In questa lezione parleremo della proprietà pretoria e dei modi di acquisto della proprietà.
PROPRIETA’ PRETORIA (in BONIS
HABERE)
Nasce nell’ultima età
repubblicana. In questo momento il pretore ritiene equo concedere un’azione a
difesa di chi abbia acquistato res mancipi tramite TRADITIO dal DOMINUS.
Poniamo che usi la TRADITIO, e non la IN IURE CESSIO o la MANCIPATIO:
l’acquirente non è diventato proprietario civile, perché non è stata adoperata
la forma necessaria a trasferire il DOMINIUM di una RES MANCIPI. Si può dire di
lui che è POSSESSORE, ma non PROPRIETARIO. Il pretore, così, introduce dei
requisiti per farlo diventare direttamente proprietario pretorio. Publicio,
pretore nel 67 a.C., tutela chi abbia perso il possesso prima di diventare
proprietario. È un’azione pretoria FICTICIA: si copia un’azione del IUS CIVILE
e aggiunge una FICTIO (lo schema è di IUS CIVILE, ma è azione PRETORIA).
L’azione publiciana, in sostanza,
è una rivendica del proprietario pretorio. La fictio è: “è già trascorso il
tempo necessario per usucapire”. Segue l’ARBITRATUS DE RESTITUENDO e la
CONDEMNATIO. Nell’intentio si dice al giudice di valutare il fatto, come se
fosse passato il tempo necessario. L’attore deve provare tutti i requisiti
dell’USUCAPIONE (gli manca, naturalmente, solo il TEMPO).
Il pretore per tutelare questi
soggetti, prende la rivendica ed inserisce la finzione. Finto questo, basta
provare di avere diritto all’USUCAPIONE per tutto il resto. Azione molto
potente, perché strutturata in modo tale da tutelare tutti i possessori ad USUCAPIONE.
Potrebbe portare a delle iniquità. Occorre distinguere due possibilità:
- Acquisto A NON DOMINO, ho acquistato il diritto all’usucapione perché ho acquistato da un non proprietario (lo sono anche io) -- > se ne perdo il possesso, dal 67 ho l’azione publiciana (NEGOZI AD EFFETTI REALI);
-
ESEMPIO: Tizio aliena a Caio il
cavallo di Sempronio.
- Acquisto
dal DOMINUS ma SENZA LA FORMA IDONEA: caso tipico è quello della traditio
di res mancipi, effettuata dal dominus.
ESEMPIO: Sempronio vende a Filano il proprio cavallo, res mancipi, ed esegue la compravendita con TRADITIO.
- Nel primo caso il pretore inserisce un’eccezione: EXCEPTIO IUSTI DOMINII (eccezione di giusta proprietà, “io sono il proprietario civile di questo”). Provato di essere il proprietario civile, viene assolto e si tiene la cosa in questione. Contro tutti gli altri l’azione publiciana di Caio è vincente (ma non contro il legittimo proprietario). Non si può parlare di DIRITTO REALE (non è ERGA OMNES, non è contro tutti senza eccezioni). Io sono possessore ad usucapionem e contro il proprietario civile nulla posso. A questo punto Caio andrà da Tizio, il quale è responsabile di EVIZIONE (ovvero Caio ha perso il bene per colpa di Tizio).
- Nel
secondo caso, invece, abbiamo il vero caso della proprietà pretoria. Il
possessore può usare l’azione publiciana contro TUTTI, è considerato al
pari di un proprietario. Filano, alla presentazione da parte di Semprono
dell’EXCEPTIO IUSTI DOMINII, ha una REPLICATIO. Tale replicatio si chiama:
REPLICATIO REI VENDITAE et TRADITAE. È una replicazione di cosa venduta e
consegnata con TRADITIO. Si contesta al vero proprietario l’intenzione di
trasferire veramente l’oggetto (la sostanza è che io dovevo diventare
proprietario). Si può anche usare la REPLICATIO DOLI GENERALIS (da
ricondurre almeno in parte all’eccezione): si utilizza se la consegna
della cosa era avvenuta per una causa diversa dalla compravendita.
Ponendo, sempre nel 1° caso, che
Sempronio trovi Caio col suo cavallo, Sempronio può chiamare in giudizio Caio senza
che questo abbia alcuno strumento di difesa e verrà condannato.
Nel 2° caso, invece, Sempronio
agisce contro Filano (paradossalmente) e Filano deve rispondere usando
l’EXCEPTIO uguale alla REPLICATIO (perché qui si trova come convenuto). Filano
non verrà condannato.
MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
A titolo derivativo:
il medesimo diritto di proprietà
si trasferisce da un titolare ad un altro (NESSUNO PUO’ TRASFERIRE AD UN ALTRO
PIU’ DI QUANTO NON ABBIA): se il dante causa, l’autore, non è effettivamente
titolare del diritto, non si può trasferire alcunché; se il diritto era gravato
da pesi, anche questi automaticamente si trasferiscono all’avente causa.
1)
MANCIPATIO:
legittimati i cittadini romani e stranieri muniti di IUS COMMERCII. Si utilizza
per le RES MANCIPI. Se si tratta di beni immobili, non occorre che questi siano
presenti all’atto, non è automatico anche il passaggio del possesso della cosa
(per le cose mobili non era così, perché la disponibilità dell’oggetto doveva
essere istantanea ed automatica). Decade in epoca postclassica e Giustiniano
definitivamente lo abolisce.
2)
IN IURE
CESSIO: legittimati i cittadini romani SUI IURIS, può avere ad oggetto
qualsiasi cosa, anzi qualsiasi diritto. Negozio a causa variabile. Subisce lo
stesso destino della MANCIPATIO.
3)
Sia
MANCIPATIO che IN IURE CESSIO hanno:
a.
CAUSA DI
ATTRIBUZIONE: forma, solo se rispetti la forma, la proprietà passa;
b.
CAUSA DI
GIUSTIFICAZIONE: accordo causale di vario tipo, ovvero la forma non dice
quale sia la causa (permette comunque il trasferimento della proprietà). Se
manca tale causa, il DANTE CAUSA può usare la CONDICTIO INDEBITI (ponendo un
fidanzato che vuole la dote delle fidanzata e poi non la sposa, il padre della
futura sposa può rientrare in possesso di questo, presumibilmente, denaro).
4)
TRADITIO:
consiste nella consegna, ovvero nella messa a disposizione di un bene (anche se
non necessariamente materiale). Si può parlare di:
a.
Traditio
LONGA MANU
b.
Traditio
BREVI MANU, Tizio, inquilino di un appartamento, deve uscire dall’immobile
per permettere a Caio di consegnarglielo tramite TRADITIO. Ma questo è un
doppio passaggio inutile. Con l’accordo, quindi, si fa una TRADITIO senza
cambiare niente dal punto di vista fisico (Tizio passa da detentore a
proprietario con accordo). -- > grado più alto di astrazione.
Trasferisce la
proprietà civile su cose corporali (oggetto che si tocca) e deve riguardare una
RES NEC MANCIPI. È valida se:
1)
Compiuta con intento di trasferire e di
acquistare la proprietà;
2)
Compiuta da chi sia proprietario o legittimato
ad alienare;
3)
C’è una IUSTA CAUSA TRADITIONIS: accordo sullo
scopo per cui avviene la consegna della cosa.
La causa della
traditio è costituita dall’accordo sullo scopo dell’avvenuta consegna. Deve
essere accompagnata da un preciso accordo, dunque. Così intesa, quindi, la
TRADITIO è un negozio causale (se manca l’accordo, la proprietà non è passata).
È comunque un negozio a causa variabile (la causa può essere di vario tipo:
vendita, donazione, dote…).
5)
LEGATI:
sono disposizioni MORTIS CAUSA, contenute nel testamento a titolo PARTICOLARE.
Acquistano la loro efficacia alla morte del testatore. A differenza
dell’eredità che ha carattere universale, qui si accede solo a titolo
particolare. Se c’è un legatario, ci deve essere un erede che accetti l’eredità.
Ne esistono di due tipi con efficacia reale:
o
Legato PER VINDICATIONEM: comporta il
trasferimento immediato della proprietà dal testatore al legatario, nel momento
in cui l’erede accetta (il legatario può rinunciare).
o
Legato PER PRAECEPTIONEM: analogo al precedente,
disposto a favore di uno dei coeredi, al quale viene assegnato il legato prima
della divisione.
La COMPRAVENDITA NON E’ UN MODO PER
TRASFERIRE LA PROPRIETA’ IN DIRITTO ROMANO.
Hanno solamente
effetti OBBLIGATORI. È solamente un CONTRATTO. Leggi, per cultura personale,
art. 1376 C.C.
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