domenica 12 aprile 2015

15^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il contratto deve essere interpretato per capire cosa le parti volevano ottenere. Al di là di ciò il contratto è idoneo a produrre effetti ulteriori quando vi è INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO, ovvero arricchimento del contratto.
-        Integrazione del CONTENUTO.
-        Integrazione degli EFFETTI.
Nel primo caso si fa riferimento all’inserimento di clausole ulteriori (si arricchisce di esse); nel secondo caso il contratto produce effetti ulteriori rispetto a quelli previsti. Se io aggiungo clausole, queste avranno ulteriori effetti.
  1. Clausole non volute e previste dalle parti: integrazione imperativa / dispositiva: si dice imperativa quando la legge prevede l’inserimento di clausole automaticamente, anche indipendentemente dalla volontà. La legge prevede le clausole, ma prevede che si inseriscano solo se le parti non hanno regolato diversamente quegli aspetti (art. 1339) nel caso di integrazione dispositiva.
La integrazione dispositiva è da ricondurre all’articolo 1340: le clausole d’uso sono clausole inseribili in contratti di un certo tipo, con determinati contenuti. Se le parti non hanno regolato quanto previsto dalla clausola d’uso, questa integra il contratto. Questa è l’integrazione del contenuto del contratto.
Le clausole d’uso sono GLI USI CONTRATTUALI.
(Parentesi sul concetto di USO).
Si incontra all’articolo 1 delle preleggi; se ne parla quando si parla di interpretazione di contratto (1368); gli usi contrattuali (1340).
Sono i cosiddetti usi normativi o consuetudini: sono comportamenti ripetuti nella società, fino al punto in cui nella società matura l’idea che quei comportamenti sono dovuti. Questa è una fonte di diritto oggettivo (vincola tutti).
Gli usi contrattuali, invece, sono clausole abituali, determinati regole contrattuali che sono utilizzate in modo costante, all’interno di certe contrattazioni. Non hanno altro valore se non quello di clausole contrattuali (non hanno valore del diritto oggettivo).
Vi sono poi gli usi di interpretazione del contratto (1368): queste pratiche, usi interpretativi, generano la difficoltà di catalogarli tra usi normativi o usi contrattuali. Queste regole interpretative, essendo rivolte a tutti, sono assimilabili ad usi normativi, piuttosto che ad uso contrattuali (regole di comportamento riguardante una determinata area geografica).
(Parentesi chiusa).
Si prenda ora in considerazione l’INTEGRAZIONE NEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO. Il contratto produce degli effetti ulteriori, e lo fa sempre secondo l’articolo 1374 (il contratto, infatti, obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge e, in mancanza, secondo gli usi o l’equità).  
Anche qui, comunque, durante l’esecuzione del contratto, vige la clausola di buona fede (art. 1375): in questo articolo si enuncia questa clausola dal punto di vista oggettivo. C’è stato, però, bisogno di un’opera di concretizzazione della clausola di buona fede che ha portato alla formulazione molto utilizzata dai giudici: la buona fede nell’esecuzione del contratto esige che ciascun contraente, mentre esercita i diritti che derivano dal contratto, deve sempre curare di non pregiudicare gli interessi dell’altra parte. Si dice che questo dovere di cura cessa nel momento in cui costa un sacrificio eccessivo curare gli interessi altrui (esempio: un Comune vende ad un privato un palazzo storico. L’accordo prevede che il prezzo di vendita venga pagato a rate e l’accordo prevede che il termine per il pagamento della prima rata decorra dopo un anno dal momento della conclusione del contratto. Questo meccanismo di pagamento si spiega: dal lato del Comune per evitare di perdere i contributi statali, dal lato del compratore per evitare di sborsare tutti i soldi in una volta. Chi compra, naturalmente, per svolgere l’attività alberghiera, dovrà modificare il palazzo per usi commerciali. Se avesse ottenuto i permessi necessari, avrebbe potuto dare il via ai lavori. Il compratore sollecita e le autorizzazioni arrivano una settimana prima della scadenza dell’anno. L’imprenditore non paga perché non ne ha la possibilità e da qui nasce la causa. Allora: si è comportato in buona fede il contraente “Comune”, sapendo che l’adempimento dell’imprenditore sarebbe dipeso dalla velocità dell’apparato burocratico di emanare le autorizzazioni necessarie?).
Art. 1372: norma che indica l’efficacia vincolante del contratto, ma è una norma che racchiude un principio dove si pone attenzione sul fatto che la forza di legge cui l’articolo 1372 fa riferimento riguarda le parti. Ci impone di distinguere tra la posizione delle parti e di chi non è stato parte del contratto (ovvero di tutti gli altri che non sono contraenti, terzi): il contratto ha forza di legge soltanto per le parti. Questo principio è detto di RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO. Il principio di relatività viene esplicitato nel II comma dell’articolo 1372 in cui si dice che non produce effetti rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge. L’ipotesi più importante di queste deroghe si trova nella figura nell’articolo 1411, del contratto a favore di terzi: è il contratto concluso tra due soggetti chiamati “stipulante” e “promittente”, con cui i due convengono che il soggetto terzo acquisti i diritti contrattuali nei confronti del promittente (acquista il diritto in capo al terzo beneficiario di ottenere una prestazione dal promittente). Questo schema contrattuale costituisce uno strumento a disposizione dei privati per realizzare i propri interessi, per realizzare proprio tali interessi (può presentare dei vantaggi). Si proceda con un esempio: si pensi all’ipotesi in cui Tizio sia il padre di Sempronio (beneficiario); Sempronio vuole iniziare una sua attività e chiede i soldi al papà. Costui, al posto di donare i soldi al figlio, vende qualcosa per liquidare il figlio (poniamo: vende una casa per incassare il denaro): in questo modo si evitano doppie tassazioni. Si ponga, ancora, che Tizio sia debitore di Caio. Tizio vende la casa e chiede a Sempronio, il compratore della casa, di versare i soldi della vendita direttamente a Caio, il suo creditore.
Questo modello presenta dei problemi: l’acquisto del diritto è un effetto del contratto stipulato tra stipulante e promittente (quando Tizio vende la casa a Sempronio, stipulando un contratto a favore di Caio, nel momento in cui la vendita è conclusa, Caio ottiene il denaro). Questo meccanismo riproduce un principio già incontrato varie volte: normalmente gli effetti favorevoli non vengono mai rifiutati. Questo consente alla legge di utilizzare un meccanismo di acquisto del diritto automatico, salvo la facoltà di rifiutare l’acquisto del diritto se indesiderato (art. 1333, 1236…) -- > tutti casi in cui si attribuisce un vantaggio (la legge prevede questo automaticamente: sarebbe illogico rifiutare un beneficio gratuito). Se il terzo beneficiario preferisce non ricevere il beneficio è in grado di rifiutarlo.

Tale articolo prevede un altro tipo di atteggiamento: poniamo che il beneficiario (il figlio) dichiari di voler approfittare della situazione (il valore e l’effetto giuridico specificamente ricondotti a questa situazione si colgono dal fatto che la prestazione può essere revocata da colui che beneficia un terzo: verso se stesso o verso un altro. Tieni bene a mente questo. L’effetto della accettazione è quello di rendere IRREVOCABILE la stipulazione fatta a suo favore). Il contratto a favore di terzi ha la caratteristica di essere uno di quegli strumenti per realizzare una pianificazione successoria: supponiamo che Tizio voglia lasciare i soldi al suo amico Caio. Tizio potrebbe scegliere la via del testamento; può anche decidere di stabilire una compravendita con Sempronio di un determinato bene in suo possesso, il cui pagamento sarà dovuto a Caio, dopo la morte di Tizio. In questo modo si evita la disciplina per successione. Questo è un tema molto attuale e periodicamente attuale, in quanto si presenta molto spesso nell’attività professionale di un tecnico del diritto. Se c’è una vicinanza alla materia testamentaria, come in questo caso, anche l’accettazione da parte di chi ne beneficia non rende irrevocabile la stipulazione fatta a favore, appunto, di chi ne beneficia. Il testamento, quindi, esattamente come il contratto a favore di terzi utilizzato come testamento, è sempre revocabile.

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