In questa lezione parleremo ancora di dolo e violenza morale. Vedremo anche nel particolare cos'è l'ACTIO DE DOLO MALO.
Dolo e
violenza morale. Nel nostro codice sono trattati congiuntamente. Cominciamo dal
DOLO: è un raggiro, un inganno, una macchinazione, una messinscena, allo scopo
di indurre un soggetto a concludere un negozio. Non avrei voluto quel negozio
se non fossi stato ingannato (o lo avrei voluto a condizioni molto differenti).
Basta anche un comportamento RETICENTE, omissivo. Cicerone ci racconta di una
situazione simile per una casa sul monte Celio. Questa casa doveva essere
privata del piano più alto perché limitava gli auguri nell’esercizio delle loro
funzioni. Claudio vende la casa a Calpurnio, che riceve un secondo decreto
ingiuntivo. Calpurnio allora agisce con un’azione di vendita; Catone, il
giudice, riconobbe in questa situazione reticente una situazione di raggiro,
dando ragione al compratore, costringendo il venditore a dare la parte di
prezzo che aveva percepito in più. Il tutto EX FIDE BONA.
Quando
il rapporto non ha tutela con azione di buona fede, ma di stretto diritto
(STIPULATIO, per esempio), bisogna accertare la promessa per garantire che sia
sorto l’obbligo. Se il raggiro incideva su un rapporto di stretto diritto, fino
al I secolo a.C. non c’era tutela. Cicerone dice che nel 110 a.C. Canio aveva
deciso di comprarsi una casa a Siracusa. Un banchiere locale (Pizio) lo
avvicina e gli dice che lo avrebbe ospitato quando più avrebbe preferito.
Davanti alla villa c’erano molti pescatori che regalavano al proprietario parte
del pescato, perché lui aveva l’unica fonte di acqua disponibile a Siracusa.
Pizio cede e gliela vende con una cambiale. I due fanno una STIPULATIO: Canio
va nella sua villa e non trova i pescatori. Pizio aveva ordito una
macchinazione per la scenetta dei pescatori (per ottenere un prezzo più alto).
Aquilio
Gallo, giurista del I secolo a.C., ha introdotto la tutela completa contro il
DOLUS. Attorno alla I metà del I secolo a.C. si ebbe una tutela a 360°. Questi
strumenti introdotti da Aquilio Gallo sono strumenti pretori (azione +
eccezione). La prospettiva di questi strumenti è quella di punizione dell’atto
illecito. È un atto illecito, un delitto (pena pecuniaria); solo di conseguenza
ne deriva una tutela per il raggirato. “Io voglio punire chi ha commesso
l’inganno. Ne deriva indirettamente la tutela del raggirato”. Il raggirato, in
sostanza, è caduto in un dolo. Di conseguenza l’errore che deriva da un raggiro
è punibile con strumenti pretori.
Se la
vittima del raggiro non aveva ancora adempiuto, può sollevare l’EXCEPTIO
(SPECIALIS) DOLI (PRAETERITI, passato).
Nel
caso il raggirato abbia già pagato, egli ha bisogno di uno strumento per
riprendere il pagato (ACTIO DE DOLO MALO). È azione pretoria, ha una clausola
di promessa, in cui il pretore dice quando concederà quell’azione. “Darò
un’azione per ciò che sia stato fatto con dolo malvagio, se, a riguardo, non ci
sarà a disposizione altro strumento e se ci sarà giusta causa ed entro 1 anno”.
Era un’azione:
-
PRETORIA IN FACTUM,
annuale
-
PENALE nel simplum
(la condanna non è in un multiplo di ciò che hai perso, ma quello che hai
esattamente perso) -- > non si può guadagnare dalla propria ingenuità (io
faccio il finto tonto per arricchirmi)
-
INFAMANTE, l’infamia è
una connotazione sociale che ha conseguenze pesanti (perde l’elettorato attivo
e passivo, perde ogni possibilità di rappresentare o farsi rappresentare in
giudizio)
-
ARBITRARIA, il giudice
ti invita a restituire il bene, a rimettere la situazione com’era in
precedenza, se non c’è condanna, non c’è infamia (al convenuto conveniva
restituire il bene senza contestare), è un’azione IN PERSONAM
-
SUSSIDIARIA, può
essere usata solo se non si ha altro strumento di difesa (“darò azione di dolo
solo se non ci sarà altra azione”…ma anche eccezione, restitutio in integrum…).
Il pretore deve prendere un minimo di CAUSAE COGNITIO (valutare il fatto per
vedere se nel suo editto non ci sono altre azioni). L’azione di dolo è
utilizzabile OGNI VOLTA CHE non ci fosse altro rimedio: la prospettiva romana
era quella di punire una scorrettezza che cagiona un danno, anche se non è una
scorrettezza che abbia portato a contratto negoziale. Ponendo che Caio stia per
vendere uno schiavo a Tizio e lo schiavo venga ucciso da Sempronio, Tizio non
avrebbe nessuna azione (ma sarebbe liberato dal debito), Caio avrebbe tutela
contro Sempronio con l’ACTIO DE DOLO. Questo è per caso un negozio che porta
alla conclusione di un negozio? No! Quindi noi ci poniamo in prospettiva
diversa rispetto ai romani.
L’eccezione
di DOLO oggi è la sanzione contro abuso di diritto (io, è vero, ho un diritto,
ma usarlo in un certo contesto è abuso). Dolo e azione di dolo consentono al
diritto romano di “respirare”, cioè di non creare sempre nuovi strumenti (non
ho bisogno di continua tipicità). ARTICOLI 1439 e 1440 C.C.
IL
METUS (timore, violenza morale)
Deve
essere una minaccia seria, che avrebbe fatto paura ad una persona forte (Gaio,
Digesto, 4, 2, 6). Si parla del timore che può essere generato in un uomo
ragionevole e saldo di carattere. Questo timore porta ad avere il negozio. Per
l’antico IUS CIVILE la volontà bastava per ritenere valido il negozio (a meno
che non fosse un negozio di buona fede). Se il contratto che io ho preferito ha
azione di buona fede, non ho bisogno di eccezione, basta che provi la minaccia.
Se ho già pagato, agisco con l’azione di compera e mi viene restituito ciò che
ho pagato.
1)
EXCEPTIO METUS: il
minacciato ancora non ha subito il danno ma viene chiamato in giudizio per
l’adempimento del negozio che ha sottoscritto. Non vi si ravvisa il nome
dell’attore: è opponibile anche qualora la persona che atterrisce l’altra sia
diversa dall’attore (IN REM SCRIPTA, è simile ad un’azione IN REM). Richiamo
all’articolo 1434;
2)
ACTIO QUOD METUS CAUSA:
pretoria, in factum; penale, nel quadruplo; arbitraria, annuale. Esperibile
solo contro l’autore della minaccia. Non è infamante, ma è grave
economicamente.
3)
IN INTEGRUM RESTITUTIO PROPTER METUM: si ignorano gli effetti già prodotti. Il pretore
considera come non avvenuto il negozio viziato ed esercita di conseguenza la
sua IURISDICTIO, eventualmente anche contro terzi non autori della minaccia. Esempio:
ho alienato un bene perché minacciato. Sulla base di questa restitutio in
integrum, posso agire con una rivendica, fingendo che non ci sia stato quel
negozio viziato, esercitando il giudice la sua IURISDICTIO.
Vedi
articoli 1434 e 1435 del CC.
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