce a fornire questa prova, il
debitore viene condannato al risarcimento.
Se il debitore riesce a dimostrare
ciò, significa dire che se non si riesce a capire la causa dell’impossibilità,
il debitore risulta comunque condannato. Il debitore non potrà mai dimostrare
che la impossibilità è stata determinata da causa a lui non imputabile: egli
sarà condannato al risarcimento del danno.
La costituzione in mora del
debitore avviene in due modi indicati al 1219: mora ex persona, mora ex re. La
prima è il modo normale per costituire in mora un debitore e nel primo comma si
prevede che il debitore è costituito in mora con una intimazione scritta fatta
dal creditore. Ci vuole quindi la forma scritta e che vi sia una modalità
espressiva indifferente che però esprima la richiesta dell’adempimento.
La mora ex re non richiede una
richiesta scritta, il creditore non deve fare nulla. In base a quanto dice il
1219 al II comma, numero 1, ogni qualvolta qualcuno debba costituire in mora il
debitore inadempiente, basta che il debito derivi da fatto illecito; la seconda
ipotesi, indicata al numero 2, costituisce in mora il debitore che abbia
dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; la terza
ipotesi, indicata al 3, riguarda i debiti portabili scaduti (somme di denaro).
Se un debito portabile è scaduto, cioè è scaduto il termine, il debitore è
automaticamente in mora. Cosa succede quando il debitore è in mora?
Riduce il rischio per il
creditore di inadempimento. Mentre il debitore che non è in mora è liberato
dalla prestazione impossibile per causa a lui non imputabile, in mora nulla
basterà a liberare il debitore.
Il debitore si può salvare con
un’ultima possibilità: deve riuscire a dimostrare (Ex art. 1221) che l’oggetto
della prestazione sarebbe ugualmente perito nelle mani del creditore. ATTENZIONE
A NON DIRE CHE L’EFFETTO DELLA MORA HA COME EFFETTO L’OBBLIGO DI ADEMPIMENTO DA
PARTE DEL DEBITORE. La mora ha come unico effetto la non liberazione del
debitore dall’adempimento anche in caso di causa a lui non imputabile.
Siccome la legge tutela
l’interesse del debitore (dovere di correttezza) la legge dà anche modo di
evitare la mora.
La protezione del debitore non si
esaurisce qui: art. 1208. Questa è l’ipotesi in cui il debitore offra la
prestazione esatta: e affinché si possa dire ciò occorre che intervenga un
soggetto terzo, che attesti la circostanza che ciò che viene offerto dal
debitore è ciò che il creditore ha diritto di ricevere (offerta formale fatta
da un ufficiale giudiziario). La necessità di questa attestazione sta nel fatto
che il creditore può rifiutare un adempimento parziale: ci deve essere garanzia
che non sia adempimento parziale, ma esatto.
Il creditore può essere
costituito in mora (1207): la norma dice che sul creditore in mora grava il
rischio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Se si
tiene in considerazione questa opzione, si può capire quale sia l’effetto della
mora del creditore: il creditore della prestazione diventata impossibile è
tenuto ad eseguire la controprestazione. Il chirurgo, debitore della
prestazione di fare, dopo aver costituito la signora vanitosa in mora,
creditrice della prestazione, perde una mano in seguito ad un incidente. La
prestazione è impossibile ora: la controprestazione della signora è ugualmente
dovuta. Qualora venga fatto il deposito e il tribunale abbia convalidato il
deposito, il debitore è liberato anche se il creditore non ha ancora ricevuto
la prestazione. Il creditore dovrà sostenere i costi del deposito (art. 1175,
1220, 1207-1208).
RESPONSABILITA’ EXTRA
CONTRATTUALE
Art. 2043: danno ingiusto.
Parlando di danni ingiusti si presuppone che i danni possano essere ingiusti o
non ingiusti. I danni non ingiusti non sono risarcibili A PRIORI, i danni
ingiusti sono generalmente risarcibili. Questo problema e questo criterio
rappresentano due temi su cui si è discusso più a lungo: la definizione di
ingiustizia del danno è un argomento su cui la giurisprudenza ha speso fiumi di
inchiostro.
La ragione fondamentale di questa
discussione, cominciata nel 1942 e tuttora attualissima, sta nel fatto che
“danno ingiusto” rappresenta uno sbaglio, un’inesattezza. Ingiusto è un
sinonimo di antigiuridico, di illecito. Peraltro le norme giuridiche sono
regole che dicono cosa si possa o non si possa fare, cosa di debba o cosa non
si debba fare. I destinatari delle norme giuridiche sono le persone:
l’ingiustizia è un attributo di comportamenti umani tenuti in violazione di
norma giuridica definita. Il danno di per sé non può essere né ingiusto né
giusto. L’errore è segnalato da sempre e da tutti.
Le idee sono state molte: le
teorie che si sono succedute nel tempo hanno mano a mano ampliato l’area dei
danni da considerarsi ingiusti e astrattamente risarcibili. Questo tipo di
evoluzione non è casuale: l’evoluzione sociale ed economica è stata tale da
aver moltiplicato le occasioni di danno. Quali sono le ragioni? La rilevanza
sociale che nel 1942 avevano i fenomeni di incidenti stradali rispetto ad oggi
ne è un esempio. Da un lato si devono confrontare gli interessi (danneggiato,
danneggiante): la libertà d’azione del danneggiante può essere dovuta alla
tutela di un interesse collettivo.