In questa lezione parleremo dell'errore.
1)
Il CONTRATTO
2)
Il MATRIMONIO
3)
Il TESTAMENTO
Tutte e 3 queste fattispecie
hanno in comune la MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’. Senza questa, il negozio
giuridico non c’è. SE NON C’E’
VOLONTA’, NON C’E’ NULLA. È “TAMQUAM NON ESSET”, ovvero è come se non
ci fosse mai stato. Se la volontà si “forma male”, il negozio sorge. La volontà
è perturbata da fenomeni che la distorcono (se non ci fosse stato il fenomeno
perturbante, non avrei concluso il negozio o magari ad un prezzo minore):
- Determinante,
non avrei concluso il negozio;
- Incidente,
avrei concluso il negozio ad un prezzo minore.
Il vizio può investire l’intero
negozio (1) o magari a condizioni diverse (2). Se incorriamo nella prima
ipotesi, allora è tutto nullo (tutto deve tornare allo stato precedente al
consenso delle parti). Qualora questo non fosse possibile e il vizio fosse
incidente, potrei chiedere indietro parte del prezzo pagato.
OGGI, se il negozio si è formato
ma con vizio di volontà, il negozio è soggetto ad annullabilità (entro 5 anni bisogna
andare presso un giudice per annullare il negozio stesso). A Roma, invece, non
esiste l’annullabilità dei negozi (o sono vivi e vegeti, o sono NULLI).
Il VIZIO nel caso dell’errore è
una “cantonata” presa personalmente (io fraintendo determinate caratteristiche
di un certo oggetto). Se noi abbiamo un negozio formale (poniamo, la MANCIPATIO,
che è formale perché pronuncio certe parole e compio certi gesti, NON C’E’
ESPRESSIONE DI VOLONTA’), possiamo inserire delle parti variabili.
Ci sono anche dei casi in cui si
preservi la volontà effettiva di chi si sia autoindotto in errore. Quando è
rilevante un errore come vizio della volontà? Perché l’errore sia rilevante,
questo deve essere:
- Scusabile, deve essere NON grossolano, l’ignoranza crassa non scusa neanche in via di fatto;
- Essenziale,
deve investire aspetti fondamentali del negozio giuridico (aspetti
fondamentali nell’ottica dell’accordo delle parti).
- Di fatto, l’errore che cade
sulla conoscenza di norme giuridiche NON SCUSA MAI (l’ignoranza del diritto
non scusa).
Valeva il diritto di errore sul
diritto per:
-
I rustici,
-
I soldati,
-
I minori di 25 anni,
-
Le donne.
In tutti gli altri casi non vale.
IGNORANTIA IURIS non EXCUSAT. L’errore deve essere DI FATTO!
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TIPI DI ERRORI
-
In
negozio, Tizio vuole fare una donazione a Caio. Caio capisce che quella
somma è a titolo di mutuo. Il giurista romano dice che il NEGOZIO E’ NULLO! Non
vale né la donazione, né il mutuo, i soldi vanno restituiti. Si tratta di un
errore essenziale e quindi è un errore rilevante.
-
In
persona, l’errore cade sull’identità della persona del DANTE o del
RICEVENTE.
o Parliamo
di un testamento. Se colui che ha scritto il testamento si auto-inganna e
nomina erede Tizio al posto di Caio, è tutto nullo. La volontà del testatore si
cerca di salvare sempre (FAVOR TESTATORIS). Se cade il testamento cadono anche
le manomissioni degli schiavi (“manomettere” significa “liberare”), cadono i
LEGATI (oggetti che vanno a terzi rispetto all’erede). L’ERES è un successore
in toto (formalmente è tutto suo tranne quei legati che lascio ad altri).
o INTER
VIVOS: l’identità fisica di un contraente è fondamentale (che io incarichi
Tizio piuttosto che Caio cambia tutto). È rilevante quando attiene al fatto che
quella parte di contratto si basa su fiducia su qualcuno (se io affido a Tizio
ma volevo affidare a Caio, è tutto nullo).
-
In
corpore, rileva sempre e riguarda l’identità fisica dell’oggetto
(scambiare la lavatrice con il computer non è la stessa cosa). È diverso
dall’ERROR IN NOMINE: qualcuno identifica in modo corretto un quid, ma poi la
chiama con un nome diverso (è tutto valido).
-
In
substantia, rileva nei giudizi di buona fede, scambio un oggetto di
rame per un oggetto d’oro (pesa solo nei giudizi di buona fede perché non ci
devono essere vizi di volontà di alcun tipo). Si tiene molto conto l’elemento
della VOLUNTAS. A differenza dell’error in substantia, l’error in QUALITATE non
è sulla materia, ma sulla qualità o sulle dimensioni dell’oggetto e NON RILEVA!
Naturalmente è così solo se io non dico nulla sulla qualità o sulle dimensioni
appunto.
-
In
quantitate, il negozio in genere è valido se sbaglio sulla quantità.
Poniamo il caso io dia in locazione un appartamento per 5 e colui che lo
affitta è convinto sia per 10, allora il negozio vale per la somma minore (5)
-- > c’è un FAVOR verso la parte che pensava fosse di 10. Viceversa non può
accadere.
L’errore comunque deve PESARE,
non può riguardare DETTAGLI. Il discorso cambia nel momento in cui si passa
dall’ERRORE al DOLO.
IL DOLO
Ai giuristi di Roma l’errore
interessa poco. Il DOLO, invece, entra in un discorso più ampio. È una
macchinazione volta a trarre l’altra parte in inganno (è un errore determinato
dal comportamento fraudolento di un terzo). Tizio mi convince che un bracciale
di bronzo sia d’oro (DOLUS MALUS). Il DOLUS BONUS è molto diverso: si configura
nel momento in cui io cerco di dimostrare che il mio prodotto è migliore di
altri. A Roma, fra le altre cose, c’è la libertà del prezzo (senza inganno né
frode). Non ci occuperemo naturalmente del DOLUS BONUS, bensì del MALUS. In
quest’ultimo caso:
- Non
avrei concluso il negozio;
- L’avrei
concluso a condizioni migliori.
L’errore non è autoindotto, ma è
etero-indotto. Il dolo si contrappone alla colpa: il dolo è la volontarietà dei comportamenti e delle conseguenze
pregiudizievoli (tengo questo comportamento per il mio bene e per il
danno di un terzo). Nel caso io invece mi dimentichi di fare qualcosa (pagare
le bollette per esempio), è ovvio che non volevo creare danno all’altro
contraente.
DOLO: elemento soggettivo di un
fatto illecito. Gli illeciti assoggettati ad una pena pecuniaria possono essere
dolosi o colposi. Colposo: ho preso l’oggetto di un altro senza pensare di fare
un danno a qualcuno. Doloso: voglio il fatto (favorevole per me) e il danno per
l’altro.
DOLO: comportamento iniquo, non
conforme all’equitas (tenere un comportamento scorretto). Dolo generico o dolo
presente; il vizio della volontà è un DOLO PASSATO.
DOLO NEGOZIALE: dolo che si
verifica prima della conclusione del contratto, perché qualcuno ci imbroglia. Dolo
come vizio della volontà. È un dolo che si ha prima della conclusione del
contratto. Il DOLO entra in vigore piuttosto tardi perché prima IUS CIVILE
diceva: “Il diritto soccorre chi è sveglio, non chi dorme”. Nasce l’azione di
dolo e l’eccezione di dolo (inizialmente vale solo per i giudizi di buona fede
e poi per i GIUDICIA STRICTA).
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