In questa lezione parleremo della corte costituzionale, dei compiti della Corte (ex articolo 134) e del conflitto di attribuzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
È composta da 15 giudici
costituzionali (delibera con 11 giudici). 5 di nomina parlamentare. 5 di nomina
del Presidente della Repubblica. 5 di nomina dei magistrati del Consiglio di
Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione (3).
I 5 di nomina parlamentare: 3 di
questi sono IN QUOTA DI MAGGIORANZA, 2 in QUOTA DI OPPOSIZIONE.
Come vengono classificati gli atti
del Capo dello Stato?
PROPRI; FORMALMENTE PRESIDENZIALI
ma SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI; PARITETICI.
Atti formalmente del Capo dello
Stato ma sostanzialmente governativi: regolamento che compare come D.P.R.
(ovvero DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA). L’emanazione, ad esempio,
compete al Presidente della Repubblica, ma la stesura compete al governo. Il
Capo dello Stato, quindi, EMANA un testo governativo.
Bisogna quindi leggere l’articolo
87 (compiti del Capo dello Stato) e congiuntamente all’89 (nessun atto del Capo
dello Stato è valido se non è controfirmato da un ministro proponente che se ne
assume la responsabilità).
Tendenzialmente, quindi, gli atti
hanno forma di D.P.R. ma sono proposti da un Ministro che si assume la
responsabilità dell’atto (il Capo dello Stato dà solo una forma, perché la
sostanza è definita solo dal ministro proponente: il contenuto degli atti del
presidente della Repubblica è definito dal governo, in via generale -- > la
funzione decisoria è in capo al governo e non al Presidente della Repubblica.
Ma allora perché l’esistenza
dell’articolo 90 (irresponsabilità del Capo dello Stato)? Perché il
responsabile è il ministro proponente.
Normalmente, quindi, non è il
Capo dello Stato a decidere. In sostanza, quindi, la categoria più nutrita di
atti presidenziali è la seconda.
La controfirma:
-
Il ministro dispone;
-
Il ministro se ne assume la responsabilità.
In assenza di controfirma, l’atto
del Capo dello Stato non è valido.
Ci sono, però, delle eccezioni.
Il contenuto di qualche atto viene definito dal Presidente della Repubblica. In
questo caso la controfirma ha valore diverso: funzione di controllo
CERTIFICATIVA. La controfirma serve ad AUTENTICARE la volontà espressa dal Capo
dello Stato.
Ma allora si può definire la
nomina dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Presidente della
Repubblica come atto formalmente del Presidenziale ma sostanzialmente
governativa? Assolutamente NO, perché altrimenti i giudici “politicizzati”
sarebbero 10 e non 5. I giudici di nomina presidenziale sono rimessi
all’autonoma determinazione del Presidente della Repubblica. La nomina dei
giudici costituzionali è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.
Lo scioglimento delle Camere è
l’esempio più limpido in cui deve concorrere l’azione di governo e quella del
Presidente della Repubblica.
COMPITI DELLA CORTE
COSTITUZIONALE (ex articolo 134):
-
Criterio gerarchico (dirimere antinomie tra
leggi e Costituzione) -- > giudizio di legittimità Costituzionale (ex
articolo 127);
-
Conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni;
-
Accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica;
-
Messa in stato d’accusa del Presidente della
Repubblica;
-
Valutare ammissibilità del referendum abrogativo
previsto dalla Costituzione.
ATTENZIONE!! Spesso si fa confusione tra il primo e il secondo
punto. CHE OGGETTO HA IL PRIMO PUNTO: legge o atto avente forza di legge di
Stato o Regioni. Normalmente, invece, IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE ha come
oggetto REGOLAMENTI od ATTI AMMINISTRATIVI (quindi riguarda gli atti di NON
rango legislativo).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE (su leggi o atti aventi forza di legge):
- GIUDIZI
in via PRINCIPALE. La spiegazione migliore la si trova nell’articolo 127
della Costituzione. Chi è legittimato a fare un ricorso in via diretta
alla Corte? Il Governo e le Regioni;
- GIUDIZI
in via INCIDENTALE. La regola nel nostro sistema è questa: l’eccezione
deve essere sollevata da un qualsiasi giudice.
Al di fuori di queste ipotesi è
necessario che la questione sia posta da un giudice. Chiunque veda violati i
suoi diritti garantiti dalla Costituzione, non può andare davanti alla Corte,
ma deve rivolgersi al giudice.
Il giudice a cui ci si rivolge e
che poi solleva la questione si chiama A QUO o RIMETTENTE. Egli fa da filtro,
rimettendo alla corte la questione.
a)
La questione deve essere rilevante;
b)
La questione deve essere non manifestamente
infondata.
Il giudice può sollevare la
questione davanti alla Corte se ricorrono queste due condizioni.
Quando è rilevante? La
disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita se ne deve fare
uso. Il giudice deve sollevare la questione SOLO SE è rilevante ai fini del suo
giudizio.
Quando la questione è non
manifestamente infondata? Il giudice non deve valutare se la questione è
infondata, il giudice deve AD UNA SOMMARIA LETTURA DEL CASO deve valutare la
fondatezza della questione. Deve avere una PARVENZA DI FONDATEZZA. Questo serve
ad evitare che la Corte Costituzionale sia costretta a dichiarare
l’infondatezza di una qualsiasi questione.
In via INCIDENTALE: non è la
parte che solleva la questione, ma è la parte che va davanti ad un giudice che
DEVE sollevare la questione se essa:
-
È rilevante;
-
Ha una parvenza di fondatezza.
Con una ordinanza, il giudice
rimette gli atti alla Corte Costituzionale. Il giudice è detto A QUO perché è
il giudice DAL QUALE proviene la questione.
Chi può sollevare la questione?
Qualsiasi giudice. Può essere sollevato un giudizio anche da UN COLLEGIO
ARBITRALE, il CSM quando esercita la funzione arbitrale…
ATTI SINDACABILI: tipologia degli
atti che la Corte può sindacare (leggi od atti aventi forza di legge di Stato e
Regioni). Non può sindacare sui regolamenti mentre può sulle leggi
PRECOSTITUZIONALI per vizi sostanziali e non anche per vizi formali.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI
Può essere:
-
INTER-ORGANICO
-
INTER-SOGGETTIVO, conflitto tra Stato e Regioni
NON PER QUANTO RIGUARDA LE LEGGI REGIONALI (perché altrimenti stiamo
individuando un giudizio di legittimità costituzionale).
Il conflitto di attribuzione riguarda solo GLI ORGANI COSTITUZIONALI
(in gioco ci sono e ci devono essere prerogative disciplinate in Costituzione).
Intercorre tra Stato e Regioni, tra Stato o tra Regione e Regione.
Può essere un conflitto positivo
o inter-organico: entrambi ritengono che spetti a loro stessi una certa
competenza; entrambi, nel secondo caso, declinano la loro competenza.
Il conflitto di attribuzione si
configura come:
-
Vindicatio potestatis, rivendicazione del potere
(conflitto positivo);
-
Menomazione, da interferenza (ricorre quando un
soggetto o un potere interferisce in una garanzia costituzionale riconosciuta
ad altro organo).
Immaginiamo che il Presidente
della Repubblica non promulghi un disegno di legge per due volte: conflitto
inter-organico. Il presidente della Repubblica rifiuta qualcosa che invece la
Costituzione prevede (articolo 74 Costituzione) mentre le Camere ritengono
l’esatto opposto.
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