venerdì 17 aprile 2015

18^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il contratto può essere inteso come atto e come rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto nascente dal contratto, ogni contratto è destinato a finire. Il rapporto giuridico è destinato a durare nel tempo e il rapporto non ha più ragione di esistere. In certi casi il rapporto contrattuale cessa anticipatamente, ovvero viene interrotto. A questo fenomeno allude l’articolo 1372: il contratto può cessare anticipatamente in due ordini di casi:
-        Mutuo consenso: accordo tra le parti (tra gli stessi contraenti) con cui esse decidono di far cessare il patto contrattuale.
-        Cause ammesse dalla legge: il contratto cessa in base ad un intervento del giudice o in base ad un diritto che si chiama di recesso (ciò avviene in casi in cui interviene il giudice, ovvero di risoluzione del contratto). Le tre figure sono:
o   Inadempimento;
o   Eccessiva onerosità;
o   Impossibilità sopravvenuta.
Il diritto di recesso è quel diritto che la legge accorda ad una delle parti o ad entrambe che provoca lo scioglimento del contratto tramite dichiarazione unilaterale. Solo una parte, con suo atto proprio, provoca lo scioglimento del contratto. Il diritto di recesso può essere stabilito dai contraenti e accordato ad una delle due parti o ad entrambe. L’articolo che in questo caso ci interessa è il 1373: contratti di durata e ad esecuzione continuata/periodica. Questi sono contratti in cui una parte esegue una prestazione continuativa (contratto di fornitura di energia elettrica, del gas); i contratti ad esecuzione istantanea sono quei contratti che si esauriscono in una sola volta. Il diritto di recesso può essere esercitato sin tanto che il contratto non abbia cominciato ad essere eseguito. Nei contratti ad esecuzione continuata, invece, la regola è diversa: il contratto può essere sciolto tramite recesso anche quando l’esecuzione è cominciata, ma non si può pretendere il recesso retroattivo. Queste regole sono contenute nell’articolo 1373 commi I e II.
IL DIRITTO DI RECESSO VA STUDIATO ASSIEME ALLA CAPARRA (domanda FREQUENTE).
La caparra è una somma di denaro che viene consegnata da un contraente ad un altro contraente al momento del contratto: la somma di denaro che io verso al negoziante è una caparra. Se le cose vanno come devono la caparra va imputata alla prestazione dovuta (un bene da 1000 euro deve venire ad esistenza: il compratore verso 200 euro di CAPARRA e verserà gli altri 800 al momento della consegna). Tutto questo è scritto nel codice civile all’articolo 1385 I comma. Se una delle parti del contratto versa la caparra e l’altra non adempie agli obblighi derivanti dal contratto, si verifica un problema: la caparra può essere CONFIRMATORIA o PENITENZIARIA. In questo caso ci troviamo di fronte ad un caso di CAPARRA CONFIRMATORIA: in questa ipotesi si colloca il caso di mancata esecuzione delle prestazioni dovute. Qualora ciò accada, la parte NON inadempiente ha tutti i rimedi che la legge mette a disposizione contro il contraente infedele (risoluzione per inadempimento del contratto). Nell’ipotesi in cui sia stata data campagna confirmatoria e una delle due non adempie, l’altra parte può recedere dal contratto con una conseguenza ulteriore: se chi recede ha dato la caparra, avrà diritto al doppio della caparra versata. Nel caso opposto, la parte che ha ricevuto la caparra la può trattenere. L’EFFETTO DELLA CAPARRA E’ QUELLO DI ATTRIBUIRE UN DIRITTO DI RECESSO AL CONTRAENTE NON INADEMPIENTE: il diritto di recesso ce l’ha nel caso in cui sia previsto nel contratto o nel caso in cui abbia versato la caparra.
CAPARRA PENITENZIALE
È una somma di denaro versata da Tizio a Caio, legati da vincolo contrattuale: il contratto già prevede il diritto di recesso (il diritto di recesso non è NON previsto come nel primo caso). La differenza è che nel caso di caparra penitenziale il diritto di recesso può essere esercitato nel momento in cui il contraente ci ripensi e pensi di provocare lo scioglimento del contratto.
La caparra penitenziale resta pur sempre una somma di denaro: la legge prevede una ulteriore figura che si chiama MULTA PENITENZIALE. Articolo 1373 III comma: qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questa ha effetto quando la prestazione è eseguita. Se eserciterai il diritto di recesso saranno versati i soldi previsti.
CLAUSOLA PENALE (artt.1382 – 1384)
Clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata somma di denaro. Tizio e Caio si obbligano: Tizio deve fornire materiali X a Caio entro il xy 2015. Tizio e Caio stabiliscono che per ogni giorno di ritardo il debitore dovrà versare x euro di penale. L’utilità di questa clausola penale riporta alla regola dell’articolo 1218 del CC: il debitore, infatti, che non esegue l’adempimento dovuto, è tenuto al risarcimento del danno. Questa è la RATIO. Questa, quindi, è un’azione giudiziale in cui si applica il principio che riguarda l’onere della prova (art. 2697): bisogna indicare la circostanza che costituisce fondamento del diritto fatto valere in sede di domanda giudiziale. Il creditore ha l’onere di dimostrare il danno, il credito e l’inadempimento. La cosa più difficile, naturalmente, è provare il danno dato dal ritardo dell’inadempimento. La clausola penale fornisce una quantificazione monetaria EX ANTE data dal danno dell’inadempimento. La norma prevede che l’effetto sia quello di limitare il risarcimento a quello dell’importo previsto dalla penale (art. 1382). La clausola penale però non viene mai prevista per la seconda funzione che essa ha: solitamente l’importo previsto è largamente superiore al danno conseguente da un normale ritardo dell’inadempimento. Dato che il debitore sa che nell’ipotesi in cui non adempia deve pagare una somma superiore in caso di inadempimento a titolo di risarcimento del danno, allora il debitore è stimolato ad adempiere. Il che genera un pericolo di abusi: una parte subisce la forza contrattuale dell’altra parte. La penale viene inserita in contratti laddove c’è una disparità di forze tra i contraenti. La legge prevede uno specifico rimedio contro questi abusi all’articolo 1384: la penale può essere ridotta dal giudice se l’obbligazione è stata eseguita in parte, oppure se l’ammontare della penale è MANIFESTAMENTE eccessivo. Il giudice può ridurre la penale in questi due casi.
-        Esecuzione parziale: si pensi a che le parti hanno stabilito che entro il 30 aprile deve essere consegnata una tonnellata di rame e che se entro quella data non viene consegnata la quantità concordata, il debitore paga 1.000.000 di euro di penale. Supponiamo che il debitore consegni 900 chili di rame: questo è adempimento parziale.
-        La penale è manifestamente eccessiva: il giudice può ridurre equitativamente l’ammontare della penale.
Le parti contraenti possono incidere sull’efficacia del contratto non soltanto prevedendo la clausola di recesso, ma anche una clausola che condizioni gli effetti del contratto. La condizione apposta agli effetti del contratto consiste nell’apposizione di un evento FUTURO ed INCERTO (evento non ancora verificatosi, di cui nessuno sa l’esito). Se l’evento è futuro ma non incerto, il contratto non sarà sottoposto a condizione, ma a termine. Deve essere un evento di cui non si sa nulla. La vendita è condizionata alla eventualità che l’Italia vinca i prossimi mondiali di calcio, per esempio. La clausola che vincola gli effetti del contratto prende il nome di clausola condizionale. La condizione può essere:
-        Sospensiva, nel caso in cui gli effetti cominciano a prodursi se ed in quanto l’effetto futuro ed incerto si verifichi;
-        Risolutiva, l’avvenuta condizione causa lo scioglimento del contratto.
Nel contratto condizionale c’è necessariamente, data la stessa nozione di condizione, un periodo di tempo in cui non si sa se l’evento futuro ed incerto si verificherà oppure no (da oggi a quando si verifica l’evento saremo nell’incertezza, PENDENZA DELLA CONDIZIONE). Questo periodo provoca nei contraenti il dubbio sulla produzione di effetti o sul fatto che tali effetti siano producibili o meno. Nel caso di condizione sospensiva, il compratore si trova in una situazione di poter diventare proprietario ma di non esserlo ancora. Nell’altro caso, il venditore, che ha perso la proprietà della casa, potrebbe tornare in proprietà della casa se l’Italia vincesse i prossimi Mondiali. C’è sempre, quindi, uno dei due contraenti ad un interesse al verificarsi della condizione: questo interesse giustifica un potere che durante la pendenza del termine consiste nella possibilità di compiere atti conservativi sul bene (1353).
Il secondo problema è la possibilità di compiere atti di disposizione sul bene già ceduto sotto condizione: fino a che non si verifica l’evento, non si sa se il contratto sarà efficace o meno. Si pone il problema di capire, quindi, se il compratore sotto condizione risolutiva può o meno vendere il bene ad altri. Chi ha comprato la casa è proprietario della casa ma colui il quale potrebbe tornare proprietario si trova in una situazione di aspettativa dell’eventualità di tornare proprietario della casa. La legge dice che chi ha venduto sotto condizione sospensiva è sottoposto a stessa condizione della prima (Tizio vende a Caio sotto condizione risolutiva; Caio ne diventa proprietario del bene. Caio vuole vendere a Sempronio. Se vende, venderà a stessa condizione risolutiva con cui Tizio ha venduto a Caio).
Terza regola che riguarda la fase di pendenza della condizione: è una regola che si riconduce al principio generale di buona fede. La clausola generale di buona fede si incontra in caso di pendenza della condizione: è una finzione di avveramento della condizione. Bisogna distinguere le condizioni a seconda del tipo di evento dedotto:
-        Condizioni CASUALI: il verificarsi non dipende in alcun modo dalla volontà delle parti.
-        Condizioni POTESTATIVE: rientra nella sfera di controllo dei contraenti. Il verificarsi dipende da una volontà del contraente che ha interesse al verificarsi dell’evento.
-        Condizioni MISTE: sono condizione che dipendono per il 50% dalle parti e per il 50% non dalle parti.
Può succedere che una delle due parti non voglia l’avveramento dell’evento: Caio venderà a Tizio la barca se Tizio riuscirà a correre da Treviso a Padova in due ore. Tizio perde interesse e rallenta, compiendo la corsa in 3 ore. Art. 1359.
CONDIZIONI ILLECITE/IMPOSSIBILI: le prime sono condizioni in cui l’evento dedotto in condizione sia contrario a
-        Ordine pubblico;
-        Norme imperative;
-        Buon costume.
La condizione illecita rende nullo l’intero contratto.
Le seconde possono essere SOSPENSIVE o RISOLUTIVE. Sono eventi che non potranno mai verificarsi. Le parti non vogliono la compravendita, è evidente: se Caio dice che venderà la casa a Tizio a condizione che Tizio salti 5 metri da fermo, esse non vogliono il contratto. Il contratto, nel caso di condizione sospensiva, è nullo.

Se è risolutiva, il contratto non è affatto nullo: la condizione risolutiva (impossibile) si considera non apposta.

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