mercoledì 3 dicembre 2014

24^ LEZIONE DI DIRITTO PUBBLICO.

In questa lezione insisteremo ancora sulla controversia Stato-Regioni, facendo riferimento anche all'articolo 1 delle Preleggi e cominceremo ad introdurre le fonti comunitarie.

L’articolo 1 delle preleggi si colloca prima dell’entrata in vigore della Costituzione (1942). Regolamenta la produzione di leggi generali-astratte. La Costituzione del 1948 ha sottolineato questo carattere. Quali sono i problemi essenziali dell’articolo 117?

  1. Con il II comma lo Stato ha potestà legislativa esclusiva. Il dato che connota questa potestà è “esclusivo”. Le materie che ci debbono necessariamente stare sono il codice penale, civile, la politica immigratoria, la tutela ambientale…ovvero tutte quelle materie che richiedono una disciplina unitaria ed omogenea.
  2. Il III comma ha la sua spiegazione nella sua ultima parte. La potestà legislativa va configurata come “concorrente” perché spetta alle regioni tranne che per i principi fondamentali. Legge statale che definisce i principi fondamentali + legge regionale che definisce il particolare = coordinamento fra stato e regioni (già esistente nel vecchio articolo 117).
  3. Il IV comma indica la rivoluzione vera: tutto quello che non è né nel II comma, né nel III, è di potestà esclusiva delle regioni, speculare alla potestà legislativa dello stato.
Questo sistema finì con lo scontrarsi con una realtà decisamente diversa. Per la prima volta questa legge viene approvata solamente con la maggioranza assoluta. Il primo fu approvato da referendum popolare. Il secondo, elaborato dal centro destra dopo poco tempo, non fu approvato dal popolo.

  1. Questo modello funziona a fatica perché è scritto male, ovvero le materie di competenze diverse si sovrappongono (non sono chiari nemmeno i criteri letterali).
  2. Esistenza, individuata dalla Corte Costituzionale, delle materie trasversali: tali materie sono quelle di competenza ESCLUSIVA dello Stato che, tuttavia, in ragione della giurisprudenza della Corte, possono essere utilizzate dallo Stato per definire i caratteri fondamentali delle leggi esclusive della regione o con potestà concorrente. Queste materie non pongono chiarezza nei rapporti fra stato e regioni.
  3. L’attrazione in sussidiarietà: posto che, qualche materia, come l’organizzazione di grandi opere, ha bisogno di una disciplina unitaria, devo trovare un modo per attribuire allo stato una competenza che sulla carta non ha. Ho bisogno di mettere in piedi un’attività amministrativa (articolo 118 Cost): questo articolo attribuisce l’attività amministrativa:
    1. Dal livello di governo più vicino a dove si è manifestata l’esigenza;
    2. Dal livello di governo appena superiore a dove si è manifestata l’esigenza.
Criterio di attribuzione di un determinato compito al livello di governo-amministrativo più vicino a dove si è manifestata una certa esigenza (sentenza 303 2004).
Se una grande opera non può essere gestita se non dallo Stato, bisogna anche che lo Stato disponga della potestà legislativa per disciplinare l’attività amministrativa. Su questa lo Stato deve avere la piena potestà legislativa (principio di legalità). Il risultato è unico:

LO STATO ARRIVA A DISCIPLINARE MATERIE CHE NON SONO ESPRESSAMENTE CITATE NEL II COMMA DEL 117.

Dell’articolo 117 bisogna categoricamente ricordare il VI comma (parallelismo tra funzione legislativa e funzione regolamentare).
Lo Stato ha potestà regolamentare nelle sole materie in cui gode di potestà legislativa esclusiva. Hai la funzione legislativa? Godi anche di quella regolamentare. Non ce l’hai? Non hai nulla.
Gli statuti sono leggi regionali rinforzate.

LE FONTI COMUNITARIE
Quando parliamo di fonti comunitarie, di cosa vogliamo parlare? Di fatti prodotti dall’UE dai quali discendono regole giuridiche.
Il parlamento europeo NON è un organo munito di rappresentatività. In Europa il parlamento non adotta atti normativi, ma i primi soggetti abilitati sono CONSIGLIO e COMMISSIONE. Se la fonte comunitaria è adottata in concreto da ORGANI NON RAPPRESENTATIVI si parla di DEFICIT di democraticità dell’Unione Europea (in quanto in Consiglio e Commissione siedono Capi di Stato o Capi di Governo o ministri competenti). Oggi come oggi tutto è regolamentato dalle fonti comunitarie. Le fonti sono:

  1. Direttive,
  2. Regolamenti,
  3. Decisioni.
a e b sono le fonti comunitarie per eccellenza. Il procedimento per la loro formazione coinvolge commissione e consiglio (il parlamento concorre ogni tanto con la co-decisione). 

Direttiva: fonte comunitaria che pone agli stati membri degli obiettivi, lasciando agli stati la scelta delle modalità di realizzazione di questo stesso obiettivo. Destinatario: STATO.

Regolamento comunitario: è una fonte comunitaria munita di disciplina piena (con obiettivo e modalità di realizzazione). Destinatario: SINGOLI.
La direttiva richiede di essere portata a compimento dai singoli stati tramite ATTO DI RECEPIMENTO. L’Italia applica la direttiva tramite LEGGE.
Nella struttura del regolamento la disciplina è già completa, piena. Il destinatario non può essere lo stato, perché non ha bisogno di atto di recepimento, ma è indirizzato a SINGOLI.
L’atto di recepimento nulla c’entra con il rinvio fisso. 

Nessun commento:

Posta un commento