lunedì 24 novembre 2014

19^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo ancora di dolo e violenza morale. Vedremo anche nel particolare cos'è l'ACTIO DE DOLO MALO. 

Dolo e violenza morale. Nel nostro codice sono trattati congiuntamente. Cominciamo dal DOLO: è un raggiro, un inganno, una macchinazione, una messinscena, allo scopo di indurre un soggetto a concludere un negozio. Non avrei voluto quel negozio se non fossi stato ingannato (o lo avrei voluto a condizioni molto differenti). Basta anche un comportamento RETICENTE, omissivo. Cicerone ci racconta di una situazione simile per una casa sul monte Celio. Questa casa doveva essere privata del piano più alto perché limitava gli auguri nell’esercizio delle loro funzioni. Claudio vende la casa a Calpurnio, che riceve un secondo decreto ingiuntivo. Calpurnio allora agisce con un’azione di vendita; Catone, il giudice, riconobbe in questa situazione reticente una situazione di raggiro, dando ragione al compratore, costringendo il venditore a dare la parte di prezzo che aveva percepito in più. Il tutto EX FIDE BONA.

Quando il rapporto non ha tutela con azione di buona fede, ma di stretto diritto (STIPULATIO, per esempio), bisogna accertare la promessa per garantire che sia sorto l’obbligo. Se il raggiro incideva su un rapporto di stretto diritto, fino al I secolo a.C. non c’era tutela. Cicerone dice che nel 110 a.C. Canio aveva deciso di comprarsi una casa a Siracusa. Un banchiere locale (Pizio) lo avvicina e gli dice che lo avrebbe ospitato quando più avrebbe preferito. Davanti alla villa c’erano molti pescatori che regalavano al proprietario parte del pescato, perché lui aveva l’unica fonte di acqua disponibile a Siracusa. Pizio cede e gliela vende con una cambiale. I due fanno una STIPULATIO: Canio va nella sua villa e non trova i pescatori. Pizio aveva ordito una macchinazione per la scenetta dei pescatori (per ottenere un prezzo più alto).

Aquilio Gallo, giurista del I secolo a.C., ha introdotto la tutela completa contro il DOLUS. Attorno alla I metà del I secolo a.C. si ebbe una tutela a 360°. Questi strumenti introdotti da Aquilio Gallo sono strumenti pretori (azione + eccezione). La prospettiva di questi strumenti è quella di punizione dell’atto illecito. È un atto illecito, un delitto (pena pecuniaria); solo di conseguenza ne deriva una tutela per il raggirato. “Io voglio punire chi ha commesso l’inganno. Ne deriva indirettamente la tutela del raggirato”. Il raggirato, in sostanza, è caduto in un dolo. Di conseguenza l’errore che deriva da un raggiro è punibile con strumenti pretori.
Se la vittima del raggiro non aveva ancora adempiuto, può sollevare l’EXCEPTIO (SPECIALIS) DOLI (PRAETERITI, passato).

Nel caso il raggirato abbia già pagato, egli ha bisogno di uno strumento per riprendere il pagato (ACTIO DE DOLO MALO). È azione pretoria, ha una clausola di promessa, in cui il pretore dice quando concederà quell’azione. “Darò un’azione per ciò che sia stato fatto con dolo malvagio, se, a riguardo, non ci sarà a disposizione altro strumento e se ci sarà giusta causa ed entro 1 anno”. Era un’azione:

-        PRETORIA IN FACTUM, annuale

-        PENALE nel simplum (la condanna non è in un multiplo di ciò che hai perso, ma quello che hai esattamente perso) -- > non si può guadagnare dalla propria ingenuità (io faccio il finto tonto per arricchirmi)

-        INFAMANTE, l’infamia è una connotazione sociale che ha conseguenze pesanti (perde l’elettorato attivo e passivo, perde ogni possibilità di rappresentare o farsi rappresentare in giudizio)

-        ARBITRARIA, il giudice ti invita a restituire il bene, a rimettere la situazione com’era in precedenza, se non c’è condanna, non c’è infamia (al convenuto conveniva restituire il bene senza contestare), è un’azione IN PERSONAM

-        SUSSIDIARIA, può essere usata solo se non si ha altro strumento di difesa (“darò azione di dolo solo se non ci sarà altra azione”…ma anche eccezione, restitutio in integrum…). Il pretore deve prendere un minimo di CAUSAE COGNITIO (valutare il fatto per vedere se nel suo editto non ci sono altre azioni). L’azione di dolo è utilizzabile OGNI VOLTA CHE non ci fosse altro rimedio: la prospettiva romana era quella di punire una scorrettezza che cagiona un danno, anche se non è una scorrettezza che abbia portato a contratto negoziale. Ponendo che Caio stia per vendere uno schiavo a Tizio e lo schiavo venga ucciso da Sempronio, Tizio non avrebbe nessuna azione (ma sarebbe liberato dal debito), Caio avrebbe tutela contro Sempronio con l’ACTIO DE DOLO. Questo è per caso un negozio che porta alla conclusione di un negozio? No! Quindi noi ci poniamo in prospettiva diversa rispetto ai romani.
L’eccezione di DOLO oggi è la sanzione contro abuso di diritto (io, è vero, ho un diritto, ma usarlo in un certo contesto è abuso). Dolo e azione di dolo consentono al diritto romano di “respirare”, cioè di non creare sempre nuovi strumenti (non ho bisogno di continua tipicità). ARTICOLI 1439 e 1440 C.C.

IL METUS (timore, violenza morale)

Deve essere una minaccia seria, che avrebbe fatto paura ad una persona forte (Gaio, Digesto, 4, 2, 6). Si parla del timore che può essere generato in un uomo ragionevole e saldo di carattere. Questo timore porta ad avere il negozio. Per l’antico IUS CIVILE la volontà bastava per ritenere valido il negozio (a meno che non fosse un negozio di buona fede). Se il contratto che io ho preferito ha azione di buona fede, non ho bisogno di eccezione, basta che provi la minaccia. Se ho già pagato, agisco con l’azione di compera e mi viene restituito ciò che ho pagato.

1)     EXCEPTIO METUS: il minacciato ancora non ha subito il danno ma viene chiamato in giudizio per l’adempimento del negozio che ha sottoscritto. Non vi si ravvisa il nome dell’attore: è opponibile anche qualora la persona che atterrisce l’altra sia diversa dall’attore (IN REM SCRIPTA, è simile ad un’azione IN REM). Richiamo all’articolo 1434;

2)     ACTIO QUOD METUS CAUSA: pretoria, in factum; penale, nel quadruplo; arbitraria, annuale. Esperibile solo contro l’autore della minaccia. Non è infamante, ma è grave economicamente.

3)     IN INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER METUM: si ignorano gli effetti già prodotti. Il pretore considera come non avvenuto il negozio viziato ed esercita di conseguenza la sua IURISDICTIO, eventualmente anche contro terzi non autori della minaccia. Esempio: ho alienato un bene perché minacciato. Sulla base di questa restitutio in integrum, posso agire con una rivendica, fingendo che non ci sia stato quel negozio viziato, esercitando il giudice la sua IURISDICTIO.

Vedi articoli 1434 e 1435 del CC. 

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