venerdì 21 novembre 2014

19^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo di illegittimità, annullabilità ed incostituzionalità.

Principio di responsabilità (sai quale sia il confine tra lecito ed illecito) -- > ognuno uniforma il proprio comportamento alla regola.
Se stessimo alla regola dell’irretroattività dovremmo concludere che ogni norma è IRRETROATTIVA. Il principio che uniforma l’articolo 2 del codice penale è il FAVOR REI (il principio a favore del reo). L’idea del FAVOR REI è proprio quella di essere a favore del reo, per ragione di giustizia sostanziale, per ragione di una pena mirata al reinserimento del reo… A fronte dell’articolo 2 del codice penale, va letto l’articolo 25 della Costituzione (che costituzionalizza, appunto, l’irretroattività). L’articolo 25 è LIMITATO da questa idea contenuta nell’articolo 2 del Codice Penale.
Nell’ambito diverso da quello penale, vige lo stesso identico principio, in virtù della legge 689 del 1981.

Ognuno può essere chiamato a rispondere a qualcosa se il proprio comportamento era disciplinato da una norma. Viceversa, non può accadere.
Il presupposto di operatività del criterio cronologico è che due norme siano sullo stesso livello normativo. Che cosa succede se invece due norme sono antinominiche e su diversi livelli? Prevale la fonte superiore su quella inferiore. -- > CRITERIO GERARCHICO -- > la prevalenza ha la forma della ILLEGITTIMITA’ della inferiore e ANNULABILITA’ della norme inferiore.

La gerarchia tra la COSTITUZIONE e la LEGGE e gli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE è disciplinata dall’articolo 134. Solo un giudice è deputato a sciogliere questo dubbio di questa gerarchia: la Corte Costituzionale. Un giudice diverso dal quello facente parte della Corte Costituzionale non può dirimere l’antinomia. Quindi il criterio gerarchico ha una base di partenza molto ampio: l’articolo 134 spiega chiaramente che la competenza della Corte Costituzionale riguarda solo leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni.
Se la illegittimità corre tra una legge ed un regolamento il giudice deputato a sciogliere questa antinomia è il giudice amministrativo.

A)     L’illegittimità di un regolamento non può essere pronunciata da un QUALSIASI giudice amministrativo, ma dal TAR LAZIO

B)     Nel caso in cui l’antinomia tra una legge e la Costituzione sia in corso di un qualsiasi giudizio, il giudice deve sollevare la questione alla Corte Costituzionale ed aspetta che la CC si esprima.

C)     Il giudice ordinario che si trovi di fronte ad un regolamento che contrasta con la legge, può DISAPPLICARE quel regolamento illegittimo.

Una legge entrata in vigore e incostituzionale, è come se non ci fosse? Assolutamente no. L’unico giudice competente a RIMUOVERLA è la Corte Costituzionale. E se la CC non la rimuovesse? Bel problema.
Una legge incostituzionale è comunque in vigore, NON è NULLA, ma:

-        È annullabile;

-        È di per se stessa suscettibile di essere applicata fino al suo annullamento.

  1. Una legge incostituzionale è illegittima ma produttiva di effetti. Il criterio gerarchico che riguardi il rapporto fra legge e Costituzione deve tenere presente il meccanismo del GIUDIZIO ACCENTRATO (ovvero ciò che è scritto sopra).

  2. Viceversa un regolamento illegittimo può essere disapplicato da un qualsiasi giudice (non è così per la legge).
E se nessuno solleva la questione davanti alla CC? Ci teniamo una legge incostituzionale. L’efficacia dell’annullamento lo avremo nell’articolo 136 della Costituzione. 

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