martedì 18 novembre 2014

16^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo degli effetti dei negozi giuridici, degli elementi essenziali del negozio giuridico, dei soggetti del negozio giuridico, della CAUSA, della FORMA.

Negozio giuridico: è uno schema, una cornice nella quale si riconducono tanti atti umani volontari, nei quali è importante la volontà dell’atto e dell’effetto. La ratio è quella di trattare una volta per tutte la tipologia del NEGOZIO GIURIDICO.
Anche i Romani hanno uno “schema comodo” tipico per i negozi: LA STIPULATIO. Nel diritto romano, infatti, c’è la TIPICITA’ che non vale solamente per i processi, ma anche per i negozi giuridici. Soltanto dall’epoca classica si permetterà ai privati di “inventarsi” contratti nuovi.

EFFETTI NEGOZI GIURIDICI
Ø  NEGOZI INTER VIVOS: sono negozi destinati a produrre i loro effetti già durante la vita dell’autore del negozio (compravendita…).
Ø  NEGOZI MORTIS CAUSA: destinati a produrre i loro effetti solo dopo la morte del loro autore.
Ø  NEGOZI CON EFFETTI REALI: trasferiscono il diritto di proprietà o costituiscono diritti reali limitati.
Ø  NEGOZI CON EFFETTI OBBLIGATORI: costituiscono o estinguono un’obbligazione. Fanno sorgere o cessare un’obbligazione.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO
1)     Soggetti: dotati di capacità d’agire.
2)     Volontà manifestata: espressamente o tacitamente. L’ordinamento a volte dà rilievo anche ad una volontà tacita (che si desume da una dichiarazione diversa).
3)     Forma
4)     Causa.
Ricorda!! Dovesse mancare anche solo UNO di questi elementi, il negozio PERDE DI VALORE.
Ai giorni nostri i requisiti del CONTRATTO sono indicati nell’articolo 1325.
Attenzione: ricorda che i punti 3 e 4 solitamente non coesistono. Abbiamo o il 3 o il 4.
SOGGETTI DEL NEGOZIO GIURIDICO
Negozi:
-        UNILATERALE, c’è un solo soggetto che esprime la propria volontà (es. testamento);
-        BILATERALI, ci sono due soggetti che esprimono le loro volontà, sono però portatori di interessi divergenti, e all’interno di quel negozio, dirimono le loro divergenze (es. contratto di compravendita);
-        PLURILATERALI, ci sono più di due parti che cercano uno scopo comune, dando vita ad una collaborazione.

CAUSA
Ø  NEGOZI A TITOLO ONEROSO, entrambe le parti hanno un vantaggio ma dietro un corrispettivo (ancora una volta si presenta l’esempio della COMPRAVENDITA: uno dà denaro in cambio di oggetto, l’altro perde l’oggetto e prende il denaro);
Ø  NEGOZI A TITOLO GRATUITO, la donazione per esempio, ovvero quando il beneficio lo riceve solo una delle due parti (uno si impoverisce, l’altro si arricchisce);
Ø  NEGOZI CAUSALI, sono negozi per i quali la causa è necessaria, indicata nella struttura del negozio: la causa è lo scopo ultimo del negozio, la sua ragione ultima, la funzione tipica del negozio (nella compravendita la causa è LO SCAMBIO DELLA COSA PER UN PREZZO). Sono negozi causali quelli in cui la funzione determina anche la struttura del negozio: la causa è sempre uguale nella stessa tipologia del negozio (se manca la causa od è illecita, il negozio è nullo);
Ø  NEGOZI ASTRATTI o A CAUSA VARIABILE, sono negozi la struttura dei quali non ci dice la causa (guardando quel negozio, non capiamo la funzione di esso). La causa non è sempre uguale per quel tipo di negozio.

FORMA
Come nelle LEGIS ACTIONES bisognava rispettare la forma, anche nei negozi bisognava rispettare la forma orale. L’iniziativa del negozio è presa dal soggetto che si avvantaggia, ovvero che acquista qualcosa. La forma di questi negozi stabilisce anche il contenuto del negozio (formalismo interno). OGGI, invece, la forma richiesta è ESTERNA (formalismo esterno) -- > forma scritta, non si può trasferire la proprietà di un bene oralmente.

1)     GESTA PER AES ET LIBRAM: atti compiuti con il bronzo e la bilancia (retta del LIBRIPENS), alla presenza di 5 testimoni, cittadini romani maschi puberi. Sono tutti negozi BILATERALI (con due parti). Ce ne sono tre tipi:
a.     NEXUM: antica forma di mutuo, in cui si pesava ciò che veniva prestato e da questo si assumeva un’obbligazione di restituire altrettanto (per restituire bisognava fare la -- >
b.     SOLUTIO PER AES ET LIBRAM: atto di liberazione dal NEXUM (il NEXUM sparirà molto presto, nel IV secolo circa).
c.     MANCIPATIO: ha vita più lunga e applicazioni molto ampie, comporta l’acquisto di potere su persone e/o cose in favore del MANCIPIO ACCIPIENS che è colui che parla e si avvantaggia (può anche essere schiavo o FILIUS FAMILIAS), mentre il MANCIPIO DANS perde.

Res Mancipi: categoria di cose che erano le cose più preziose nell’epoca antica, ovvero i fondi (tutte le proprietà immobiliari su suolo italico), le servitù rustiche, animali da soma e tiro. Tutto il resto sono RES NEC MANCIPI.
Per trasferire la proprietà bisogna essere sicuri che il MANCIPIO DANS sia effettivamente proprietario dell’oggetto in questione. E se non era proprietario e avveniva il trasferimento? La mancipatio non aveva effetti reali, ma produceva un effetto obbligatorio: tenere indenne l’acquirente per il caso di EVIZIONE (ovvero il vero proprietario chiama in giudizio il MANCIPIO ACCIPIENS, prova di essere proprietario, e il MANCIPIO ACCIPIENS ridà il cavallo o paga il valore del cavallo, che è l’oggetto in questione nel nostro esempio). Il MANCIPIO ACCIPIENS, che ha subito il danno, può citare in giudizio il MANCIPIO DANS con l’ACTIO AUCTORITATIS, per mezzo della quale il DANS veniva condannato al doppio del prezzo.
Ad un certo momento i romani inventano ed introducono la MONETA CONIATA (non serve più pesare il bronzo). Allora si ha una piccola modifica nella struttura della MANCIPATIO: chi acquista non mette più i suoi soldi sulla bilancia, ma la tocca in modo fittizio. Si ha, così, l’IMAGINARIA VENDITIO. La mancipatio, quindi, da negozio causale, diventa un negozio astratto (nella struttura non dice quale sia la sua funzione). La mancipatio rimane in vita per tutta l’epoca classica, mentre scompare in epoca POSTCLASSICA. Giustiniano la sostituisce con la TRADITIO.

2)     IN IURE CESSIO:
Nella LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM, il convenuto aveva la possibilità di tacere. Questo processo, ad un certo momento, viene utilizzato dai cittadini come negozio. Caio è l’acquirente: egli dice che la cosa è sua, l’attuale proprietario sta zitto, la cosa diventa di Caio. È un uso negoziale del processo. Diventerà presto una forma fittizia (finto processo). Rimane comunque riservato ai soli cittadini romani (perché si tratta di una LEGIS ACTIO). La IN IURE CESSIO, quindi, è MOLTO ASTRATTO.

3)     SPONSIO:
Diventa in un secondo momento STIPULATIO. C’è sempre il verbo SPONDEO (formalità semplicissima ma OBBLIGATORIA). È un negozio avente effetti obbligatori. Prende l’iniziativa chi acquista il vantaggio. Le parti possono indicare l’oggetto che più preferiscono. Questa libertà è un correttivo alla tipicità negoziale (si hanno pochi negozi a disposizione, però hai la SPONSIO dentro alla quale puoi mettere qualsiasi esigenza).

Attorno al II secolo d.C. si creano nuovi negozi NON-FORMALI. Vedremo, ad esempio, il contratto di compravendita, di società, di locazione…non è richiesta forma particolare. Nuovi negozi informali ma CAUSALI, ovvero dove si dichiara la funzione.
La TRADITIO consiste nella consegna della cosa, senza alcun tipo di forma, con la volontà di trasferirtene la proprietà. Vale per le RES NEC MANCIPI (non vale per le RES MANCIPI).

Nessun commento:

Posta un commento