mercoledì 19 novembre 2014

18^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo più diffusamente di retroattività della legge.

“La retroattività consiste nella rivalutazione di un interesse istantaneo del passato o di quel tratto dell’interesse durevole che si situa nel passato”.
Tizio compie un falso in bilancio nel tempo T1. Nel tempo T2 cambia il codice penale e da questo momento tale reato viene depenalizzato. La legge, però, non ha valore retroattivo. Tutte le condotte del tempo T1 verranno punite con la legge in vigore nel tempo T1. Tutte le condotte del tempo T2 vengono punite con la legge in vigore nel tempo T2.
Poniamo che invece la fattispecie richieda tempo per essere definita “conclusa”. Si presenta la difficoltà per la legge di definire un limite netto. È per questo che quando in gioco entra la durata, il legislatore pretende di rimettere in gioco quel tratto di formazione che si è svolto nel passato (come se per esempio richiedesse a chi è già andato in pensione di tornare a lavorare).
La vera retroattività si configura come una MODIFICA della legislazione in merito ad un fatto particolare (non è solo uno SGUARDO AL PASSATO).
La irretroattività è stato costituzionalizzato per le leggi penali nell’articolo 25. ATTENZIONE! L’articolo 25 dice che non tutta la materia penale non può essere retroattiva, ma solamente una norma penale di sfavore (non una norma penale più favorevole), ovvero incriminatrice. Una legge penale più favorevole può operare retroattivamente.
Una legge penale è più sfavorevole

a)     Nell’ipotesi in cui introduca una nuova fattispecie penale (che prima non era prevista come tale);

b)     Nell’ipotesi in cui un fatto che prima veniva previsto come reato, ora preveda una pena più severa di quella della disciplina precedente.

È naturalmente più favorevole quando:

a)     Si preveda l’ABOLITIO CRIMINIS (derubricare un’ipotesi penale in altro);

b)     Si preveda una pena più lieve della precedente.

LE PRIME DUE NON POSSONO OPERARE RETROATTIVAMENTE (articolo 25 Costituzione).
LE SECONDE DUE POSSONO E DEBBONO OPERARE RETROATTIVAMENTE (articolo 2 Codice Penale).
Il fatto, prima previsto come reato, non è più reato. La legge ora in vigore può essere retroattiva (perché è più favorevole e quindi opera NECESSARIAMENTE in via retroattiva).

-        Il primo comma del II articolo del Codice Penale sottolinea l’IRRETROATTIVITA’ della legge penale (ripetizione dell’articolo 25 Costituzione).
-        Il secondo comma del II articolo del Codice Penale sottolinea la RETROATTIVITA’ della legge penale in caso di ABOLITIO CRIMINIS. In questo caso si travolge anche la sentenza irrevocabile.
-        Il quarto comma del II articolo del Codice Penale sottolinea la RETROATTIVITA’ della legge penale in caso di maggior favore della nuova legge. In questo caso c’è un limite: la sentenza irrevocabile.

Quindi, ponendo che Tizio abbia compiuto un falso in bilancio nel tempo T1 e ponendo che arrivi un decreto legge nel tempo T2 che depenalizzi il reato di falso in bilancio, ma nel tempo T3 tale decreto non venga convertito, arriva la sentenza di condanna.
Nel caso in cui il falso in bilancio avvenga nel momento in cui il decreto legge sopracitato è in vigore cosa si fa?
Si legge l’articolo 77 della Costituzione limitato dal 25 o viceversa? Ovvero, si condanna Tizio o no? Cioè: si deve pensare che dal momento che il decreto legge non convertito non sia mai esistito (e quindi condannare Tizio) oppure bisogna pensare che l’articolo 25 secondo comma prevalga? Il dibattito è aperto, ma si propende alla lettura del 77 limitato dal 25.
ATTENZIONE! Una legge può dichiararsi retroattiva in deroga all’articolo 11 delle Preleggi (perché si pongono sullo stesso piano nella scala gerarchica delle fonti).

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