martedì 18 novembre 2014

17^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo delle differenze tra i criteri di risoluzione delle antinomie (cronologico e gerarchico), parleremo dell'abrogazione e cominceremo a parlare del problema della retroattività.

L’ABROGAZIONE: articoli 11 e 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile. Articolo 25 della Costituzione. Articolo 2 del codice penale.

CRITERIO CRONOLOGICO: criterio di risoluzione delle antinomie che prevede la prevalenza delle norme successive rispetto alle precedenti. LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI (lat.). Ma qual è la forma della prevalenza? La fonte successiva prevale su quella precedente tramite ABROGAZIONE.

CRITERIO GERARCHICO: prevede la prevalenza della LEX SUPERIOR sulla LEX INFERIOR tramite annullabilità.
Ma qual è la ratio che soprintende a questi criterio? Le norme non possono essere cristallizzate! Si può cambiare idea e contenuto (è necessario darsi una normazione diversa). Se un legislatore OGGI dà un certo contenuto, è ASSOLUTAMENTE IMPENSABILE che questo sia per sempre.
Ma qual è il presupposto di ogni ABROGAZIONE? È quando si hanno due contenuti ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI. Il legislatore può adottare un criterio diverso rispetto a quello già presente in un testo normativo.
ARTICOLO 15 PRELEGGI: qualsiasi tipo di abrogazione ha come base l’incompatibilità di contenuti (non si avrebbe antinomia).

a)     ABROGAZIONE ESPRESSA: è il legislatore stesso che dice chiaramente nel corpo normativo quali altri corpi normativi si devono dire espressamente abrogati. Queste disposizioni, in quanto incompatibili, sono da abrogare. Non necessariamente l’abrogazione espressa è contenuta in una legge del parlamento, ma può essere contenuta in un qualsiasi atto normativo che dichiari espressamente abrogato un altro atto normativo. L’interpreta, grazie a questa clausola, ha la vita super-agevolata, in quanto è il legislatore stesso che dice quali disposizioni si devono dire abrogate. Quale sarà l’efficacia della clausola normativa espressa? Sarà ERGA OMNES.

b)     ABROGAZIONE TACITA: si ha quando due corpi normativi hanno disposizioni TOTALMENTE incompatibili uno con l’altro. Il legislatore qui, tuttavia, non dichiara espressamente abrogato l’altro corpo normativo. Sarà l’interprete, quindi, a decidere se ricorre o meno incompatibilità. Il cuore del fenomeno è medesimo, ma il legislatore si comporta in due modi diversi. Questa clausola normativa tacita ha efficacia INTER PARTES (non può valere ERGA OMNES).

c)     ABROGAZIONE IMPLICITA: 11.18 Il nuovo intervento normativo RIDISCIPLINA un’intera materia. L’abrogazione implicita non può confondersi con quella espressa. Se hai a che fare con due corpi normativi che disciplinano la stessa materia, esonera l’interprete dal guardare il VECCHIO corpo normativo, ma ammette che lui guardi solo il nuovo. Non serve, quindi, guardare ogni singola antinomia (propria dell’abrogazione tacita). Viene RIDISCIPLINATA L’INTERA MATERIA, e non le singole disposizioni. INTER PARTES.

ARTICOLO 15: TIPI DI ABROGAZIONE ED EFFICACIA SOGGETTIVA DELL’ABROGAZIONE.
ARTICOLO 11: EFFETTO CRONOLOGICO DELL’ABROGAZIONE.
L’errore che bisogna assolutamente evitare è: UNA DISCIPLINA ABROGATA NON E’ UNA DISCIPLINA NON PIU’ IN VIGORE.
Il nuovo corpo normativo PREVALE PRO-FUTURO: il vecchio corpo normativo non viene privato di efficacia, ma continua ad averlo PRO-PASSATO. L’abrogazione DELIMITA nella sua efficacia la vecchia disposizione, NON LA ANNULLA MAI.  La vecchia disposizione, quindi, continua ad essere applicata per tutti i fatti verificatesi quando la vecchia disposizione era in vigore. Il giudice, quindi, dovrà applicare una norma abrogata. L’abrogazione non fa venire meno una disciplina abrogata, ma la delimita temporalmente.
Il compito essenziale dell’interprete è quello di collocare nel tempo la condotta che deve essere valutata. Criterio dell’IRRETROATTIVITA’. Bisogna valutare una condotta in base alla LEX TEMPORIS.

LA ABROGAZIONE DETERMINA IL “DIES AD QUEM” (termine finale) DI APPLICABILITA’ DI UNA DISPOSIZIONE.

La disposizione abrogante è destinata ad applicarsi fino ad un numero indeterminato di condotte.
La disposizione abrogata è destinata ad applicarsi dal momento in cui è entrata in vigore al momento in cui viene abrogata.
Le due qua sopra convivono. La abrogante viene applicata un numero indeterminato di volte; la abrogata viene applicata solo per casi passati.
Sicché si dice che l’abrogazione non fa altro che delimitare in senso temporale una determinata disposizione.
Qual è il senso della IRRETROATTIVITA’? Tutte le volte in cui si parla di RETROATTIVITA’ della legge, si parla di ABERRAZIONE GIURIDICA. Come è possibile che una condotta, tenuta in assenza di conoscibilità di leggi future, sia giudicata con leggi future? È impossibile! Si sta applicando una regola nuova ad una condotta “vecchia”. L’irretroattività è un principio sacrosanto che ci spiega che il legislatore non può introdurre una nuova regola di condotta, che valga anche per le condotte già tenute.

LA RETROATTIVITA’ CONSISTE IN UNA RIVALUTAZIONE DI UN FATTO DEL PASSATO DA PARTE DEL LEGISLATORE NUOVO.

Ecco a cosa serve la VACATIO LEGIS! Serve a rendere noto a chiunque osservi una determinata condotta che quella condotta potrebbe essere punita dalla legge che sta entrando in vigore. Cosa resta al cittadino? Modificare la propria condotta.
La retroattività ricorre quando il legislatore abbia la pretesa di disciplinare e valutare in termini nuovi il passato. È lo sguardo retrospettivo del legislatore (dato preoccupante ed aberrante).
Esempio: Nel tempo T1 si va in pensione a 20 anni di attività contributiva. Nel tempo T2 si va in pensione a 30 anni di attività contributiva. Nel tempo T1 Tizio è andato in pensione. Ma nel tempo T2 si mette in discussione la pensione già acquisita.

LA NUOVA DISCIPLINA NON DEVE RIGUARDARE CHI LAVORAVA NEL PASSATO CONVINTO DI ANDARE IN PENSIONE A 20 ANNI DI CONTRIBUTI. LA DISCIPLINA RETROATTIVA PRETENDE DI CAMBIARE E VALUTARE IN TERMINI NUOVI I COMPORTAMENTI PASSATI.

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