In questa lezione parleremo di obbligazioni naturali, responsabilità adiettizia, di senatoconsulto macedoniano come fonte del diritto, della rappresentanza nel diritto romano e dei fatti giuridici (schematicamente).
LE OBBLIGAZIONI
NATURALI
L’obbligazione è composta di
DEBITO + RESPONSABILITA’. La responsabilità ricorre quando il debitore è
inadempiente. Il creditore può chiamarlo in giudizio per costringerlo a
risarcirlo.
L’obbligazione NATURALE, invece,
ha solo il DEBITO. Dei due elementi c’è solo il primo. Il soggetto potestà non
può stare in giudizio, dunque manca l’elemento della responsabilità. Queste
obbligazioni esistono tuttora, nell’articolo 2034 del Codice Civile.
RESPONSABILITA’
ADIETTIZIA
Azioni pretorie concesse al
creditore contro l’avente potestà, con trasposizione di soggetti: compare il
soggetto a potestà nell’INTENTIO come obbligato, nella CONDEMNATIO vi è invece
il nome dell’avente potestà come convenuto. Il pretore cambia i nomi, il
condannato risulterà l’avente potestà. Non sempre posso chiamare a rispondere
l’avente potestà, ma solo:
1)
Quando abbia chiaramente autorizzato il
contratto (ACTIO QUOD IUSSU);
2)
Quando sia stato concesso peculio e/o
arricchimento (ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO), il pretore mi autorizza ad
agire contro l’avente potestà ma limitatamente a quel peculio (TAXATIO). È un
limite entro QUESTA somma e non oltre. È qualcosa che è stato versato IN REM,
cioè nel patrimonio. Se dal contratto, l’avente potestà ha avuto un
arricchimento, il creditore può agire in giudizio limitatamente
all’arricchimento.
3)
ACTIO INSTITORIA: l’avente potestà ha messo a
gestire un figlio od uno schiavo una bottega, un negozio. Lo schiavo è un
INSTITOR, ovvero un preposto a quella bottega. I creditori possono chiamare a
rispondere, nei limiti dei negozi gestiti in quella bottega, l’avente potestà.
4)
ACTIO EXERCITORIA: lo schiavo e/o un filius sono
preposti in una nave che conclude contratti e commerci.
ACTIO TRIBUTORIA: non avviene tramite trasposizione di
soggetti. Anche schiavo e dominus possono concludere dei contratti. Quindi il
dominus può essere creditore. Nel momento in cui un terzo agisce sul peculio,
anche il dominus può decidere di prendersi la sua parte. È un creditore
PRIVILEGIATO, ovvero che PRENDE LUI PRIMA DEGLI ALTRI.
Esempio: uno schiavo ha un
peculio e con questo commercia. È insolvente, non paga le obbligazioni. I
creditori chiedono al pretore di emanare un decreto con il quale ordina
all’avente potestà di dividere fra tutti i creditori il peculio (in
percentuale). Quando il pretore ordina al PATER di distribuire, non concede a
questo di prendersi prima degli altri la sua percentuale.
E se l’avente potestà fa il
furbo? Allora il creditore leso (che si trova ad avere un credito minore) può
agire con l’ACTIO TRIBUTORIA.
SENATOCONSULTO
MACEDONIANO
A partire dall’epoca classica
sarà concesso ai soli FILII FAMILIAS (maschi) di stare in giudizio. Questi
cominciano a contrarre delle obbligazioni civili. I creditori, dunque, potevano
procedere per far accertare il loro diritto e far condannare il figlio, ma non
potevano agire esecutivamente, né personalmente, perché egli era soggetto alla
potestà paterna. Per la l’azione esecutiva dovevano aspettare morisse l’avente
potestà. Se il figlio avesse avuto un peculio castrense, si poteva fare una
rivendica su questo.
Sotto Vespasiano fu emanato
questo senatoconsulto che vietava di fare mutui a filii familias (sembrava ci
fosse stato un caso in cui un figlio uccise un padre). Il filius poteva
difendersi sollevano l’eccezione del senatoconsulto macedoniano (EXCEPTIO
SENATUSCONSULTI MACEDONIANI). È un’eccezione che può essere sollevata anche
dopo che il filius sia diventato sui iuris. Se però il figlio pagava
spontaneamente, non poteva ripetere: ecco un altro caso di obbligazione
naturale.
LA RAPPRESENTANZA NEL
DIRITTO ROMANO
1)
La rappresentanza diretta i romani quasi non la
conoscono. In realtà una minima parte la conoscono: c’è, ad esempio, la
possibilità di nominare un COGNITOR, che può agire in nome del rappresentato.
Gli effetti processuali si proiettano direttamente sul rappresentato
“Sempronio”. Lo stesso può fare l’attore.
2)
Ci sono anche alcuni casi particolari relativi
agli incapaci di agire: TUTORE dell’IMPUBERE, i CURATORI VARI e il PROCURATOR
OMNIUM BONORUM che ha una procura su tutti i beni di un determinato soggetto.
Anche costui può acquistare e trasmettere il possesso con effetti diretti ed
esclusivi all’amministrato. Il possesso è la disponibilità di fatto di una
cosa. Nel diritto romano ci sono delle cose più importanti (RES MANCIPI) e cose
meno importanti (RES NEC MANCIPI), che si trasferiscono con una semplice
consegna (e non con MANCIPATIO come le prime). Il PROCURATOR che vende il cane
del padrone e lo consegna, trasferisce la proprietà del cane. Oppure il
PROCURATOR che acquisti una quantità di grano attraverso semplice consegna,
passa la proprietà di questa quantità di grano alla persona che lo ha delegato.
3)
Il tutore dell’IMPUBERE e il curatore del
FURIOSO potevano alienare direttamente beni del pupillo o del furioso; tale
potere viene limitato a partire dalla tarda epoca classica.
Dunque: LA RAPPRESENTANZA DIRETTA
NON E’ TEORIZZATA, MA E’ CONOSCIUTA NELL’AMBITO PROCESSUALE.
4)
La RAPPRESENTANZA ORGANICA: viene utilizzata per
permettere alle persone giuridiche di agire nel mondo del diritto: vi erano
delle persone fisiche che esprimevano una propria volontà i cui effetti
ricadevano sull’ente. Viene utilizzato per legittimare gli acquisti effettuati
dal pater familias tramite i soggetti a potestà, che erano capaci d’agire. I
soggetti a potestà capaci di agire vengono, quindi, considerati come organi del
pater familias.
5)
La RAPPRESENTANZA INDIRETTA: si poteva avere un
incarico conferito tramite la PRAEPOSITIO a tutto il patrimonio oppure per un
singolo affare (mandato), ovvero una NEGOTIORUM GESTIO, cioè una gestione di
affari altrui effettuata da parte di chi non ne avesse ricevuto incarico. In
una certa situazione puoi prendere il controllo di quegli affari, che poi
verranno ritrasferiti al legittimo proprietario.
I FATTI GIURIDICI
È frutto di una elaborazione
tedesca, derivante da studi di giuristi classici.
1)
FATTI GIURIDICI, qualunque fatto storico che
produce effetti giuridici
a.
FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO
i. Fatti
naturali (eventi della natura, il passaggio del tempo che porta effetti
giuridici…al diritto non interessa la volontarietà o meno di un gesto compiuto
da un pazzo, per esempio -- > viene paragonato ad un animale) o fatti
involontari
b.
ATTI GIURIDICI (attività umane volontarie, se
compiuti da un pazzo, non sono validi)
i. Illeciti
(gli effetti giuridici di quell’atto non coincidono con l’effetto giuridico che
il soggetto che agisce vorrebbe)
1.
Crimina, omicidio di una persona libera;
2.
Delicta, il furto (azioni penali);
3.
Inadempimento, promettendo una somma di
denaro devo essere adempiente, altrimenti provoco un danno.
ii. Leciti
(produce effetti giuridici che coincidono con l’effetto giuridico che il
soggetto che agisce vuole)
1.
Atti giuridici in senso stretto,
categoria limitata in cui si chiede la volontà dell’atto, ma non la volontà
dell’effetto -- > specificazione (se qualcuno trasforma una massa d’oro in
altro, cambia la proprietà di queste cose);
2.
Negozio giuridico, è lo strumento di
autonomia dei privati (puoi volere l’atto e l’effetto, e il diritto riconosce
l’effetto che vuoi tu -- > devi volere atto ed effetto -- > i privati si
danno le regole da soli). Fai riferimento all’articolo 1322 del Codice Civile.
È una categoria inventata nel 1700 da studi tedeschi. Nel codice italiano non è
presente questa figura, però (è presente, invece, nel BGB).
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