mercoledì 19 novembre 2014

18^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo dell'errore.

1)     Il CONTRATTO

2)     Il MATRIMONIO

3)     Il TESTAMENTO

Tutte e 3 queste fattispecie hanno in comune la MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’. Senza questa, il negozio giuridico non c’è. SE NON C’E’ VOLONTA’, NON C’E’ NULLA. È “TAMQUAM NON ESSET”, ovvero è come se non ci fosse mai stato. Se la volontà si “forma male”, il negozio sorge. La volontà è perturbata da fenomeni che la distorcono (se non ci fosse stato il fenomeno perturbante, non avrei concluso il negozio o magari ad un prezzo minore):

  1. Determinante, non avrei concluso il negozio;
  2. Incidente, avrei concluso il negozio ad un prezzo minore.
Il vizio può investire l’intero negozio (1) o magari a condizioni diverse (2). Se incorriamo nella prima ipotesi, allora è tutto nullo (tutto deve tornare allo stato precedente al consenso delle parti). Qualora questo non fosse possibile e il vizio fosse incidente, potrei chiedere indietro parte del prezzo pagato.
OGGI, se il negozio si è formato ma con vizio di volontà, il negozio è soggetto ad annullabilità (entro 5 anni bisogna andare presso un giudice per annullare il negozio stesso). A Roma, invece, non esiste l’annullabilità dei negozi (o sono vivi e vegeti, o sono NULLI).  
Il VIZIO nel caso dell’errore è una “cantonata” presa personalmente (io fraintendo determinate caratteristiche di un certo oggetto). Se noi abbiamo un negozio formale (poniamo, la MANCIPATIO, che è formale perché pronuncio certe parole e compio certi gesti, NON C’E’ ESPRESSIONE DI VOLONTA’), possiamo inserire delle parti variabili.
Ci sono anche dei casi in cui si preservi la volontà effettiva di chi si sia autoindotto in errore. Quando è rilevante un errore come vizio della volontà? Perché l’errore sia rilevante, questo deve essere:

  1. Scusabile, deve essere NON grossolano, l’ignoranza crassa non scusa neanche in via di fatto;
  2. Essenziale, deve investire aspetti fondamentali del negozio giuridico (aspetti fondamentali nell’ottica dell’accordo delle parti).
  3. Di fatto, l’errore che cade sulla conoscenza di norme giuridiche NON SCUSA MAI (l’ignoranza del diritto non scusa).
Valeva il diritto di errore sul diritto per:

-        I rustici,
-        I soldati,
-        I minori di 25 anni,
-        Le donne.

In tutti gli altri casi non vale. IGNORANTIA IURIS non EXCUSAT. L’errore deve essere DI FATTO!

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TIPI DI ERRORI
-        In negozio, Tizio vuole fare una donazione a Caio. Caio capisce che quella somma è a titolo di mutuo. Il giurista romano dice che il NEGOZIO E’ NULLO! Non vale né la donazione, né il mutuo, i soldi vanno restituiti. Si tratta di un errore essenziale e quindi è un errore rilevante.

-        In persona, l’errore cade sull’identità della persona del DANTE o del RICEVENTE.
o   Parliamo di un testamento. Se colui che ha scritto il testamento si auto-inganna e nomina erede Tizio al posto di Caio, è tutto nullo. La volontà del testatore si cerca di salvare sempre (FAVOR TESTATORIS). Se cade il testamento cadono anche le manomissioni degli schiavi (“manomettere” significa “liberare”), cadono i LEGATI (oggetti che vanno a terzi rispetto all’erede). L’ERES è un successore in toto (formalmente è tutto suo tranne quei legati che lascio ad altri).
o   INTER VIVOS: l’identità fisica di un contraente è fondamentale (che io incarichi Tizio piuttosto che Caio cambia tutto). È rilevante quando attiene al fatto che quella parte di contratto si basa su fiducia su qualcuno (se io affido a Tizio ma volevo affidare a Caio, è tutto nullo).

-        In corpore, rileva sempre e riguarda l’identità fisica dell’oggetto (scambiare la lavatrice con il computer non è la stessa cosa). È diverso dall’ERROR IN NOMINE: qualcuno identifica in modo corretto un quid, ma poi la chiama con un nome diverso (è tutto valido).

-        In substantia, rileva nei giudizi di buona fede, scambio un oggetto di rame per un oggetto d’oro (pesa solo nei giudizi di buona fede perché non ci devono essere vizi di volontà di alcun tipo). Si tiene molto conto l’elemento della VOLUNTAS. A differenza dell’error in substantia, l’error in QUALITATE non è sulla materia, ma sulla qualità o sulle dimensioni dell’oggetto e NON RILEVA! Naturalmente è così solo se io non dico nulla sulla qualità o sulle dimensioni appunto.

-        In quantitate, il negozio in genere è valido se sbaglio sulla quantità. Poniamo il caso io dia in locazione un appartamento per 5 e colui che lo affitta è convinto sia per 10, allora il negozio vale per la somma minore (5) -- > c’è un FAVOR verso la parte che pensava fosse di 10. Viceversa non può accadere.

L’errore comunque deve PESARE, non può riguardare DETTAGLI. Il discorso cambia nel momento in cui si passa dall’ERRORE al DOLO.
IL DOLO
Ai giuristi di Roma l’errore interessa poco. Il DOLO, invece, entra in un discorso più ampio. È una macchinazione volta a trarre l’altra parte in inganno (è un errore determinato dal comportamento fraudolento di un terzo). Tizio mi convince che un bracciale di bronzo sia d’oro (DOLUS MALUS). Il DOLUS BONUS è molto diverso: si configura nel momento in cui io cerco di dimostrare che il mio prodotto è migliore di altri. A Roma, fra le altre cose, c’è la libertà del prezzo (senza inganno né frode). Non ci occuperemo naturalmente del DOLUS BONUS, bensì del MALUS. In quest’ultimo caso:

  1. Non avrei concluso il negozio;
  2. L’avrei concluso a condizioni migliori.
L’errore non è autoindotto, ma è etero-indotto. Il dolo si contrappone alla colpa: il dolo è la volontarietà dei comportamenti e delle conseguenze pregiudizievoli (tengo questo comportamento per il mio bene e per il danno di un terzo). Nel caso io invece mi dimentichi di fare qualcosa (pagare le bollette per esempio), è ovvio che non volevo creare danno all’altro contraente.
DOLO: elemento soggettivo di un fatto illecito. Gli illeciti assoggettati ad una pena pecuniaria possono essere dolosi o colposi. Colposo: ho preso l’oggetto di un altro senza pensare di fare un danno a qualcuno. Doloso: voglio il fatto (favorevole per me) e il danno per l’altro.
DOLO: comportamento iniquo, non conforme all’equitas (tenere un comportamento scorretto). Dolo generico o dolo presente; il vizio della volontà è un DOLO PASSATO.
DOLO NEGOZIALE: dolo che si verifica prima della conclusione del contratto, perché qualcuno ci imbroglia. Dolo come vizio della volontà. È un dolo che si ha prima della conclusione del contratto. Il DOLO entra in vigore piuttosto tardi perché prima IUS CIVILE diceva: “Il diritto soccorre chi è sveglio, non chi dorme”. Nasce l’azione di dolo e l’eccezione di dolo (inizialmente vale solo per i giudizi di buona fede e poi per i GIUDICIA STRICTA).

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