giovedì 1 gennaio 2015

30^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione parleremo ancora di interesse legittimo, di eccesso di potere, di violazione di legge e dei rimedi.

Sentenza 500 del 1999. Legge 241 del 1990 -- > l’attenzione si sposta dall’atto finale al procedimento, garantendo ai destinatari finali di partecipare. L’amministrazione è chiamata a rispettare le norme espresse nella 241.
-        La costituzione
-        Legge 400 del 1988 (art. 14,15,17)
-        Preleggi (da 1 a 8, e  tutti gli altri importanti citati)
-        Legge 241 del 1990 (art. 1,3,7,9,10,22 e tutti gli statuti citati nel libro, da leggere parallelamente alla legge)
-        Sentenza 500 del 1999 (superamento dell’immunità della PA)
L’amministrazione deve solamente TENERE CONTO dell’opinione dell’interessato. Art. 22 e seguenti: diritto di accesso agli atti della PA.
Mettendo assieme la legge 241 e la sentenza del 500 abbiamo i pilastri del diritto amministrativo.
I vizi del provvedimento amministrativo possono essere GRAVI (nullità) o MENO GRAVI (annullabilità).
Nel testo si parla anche di vizi di irregolarità.
Ma una sentenza che produce annullamento è uguale o diversa da una sentenza da nullità? Ovvio che sì. Sentenza che DICHIARA annullamento è SENTENZA DICHIARATIVA. Il provvedimento amministrativo non produce alcun effetto.
Sentenza che DICHIARA illegittimità, dichiara che un atto è ANNULLABILE, ma che continua a produrre effetti, essa è SENTENZA COSTITUTIVA, ovvero cambia qualcosa. Rimuove, quindi, dal mondo giuridico qualcosa che sta producendo effetti.
Seconda distinzione: mentre per rimuovere l’illegittimità c’è un termine PERENTORIO (60 gg per essere generici), per la dichiarazione di NULLITA’, viceversa, non c’è alcun termine perentorio di scadenza.
ECCESSO DI POTERE
Vizio della funzione perché è quel vizio dal quale si può evincere che il provvedimento viene utilizzato con cattivo uso della discrezionalità (abuso della discrezionalità).
L’eccesso di potere si articola in cosiddette figure SINTOMATICHE: se c’è quel sintomo, è verosimile che vi sia il vizio. Si è così deciso di tipizzare i vari casi di eccessi potere:
a)     Quando il provvedimento determina una disparità di trattamento. Secondo altri, ingiustizia manifesta. Questa premessa serve per far capire che uno stesso provvedimento può essere viziato sotto più profili (è anche violazione di legge);
b)     CARENZA DI ISTRUTTORIA, cattivo uso della discrezionalità, si prende un provvedimento senza fare le corrette valutazioni: si ha un provvedimento preso da autorità pienamente competente, ma viziato perché non si è curata la fase istruttoria;
c)     VIZI DELLA MOTIVAZIONE, si ha un eccesso di potere quando la motivazione è:
a.     CONTRADDITORIA,
b.     INSUFFICIENTE,
c.     PERPLESSA.
Se il provvedimento manca INTEGRALMENTE di motivazione, il provvedimento è ANNULLABILE. Se invece nel provvedimento la motivazione c’è, ma ha uno dei vizi sopra riportati, si ha un ECCESSO DI POTERE;
d)     SVIAMENTO DI POTERE, eccesso di potere per SVIAMENTO. Lo sviamento di potere ricorre quando un’autorità amministrativa utilizza il potere di cui è dotata per una finalità diversa da quella imposta dalla legge. Ma riusciamo a fare degli esempi? Ad esempio l’espropriazione avviene per fini pubblici. Se l’espropriazione viene usata impropriamente, ad esempio perché quella proprietà venga rivenduta a qualche amico della PA, allora si parla di SVIAMENTO DI POTERE.
e)     All’interno di carenza di istruttoria si può inserire anche il TRAVISAMENTO DEI FATTI.

VIOLAZIONE DI LEGGE: categoria residuale, ci porta a dire che un provvedimento è viziato anche nell’ipotesi di violazione di legge (anche se non tutte le violazioni di legge hanno lo stesso effetto: ce ne sono di INVALIDANTI e di NON invalidanti).
Ci sono delle violazioni di legge che determinano l’irregolarità del provvedimento, che ci dice che in realtà non è violata.
L’articolo 3 ultimo comma della legge 241 ci dice che ogni provvedimento deve indicare AUTORITA’ e TERMINE entro il quale fare ricorso. Se non ci si attiva entro quel termine PERENTORIO, non si può fare nulla. A CHI fare ricorso ed ENTRO QUALE TERMINE. Un provvedimento SPROVVISTO di queste indicazioni, non è un provvedimento viziato nella sua legittimità. Il provvedimento è solamente IRREGOLARE perché laddove manchino tale indicazioni, il destinatario è RIMESSO IN TERMINI (ovvero il destinatario sa che il termine non è di 60 giorni, ovvero non v’è termine perentorio: v’è un termine che, benché decorso, non è perentorio).
I RIMEDI
  1. Autotutela
  2. Rimedi amministrativi
    1. Ricorso gerarchico
                                               i.     Proprio
                                             ii.     Improprio
    1. In opposizione
    2. Straordinario al Capo dello Stato
  1. Rimedi giurisdizionali
    1. Tar
    2. Consiglio di Stato
Sia i 2 che i 3 sono RICORSI: i primi sono decisi da autorità amministrativa; i secondi sono decisi dal giudice speciale che si chiama TAR o CONSIGLIO DI STATO. Nel primo caso NON è un giudice, ma è un’autorità amministrativa.
I secondi due si attiva su iniziativa della parte che ritiene di aver subito un’illegittimità (RICORSO).
Ma quale può essere un vantaggio di scegliere rimedi amministrativi rispetto a quelli giurisdizionali? I primi erano e sono retaggio di una vecchia tradizione (si fa riferimento al Consiglio di Stato in sede consultiva).
Dietro ai rimedi amministrativi c’è l’idea di nascondersi dietro alla autorità amministrativa, senza bisogno di avvalersi di un avvocato. L’autorità può fare qualcosa in più: i ricorsi amministrativi si possono fare sia per motivi che attengono alla legittimità sia per motivi di MERITO (attenzione alle differenze fra MERITO e LEGITTIMITA’). Ma quali sono i vizi che possono essere fatti valere esclusivamente davanti ad un giudice? I vizi di legittimità. Davanti all’autorità amministrativa si possono, in sostanza, far valere:
a)     Vizi di legittimità,
b)     Vizi di merito.
Il giudice NON PUO’ MAI sindacare il merito del provvedimento amministrativo, ma sono la LEGITTIMITA’ (è un po’ la RATIO che ci sta già dietro al MERITO COSTITUZIONALE, secondo il quale il Presidente della Repubblica non può sostituirsi al Parlamento nella funzione legislativa).
Il giudice, in sostanza, non può cambiare il contenuto del provvedimento viziato. LA STESSA AUTORITA’ AMMINISTRATIVA che ha redatto il provvedimento riceverà il ricorso e può decidere di eliminare il vizio. I rimedi amministrativi:
-        Presentano vantaggi e svantaggi;
-        Non sono uguali ai rimedi giurisdizionali.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato fissa come limite di tempo 120 giorni. Azionabile solo per vizi di legittimità, è un modo alternativo per far sì che decida il Consiglio di Stato (il Capo dello Stato ci mette solamente il bollino, ma il tutto viene gestito dal Consiglio di Stato in sede consultiva).
AUTOTUTELA
È la stessa amministrazione che interviene in secondo grado su un suo procedimento. Si hanno modalità di intervento diverse:
-        Ratifica;
-        Rettifica;
-        Autoannullamento (lo annulla d’ufficio);

Nessun commento:

Posta un commento