In questa lezione parleremo delle differenze tra i criteri di risoluzione delle antinomie (cronologico e gerarchico), parleremo dell'abrogazione e cominceremo a parlare del problema della retroattività.
L’ABROGAZIONE: articoli 11 e 15
delle disposizioni preliminari al Codice Civile. Articolo 25 della
Costituzione. Articolo 2 del codice penale.
CRITERIO CRONOLOGICO: criterio di risoluzione delle antinomie che
prevede la prevalenza delle norme successive rispetto alle precedenti. LEX
POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI (lat.). Ma qual è la forma della prevalenza? La
fonte successiva prevale su quella precedente tramite ABROGAZIONE.
CRITERIO GERARCHICO: prevede la prevalenza della LEX SUPERIOR sulla
LEX INFERIOR tramite annullabilità.
Ma qual è la ratio che
soprintende a questi criterio? Le norme non possono essere cristallizzate! Si
può cambiare idea e contenuto (è necessario darsi una normazione diversa). Se
un legislatore OGGI dà un certo contenuto, è ASSOLUTAMENTE IMPENSABILE che
questo sia per sempre.
Ma qual è il presupposto di ogni
ABROGAZIONE? È quando si hanno due contenuti ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI. Il
legislatore può adottare un criterio diverso rispetto a quello già presente in
un testo normativo.
ARTICOLO 15 PRELEGGI: qualsiasi
tipo di abrogazione ha come base l’incompatibilità di contenuti (non si avrebbe
antinomia).
a)
ABROGAZIONE ESPRESSA: è il legislatore stesso
che dice chiaramente nel corpo normativo quali altri corpi normativi si devono
dire espressamente abrogati. Queste disposizioni, in quanto incompatibili, sono
da abrogare. Non necessariamente l’abrogazione espressa è contenuta in una
legge del parlamento, ma può essere contenuta in un qualsiasi atto normativo
che dichiari espressamente abrogato un altro atto normativo. L’interpreta,
grazie a questa clausola, ha la vita super-agevolata, in quanto è il
legislatore stesso che dice quali disposizioni si devono dire abrogate. Quale
sarà l’efficacia della clausola normativa espressa? Sarà ERGA OMNES.
b)
ABROGAZIONE TACITA: si ha quando due corpi
normativi hanno disposizioni TOTALMENTE incompatibili uno con l’altro. Il
legislatore qui, tuttavia, non dichiara espressamente abrogato l’altro corpo
normativo. Sarà l’interprete, quindi, a decidere se ricorre o meno
incompatibilità. Il cuore del fenomeno è medesimo, ma il legislatore si
comporta in due modi diversi. Questa clausola normativa tacita ha efficacia INTER PARTES (non può valere ERGA
OMNES).
c)
ABROGAZIONE IMPLICITA: 11.18 Il nuovo intervento
normativo RIDISCIPLINA un’intera materia. L’abrogazione implicita non può
confondersi con quella espressa. Se hai a che fare con due corpi normativi che
disciplinano la stessa materia, esonera l’interprete dal guardare il VECCHIO
corpo normativo, ma ammette che lui guardi solo il nuovo. Non serve, quindi,
guardare ogni singola antinomia (propria dell’abrogazione tacita). Viene
RIDISCIPLINATA L’INTERA MATERIA, e non le singole disposizioni. INTER PARTES.
ARTICOLO 15: TIPI DI ABROGAZIONE ED EFFICACIA SOGGETTIVA DELL’ABROGAZIONE.
ARTICOLO 11: EFFETTO CRONOLOGICO DELL’ABROGAZIONE.
L’errore che bisogna
assolutamente evitare è: UNA DISCIPLINA ABROGATA NON E’ UNA DISCIPLINA NON PIU’ IN VIGORE.
Il nuovo corpo normativo PREVALE
PRO-FUTURO: il vecchio corpo normativo non viene privato di efficacia, ma
continua ad averlo PRO-PASSATO. L’abrogazione DELIMITA nella sua efficacia la
vecchia disposizione, NON LA ANNULLA
MAI. La vecchia disposizione,
quindi, continua ad essere applicata per tutti i fatti verificatesi quando la
vecchia disposizione era in vigore. Il giudice, quindi, dovrà applicare una
norma abrogata. L’abrogazione non fa venire meno una disciplina abrogata, ma la
delimita temporalmente.
Il compito essenziale
dell’interprete è quello di collocare nel tempo la condotta che deve essere
valutata. Criterio dell’IRRETROATTIVITA’. Bisogna valutare una condotta in base
alla LEX TEMPORIS.
LA ABROGAZIONE DETERMINA IL “DIES AD QUEM” (termine finale) DI APPLICABILITA’ DI UNA DISPOSIZIONE.
La disposizione abrogante è destinata ad applicarsi fino ad un numero
indeterminato di condotte.
La disposizione abrogata è destinata ad applicarsi dal momento in cui è
entrata in vigore al momento in cui viene abrogata.
Le due qua sopra convivono. La
abrogante viene applicata un numero indeterminato di volte; la abrogata viene
applicata solo per casi passati.
Sicché si dice che l’abrogazione non fa altro che delimitare in senso
temporale una determinata disposizione.
Qual è il senso della
IRRETROATTIVITA’? Tutte le volte in cui si parla di RETROATTIVITA’ della legge,
si parla di ABERRAZIONE GIURIDICA. Come è possibile che una condotta, tenuta in
assenza di conoscibilità di leggi future, sia giudicata con leggi future? È
impossibile! Si sta applicando una regola nuova ad una condotta “vecchia”. L’irretroattività
è un principio sacrosanto che ci spiega che il legislatore non può introdurre
una nuova regola di condotta, che valga anche per le condotte già tenute.
LA RETROATTIVITA’ CONSISTE IN UNA RIVALUTAZIONE DI UN FATTO DEL PASSATO DA PARTE DEL LEGISLATORE NUOVO.
Ecco a cosa serve la VACATIO
LEGIS! Serve a rendere noto a chiunque osservi una determinata condotta che
quella condotta potrebbe essere punita dalla legge che sta entrando in vigore.
Cosa resta al cittadino? Modificare la propria condotta.
La retroattività ricorre quando
il legislatore abbia la pretesa di disciplinare e valutare in termini nuovi il
passato. È lo sguardo retrospettivo del legislatore (dato preoccupante ed
aberrante).
Esempio: Nel tempo T1 si va in pensione a 20 anni di attività
contributiva. Nel tempo T2 si va in pensione a 30 anni di attività
contributiva. Nel tempo T1 Tizio è andato in pensione. Ma nel tempo T2 si mette
in discussione la pensione già acquisita.
LA NUOVA DISCIPLINA NON DEVE RIGUARDARE CHI LAVORAVA NEL PASSATO
CONVINTO DI ANDARE IN PENSIONE A 20 ANNI DI CONTRIBUTI. LA DISCIPLINA
RETROATTIVA PRETENDE DI CAMBIARE E VALUTARE IN TERMINI NUOVI I COMPORTAMENTI
PASSATI.
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