In questa lezione ci soffermeremo ancora sull'articolo 17 della legge 400 del 1988 (regolamenti), parleremo dei regolamenti di delegificazione e delle loro conseguenti fallacie.
Le lettere A e B della legge 400
sono accomunati dall’avere uno stesso presupposto: una legge. Essa, però, non
definisce nel dettaglio una determinata materia, ma demanda al regolamento (in
misura diversa) la specificazione di una certa materia.
Ma perché nella lettera A si
parla di decreti legislativi e non decreti legge? Perché la disciplina del
decreto legge non dovrebbe essere di principio, ma dovrebbe essere adottato
semplicemente nei casi di necessità ed urgenza.
Ma perché nella lettera A non si
fa riferimento alle norme di principio? Perché un regolamento di esecuzione
serve a rendere operativa una legge: hanno, infatti, un principio di intervento
molto minore -- > ricorda la sentenza della Corte Costituzionale in cui si
dice che anche nel caso di una riserva assoluta un regolamento di mera
esecuzione può essere applicato. Questa idea di una legge non autosufficiente (perché
quasi in ogni caso ha bisogno di prescrizioni che la rendano operativa) vale
sia per i regolamenti di esecuzione che quelli di attuazione.
Qual è lo scenario peggiore che
si possa prefigurare? Il governo interviene nelle leggi parlamentari tramite
regolamenti che formalmente sono di esecuzione ma che nel fatto sono di
attuazione.
I regolamenti D ed E sono quelli
atti ad organizzare e far funzionare pubblici uffici (studiali da solo). Gli
articoli sub. D e sub. E vanno collegati all’articolo 97 della Costituzione (si
configurano, dunque, come regolamenti di ATTUAZIONE, perché in questo articolo
è presente una riserva relativa di legge) -- > “Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge”. D ed E sono regolamenti di ORGANIZZAZIONE.
E i regolamenti sub. C? Vengono
chiamati INDIPENDENTI. Sono regolamenti che intervengono in una materia
SPROVVISTA di disciplina da parte della legge o di atto avente forza/valore di
legge.
- Se non c’è disciplina primaria, allora il regolamento è INDIPENDENTI;
- Se c’è
disciplina primaria, allora il regolamento è di ATTUAZIONE/ESECUZIONE.
Il legislatore dell’88 ha
considerato i regolamenti:
-
In funzione della legge (A-B): o c’è una legge
che disciplina una certa materia:
o
ESECUZIONE, avente margine ristretto;
o
ATTUAZIONE – INTEGRAZIONE, aventi margine più
ampio, la legge si limita al principio.
-
In inesistenza della legge (C): la materia è
regolata da un regolamento indipendente (dalla legge).
-
È la legge che disciplina in questa materia
(D-E) ma può demandare a regolamenti.
REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE: (art.
17 II comma)
Si chiamano anche regolamenti
DELEGATI od INDIPENDENTI. Nella prima parte del I comma, il II comma
dell’articolo 17 è uguale al I comma dell’articolo 17.
Alla delegificazione è
necessaria:
1-
Legge che permetta la potestà di delegificazione
la quale determini le norme generali regolatrici della materia alle quali dovrà
attenersi il regolamento;
2-
Legge che abroga il vecchio testo legislativo.
Ma a cosa serve la
delegificazione? La delegificazione è quel procedimento per il quale una
materia disciplinata in via legislativa, sia disciplinata in via regolamentare.
Serve, quindi, per risolvere problemi pratici (Bin – Pitruzzella). È più facile
confezionare un testo regolamentare che un testo legislativo, perché nel
Consiglio dei Ministri non c’è dialettica maggioranza-opposizione. La
disciplina, dunque, è data dal governo.
Il governo, quindi, è interessata
a disciplinare una certa materia tramite regolamento, e non tramite legge.
Il meccanismo per operare la
delegificazione: è necessario che una legge prenda atto che è disciplinata da
altra legge e non in via regolamentare.
a)
La legge deve autorizzare il governo;
b)
La legge deve definire le norme generali
regolatrici della materia;
c)
Deve prevedere l’abrogazione del vecchio testo
legislativo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento che il governo è
stato autorizzato ad applicare.
Questo meccanismo richiama molto
il DLGS. A questo punto si può dire che l’abrogazione avvenga quando già si
conoscano i termini con cui sarà definito il regolamento? No, è per questo che
si parla di abrogazione “in bianco”.
FALLACIE:
a)
È un meccanismo troppo simile al DLGS. È un
meccanismo parallelo che porta alle stesse conclusioni. Il regolamento, quindi,
avrà disposizioni contrarie alla legge! (l’articolo 4 delle Preleggi, però, ce
lo vieta). Garantisce, quindi, al governo di abrogare tramite regolamento un
testo legislativo.
Le norme generali regolatrici
della materia possono anche mancare nella legge che delega il governo a formare
il regolamento, secondo il Consiglio di Stato. Esse infatti possono essere
ricavate dalla legge di cui si sta chiedendo l’abrogazione. -- > ASSURDITA’.
Questa sentenza è del 1990.
Una legge delegifica una materia
e dice che su quella materia può intervenire un regolamento di delegificazione.
Viene adottato un regolamento. Se poi si vuole delegificare un regolamento,
basta un altro regolamento. A partire dalla prima delegificazione, quindi, il
governo non ha nemmeno più bisogno di legge di delegificazione. Bassanini aveva
detto che c’era bisogno di tre testi normativi, nel caso in cui re-intervenga
la legge, in compresenza di regolamenti:
A)
Testi regolamentari;
B)
Testi legislativi;
C)
Testi che uniscano gli uni e gli altri.
Nessun commento:
Posta un commento