In questa lezione parleremo di fonte comunitaria in relazione a fonte statale e del "primato" come criterio di risoluzione delle antinomie tra norma statale e comunitaria.
1)
PRIMATO DELLA FONTE COMUNITARIA sulla fonte
statale;
2)
Effetto diretto + diretta applicabilità.
Qual è il corollario del
regolamento per come si pone? È DIRETTAMENTE APPLICABILE nello stato membro. Il
regolamento deve essere applicato negli stati interni senza bisogno di atto di
recepimento. Il trattato consente che le istituzioni europee possano adottare
fonti direttamente applicabili negli stati membri.
Questa è una MACRODEROGA rispetto
all’articolo 80 Cost: se in gioco ci sono fonti diverse da quelle
dell’ordinamento italiano c’è bisogno di un atto di ratifica. Se l’Italia
stipula un trattato con gli USA, quel trattato non è idoneo ad entrare in
automatica nel nostro ordinamento. Altre fonti internazionali, quali le
consuetudini UE, non hanno bisogno di atto di recepimento.
Ogni Stato munito di sovranità
accetta che un organismo diverso, accetti che una fonte sia direttamente
applicabile in ogni stato membro della UE. Questo riflette un po’ il
funzionamento di un enorme stato federale. Con la fondazione della UE si voleva
formare anche unità politica (non solo economica). La diretta applicabilità
riguarda quelle fonti che disciplinano una materia nella sua interezza e
definisce l’operatività diretta in ogni stato membro.
Può una direttiva essere
direttamente applicabile? No, perché strutturalmente pone solo degli obiettivi.
Ma cosa è successo come conseguenza? La non tempestiva disciplina della
direttiva generale. L’UE definirà delle direttive auto-applicative, che
contengano, quindi, non solo obiettivi, ma anche principi dettagliati. Tutto è
diventato disciplina compiuta. Questo a fronte della inerzia degli stati nel
dare attuazione alla fonte direttiva. Affermo, dunque, che quando la direttiva
è auto-applicativa, quella direttiva si caratterizza per effetto diretto
(riconosco che diventa obbligatoria la sua osservanza e la sua applicazione).
La diretta applicabilità può
essere tirata in ballo solo se si parla di regolamento.
L’effetto diretto è una
caratteristica EVENTUALE, che
dipende dalla natura della direttiva: se è classica, si rivolge agli stati solo
nella parte degli obiettivi; se invece definisce anche il particolare, essa è
dotata di effetto diretto (sentenza Corte di Giustizia). Se la direttiva è auto
applicativa, DEVE ESSERE RICONOSCIUTO l’effetto diretto (ma non è
caratteristica essenziale della direttiva).
IL PRIMATO
Oggi le fonti comunitarie (quando
si parla di primato si parla di: regolamenti, direttive auto applicative) sono
caratterizzate dal cosiddetto primato. Il fatto che l’Italia abbia ratificato
il trattato, chiarisce che le fonti comunitarie sono prevalenti sulle fonti
interne (comprese le fonti costituzionali). La Corte costituzionale ci dice che
l’importante è che le fonti esterne non prevalgano sui principi fondamentali
della Costituzione.
La fonte comunitaria prevale
sulla fonte interna. Ma qual è la forma della prevalenza?
a)
La fonte comunitaria deve prevalere sulla fonte
interna;
b)
La Corte costituzionale afferma che la
prevalenza si esprime sotto-forma di criterio cronologico (forma
dell’abrogazione); se nel tempo T1 ho una legge che è antinomica rispetto ad un
regolamento comunitario nel tempo T2, il regolamento abroga la legge del tempo
T1. Perché questa idea non andò bene alla Corte di Giustizia? Perché se fosse
stato applicato il criterio cronologico, il parlamento, dopo l’abrogazione
della legge del T1 ad opera del regolamento del tempo T2, avrebbe riapprovato
la stessa legge del tempo T1 a contrasto del regolamento, che sarebbe di
conseguenza stato abrogato;
c)
La Corte Costituzionale allora arrivò a dire che
il criterio di risoluzione delle antinomie sarebbe stato quello gerarchico.
Sarebbe stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della fonte interna e
la conseguente annullabilità. Ma se il criterio è quello gerarchico, l’unico
giudice abilitato a dichiararla tale sarebbe stata la Corte Costituzionale,
lasciando, nel frattempo, inefficace la norma internazionale.
d)
Il criterio da utilizzare è il criterio di
COMPETENZA. Il criterio della competenza è QUEL
CRITERIO DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE IN RAGIONE DEL QUALE SI GUARDA ALLE
FONTI IN GIOCO E SI ATTRIBUISCE PREVALENZA ALLA NORMA CHE DEVE DISCIPLINARE
QUELLA MATERIA. Le competenze individuate dal trattato devono prevalere
in base alle clausole ivi contenute. Il criterio di competenza viene usato:
a.
Per risolvere antinomia tra fonte statale e
regionale;
b.
Per risolvere antinomia tra fonte interna e
fonte comunitaria.
In base all’articolo 117 II comma
lo stato ha competenza esclusiva su alcune materie. Se una regione disciplina
una materia di competenza esclusiva statale, prevarrà la legge statale su
quella regionale (la quale diventa ILLEGITTIMA). Questo si ritrova tutto
nell’articolo 127 della Costituzione. Lo stato può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte, ma lo stesso può fare la
regione.
ILLEGITTIMITA’ DI UNA FONTE CHE HA PRETESO DI DISCIPLINARE UNA MATERIA CHE NON E’ DI SUA COMPETENZA.
Il criterio di competenza non è
altro, in sostanza, che un criterio gerarchico mascherato (perché anche il
criterio di competenza porta ad illegittimità). Ma chi definisce l’ordine delle
competenze? La Costituzione nell’articolo 117.
Se la fonte interna fa qualcosa
che il trattato non permette, prevale la fonte comunitaria. Il criterio secondo
la Corte Costituzionale è uguale a quello preso in considerazione tra Stato e
Regioni. Non si può pensare, infatti, che la fonte comunitaria prevalga su
quella interna su base costituzionale, perché non posso accettare che il tutto
venga dichiarato dalla Corte Costituzionale (con tempi troppo lunghi).
Si passa quindi all’OBBLIGO DI DISAPPLICAZIONE DELLA FONTE
INTERNA e conseguente APPLICAZIONE
DELLA FONTE COMUNITARIA. Per fare questo basta un qualsiasi giudice,
addirittura basta un qualsiasi INTERPRETE.
Nella DISAPPLICAZIONE c’è idea di
DISVALORE, la non-applicazione non ha questa idea. Ma solitamente non c’è
grande differenza. Il risultato non cambia.
L’ordinamento interno adotta propri atti; ma se
in gioco ci sono due ordinamenti distinti e si chiede che l’Italia riconosca la
superiorità della fonte comunitaria su quella interna, l’ordinamento italiano
si trova davanti al FATTO. La corte italiana non può che prendere ATTO del
FATTO che esiste superiorità della fonte comunitaria su quella italiana. Quelli
comunitari non si chiameranno più ATTO NORMATIVO ma FATTO NORMATIVO.
Nessun commento:
Posta un commento