In questa lezione parleremo degli effetti dei negozi giuridici, degli elementi essenziali del negozio giuridico, dei soggetti del negozio giuridico, della CAUSA, della FORMA.
Negozio giuridico: è uno schema,
una cornice nella quale si riconducono tanti atti umani volontari, nei quali è
importante la volontà dell’atto e dell’effetto. La ratio è quella di trattare
una volta per tutte la tipologia del NEGOZIO GIURIDICO.
Anche i Romani hanno uno “schema
comodo” tipico per i negozi: LA STIPULATIO. Nel diritto romano, infatti, c’è la
TIPICITA’ che non vale solamente per i processi, ma anche per i negozi
giuridici. Soltanto dall’epoca classica si permetterà ai privati di
“inventarsi” contratti nuovi.
EFFETTI NEGOZI
GIURIDICI
Ø NEGOZI
INTER VIVOS: sono negozi destinati a
produrre i loro effetti già durante la vita dell’autore del negozio
(compravendita…).
Ø NEGOZI
MORTIS CAUSA: destinati a produrre i
loro effetti solo dopo la morte del loro autore.
Ø NEGOZI
CON EFFETTI REALI: trasferiscono il diritto di proprietà o costituiscono
diritti reali limitati.
Ø NEGOZI
CON EFFETTI OBBLIGATORI: costituiscono o estinguono un’obbligazione. Fanno
sorgere o cessare un’obbligazione.
ELEMENTI
ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO
1)
Soggetti:
dotati di capacità d’agire.
2)
Volontà
manifestata: espressamente o tacitamente. L’ordinamento a volte dà rilievo
anche ad una volontà tacita (che si desume da una dichiarazione diversa).
3)
Forma
4)
Causa.
Ricorda!! Dovesse mancare anche solo UNO di questi elementi, il
negozio PERDE DI VALORE.
Ai giorni nostri i requisiti del
CONTRATTO sono indicati nell’articolo 1325.
Attenzione: ricorda che i punti 3
e 4 solitamente non coesistono. Abbiamo o il 3 o il 4.
SOGGETTI DEL NEGOZIO
GIURIDICO
Negozi:
-
UNILATERALE,
c’è un solo soggetto che esprime la propria volontà (es. testamento);
-
BILATERALI,
ci sono due soggetti che esprimono le loro volontà, sono però portatori di
interessi divergenti, e all’interno di quel negozio, dirimono le loro
divergenze (es. contratto di compravendita);
-
PLURILATERALI, ci sono più di due parti che cercano
uno scopo comune, dando vita ad una collaborazione.
CAUSA
Ø NEGOZI
A TITOLO ONEROSO, entrambe le parti hanno un vantaggio ma dietro un
corrispettivo (ancora una volta si presenta l’esempio della COMPRAVENDITA: uno
dà denaro in cambio di oggetto, l’altro perde l’oggetto e prende il denaro);
Ø NEGOZI
A TITOLO GRATUITO, la donazione per esempio, ovvero quando il beneficio lo
riceve solo una delle due parti (uno si impoverisce, l’altro si arricchisce);
Ø NEGOZI
CAUSALI, sono negozi per i quali la causa è necessaria, indicata nella
struttura del negozio: la causa è lo scopo ultimo del negozio, la sua ragione
ultima, la funzione tipica del negozio (nella compravendita la causa è LO SCAMBIO
DELLA COSA PER UN PREZZO). Sono negozi causali quelli in cui la funzione
determina anche la struttura del negozio: la causa è sempre uguale nella stessa
tipologia del negozio (se manca la causa od è illecita, il negozio è nullo);
Ø NEGOZI
ASTRATTI o A CAUSA VARIABILE, sono negozi la struttura dei quali non ci
dice la causa (guardando quel negozio, non capiamo la funzione di esso). La
causa non è sempre uguale per quel tipo di negozio.
FORMA
Come nelle LEGIS ACTIONES
bisognava rispettare la forma, anche nei negozi bisognava rispettare la forma
orale. L’iniziativa del negozio è presa dal soggetto che si avvantaggia, ovvero
che acquista qualcosa. La forma di questi negozi stabilisce anche il contenuto
del negozio (formalismo interno). OGGI, invece, la forma richiesta è ESTERNA (formalismo
esterno) -- > forma scritta, non si può trasferire la proprietà di un bene
oralmente.
1)
GESTA PER AES ET LIBRAM: atti compiuti
con il bronzo e la bilancia (retta del LIBRIPENS), alla presenza di 5
testimoni, cittadini romani maschi puberi. Sono tutti negozi BILATERALI (con
due parti). Ce ne sono tre tipi:
a.
NEXUM: antica forma di mutuo, in cui si
pesava ciò che veniva prestato e da questo si assumeva un’obbligazione di
restituire altrettanto (per restituire bisognava fare la -- >
b.
SOLUTIO PER AES ET LIBRAM: atto di
liberazione dal NEXUM (il NEXUM sparirà molto presto, nel IV secolo circa).
c.
MANCIPATIO: ha vita più lunga e
applicazioni molto ampie, comporta l’acquisto di potere su persone e/o cose in
favore del MANCIPIO ACCIPIENS che è colui che parla e si avvantaggia
(può anche essere schiavo o FILIUS FAMILIAS), mentre il MANCIPIO DANS
perde.
Res Mancipi: categoria di cose che erano le cose più preziose nell’epoca antica, ovvero i fondi (tutte le proprietà immobiliari su suolo italico), le servitù rustiche, animali da soma e tiro. Tutto il resto sono RES NEC MANCIPI.
Res Mancipi: categoria di cose che erano le cose più preziose nell’epoca antica, ovvero i fondi (tutte le proprietà immobiliari su suolo italico), le servitù rustiche, animali da soma e tiro. Tutto il resto sono RES NEC MANCIPI.
Per trasferire
la proprietà bisogna essere sicuri che il MANCIPIO DANS sia effettivamente
proprietario dell’oggetto in questione. E se non era proprietario e avveniva il
trasferimento? La mancipatio non aveva effetti reali, ma produceva un effetto
obbligatorio: tenere indenne l’acquirente per il caso di EVIZIONE (ovvero il
vero proprietario chiama in giudizio il MANCIPIO ACCIPIENS, prova di essere
proprietario, e il MANCIPIO ACCIPIENS ridà il cavallo o paga il valore del
cavallo, che è l’oggetto in questione nel nostro esempio). Il MANCIPIO
ACCIPIENS, che ha subito il danno, può citare in giudizio il MANCIPIO DANS con
l’ACTIO AUCTORITATIS, per mezzo della quale il DANS veniva condannato al doppio
del prezzo.
Ad un certo
momento i romani inventano ed introducono la MONETA CONIATA (non serve più
pesare il bronzo). Allora si ha una piccola modifica nella struttura della
MANCIPATIO: chi acquista non mette più i suoi soldi sulla bilancia, ma la tocca
in modo fittizio. Si ha, così, l’IMAGINARIA
VENDITIO. La mancipatio, quindi, da negozio causale, diventa un negozio
astratto (nella struttura non dice quale sia la sua funzione). La mancipatio
rimane in vita per tutta l’epoca classica, mentre scompare in epoca
POSTCLASSICA. Giustiniano la sostituisce con la TRADITIO.
2)
IN IURE CESSIO:
Nella LEGIS
ACTIO SACRAMENTI IN REM, il convenuto aveva la possibilità di tacere. Questo
processo, ad un certo momento, viene utilizzato dai cittadini come negozio. Caio
è l’acquirente: egli dice che la cosa è sua, l’attuale proprietario sta zitto,
la cosa diventa di Caio. È un uso negoziale del processo. Diventerà presto una
forma fittizia (finto processo). Rimane comunque riservato ai soli cittadini
romani (perché si tratta di una LEGIS ACTIO). La IN IURE CESSIO, quindi, è
MOLTO ASTRATTO.
3)
SPONSIO:
Diventa in un
secondo momento STIPULATIO. C’è sempre il verbo SPONDEO (formalità
semplicissima ma OBBLIGATORIA). È un negozio avente effetti obbligatori. Prende
l’iniziativa chi acquista il vantaggio. Le parti possono indicare l’oggetto che
più preferiscono. Questa libertà è un correttivo alla tipicità negoziale (si
hanno pochi negozi a disposizione, però hai la SPONSIO dentro alla quale puoi
mettere qualsiasi esigenza).
Attorno al II secolo d.C. si
creano nuovi negozi NON-FORMALI. Vedremo, ad esempio, il contratto di
compravendita, di società, di locazione…non è richiesta forma particolare.
Nuovi negozi informali ma CAUSALI, ovvero dove si dichiara la funzione.
La TRADITIO consiste nella
consegna della cosa, senza alcun tipo di forma, con la volontà di trasferirtene
la proprietà. Vale per le RES NEC MANCIPI (non
vale per le RES MANCIPI).
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