lunedì 17 novembre 2014

15^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione ci soffermeremo ancora sull'articolo 17 della legge 400 del 1988 (regolamenti), parleremo dei regolamenti di delegificazione e delle loro conseguenti fallacie.

Le lettere A e B della legge 400 sono accomunati dall’avere uno stesso presupposto: una legge. Essa, però, non definisce nel dettaglio una determinata materia, ma demanda al regolamento (in misura diversa) la specificazione di una certa materia.
Ma perché nella lettera A si parla di decreti legislativi e non decreti legge? Perché la disciplina del decreto legge non dovrebbe essere di principio, ma dovrebbe essere adottato semplicemente nei casi di necessità ed urgenza.

Ma perché nella lettera A non si fa riferimento alle norme di principio? Perché un regolamento di esecuzione serve a rendere operativa una legge: hanno, infatti, un principio di intervento molto minore -- > ricorda la sentenza della Corte Costituzionale in cui si dice che anche nel caso di una riserva assoluta un regolamento di mera esecuzione può essere applicato. Questa idea di una legge non autosufficiente (perché quasi in ogni caso ha bisogno di prescrizioni che la rendano operativa) vale sia per i regolamenti di esecuzione che quelli di attuazione.

Qual è lo scenario peggiore che si possa prefigurare? Il governo interviene nelle leggi parlamentari tramite regolamenti che formalmente sono di esecuzione ma che nel fatto sono di attuazione.
I regolamenti D ed E sono quelli atti ad organizzare e far funzionare pubblici uffici (studiali da solo). Gli articoli sub. D e sub. E vanno collegati all’articolo 97 della Costituzione (si configurano, dunque, come regolamenti di ATTUAZIONE, perché in questo articolo è presente una riserva relativa di legge) -- > “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. D ed E sono regolamenti di ORGANIZZAZIONE.
E i regolamenti sub. C? Vengono chiamati INDIPENDENTI. Sono regolamenti che intervengono in una materia SPROVVISTA di disciplina da parte della legge o di atto avente forza/valore di legge.

  1. Se non c’è disciplina primaria, allora il regolamento è INDIPENDENTI;
  2. Se c’è disciplina primaria, allora il regolamento è di ATTUAZIONE/ESECUZIONE.
Il legislatore dell’88 ha considerato i regolamenti:

-        In funzione della legge (A-B): o c’è una legge che disciplina una certa materia:

o   ESECUZIONE, avente margine ristretto;

o   ATTUAZIONE – INTEGRAZIONE, aventi margine più ampio, la legge si limita al principio.

-        In inesistenza della legge (C): la materia è regolata da un regolamento indipendente (dalla legge).

-        È la legge che disciplina in questa materia (D-E) ma può demandare a regolamenti.

REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE: (art. 17 II comma)
Si chiamano anche regolamenti DELEGATI od INDIPENDENTI. Nella prima parte del I comma, il II comma dell’articolo 17 è uguale al I comma dell’articolo 17.
Alla delegificazione è necessaria:

1-     Legge che permetta la potestà di delegificazione la quale determini le norme generali regolatrici della materia alle quali dovrà attenersi il regolamento;

2-     Legge che abroga il vecchio testo legislativo.

Ma a cosa serve la delegificazione? La delegificazione è quel procedimento per il quale una materia disciplinata in via legislativa, sia disciplinata in via regolamentare. Serve, quindi, per risolvere problemi pratici (Bin – Pitruzzella). È più facile confezionare un testo regolamentare che un testo legislativo, perché nel Consiglio dei Ministri non c’è dialettica maggioranza-opposizione. La disciplina, dunque, è data dal governo.
Il governo, quindi, è interessata a disciplinare una certa materia tramite regolamento, e non tramite legge.
Il meccanismo per operare la delegificazione: è necessario che una legge prenda atto che è disciplinata da altra legge e non in via regolamentare.

a)     La legge deve autorizzare il governo;

b)     La legge deve definire le norme generali regolatrici della materia;

c)     Deve prevedere l’abrogazione del vecchio testo legislativo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento che il governo è stato autorizzato ad applicare.

Questo meccanismo richiama molto il DLGS. A questo punto si può dire che l’abrogazione avvenga quando già si conoscano i termini con cui sarà definito il regolamento? No, è per questo che si parla di abrogazione “in bianco”.
FALLACIE:

a)     È un meccanismo troppo simile al DLGS. È un meccanismo parallelo che porta alle stesse conclusioni. Il regolamento, quindi, avrà disposizioni contrarie alla legge! (l’articolo 4 delle Preleggi, però, ce lo vieta). Garantisce, quindi, al governo di abrogare tramite regolamento un testo legislativo.

Le norme generali regolatrici della materia possono anche mancare nella legge che delega il governo a formare il regolamento, secondo il Consiglio di Stato. Esse infatti possono essere ricavate dalla legge di cui si sta chiedendo l’abrogazione. -- > ASSURDITA’. Questa sentenza è del 1990.
Una legge delegifica una materia e dice che su quella materia può intervenire un regolamento di delegificazione. Viene adottato un regolamento. Se poi si vuole delegificare un regolamento, basta un altro regolamento. A partire dalla prima delegificazione, quindi, il governo non ha nemmeno più bisogno di legge di delegificazione. Bassanini aveva detto che c’era bisogno di tre testi normativi, nel caso in cui re-intervenga la legge, in compresenza di regolamenti:
A)     Testi regolamentari;
B)     Testi legislativi;
C)     Testi che uniscano gli uni e gli altri. 

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