giovedì 1 gennaio 2015

28^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo dei diversi diritti e soprattutto dell'interesse legittimo.

Il diritto soggettivo è un interesse selezionato dal diritto oggettivo. Il diritto assoluto può essere di DIRITTO PRIVATO:
Reali
-        Proprietà;
Relativi
-        Contratto (compravendita, locazione, mutuo…);
Diritti reali:
-        Di godimento (usufrutto, usucapione, enfiteusi e superficie);
-        Di garanzia (pegno, ipoteca).
DIRITTI PUBBLICI (diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto alla libera circolazione sul territorio, diritto dell’HABEAS CORPUS…). Dall’articolo 13 in avanti della Costituzione sono DIRITTI ASSOLUTI (non è detto che siano per forza di diritto pubblico, prendi per esempio l’articolo 42).
L’idea tecnica di DIRITTO PUBBLICO SOGGETTIVO nasce nell’800 non per autolimitare lo Stato, ma perché il diritto deve esserci poiché c’è l’uomo (articolo 2 Costituzione). La concezione “ottriata”, dunque, non è più accreditata. I diritti di prima generazione sono propri dello Stato liberale (NON fare, lo Stato NON interviene, lo stato, per esempio, riconosce il diritto di circolare…nasce, naturalmente, all’esatto opposto rispetto agli Stati assoluti); i diritti di seconda generazione (DIRITTI SOCIALI, hanno un contenuto tanto più ampi tanto più lo Stato si attiva per realizzarli); i diritti di terza generazione sono a noi contemporanei.
INTERESSE LEGITTIMO
Ci deve essere:
-        Un’AUTORITA’ PUBBLICA che
-        Adotta un PROVVEDIMENTO verso
-        Un PRIVATO DESTINATARIO.
Poniamo una multa per eccesso di velocità, poniamo l’espropriazione di una casa…
Se il provvedimento è favorevole (permesso per costruire, per cacciare…) allora è ABILITATIVO-AMPLIATIVO. Se la PA non adotta il provvedimento, il privato non può fare niente.
Se il provvedimento è contrario è SANZIONATORIO.
Entrambi incidono sulla sfera giuridica dei destinatari. Ma allora qual è la differenza rispetto alla tutela piena del diritto, come nel caso di un contratto tra A e B?
Nel caso del contratto il rapporto è PARITARIO. Nel caso di un rapporto “squilibrato” c’è INTERESSE LEGITTIMO, perché non ho ancora maturato il diritto, che maturerò DOPO.
Fino a che non ottengo la patente, per esempio, sono titolare di un interesse legittimo (non ho il diritto a prenderlo).
E se questa autorità dovesse agire illegittimamente? Si può fare ricorso per ottenere l’annullamento il provvedimento amministrativo illegittimo. Questo però non fa altro che tutelare la posizione del privato, ripristinando la legalità violata. Le cose stavano così fino al 1999.
In quell’anno uscì una sentenza dalla CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE (sentenza 500 1999): cambia lo stato delle cose. Fino al 1999 non si poteva richiedere un risarcimento del danno: se la PA sbaglia, non paga. Quindi: quando il privato ha un interesse e lo può soddisfare solo INTERFACCIANDOSI con la PA, c’è un INTERESSE LEGITTIMO. Questo nasconde l’idea che non vi sia tutela piena del “diritto”.
È l’interesse che ha il privato nei confronti della PA, che si esaurisce con l’azione legittima della PA (vi è un rapporto AUTORITARIO tra PA e privato cittadino). Si ipotizza, quindi, che vi sia un’autorità che non risponde con risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui agisca illegittimamente.
L’interesse legittimo, quindi, prima del 1999, non autorizzava l’individuo a sollevare l’articolo 2043 (risarcimento). Nuova definizione di interesse legittimo, dopo la sentenza 500 del ’99:

E’ stato possibile garantire la sostanziale immunità della PA perché si è ridotto l’interesse legittimo a situazione meramente processuale (interesse a proporre il ricorso). L’interesse legittimo ha anche natura sostanziale, nel senso che si correla ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita la cui lesione può concretizzare danno. Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l’interesse effettivo selezionato dall’ordinamento è interesse ad un bene della vita. L’interesse legittimo va e deve quindi essere inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto privato in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo, cioè di un bene della vita la cui concreta realizzazione presuppone il corretto esercizio del potere amministrativo.

Anche il CONSIGLIO DI STATO ci dice che è meglio superare il DOGMA delle irresponsabilità della PA per danno ingiusto già superato dalla STORICA sentenza n.500/99 della Corte di Cassazione.
L’interesse legittimo non può continuare ad essere definito come l’interesse del privato a vedere che la PA agisca in modo legittimo (era un modo raffinato per dire che la PA non risponde). 

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