giovedì 1 gennaio 2015

31^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo della corte costituzionale, dei compiti della Corte (ex articolo 134) e del conflitto di attribuzione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

È composta da 15 giudici costituzionali (delibera con 11 giudici). 5 di nomina parlamentare. 5 di nomina del Presidente della Repubblica. 5 di nomina dei magistrati del Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte di Cassazione (3).
I 5 di nomina parlamentare: 3 di questi sono IN QUOTA DI MAGGIORANZA, 2 in QUOTA DI OPPOSIZIONE.
Come vengono classificati gli atti del Capo dello Stato?
PROPRI; FORMALMENTE PRESIDENZIALI ma SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI; PARITETICI.
Atti formalmente del Capo dello Stato ma sostanzialmente governativi: regolamento che compare come D.P.R. (ovvero DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA). L’emanazione, ad esempio, compete al Presidente della Repubblica, ma la stesura compete al governo. Il Capo dello Stato, quindi, EMANA un testo governativo.
Bisogna quindi leggere l’articolo 87 (compiti del Capo dello Stato) e congiuntamente all’89 (nessun atto del Capo dello Stato è valido se non è controfirmato da un ministro proponente che se ne assume la responsabilità).
Tendenzialmente, quindi, gli atti hanno forma di D.P.R. ma sono proposti da un Ministro che si assume la responsabilità dell’atto (il Capo dello Stato dà solo una forma, perché la sostanza è definita solo dal ministro proponente: il contenuto degli atti del presidente della Repubblica è definito dal governo, in via generale -- > la funzione decisoria è in capo al governo e non al Presidente della Repubblica.
Ma allora perché l’esistenza dell’articolo 90 (irresponsabilità del Capo dello Stato)? Perché il responsabile è il ministro proponente.
Normalmente, quindi, non è il Capo dello Stato a decidere. In sostanza, quindi, la categoria più nutrita di atti presidenziali è la seconda.
La controfirma:

-        Il ministro dispone;
-        Il ministro se ne assume la responsabilità.

In assenza di controfirma, l’atto del Capo dello Stato non è valido.
Ci sono, però, delle eccezioni. Il contenuto di qualche atto viene definito dal Presidente della Repubblica. In questo caso la controfirma ha valore diverso: funzione di controllo CERTIFICATIVA. La controfirma serve ad AUTENTICARE la volontà espressa dal Capo dello Stato.
Ma allora si può definire la nomina dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Presidente della Repubblica come atto formalmente del Presidenziale ma sostanzialmente governativa? Assolutamente NO, perché altrimenti i giudici “politicizzati” sarebbero 10 e non 5. I giudici di nomina presidenziale sono rimessi all’autonoma determinazione del Presidente della Repubblica. La nomina dei giudici costituzionali è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.
Lo scioglimento delle Camere è l’esempio più limpido in cui deve concorrere l’azione di governo e quella del Presidente della Repubblica.

COMPITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (ex articolo 134):

-        Criterio gerarchico (dirimere antinomie tra leggi e Costituzione) -- > giudizio di legittimità Costituzionale (ex articolo 127);
-        Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni;
-        Accuse promosse contro il Presidente della Repubblica;
-        Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica;
-        Valutare ammissibilità del referendum abrogativo previsto dalla Costituzione.
ATTENZIONE!! Spesso si fa confusione tra il primo e il secondo punto. CHE OGGETTO HA IL PRIMO PUNTO: legge o atto avente forza di legge di Stato o Regioni. Normalmente, invece, IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE ha come oggetto REGOLAMENTI od ATTI AMMINISTRATIVI (quindi riguarda gli atti di NON rango legislativo).

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE (su leggi o atti aventi forza di legge):
  1. GIUDIZI in via PRINCIPALE. La spiegazione migliore la si trova nell’articolo 127 della Costituzione. Chi è legittimato a fare un ricorso in via diretta alla Corte? Il Governo e le Regioni;
  2. GIUDIZI in via INCIDENTALE. La regola nel nostro sistema è questa: l’eccezione deve essere sollevata da un qualsiasi giudice.
Al di fuori di queste ipotesi è necessario che la questione sia posta da un giudice. Chiunque veda violati i suoi diritti garantiti dalla Costituzione, non può andare davanti alla Corte, ma deve rivolgersi al giudice.
Il giudice a cui ci si rivolge e che poi solleva la questione si chiama A QUO o RIMETTENTE. Egli fa da filtro, rimettendo alla corte la questione.

a)     La questione deve essere rilevante;
b)     La questione deve essere non manifestamente infondata.

Il giudice può sollevare la questione davanti alla Corte se ricorrono queste due condizioni.
Quando è rilevante? La disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita se ne deve fare uso. Il giudice deve sollevare la questione SOLO SE è rilevante ai fini del suo giudizio.
Quando la questione è non manifestamente infondata? Il giudice non deve valutare se la questione è infondata, il giudice deve AD UNA SOMMARIA LETTURA DEL CASO deve valutare la fondatezza della questione. Deve avere una PARVENZA DI FONDATEZZA. Questo serve ad evitare che la Corte Costituzionale sia costretta a dichiarare l’infondatezza di una qualsiasi questione.
In via INCIDENTALE: non è la parte che solleva la questione, ma è la parte che va davanti ad un giudice che DEVE sollevare la questione se essa:

-        È rilevante;
-        Ha una parvenza di fondatezza.

Con una ordinanza, il giudice rimette gli atti alla Corte Costituzionale. Il giudice è detto A QUO perché è il giudice DAL QUALE proviene la questione.
Chi può sollevare la questione? Qualsiasi giudice. Può essere sollevato un giudizio anche da UN COLLEGIO ARBITRALE, il CSM quando esercita la funzione arbitrale…
ATTI SINDACABILI: tipologia degli atti che la Corte può sindacare (leggi od atti aventi forza di legge di Stato e Regioni). Non può sindacare sui regolamenti mentre può sulle leggi PRECOSTITUZIONALI per vizi sostanziali e non anche per vizi formali.
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI
Può essere:

-        INTER-ORGANICO
-        INTER-SOGGETTIVO, conflitto tra Stato e Regioni NON PER QUANTO RIGUARDA LE LEGGI REGIONALI (perché altrimenti stiamo individuando un giudizio di legittimità costituzionale).

Il conflitto di attribuzione riguarda solo GLI ORGANI COSTITUZIONALI (in gioco ci sono e ci devono essere prerogative disciplinate in Costituzione). Intercorre tra Stato e Regioni, tra Stato o tra Regione e Regione.

Può essere un conflitto positivo o inter-organico: entrambi ritengono che spetti a loro stessi una certa competenza; entrambi, nel secondo caso, declinano la loro competenza.
Il conflitto di attribuzione si configura come:

-        Vindicatio potestatis, rivendicazione del potere (conflitto positivo);
-        Menomazione, da interferenza (ricorre quando un soggetto o un potere interferisce in una garanzia costituzionale riconosciuta ad altro organo).

Immaginiamo che il Presidente della Repubblica non promulghi un disegno di legge per due volte: conflitto inter-organico. Il presidente della Repubblica rifiuta qualcosa che invece la Costituzione prevede (articolo 74 Costituzione) mentre le Camere ritengono l’esatto opposto.

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