mercoledì 3 dicembre 2014

23^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo della proprietà pretoria e dei modi di acquisto della proprietà.

PROPRIETA’ PRETORIA (in BONIS HABERE)

Nasce nell’ultima età repubblicana. In questo momento il pretore ritiene equo concedere un’azione a difesa di chi abbia acquistato res mancipi tramite TRADITIO dal DOMINUS. Poniamo che usi la TRADITIO, e non la IN IURE CESSIO o la MANCIPATIO: l’acquirente non è diventato proprietario civile, perché non è stata adoperata la forma necessaria a trasferire il DOMINIUM di una RES MANCIPI. Si può dire di lui che è POSSESSORE, ma non PROPRIETARIO. Il pretore, così, introduce dei requisiti per farlo diventare direttamente proprietario pretorio. Publicio, pretore nel 67 a.C., tutela chi abbia perso il possesso prima di diventare proprietario. È un’azione pretoria FICTICIA: si copia un’azione del IUS CIVILE e aggiunge una FICTIO (lo schema è di IUS CIVILE, ma è azione PRETORIA).
L’azione publiciana, in sostanza, è una rivendica del proprietario pretorio. La fictio è: “è già trascorso il tempo necessario per usucapire”. Segue l’ARBITRATUS DE RESTITUENDO e la CONDEMNATIO. Nell’intentio si dice al giudice di valutare il fatto, come se fosse passato il tempo necessario. L’attore deve provare tutti i requisiti dell’USUCAPIONE (gli manca, naturalmente, solo il TEMPO).
Il pretore per tutelare questi soggetti, prende la rivendica ed inserisce la finzione. Finto questo, basta provare di avere diritto all’USUCAPIONE per tutto il resto. Azione molto potente, perché strutturata in modo tale da tutelare tutti i possessori ad USUCAPIONE. Potrebbe portare a delle iniquità. Occorre distinguere due possibilità:

  1. Acquisto A NON DOMINO, ho acquistato il diritto all’usucapione perché ho acquistato da un non proprietario (lo sono anche io) -- > se ne perdo il possesso, dal 67 ho l’azione publiciana (NEGOZI AD EFFETTI REALI);
  2. ESEMPIO: Tizio aliena a Caio il cavallo di Sempronio.
  3. Acquisto dal DOMINUS ma SENZA LA FORMA IDONEA: caso tipico è quello della traditio di res mancipi, effettuata dal dominus.
    ESEMPIO: Sempronio vende a Filano il proprio cavallo, res mancipi, ed esegue la compravendita con TRADITIO.
  1. Nel primo caso il pretore inserisce un’eccezione: EXCEPTIO IUSTI DOMINII (eccezione di giusta proprietà, “io sono il proprietario civile di questo”). Provato di essere il proprietario civile, viene assolto e si tiene la cosa in questione. Contro tutti gli altri l’azione publiciana di Caio è vincente (ma non contro il legittimo proprietario). Non si può parlare di DIRITTO REALE (non è ERGA OMNES, non è contro tutti senza eccezioni). Io sono possessore ad usucapionem e contro il proprietario civile nulla posso. A questo punto Caio andrà da Tizio, il quale è responsabile di EVIZIONE (ovvero Caio ha perso il bene per colpa di Tizio).
  2. Nel secondo caso, invece, abbiamo il vero caso della proprietà pretoria. Il possessore può usare l’azione publiciana contro TUTTI, è considerato al pari di un proprietario. Filano, alla presentazione da parte di Semprono dell’EXCEPTIO IUSTI DOMINII, ha una REPLICATIO. Tale replicatio si chiama: REPLICATIO REI VENDITAE et TRADITAE. È una replicazione di cosa venduta e consegnata con TRADITIO. Si contesta al vero proprietario l’intenzione di trasferire veramente l’oggetto (la sostanza è che io dovevo diventare proprietario). Si può anche usare la REPLICATIO DOLI GENERALIS (da ricondurre almeno in parte all’eccezione): si utilizza se la consegna della cosa era avvenuta per una causa diversa dalla compravendita.
Ponendo, sempre nel 1° caso, che Sempronio trovi Caio col suo cavallo, Sempronio può chiamare in giudizio Caio senza che questo abbia alcuno strumento di difesa e verrà condannato.
Nel 2° caso, invece, Sempronio agisce contro Filano (paradossalmente) e Filano deve rispondere usando l’EXCEPTIO uguale alla REPLICATIO (perché qui si trova come convenuto). Filano non verrà condannato.
MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
A titolo derivativo:
il medesimo diritto di proprietà si trasferisce da un titolare ad un altro (NESSUNO PUO’ TRASFERIRE AD UN ALTRO PIU’ DI QUANTO NON ABBIA): se il dante causa, l’autore, non è effettivamente titolare del diritto, non si può trasferire alcunché; se il diritto era gravato da pesi, anche questi automaticamente si trasferiscono all’avente causa.

1)     MANCIPATIO: legittimati i cittadini romani e stranieri muniti di IUS COMMERCII. Si utilizza per le RES MANCIPI. Se si tratta di beni immobili, non occorre che questi siano presenti all’atto, non è automatico anche il passaggio del possesso della cosa (per le cose mobili non era così, perché la disponibilità dell’oggetto doveva essere istantanea ed automatica). Decade in epoca postclassica e Giustiniano definitivamente lo abolisce.

2)     IN IURE CESSIO: legittimati i cittadini romani SUI IURIS, può avere ad oggetto qualsiasi cosa, anzi qualsiasi diritto. Negozio a causa variabile. Subisce lo stesso destino della MANCIPATIO.

3)     Sia MANCIPATIO che IN IURE CESSIO hanno:
a.     CAUSA DI ATTRIBUZIONE: forma, solo se rispetti la forma, la proprietà passa;
b.     CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE: accordo causale di vario tipo, ovvero la forma non dice quale sia la causa (permette comunque il trasferimento della proprietà). Se manca tale causa, il DANTE CAUSA può usare la CONDICTIO INDEBITI (ponendo un fidanzato che vuole la dote delle fidanzata e poi non la sposa, il padre della futura sposa può rientrare in possesso di questo, presumibilmente, denaro).

4)     TRADITIO: consiste nella consegna, ovvero nella messa a disposizione di un bene (anche se non necessariamente materiale). Si può parlare di:
a.     Traditio LONGA MANU
b.     Traditio BREVI MANU, Tizio, inquilino di un appartamento, deve uscire dall’immobile per permettere a Caio di consegnarglielo tramite TRADITIO. Ma questo è un doppio passaggio inutile. Con l’accordo, quindi, si fa una TRADITIO senza cambiare niente dal punto di vista fisico (Tizio passa da detentore a proprietario con accordo). -- > grado più alto di astrazione.

Trasferisce la proprietà civile su cose corporali (oggetto che si tocca) e deve riguardare una RES NEC MANCIPI. È valida se:

1)     Compiuta con intento di trasferire e di acquistare la proprietà;

2)     Compiuta da chi sia proprietario o legittimato ad alienare;

3)     C’è una IUSTA CAUSA TRADITIONIS: accordo sullo scopo per cui avviene la consegna della cosa.

La causa della traditio è costituita dall’accordo sullo scopo dell’avvenuta consegna. Deve essere accompagnata da un preciso accordo, dunque. Così intesa, quindi, la TRADITIO è un negozio causale (se manca l’accordo, la proprietà non è passata). È comunque un negozio a causa variabile (la causa può essere di vario tipo: vendita, donazione, dote…).

5)     LEGATI: sono disposizioni MORTIS CAUSA, contenute nel testamento a titolo PARTICOLARE. Acquistano la loro efficacia alla morte del testatore. A differenza dell’eredità che ha carattere universale, qui si accede solo a titolo particolare. Se c’è un legatario, ci deve essere un erede che accetti l’eredità. Ne esistono di due tipi con efficacia reale:

o   Legato PER VINDICATIONEM: comporta il trasferimento immediato della proprietà dal testatore al legatario, nel momento in cui l’erede accetta (il legatario può rinunciare).

o   Legato PER PRAECEPTIONEM: analogo al precedente, disposto a favore di uno dei coeredi, al quale viene assegnato il legato prima della divisione.

La COMPRAVENDITA NON E’ UN MODO PER TRASFERIRE LA PROPRIETA’ IN DIRITTO ROMANO

Hanno solamente effetti OBBLIGATORI. È solamente un CONTRATTO. Leggi, per cultura personale, art. 1376 C.C.

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