Il contratto
deve essere interpretato per capire cosa le parti volevano ottenere. Al di là
di ciò il contratto è idoneo a produrre effetti ulteriori quando vi è
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO, ovvero arricchimento del contratto.
-
Integrazione del CONTENUTO.
-
Integrazione degli EFFETTI.
Nel primo caso
si fa riferimento all’inserimento di clausole ulteriori (si arricchisce di
esse); nel secondo caso il contratto produce effetti ulteriori rispetto a
quelli previsti. Se io aggiungo clausole, queste avranno ulteriori effetti.
- Clausole non volute e previste dalle parti: integrazione
imperativa / dispositiva: si dice imperativa quando la legge prevede
l’inserimento di clausole automaticamente, anche indipendentemente dalla
volontà. La legge prevede le clausole, ma prevede che si inseriscano solo
se le parti non hanno regolato diversamente quegli aspetti (art. 1339) nel
caso di integrazione dispositiva.
La
integrazione dispositiva è da ricondurre all’articolo 1340: le clausole d’uso
sono clausole inseribili in contratti di un certo tipo, con determinati
contenuti. Se le parti non hanno regolato quanto previsto dalla clausola d’uso,
questa integra il contratto. Questa è l’integrazione del contenuto del
contratto.
Le clausole
d’uso sono GLI USI CONTRATTUALI.
(Parentesi sul
concetto di USO).
Si incontra
all’articolo 1 delle preleggi; se ne parla quando si parla di interpretazione
di contratto (1368); gli usi contrattuali (1340).
Sono i
cosiddetti usi normativi o consuetudini: sono comportamenti ripetuti nella
società, fino al punto in cui nella società matura l’idea che quei
comportamenti sono dovuti. Questa è una fonte di diritto oggettivo (vincola
tutti).
Gli usi
contrattuali, invece, sono clausole abituali, determinati regole contrattuali
che sono utilizzate in modo costante, all’interno di certe contrattazioni. Non
hanno altro valore se non quello di clausole contrattuali (non hanno valore del
diritto oggettivo).
Vi sono poi
gli usi di interpretazione del contratto (1368): queste pratiche, usi
interpretativi, generano la difficoltà di catalogarli tra usi normativi o usi
contrattuali. Queste regole interpretative, essendo rivolte a tutti, sono
assimilabili ad usi normativi, piuttosto che ad uso contrattuali (regole di
comportamento riguardante una determinata area geografica).
(Parentesi
chiusa).
Si prenda ora
in considerazione l’INTEGRAZIONE NEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO. Il contratto
produce degli effetti ulteriori, e lo fa sempre secondo l’articolo 1374 (il
contratto, infatti, obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso,
ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e, in
mancanza, secondo gli usi o l’equità).
Anche qui,
comunque, durante l’esecuzione del contratto, vige la clausola di buona fede
(art. 1375): in questo articolo si enuncia questa clausola dal punto di vista
oggettivo. C’è stato, però, bisogno di un’opera di concretizzazione della
clausola di buona fede che ha portato alla formulazione molto utilizzata dai
giudici: la buona fede nell’esecuzione del contratto esige che ciascun
contraente, mentre esercita i diritti che derivano dal contratto, deve sempre
curare di non pregiudicare gli interessi dell’altra parte. Si dice che questo
dovere di cura cessa nel momento in cui costa un sacrificio eccessivo curare
gli interessi altrui (esempio: un Comune vende ad un privato un palazzo
storico. L’accordo prevede che il prezzo di vendita venga pagato a rate e
l’accordo prevede che il termine per il pagamento della prima rata decorra dopo
un anno dal momento della conclusione del contratto. Questo meccanismo di
pagamento si spiega: dal lato del Comune per evitare di perdere i contributi
statali, dal lato del compratore per evitare di sborsare tutti i soldi in una
volta. Chi compra, naturalmente, per svolgere l’attività alberghiera, dovrà
modificare il palazzo per usi commerciali. Se avesse ottenuto i permessi
necessari, avrebbe potuto dare il via ai lavori. Il compratore sollecita e le
autorizzazioni arrivano una settimana prima della scadenza dell’anno.
L’imprenditore non paga perché non ne ha la possibilità e da qui nasce la
causa. Allora: si è comportato in buona fede il contraente “Comune”, sapendo
che l’adempimento dell’imprenditore sarebbe dipeso dalla velocità dell’apparato
burocratico di emanare le autorizzazioni necessarie?).
Art. 1372:
norma che indica l’efficacia vincolante del contratto, ma è una norma che
racchiude un principio dove si pone attenzione sul fatto che la forza di legge
cui l’articolo 1372 fa riferimento riguarda le parti. Ci impone di distinguere
tra la posizione delle parti e di chi non è stato parte del contratto (ovvero
di tutti gli altri che non sono contraenti, terzi): il contratto ha forza di
legge soltanto per le parti. Questo principio è detto di RELATIVITA’ DEGLI
EFFETTI DEL CONTRATTO. Il principio di relatività viene esplicitato nel II
comma dell’articolo 1372 in cui si dice che non produce effetti rispetto ai
terzi, se non nei casi previsti dalla legge. L’ipotesi più importante di queste
deroghe si trova nella figura nell’articolo 1411, del contratto a favore di
terzi: è il contratto concluso tra due soggetti chiamati “stipulante” e
“promittente”, con cui i due convengono che il soggetto terzo acquisti i
diritti contrattuali nei confronti del promittente (acquista il diritto in capo
al terzo beneficiario di ottenere una prestazione dal promittente). Questo
schema contrattuale costituisce uno strumento a disposizione dei privati per
realizzare i propri interessi, per realizzare proprio tali interessi (può
presentare dei vantaggi). Si proceda con un esempio: si pensi all’ipotesi in
cui Tizio sia il padre di Sempronio (beneficiario); Sempronio vuole iniziare
una sua attività e chiede i soldi al papà. Costui, al posto di donare i soldi
al figlio, vende qualcosa per liquidare il figlio (poniamo: vende una casa per
incassare il denaro): in questo modo si evitano doppie tassazioni. Si ponga,
ancora, che Tizio sia debitore di Caio. Tizio vende la casa e chiede a
Sempronio, il compratore della casa, di versare i soldi della vendita
direttamente a Caio, il suo creditore.
Questo modello
presenta dei problemi: l’acquisto del diritto è un effetto del contratto
stipulato tra stipulante e promittente (quando Tizio vende la casa a Sempronio,
stipulando un contratto a favore di Caio, nel momento in cui la vendita è conclusa,
Caio ottiene il denaro). Questo meccanismo riproduce un principio già
incontrato varie volte: normalmente gli effetti favorevoli non vengono mai
rifiutati. Questo consente alla legge di utilizzare un meccanismo di acquisto
del diritto automatico, salvo la facoltà di rifiutare l’acquisto del diritto se
indesiderato (art. 1333, 1236…) -- > tutti casi in cui si attribuisce un
vantaggio (la legge prevede questo automaticamente: sarebbe illogico rifiutare
un beneficio gratuito). Se il terzo beneficiario preferisce non ricevere il
beneficio è in grado di rifiutarlo.
Tale articolo
prevede un altro tipo di atteggiamento: poniamo che il beneficiario (il figlio)
dichiari di voler approfittare della situazione (il valore e l’effetto
giuridico specificamente ricondotti a questa situazione si colgono dal fatto
che la prestazione può essere revocata da colui che beneficia un terzo: verso
se stesso o verso un altro. Tieni bene a mente questo. L’effetto della accettazione è
quello di rendere IRREVOCABILE la stipulazione fatta a suo favore). Il
contratto a favore di terzi ha la caratteristica di essere uno di quegli
strumenti per realizzare una pianificazione successoria: supponiamo che Tizio
voglia lasciare i soldi al suo amico Caio. Tizio potrebbe scegliere la via del
testamento; può anche decidere di stabilire una compravendita con Sempronio di
un determinato bene in suo possesso, il cui pagamento sarà dovuto a Caio, dopo
la morte di Tizio. In questo modo si evita la disciplina per successione.
Questo è un tema molto attuale e periodicamente attuale, in quanto si presenta
molto spesso nell’attività professionale di un tecnico del diritto. Se c’è una
vicinanza alla materia testamentaria, come in questo caso, anche l’accettazione
da parte di chi ne beneficia non rende irrevocabile la stipulazione fatta a favore,
appunto, di chi ne beneficia. Il testamento, quindi, esattamente come il
contratto a favore di terzi utilizzato come testamento, è sempre revocabile.
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