In questa lezione parleremo ancora di interesse legittimo, di eccesso di potere, di violazione di legge e dei rimedi.
Sentenza 500 del 1999. Legge 241
del 1990 -- > l’attenzione si sposta dall’atto finale al procedimento,
garantendo ai destinatari finali di partecipare. L’amministrazione è chiamata a
rispettare le norme espresse nella 241.
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La costituzione
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Legge 400 del 1988 (art. 14,15,17)
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Preleggi (da 1 a 8, e tutti gli altri importanti citati)
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Legge 241 del 1990 (art. 1,3,7,9,10,22 e tutti
gli statuti citati nel libro, da leggere parallelamente alla legge)
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Sentenza 500 del 1999 (superamento dell’immunità
della PA)
L’amministrazione deve solamente
TENERE CONTO dell’opinione dell’interessato. Art. 22 e seguenti: diritto di
accesso agli atti della PA.
Mettendo assieme la legge 241 e
la sentenza del 500 abbiamo i pilastri del diritto amministrativo.
I vizi del provvedimento
amministrativo possono essere GRAVI (nullità) o MENO GRAVI (annullabilità).
Nel testo si parla anche di vizi
di irregolarità.
Ma una sentenza che produce
annullamento è uguale o diversa da una sentenza da nullità? Ovvio che sì.
Sentenza che DICHIARA annullamento è SENTENZA DICHIARATIVA. Il provvedimento
amministrativo non produce alcun effetto.
Sentenza che DICHIARA
illegittimità, dichiara che un atto è ANNULLABILE, ma che continua a produrre
effetti, essa è SENTENZA COSTITUTIVA, ovvero cambia qualcosa. Rimuove, quindi,
dal mondo giuridico qualcosa che sta producendo effetti.
Seconda distinzione: mentre per
rimuovere l’illegittimità c’è un termine PERENTORIO (60 gg per essere generici),
per la dichiarazione di NULLITA’, viceversa, non c’è alcun termine perentorio
di scadenza.
ECCESSO DI POTERE
Vizio della funzione perché è
quel vizio dal quale si può evincere che il provvedimento viene utilizzato con
cattivo uso della discrezionalità (abuso della discrezionalità).
L’eccesso di potere si articola in cosiddette figure SINTOMATICHE:
se c’è quel sintomo, è verosimile che vi sia il vizio. Si è così deciso di
tipizzare i vari casi di eccessi potere:
a)
Quando il provvedimento determina una disparità
di trattamento. Secondo altri, ingiustizia manifesta. Questa premessa serve per
far capire che uno stesso provvedimento può essere viziato sotto più profili (è
anche violazione di legge);
b)
CARENZA DI ISTRUTTORIA, cattivo uso della
discrezionalità, si prende un provvedimento senza fare le corrette valutazioni:
si ha un provvedimento preso da autorità pienamente competente, ma viziato
perché non si è curata la fase istruttoria;
c)
VIZI DELLA MOTIVAZIONE, si ha un eccesso di
potere quando la motivazione è:
a.
CONTRADDITORIA,
b.
INSUFFICIENTE,
c.
PERPLESSA.
Se il
provvedimento manca INTEGRALMENTE di motivazione, il provvedimento è
ANNULLABILE. Se invece nel provvedimento la motivazione c’è, ma ha uno dei vizi
sopra riportati, si ha un ECCESSO DI POTERE;
d)
SVIAMENTO DI POTERE, eccesso di potere per
SVIAMENTO. Lo sviamento di potere ricorre quando un’autorità amministrativa
utilizza il potere di cui è dotata per una finalità diversa da quella imposta
dalla legge. Ma riusciamo a fare degli esempi? Ad esempio l’espropriazione
avviene per fini pubblici. Se l’espropriazione viene usata impropriamente, ad
esempio perché quella proprietà venga rivenduta a qualche amico della PA,
allora si parla di SVIAMENTO DI POTERE.
e)
All’interno di carenza di istruttoria si può
inserire anche il TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE DI LEGGE: categoria
residuale, ci porta a dire che un provvedimento è viziato anche nell’ipotesi di
violazione di legge (anche se non tutte le violazioni di legge hanno lo stesso
effetto: ce ne sono di INVALIDANTI e di NON invalidanti).
Ci sono delle violazioni di legge
che determinano l’irregolarità del provvedimento, che ci dice che in realtà non
è violata.
L’articolo 3 ultimo comma della
legge 241 ci dice che ogni provvedimento deve indicare AUTORITA’ e TERMINE
entro il quale fare ricorso. Se non ci si attiva entro quel termine PERENTORIO,
non si può fare nulla. A CHI fare ricorso ed ENTRO QUALE TERMINE. Un
provvedimento SPROVVISTO di queste indicazioni, non è un provvedimento viziato
nella sua legittimità. Il provvedimento è solamente IRREGOLARE perché laddove
manchino tale indicazioni, il destinatario è RIMESSO IN TERMINI (ovvero il
destinatario sa che il termine non è di 60 giorni, ovvero non v’è termine
perentorio: v’è un termine che, benché decorso, non è perentorio).
I RIMEDI
- Autotutela
- Rimedi
amministrativi
- Ricorso
gerarchico
i. Proprio
ii. Improprio
- In
opposizione
- Straordinario
al Capo dello Stato
- Rimedi
giurisdizionali
- Tar
- Consiglio
di Stato
Sia i 2 che i 3 sono RICORSI: i
primi sono decisi da autorità amministrativa; i secondi sono decisi dal giudice
speciale che si chiama TAR o CONSIGLIO DI STATO. Nel primo caso NON è un
giudice, ma è un’autorità amministrativa.
I secondi due si attiva su
iniziativa della parte che ritiene di aver subito un’illegittimità (RICORSO).
Ma quale può essere un vantaggio
di scegliere rimedi amministrativi rispetto a quelli giurisdizionali? I primi
erano e sono retaggio di una vecchia tradizione (si fa riferimento al Consiglio
di Stato in sede consultiva).
Dietro ai rimedi amministrativi
c’è l’idea di nascondersi dietro alla autorità amministrativa, senza bisogno di
avvalersi di un avvocato. L’autorità può fare qualcosa in più: i ricorsi
amministrativi si possono fare sia per motivi che attengono alla legittimità
sia per motivi di MERITO (attenzione alle differenze fra MERITO e
LEGITTIMITA’). Ma quali sono i vizi che possono essere fatti valere
esclusivamente davanti ad un giudice? I vizi di legittimità. Davanti
all’autorità amministrativa si possono, in sostanza, far valere:
a)
Vizi di legittimità,
b)
Vizi di merito.
Il giudice NON PUO’ MAI sindacare
il merito del provvedimento amministrativo, ma sono la LEGITTIMITA’ (è un po’
la RATIO che ci sta già dietro al MERITO COSTITUZIONALE, secondo il quale il
Presidente della Repubblica non può sostituirsi al Parlamento nella funzione
legislativa).
Il giudice, in sostanza, non può
cambiare il contenuto del provvedimento viziato. LA STESSA AUTORITA’
AMMINISTRATIVA che ha redatto il provvedimento riceverà il ricorso e può
decidere di eliminare il vizio. I rimedi amministrativi:
-
Presentano vantaggi e svantaggi;
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Non sono uguali ai rimedi giurisdizionali.
Il ricorso straordinario al Capo
dello Stato fissa come limite di tempo 120 giorni. Azionabile solo per vizi di
legittimità, è un modo alternativo per far sì che decida il Consiglio di Stato
(il Capo dello Stato ci mette solamente il bollino, ma il tutto viene gestito
dal Consiglio di Stato in sede consultiva).
AUTOTUTELA
È la stessa amministrazione che
interviene in secondo grado su un suo procedimento. Si hanno modalità di
intervento diverse:
-
Ratifica;
-
Rettifica;
-
Autoannullamento (lo annulla d’ufficio);
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