In questa lezione insisteremo ancora sulla riforma costituzionale dell'articolo 117 del 2001.
La
riforma costituzionale del 2001 voleva realizzare in Italia il Federalismo
(insoddisfazione delle Regioni rispetto al potere centrale). L’articolo 5 Cost.
è una sorta di compromesso tra le idee nate in Assemblea Costituente. Le
Regioni vennero create come situazione compromissoria: Stato Regionale è a metà
via tra Stato Centrale e Stato Federale.
La
parola Federalismo individua in senso tecnico un’organizzazione statale in cui
le autonomie hanno forma di stato, che si riuniscono in confederazione. Tanti
stati che mantengono la loro autonomia. Gli stati federali hanno un parlamento,
uno dei cui rami sia rappresentativo degli Stati federati. Siedono (normalmente
in Camera Alta) i rappresentanti degli interessi dei vari Stati.
L’esito
di tutto questo fu la riforma Costituzionale del 2001, che in realtà non portò
a nessuna sovranità delle regioni e non si operò nessun tipo di trasformazione
in Parlamento (per attuare ciò). Oggi come oggi si tenta di spezzare il
bicameralismo perfetto, per fare del Senato una Camera rappresentativa. Ma ci
possiamo credere a questo cambiamento? (ricostruzione ultima lezione in punti)
a)
Le regioni vengono
create nella Costituzioni nel 1948; nel 1972 si applicano i primi principi;
b)
Potestà legislativa
concorrente (alcune materie sono disciplinate attraverso il concorso tra Stato
e Regioni);
c)
Leggi quadro;
d)
Lo Stato comincia a
disciplinare integralmente la materia;
e)
La Corte
Costituzionale preferisce non sanzionare lo Stato, ma afferma che le Regioni
avrebbero potuto far prevalere il loro dettaglio su quello dello Stato
(cedevolezza);
f)
Questa condotta dello
Stato solleticò l’inerzia delle Regioni, che cominciarono a “farsi andare bene”
le leggi quadro incostituzionali;
g)
Negli anni ’80-’90 le
Regioni cominciano a fare la medesima cosa che faceva lo Stato (forzare le
leggi quadro generiche);
h)
Questo innescò un
contenzioso con lo Stato (lo Statalismo cominciava a scricchiolare).
Con i
decreti Bassanini e la riforma costituzionale del 2001 si cercò di porre
rimedio a ciò.
Alcune
materie dovevano essere sottratte alla legislazione statale. Su alcune materie
tipizzate nell’articolo 117 si innescava la potestà legislativa concorrente. La
rivoluzione del 2001 fu proprio quella di invertire il sistema. La potestà
legislativa generale non deve più competere allo stato, ma alle regioni (per
quanto riguarda queste materie). I primi 4 commi e il sesto comma dell’articolo
117 sono FONDAMENTALI.
-
Comma II: lo Stato ha
potestà legislativa in via esclusiva soltanto in alcune materie (è lo Stato che
gode di potestà legislativa esclusiva in alcune materie, indipendentemente
dalle Regioni) -- > esclusiva competenza statale; le materie sottratte alle
regioni sono quelle indicate dall’articolo 117 secondo comma. Sono tutte quelle
materie che richiedono disciplina omogenea su tutto il territorio. Le Regioni
non possono disciplinare il Codice Penale (per esempio). Similmente avviene per
quanto riguarda la materia civile (il Codice Civile, diritti proprietà, diritti
reali…). La competenza è solo dello Stato.
-
Comma III: ripete la RATIO del vecchio articolo
117. La Costituzione afferma che nelle materie di legislazioni concorrente
esige che prima lo Stato definisca il principio fondamentale e le Regioni il
particolare.
-
Comma IV: spettano alle regioni tutte le materie
non espressamente riservate allo Stato.
Sembra una vittoria delle
regioni. Ma allora risolviamo il seguente rompicapo: nel II comma si parla
delle materie di legislazione esclusiva dello Stato. Se troviamo delle materie
nel II comma, come possiamo trovarle anche nel III? È paradossale! È
paradossale paragonare le materie di legislazione esclusiva statale alle
materie che possono essere sottoposte a cedevolezza!
Questi
legislatori hanno creato degli elenchi di materie, molte volte sovrapponentisi,
che inneschino un conflitto stato vs. regioni.
Paradossalmente,
quindi, la rivoluzione del 2001, invece di dare maggiore competenze alle
regioni, acutizza il contrasto fra stato e regioni.
La
tutela della salute dove ci si aspetta di trovarla? Ebbene, non si trova nelle
materie di competenza statale esclusiva, ma nelle materie sottoposte a criterio
concorrente. Qualcuno però ha ribattuto che il diritto alla salute si trova
nella lettera “m” del II comma dell’articolo 117: qui si trovano i cosiddetti
LEP (livelli essenziali di prestazione). La Corte per giustificare gli
interventi statali, quindi, arrivò a dire che ci sono delle materie “materia” e
delle materie “non materia”. Queste ultime sono materie trasversali che
permettono allo Stato di intervenire in leggi di competenza regionale.
Prendiamo
l’esempio dell’istruzione professionale: da chi è definita? SOLO dalle regioni,
perché quando la costituzione dice
“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;”
Nella
materia istruzione interviene solo la Regione, perché se fosse stata competenza
esclusiva dello Stato sarebbe stato citato nel comma 2. In queste materie,
dunque, lo Stato non potrebbe dire niente. Tuttavia: poniamo che Tizio prenda
un diploma professionale a Bari. È possibile che quel diploma non gli venga
riconosciuto a Treviso, perché i sistemi non comunicano? La Corte dice che
questo non è possibile. C’è bisogno di “norme generali sull’istruzione”.
Quindi, lo Stato può intervenire con i LEP (i livelli essenziali di
prestazione). Lo Stato definisce in via legislativa anche ambiti di materia che
dovrebbero competere alle regioni (per definire i livelli essenziali delle
prestazioni).
Oggi le
“materie non materie” si chiamano MATERIE TRASVERSALI (cambiata l’etichetta, la
sostanza non cambia).
La
grande rete dei trasporti si trova nella potestà legislativa concorrente. Lo
Stato fa una legge quadro e le Regioni definiscono il dettaglio. Ma nel caso la
grande opera copra più Regioni? Come si fa a metterle d’accordo?
Con la
sentenza 303 la Corte ci dice che le materie elencate nel II comma
dell’articolo 117 non sono tassative; è anche possibile che altre materie
(nuove), non contemplate, debbano essere riconosciute allo Stato in ragione
della cosiddetta attrazione in
sussidiarietà. (Vedi articolo 118 Costituzione) L’idea della
sussidiarietà nasce dalla Chiesa: nello svolgimento di una certa attività, c’è
bisogno che una certa attività si determini laddove si deve beneficiare di tale
attività. In sostanza: chi è sul territorio sa meglio quali sono i problemi. Se
il livello più vicino al cittadino non è in grado di risolvere un problema, si
demanda l’intervento ad enti mano a mano sempre più superiori. La potestà
amministrativa è in prima battuta dei comuni, poi piano piano si innalza. È
IMPENSABILE CHE NON VI SIA LA POSSIBILITA’ CHE INTERVENTI DI QUESTO TIPO
(costruzione di un’autostrada) SIANO DETERMINATI DALLO STATO. Debbo poter
ipotizzare che lo Stato possa avocare a sé la disciplina di materie che non
possono essere demandate alla disciplina di singole regioni, per motivi di
unitarietà.
Questa
giurisprudenza espressa dalla Corte NON HA ALCUN APPIGLIO testuale.
Tutto
questo per dire che: la riforma del 2001, che doveva essere una rivoluzione, si
è incrinata in senso peggiorativo. Oggi non è dato prevedere quali siano le
materie siano di competenza regionale e quali di competenza statale. Oggi si
parla di POTESTA’ LEGISLATIVA REGIONALE RESIDUALE.
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