In questa lezione parleremo dei diversi diritti e soprattutto dell'interesse legittimo.
Il diritto soggettivo è un
interesse selezionato dal diritto oggettivo. Il diritto assoluto può essere di DIRITTO PRIVATO:
Reali
-
Proprietà;
Relativi
-
Contratto (compravendita, locazione, mutuo…);
Diritti reali:
-
Di godimento (usufrutto, usucapione, enfiteusi e
superficie);
-
Di garanzia (pegno, ipoteca).
DIRITTI PUBBLICI (diritto di
esprimere le proprie opinioni, diritto alla libera circolazione sul territorio,
diritto dell’HABEAS CORPUS…). Dall’articolo 13 in avanti della Costituzione
sono DIRITTI ASSOLUTI (non è detto che siano per forza di diritto pubblico,
prendi per esempio l’articolo 42).
L’idea tecnica di DIRITTO
PUBBLICO SOGGETTIVO nasce nell’800 non per autolimitare lo Stato, ma perché il
diritto deve esserci poiché c’è l’uomo (articolo 2 Costituzione). La concezione
“ottriata”, dunque, non è più accreditata. I diritti di prima generazione sono
propri dello Stato liberale (NON fare, lo Stato NON interviene, lo stato, per
esempio, riconosce il diritto di circolare…nasce, naturalmente, all’esatto
opposto rispetto agli Stati assoluti); i diritti di seconda generazione
(DIRITTI SOCIALI, hanno un contenuto tanto più ampi tanto più lo Stato si
attiva per realizzarli); i diritti di terza generazione sono a noi
contemporanei.
INTERESSE LEGITTIMO
Ci deve essere:
-
Un’AUTORITA’ PUBBLICA che
-
Adotta un PROVVEDIMENTO verso
-
Un PRIVATO DESTINATARIO.
Poniamo una multa per eccesso di
velocità, poniamo l’espropriazione di una casa…
Se il provvedimento è favorevole
(permesso per costruire, per cacciare…) allora è ABILITATIVO-AMPLIATIVO. Se la
PA non adotta il provvedimento, il privato non può fare niente.
Se il provvedimento è contrario è
SANZIONATORIO.
Entrambi incidono sulla sfera
giuridica dei destinatari. Ma allora qual è la differenza rispetto alla tutela
piena del diritto, come nel caso di un contratto tra A e B?
Nel caso del contratto il
rapporto è PARITARIO. Nel caso di un rapporto “squilibrato” c’è INTERESSE
LEGITTIMO, perché non ho ancora maturato il diritto, che maturerò DOPO.
Fino a che non ottengo la
patente, per esempio, sono titolare di un interesse legittimo (non ho il
diritto a prenderlo).
E se questa autorità dovesse
agire illegittimamente? Si può fare ricorso per ottenere l’annullamento il
provvedimento amministrativo illegittimo. Questo però non fa altro che tutelare
la posizione del privato, ripristinando la legalità violata. Le cose stavano
così fino al 1999.
In quell’anno uscì una sentenza
dalla CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE (sentenza 500 1999): cambia lo stato
delle cose. Fino al 1999 non si poteva richiedere un risarcimento del danno: se
la PA sbaglia, non paga. Quindi: quando il privato ha un interesse e lo può
soddisfare solo INTERFACCIANDOSI con la PA, c’è un INTERESSE LEGITTIMO. Questo nasconde l’idea che non vi sia
tutela piena del “diritto”.
È l’interesse che ha il privato
nei confronti della PA, che si esaurisce con l’azione legittima della PA (vi è
un rapporto AUTORITARIO tra PA e privato cittadino). Si ipotizza, quindi, che
vi sia un’autorità che non risponde con risarcimento del danno, nell’ipotesi in
cui agisca illegittimamente.
L’interesse legittimo, quindi,
prima del 1999, non autorizzava l’individuo a sollevare l’articolo 2043
(risarcimento). Nuova definizione di interesse legittimo, dopo la sentenza 500
del ’99:
“E’ stato possibile garantire la sostanziale immunità della PA perché si è ridotto l’interesse legittimo a situazione meramente processuale (interesse a proporre il ricorso). L’interesse legittimo ha anche natura sostanziale, nel senso che si correla ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita la cui lesione può concretizzare danno. Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l’interesse effettivo selezionato dall’ordinamento è interesse ad un bene della vita. L’interesse legittimo va e deve quindi essere inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto privato in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo, cioè di un bene della vita la cui concreta realizzazione presuppone il corretto esercizio del potere amministrativo.”
Anche il CONSIGLIO DI STATO ci
dice che è meglio superare il DOGMA delle irresponsabilità della PA per danno
ingiusto già superato dalla STORICA sentenza n.500/99 della Corte di
Cassazione.
L’interesse legittimo non può continuare ad
essere definito come l’interesse del privato a vedere che la PA agisca in modo
legittimo (era un modo raffinato per dire che la PA non risponde).
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