lunedì 1 dicembre 2014

22^ LEZIONE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

In questa lezione parleremo di: POSSESSIO, conseguenze di DIRITTO PRETORIO, del principale effetto del possesso nell'ambito di IUS CIVILE e cominceremo ad introdurre la PROPRIETA' PRETORIA.

POSSESSIO
Oggi è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà od altro diritto reale. Il possesso riguarda, oggi, tutti i diritti reali. Consiste nel comportarsi COME SE si fosse proprietari o titolari di USU FRUTTO. Il proprietario, di solito e per lo più, è anche possessore. A volte succede che ci sia un proprietario che non possiede (persona diversa che non è titolare della proprietà).
LA POSSESSIO romana: è la signoria di fatto su di una cosa. Disposizione materiale di una cosa con esclusione di qualsiasi terzo (non permetto ad altri di usarla). Questo significa che la possessio riguarda solo la proprietà. Per diritto romano la possessio è solo esercizio di fatto della cosa (considerata come propria). NON SI E’ MERI POSSESSORI.
Il proprietario può possedere direttamente od INDIRETTAMENTE (tramite un’altra persona): l’inquilino gode della cosa, per esempio. Costui riconosce il diritto di proprietà al legittimo proprietario, pagando l’affitto (ne godo non come se fosse mia, ma perché riconosco la concessione del proprietario che mi dà la casa sotto pagamento) -- > DETENZIONE. Il proprietario POSSIEDE tramite il detentore.
La detenzione è la situazione, in rapporto ad una cosa, più bassa. Riconosco ad un’altra persona un diritto superiore.
Può accadere che il proprietario non sia possessore del bene, ma che vi sia un terzo che invece ne gode come se fosse suo. Il possesso è un FATTO, non un DIRITTO. Quali sono le conseguenze giuridiche importanti che ne derivano? La tutela del possesso è riconosciuta dal pretore e ci sono conseguenze di IUS CIVILE (acquisizione di proprietà tramite USU CAPIONE). Il diritto non vuole che persista troppo a lungo lo sdoppiamento tra proprietario e possessore (chi ne usufruisce diventa legittimo proprietario).

CONSEGUENZE DI DIRITTO PRETORIO:
Il possessore non può essere spossessato dal legittimo proprietario. Il possessore è colui che nell’ambito della lite di una proprietà, assume la veste di convenuto. Da quando la rivendica diventa formulare, il convenuto è agevolato: costui sta tranquillo finché l’attore non prova di essere il reale proprietario. La tutela di questo possesso è garantita dal pretore tramite gli INTERDICTA (tuttora vengono definite AZIONI INTERDITTALI). Dove c’è un’azione, c’è un diritto -- > INTERDETTO -- > è un ordine proclamato dal magistrato -- > sommario esame della situazione -- > istanza di privato contro altro privato -- > se lo ritiene opportuno, il magistrato emana tale interdetto.
L’ordine del pretore non è di IURISDICTIO ma è di IMPERIUM. Se non viene rispettato, allora il mancato rispetto dell’ordine fa sorgere un diritto all’azione a favore del legittimo proprietario. Tramite l’interdetto si trasforma il possesso in un DIRITTO. Gli interdetti possessori sono PROIBITORI: l’ordine è di NON fare qualcosa (esistono anche gli esibitori, restitutori). Con questi interdetti il pretore vieta che sia fatta violenza al possessore (VIM FIERI VETO, vieto che sia fatta violenza). 4 tipi di interdetti:

  1. UTI POSSIDETIS, tutela il possesso su beni immobili (il possessore viene disturbato o spossessato)     --> il pretore emana l’interdetto DUPLICE:
    1. Entrambe le parti non devono usare violenza per modificare la situazione di possesso attuale, a meno che non si tratti nei rapporti di una VITIOSA POSSESSIO: l’ordine vale soltanto se tra attore e convenuto esiste un rapporto di POSSESSIO INIUSTA -- > se è tale, l’ordine non vale (non vale per: violenza, clandestinità o concessione gratuita ma sempre immediatamente revocabile). Se Luca si impossessa di un fondo in modo clandestino, quando Mario torna dai suoi viaggi, può riprendersi la cosa con la forza. Ha la autorizzazione del pretore. Se Mario non ha la forza, passa la possibilità di un’azione.   
    2. Se Luca vende il fondo a Sempronio, S. non risulta possessore ingiusto, perché pensa di aver acquistato lecitamente la proprietà. Il rapporto illecito si può sviluppare tra Mario e Luca. È un concetto relativo (EXCEPTIO POSSESSIONIS -- > l’ordine vale solo se il convenuto non ha portato via in modo violento, clandestino o precario al possessore la cosa).
  2. UTRUBI, tutela i beni MOBILI. È anche questo DUPLICE (v. sopra). È tutelato quello dei due che abbia posseduto più a lungo nell’ultimo anno.
  3. DE VI COTIDIANA, è rivolto soltanto al convenuto (ha funzione recuperatoria). Si applica nel caso in cui ci sia stato uno spoglio violento. Anche lui ha la EXCEPTIO VITIOSAE POSSESSIONIS. Se io vengo spossessato di un bene da Giovanni, ma un mese fa mi ero introdotto clandestinamente nel possesso di Giovanni, Giovanni ha ragione.
  4. DE VI ARMATA, è il più recente, introdotto nel I sec. a.C.. Il pretore dà una tutela PIENA contro lo spossessamento compiuto con una banda armata, anche si tratta di POSSESSOR INIUSTUS (non contiene l’exceptio prima citata).
PRINCIPALE EFFETTO DEL POSSESSO NELL’AMBITO DELLO IUS CIVILE
Il fatto di possedere può portare ad acquistare la proprietà. L’USUCAPIONE detto anche PRESCRIZIONE ACQUISITIVA. È un modo di acquisto della proprietà di IUS CIVILE. Titolo derivativo: il diritto deriva dal diritto di un’altra persona (e.g. compravendita). Titolo originario: la proprietà nasce EX NOVO. L’USUCAPIONE si pensa sia a titolo originario (scaduto il termine nasce una nuova proprietà).

L’USUCAPIONE è un istituto molto antico (riconosciuto già nelle 12 tavole). Se ne parla in collegamento con la MANCIPATIO. Si stabilisce che se nessuno mi disturba nel possesso del mio bene immobile per due anni, ne divento proprietario (1 anno per i beni mobili). Nelle 12 tavole l’idea è che il MANCIPIO DANS non possessore dell’oggetto in questione sia chiamato a restituire il doppio del prezzo nel caso in cui il mancipio accipiens sia chiamato in giudizio dal vero proprietario (perde il bene o il valore del bene). Trascorso 1 anno, però, il vero proprietario non può fare nulla
Requisiti per l’USUCAPIONE:

1)     POSSESSIO;

2)     TEMPUS;

3)     RES HABILIS (la cosa deve essere idonea ad essere USUCAPITA, non sono abili od idonee le cose incorporali o le cose EXTRA COMMERCIUM, come il Colosseo…i fondi provinciali e le cose rubate);

4)     TITULUS od IUSTA CAUSA (è quella ragione oggettiva che sta alla base dell’acquisto, ovvero la causa che giustificherebbe l’acquisto della proprietà se non ci fosse un problema nel passaggio -- >

a.     PRO EMPTORE, possiedo come compratore (la possiedo perché l’ho comprata) una valida compravendita mi avrebbe reso proprietario, ma Tizio (che mi ha venduto la cosa) non è proprietario -- > comincio semplicemente ad USU CAPIRE;

b.     PRO LEGATO;

c.     PRO DONATO;

d.     PRO DOTE;

e.     PRO SOLUTO;

f.      PRO DERELICTO, ovvero abbandono di cosa da parte del proprietario: può essere USUCAPITA.

5)     BONA FIDES (buona fede soggettiva, non quella delle azioni di buona fede, è l’ignoranza di danneggiare un’altra persona -- > io non so che con il mio possesso sto danneggiando il vero proprietario).

Verso la fine del II secolo d.C. viene introdotta la PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS, con gli stessi requisiti, ma tempo più lungo (10 anni INTER PRAESENTES e 20 INTER ABSENTES), cui sono ammessi anche i peregrini e con cui si può acquistare anche la proprietà sui fondi provinciali.
La ricostruzione è diversa perché non si acquista il diritto di proprietà, ma è una PRESCRIZIO ESTINTIVA (estingue l’azione del proprietario). È un istituto processuale: mi trovo chiamato in giudizio dal proprietario. Gli oppongo tale praescriptio (simile ad una eccepito).

LA PROPRIETA’ PRETORIA
Io devo usucapire perché non sono proprietario. Le ipotesi per le quali non sono tale sono:

  1. Ho comprato la cosa perché ho acquistato A NON DOMINO (da un non proprietario);
  2. Io sarei potuto diventare proprietario se fosse stata usata la forma giusta (ipotesi in cui io ho acquistato il possesso, comincio ad usucapire, non ho acquistato la proprietà perché chi mi ha venduto la cosa non ha usato la forma giusta). In questo caso ho una tutela più forte che mi rende in sostanza proprietario. 

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