lunedì 17 novembre 2014

15^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo di obbligazioni naturali, responsabilità adiettizia, di senatoconsulto macedoniano come fonte del diritto, della rappresentanza nel diritto romano e dei fatti giuridici (schematicamente).


LE OBBLIGAZIONI NATURALI
L’obbligazione è composta di DEBITO + RESPONSABILITA’. La responsabilità ricorre quando il debitore è inadempiente. Il creditore può chiamarlo in giudizio per costringerlo a risarcirlo.
L’obbligazione NATURALE, invece, ha solo il DEBITO. Dei due elementi c’è solo il primo. Il soggetto potestà non può stare in giudizio, dunque manca l’elemento della responsabilità. Queste obbligazioni esistono tuttora, nell’articolo 2034 del Codice Civile.

RESPONSABILITA’ ADIETTIZIA
Azioni pretorie concesse al creditore contro l’avente potestà, con trasposizione di soggetti: compare il soggetto a potestà nell’INTENTIO come obbligato, nella CONDEMNATIO vi è invece il nome dell’avente potestà come convenuto. Il pretore cambia i nomi, il condannato risulterà l’avente potestà. Non sempre posso chiamare a rispondere l’avente potestà, ma solo:

1)     Quando abbia chiaramente autorizzato il contratto (ACTIO QUOD IUSSU);

2)     Quando sia stato concesso peculio e/o arricchimento (ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO), il pretore mi autorizza ad agire contro l’avente potestà ma limitatamente a quel peculio (TAXATIO). È un limite entro QUESTA somma e non oltre. È qualcosa che è stato versato IN REM, cioè nel patrimonio. Se dal contratto, l’avente potestà ha avuto un arricchimento, il creditore può agire in giudizio limitatamente all’arricchimento.

3)     ACTIO INSTITORIA: l’avente potestà ha messo a gestire un figlio od uno schiavo una bottega, un negozio. Lo schiavo è un INSTITOR, ovvero un preposto a quella bottega. I creditori possono chiamare a rispondere, nei limiti dei negozi gestiti in quella bottega, l’avente potestà.

4)     ACTIO EXERCITORIA: lo schiavo e/o un filius sono preposti in una nave che conclude contratti e commerci.

ACTIO TRIBUTORIA: non avviene tramite trasposizione di soggetti. Anche schiavo e dominus possono concludere dei contratti. Quindi il dominus può essere creditore. Nel momento in cui un terzo agisce sul peculio, anche il dominus può decidere di prendersi la sua parte. È un creditore PRIVILEGIATO, ovvero che PRENDE LUI PRIMA DEGLI ALTRI.

Esempio: uno schiavo ha un peculio e con questo commercia. È insolvente, non paga le obbligazioni. I creditori chiedono al pretore di emanare un decreto con il quale ordina all’avente potestà di dividere fra tutti i creditori il peculio (in percentuale). Quando il pretore ordina al PATER di distribuire, non concede a questo di prendersi prima degli altri la sua percentuale.
E se l’avente potestà fa il furbo? Allora il creditore leso (che si trova ad avere un credito minore) può agire con l’ACTIO TRIBUTORIA.

SENATOCONSULTO MACEDONIANO
A partire dall’epoca classica sarà concesso ai soli FILII FAMILIAS (maschi) di stare in giudizio. Questi cominciano a contrarre delle obbligazioni civili. I creditori, dunque, potevano procedere per far accertare il loro diritto e far condannare il figlio, ma non potevano agire esecutivamente, né personalmente, perché egli era soggetto alla potestà paterna. Per la l’azione esecutiva dovevano aspettare morisse l’avente potestà. Se il figlio avesse avuto un peculio castrense, si poteva fare una rivendica su questo.
Sotto Vespasiano fu emanato questo senatoconsulto che vietava di fare mutui a filii familias (sembrava ci fosse stato un caso in cui un figlio uccise un padre). Il filius poteva difendersi sollevano l’eccezione del senatoconsulto macedoniano (EXCEPTIO SENATUSCONSULTI MACEDONIANI). È un’eccezione che può essere sollevata anche dopo che il filius sia diventato sui iuris. Se però il figlio pagava spontaneamente, non poteva ripetere: ecco un altro caso di obbligazione naturale.

LA RAPPRESENTANZA NEL DIRITTO ROMANO
1)     La rappresentanza diretta i romani quasi non la conoscono. In realtà una minima parte la conoscono: c’è, ad esempio, la possibilità di nominare un COGNITOR, che può agire in nome del rappresentato. Gli effetti processuali si proiettano direttamente sul rappresentato “Sempronio”. Lo stesso può fare l’attore.

2)     Ci sono anche alcuni casi particolari relativi agli incapaci di agire: TUTORE dell’IMPUBERE, i CURATORI VARI e il PROCURATOR OMNIUM BONORUM che ha una procura su tutti i beni di un determinato soggetto. Anche costui può acquistare e trasmettere il possesso con effetti diretti ed esclusivi all’amministrato. Il possesso è la disponibilità di fatto di una cosa. Nel diritto romano ci sono delle cose più importanti (RES MANCIPI) e cose meno importanti (RES NEC MANCIPI), che si trasferiscono con una semplice consegna (e non con MANCIPATIO come le prime). Il PROCURATOR che vende il cane del padrone e lo consegna, trasferisce la proprietà del cane. Oppure il PROCURATOR che acquisti una quantità di grano attraverso semplice consegna, passa la proprietà di questa quantità di grano alla persona che lo ha delegato.

3)     Il tutore dell’IMPUBERE e il curatore del FURIOSO potevano alienare direttamente beni del pupillo o del furioso; tale potere viene limitato a partire dalla tarda epoca classica.

Dunque: LA RAPPRESENTANZA DIRETTA NON E’ TEORIZZATA, MA E’ CONOSCIUTA NELL’AMBITO PROCESSUALE.

4)     La RAPPRESENTANZA ORGANICA: viene utilizzata per permettere alle persone giuridiche di agire nel mondo del diritto: vi erano delle persone fisiche che esprimevano una propria volontà i cui effetti ricadevano sull’ente. Viene utilizzato per legittimare gli acquisti effettuati dal pater familias tramite i soggetti a potestà, che erano capaci d’agire. I soggetti a potestà capaci di agire vengono, quindi, considerati come organi del pater familias.

5)     La RAPPRESENTANZA INDIRETTA: si poteva avere un incarico conferito tramite la PRAEPOSITIO a tutto il patrimonio oppure per un singolo affare (mandato), ovvero una NEGOTIORUM GESTIO, cioè una gestione di affari altrui effettuata da parte di chi non ne avesse ricevuto incarico. In una certa situazione puoi prendere il controllo di quegli affari, che poi verranno ritrasferiti al legittimo proprietario.

I FATTI GIURIDICI
È frutto di una elaborazione tedesca, derivante da studi di giuristi classici.
1)     FATTI GIURIDICI, qualunque fatto storico che produce effetti giuridici

a.     FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO

                                               i.     Fatti naturali (eventi della natura, il passaggio del tempo che porta effetti giuridici…al diritto non interessa la volontarietà o meno di un gesto compiuto da un pazzo, per esempio -- > viene paragonato ad un animale) o fatti involontari

b.     ATTI GIURIDICI (attività umane volontarie, se compiuti da un pazzo, non sono validi)

                                               i.     Illeciti (gli effetti giuridici di quell’atto non coincidono con l’effetto giuridico che il soggetto che agisce vorrebbe)

1.     Crimina, omicidio di una persona libera;

2.     Delicta, il furto (azioni penali);

3.     Inadempimento, promettendo una somma di denaro devo essere adempiente, altrimenti provoco un danno.

                                             ii.     Leciti (produce effetti giuridici che coincidono con l’effetto giuridico che il soggetto che agisce vuole)

1.     Atti giuridici in senso stretto, categoria limitata in cui si chiede la volontà dell’atto, ma non la volontà dell’effetto -- > specificazione (se qualcuno trasforma una massa d’oro in altro, cambia la proprietà di queste cose);

2.     Negozio giuridico, è lo strumento di autonomia dei privati (puoi volere l’atto e l’effetto, e il diritto riconosce l’effetto che vuoi tu -- > devi volere atto ed effetto -- > i privati si danno le regole da soli). Fai riferimento all’articolo 1322 del Codice Civile. È una categoria inventata nel 1700 da studi tedeschi. Nel codice italiano non è presente questa figura, però (è presente, invece, nel BGB).  

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