In questa lezione parleremo del Federalismo e della riforma costituzionale dell'articolo 117, operata nel 2001.
FEDERALISMO
Forma di stato (come il potere politico si svolge sul territorio) regionale: via di mezzo.
Forma di stato centrale: stato unitario centrale, il potere è
accentrato e arriva in via piramidale a varie emanazioni.
Forma di stato federale: riconosce agli enti locali, alle aree
territoriali periferiche così tanta autonomia da essere quasi considerabili al
pari di vari staterelli.
In Italia le regioni sono state
create dalla Costituzione. Chi ha creato i comuni e le province? L’esistenza
dei municipi (sempre in un orizzonte storico) hanno una grandissima e
lunghissima tradizione (medioevo).
Facciamo riferimento all’articolo
5 della Costituzione (Repubblica unica ed indivisibile = modello francese).
Ministero dell’interno = prefetto (articolazione del ministro dell’interno sul
territorio) = sindaco (natura ibrida).
Il punto decisionale è accentrato:
Roma decide attraverso uffici decentrati.
Il modello centrale e
centralizzato si piega verso forme autonomistiche e garantisce il più ampio
decentramento. Le regioni a statuto speciale nascono con la carta
costituzionale (gli statuti delle regioni a statuto speciale nascono come leggi
costituzionali). I primi trasferimenti di potere li abbiamo nel 1970 (legge
delega). I trasferimenti più importanti li avremo nel 1972. I trasferimenti
ancora poco più importanti arrivano nel 1977. Le forme di autonomia nascono in
due modalità diverse:
-
Le autonomie locali rivendicano uno spazio
maggiore rispetto al Regno Unito (nel caso degli USA) e si rendono
indipendenti. Gli stati federati riconoscono uno stato federale centrale. Tanti
stati federati fanno riferimento ad un unico stato federale.
-
Nel caso in cui ci sia già uno stato unitario,
esso garantisce il potere decentrato alle autonomie locali che ancora non
esistono. Io, stato, mi privo di qualcosa, per dare autonomie locali. Il
processo di autonomia rimane sulla carta nel tempo, perché “allo stato non sta
bene delegare troppe competenze” alle regioni. La difficoltà di creare le
regioni deve partire dall’idea che ci sono difficoltà nel riempire costruzioni
autonomistiche.
Uno stato che rinunci a parte
delle proprie competenze rinuncia:
-
Potestà legislativa autonoma (art. 117);
-
Potestà amministrativa autonoma (art. 118);
-
Potestà fiscale autonoma (art. 119).
Naturalmente la potestà più
strategica è la potestà legislativa. La legge è l’atto generale astratto con
cui lo stato o la regione definisce il proprio orientamento. Per definire una
fonte regionale in relazione ad una statale possiamo solamente muoverci nella
direzione di un criterio di competenza.
Prima della grande riforma del
2001: Lo stato ha potestà legislativa generale, MA in alcune materie lo stato
riconosce la potestà legislativa alle regioni. Come si fa a definire lo spazio
regionale? Si definiscono materie in cui le regioni hanno margine decisionale.
Riconosco alle regioni la POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE. Io, stato,
definisco i principi entro i quali tu devi legiferare (LEGGE QUADRO o LEGGE
CORNICE).
Perché si parla di potestà
legislativa concorrente? Perché c’è “concorrenza” (termine inteso come
CONCORSO) tra leggi statali e leggi regionali. LO STATO DEVE DEFINIRE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA E LI
DEFINISCE CON UNA LEGGE CHE DEFINIAMO LEGGE CORNICE O LEGGE QUADRO. LA
REGIONE, DAL CANTO SUO, RENDE OPERATIVI QUESTI PRINCIPI.
La potestà legislativa la
chiamiamo concorrente perché gli statuti delle regioni a statuto speciale
attribuiscono una potestà legislativa ESCLUSIVA (in pratica usiamo un termine
che identifichi le due diverse forme di potestà). Vengono, quindi, individuate
delle materie che possono essere definite in via esclusiva dalle regioni
(IN ASSENZA DI LEGGE QUADRO).
Dal 1948 al 1970 lo Stato non ha trasferito le autonomie
previste in Costituzione. Le regioni hanno dovuto aspettare il 1972. Questo
spiega la difficoltà dello stato di privarsi di risorse. Ma come? Al massimo
dal 1977 le regioni otterranno queste potestà! Non risponde al vero: o lo Stato
fa delle leggi quadro molto precise, o non le fa proprio.
La Corte Costituzionale per
superare questo stallo, dice alle Regioni che possono comunque disciplinare le
materie riconosciutevi dalla Costituzione, e potete desumere i principi fondamentali
dalle leggi statali preesistenti IN ASSENZA DI LEGGI QUADRO. Per evitare ciò,
lo Stato definisce le leggi quadro molto molto dettagliate.
ART. 117 Costituzione. Competenza
dello stato: principi fondamentali. Competenza delle regioni: principi di
dettaglio. Se la legge quadro è troppo particolare, la Regione potrebbe
chiedere (ai sensi dell’articolo 127 Costituzione) l’illegittimità
costituzionale della legge quadro. Una Corte Costituzionale logica avrebbe
dichiarato l’illegittimità della legge quadro e poi l’avrebbe annullata.
La Corte, però, anziché
dichiarare l’illegittimità costituzionale, afferma che le Regioni possono anche
non contare le norme particolari statali, perché le Regioni in un secondo tempo
possono far prevalere il loro dettaglio su quello dello stato. Il dettaglio
statale, quindi, è CEDEVOLE rispetto al dettaglio regionale.
Qual è stato il risultato? Le
regioni più pigre si sono accontentate del dettaglio definito dallo Stato (anni
’80).
Negli anni 90 le Regioni hanno
preso consapevolezza delle loro potenzialità rimaste inespresse. Hanno cercato,
quindi, di rilanciare il processo autonomistico per avere maggiore potestà
legislativa (e quindi maggiori risorse dal centro). Le Regioni, così, hanno
cominciato ad adottare un dettaglio fortemente espansivo (forzare la materia).
Hanno adottato delle leggi regionali che forzassero le leggi statali (es. legge
scolastica: edilizia, bus, borsa di studio… -- > esagero i dettagli. La
Corte, in base all’articolo 127, ha “bastonato” le regioni).
Nel 1997 anche la politica si
accorge che questo contenzioso non va più bene ed è necessario dare maggiore
riconoscimento alle autonomie regionali -- > approvazione nuovo articolo
117.
Lo Stato ha potestà legislativa
piena solamente in alcune materie. Rimane la potestà legislativa concorrente in
alcune materie. Tutto ciò che non è qui né lì rientra nelle competenze
regionali.
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