venerdì 17 aprile 2015

17^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Ogni atto viene trascritto contro la persona che in esso viene ad assumere la veste di dante causa. Il principio di continuità di trascrizione è principio “re” della compravendita immobiliare. La pubblicità immobiliare è su base personale. In alcune aree d’Italia il sistema viene utilizzato su base reale, cioè gli atti con oggetti beni immobili, vengono trascritti secondo il criterio rappresentato dal singolo bene immobile oggetto di trascrizione. Il problema è quello di INDIVIDUARE il bene immobile (non si sta parlando solo di una casa, ma anche di una campagna per esempio…). Il sistema del catasto è un sistema in cui tutti i singoli beni immobili vengono raccolti in base alle loro mappe (rendita catastale, particella, metri quadrati…). Questo sistema del catasto è un sistema di identificazione dei beni immobili e nei sistemi di pubblicità immobiliare ogni singolo bene catastalmente individuato viene indicato nel pubblico registro (catasto, appunto). La differenza fra sistemi pubblicitari a base reale-personale è un retaggio storico: il secondo è basato sul sistema francese; il primo è un sistema basato su quello dei paesi germanici. Nella prospettiva del principio di continuità delle trascrizioni il discorso ci riconduce ai diritti e doveri che riguardano la compravendita di beni registrati (immobili o mobili che essi siano).
La pubblicità, quindi, vuole fornire in modo COMPLETO e CHIARO la costituzione di diritti su beni immobili, soprattutto (vanno trascritti i contratti e ogni possibile atto che determini una circolazione immobiliare). La circolazione avviene anche MORTIS CAUSA: art. 2648. Deve essere, infatti, trascritto l’atto con cui l’erede acquista l’eredità, nei casi in cui l’eredità comprende diritti ereditari. Se il defunto ha fatto testamento con cui lascia in legato ad una persona un determinato bene immobile (legato: si acquista automaticamente, è un beneficio accordato al legatario che diventa automaticamente proprietario, salvo la possibilità di rifiutare l’acquisto). Art. 2643: devono essere trascritte anche le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti citati nei numeri precedenti (testuale dall’articolo del CC). In funzione di questa panoramica completa, bisogna trascrivere tutte le vicende che riguardano il bene immobile. Questo vale anche nel caso dell’articolo 2932: se il preliminare non viene rispettato, la proprietà promessa in vendita può essere ottenuta attraverso una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Stessa cosa vale ex articolo 1706: acquisti del mandatario. Il mandante può chiedere al mandatario di acquistare per conto suo una casa. Caio, il mandatario, dopo aver acquistato la casa, decide di non volerla più alienare al mandante, Tizio. Tizio, alquanto alterato, si rivolge al giudice per ottenere gli stessi effetti dell’alienazione da parte di Caio.
Altro esempio: articolo 938. Poniamo che la costruzione di una villa richieda che qualche parte della costruzione vada ad occupare in buona fede (ignoranza senza volontà di ledere il diritto dell’altro) il fondo del vicino. Il vicino può chiedere in 3 mesi l’opposizione: se lo fa, il primo deve demolire la parte che ha occupato il fondo del vicino. Se non lo fa, il giudice fa pagare al primo il doppio del costo del terreno e un risarcimento del danno, ma gli passa la proprietà di quel solo “fazzoletto di fondo” dalla sua costruzione occupato. Il processo civile si conclude con un atto giudiziario che si chiama pronuncia del giudice o sentenza. Il processo civile inizia con un atto di citazione o un ricorso (atto giudiziale) che contiene una domanda giudiziale (rivolta al giudice, domanda di produrre una certa sentenza). Il giudice risponderà con una certa sentenza. Tra il momento in cui si pone la domanda e il momento in cui viene emessa la sentenza, intercorre del tempo. Il giudice, dopo la prima udienza, chiede alle parti quali prove deve assumere ai fini della sentenza. Ascolta i testimoni, la difesa e pronuncia la sentenza. Un processo normale in tribunale dura dai due ai tre anni. Cosa succede dopo la sentenza? Si pensi all’ipotesi in cui colui il quale ha presentato la domanda al giudice abbia effettivamente ragione e la sentenza gli dia ragione. Il tempo necessario per avere la sentenza è un tempo che è considerato come rischio, in quanto colui che presenta la domanda potrebbe intanto vendere, alienare l’immobile oggetto della causa. La domanda giudiziale, quindi, posta da chi ha ragione, va a svantaggio di chi ha ragione, in quanto il tempo richiesto è esageratamente lungo. Qui si rinviene un controsenso: pur volendo tutelare chi ha ragione, il tempo smisuratamente lungo crea un danno a colui che ha ragione. Per risolvere tale contraddizione la legge prevede la possibilità di trascrivere l’atto introduttivo del giudizio con cui si chiede al giudice di pronunciare una sentenza di quelle che devono essere trascritte (artt. 2651,52,53). L’effetto di tale trascrizione è quello di prenotare l’effetto di trascrizione della sentenza (effetto PRENOTATIVO): la domanda giudiziale trascritta prenota l’effetto: gli effetti di tale trascrizione RETROAGISCONO.
Supponiamo che tra A e B ci sia un contratto preliminare stipulato il 31.12.12. B si rifiuta di stipulare il contratto definitivo. La sentenza arriva il 31.12.15. In questi tre anni cosa può accadere? Che B cede a C il 31.12.14. Quando A ottiene la sentenza, la trascrizione di C prevale ex articolo 2644. La legge, allora, consente ad A di trascrivere la domanda con cui chiede la sentenza. Supponiamo che la domanda venga presentata e trascritta il 31.12.13. B vende a C (trascrivendo) il 31.12.14. La sentenza accoglie la domanda di A. Grazie alla trascrizione della domanda giudiziale, è come se la sentenza fosse stata trascritta il 31.12.13. La prenotazione non è degli effetti della sentenza, ma è la prenotazione degli effetti della sentenza. Nel caso invece la ragione sia di B si chiede la cancellazione di trascrizione della domanda. Se c’è una domanda trascritta nessuno compra, il bene è fuori mercato.
Questo sistema presenta una fondamentale lacuna che riguarda una delle ipotesi più frequenti di atti circolatori di diritti reali immobiliari. Si ripensi all’esempio sopra presentato: c’è il contratto preliminare, c’è la domanda di sentenza, trascrizione di sentenza…
Supponiamo che il contratto preliminare sia del 31.12.13 e che preveda che il contratto definitivo debba essere stipulato il 31.12.14. A e B sono obbligati al contratto definitivo: data la conformazione dell’obbligo ne consegue che fino al 31.12.14 A non può pretendere la stipulazione del contratto definitivo. Dato che non c’è alcun inadempimento addebitabile a B, A non ha la possibilità di adempiere l’obbligo non ancora adempiuto. La domanda sarà presentabile il 1.1.15. Prima di quel momento B è in regola. Nel periodo dal 31.12.13 al 31.12.14 B vende a C (1.7.14) che trascrive. B è obbligato a stipulare il contratto definitivo con A, ma A non ha la tutela fornita dalla trascrizione della domanda giudiziale. A può trascrivere la domanda sono dal 1.1.15, abbiamo detto. Gli effetti, quindi, saranno producibili solo da questa data. A non ha alcuna tutela, A ha perso ogni possibilità di acquistare quel bene. Il sistema originario presenta questo vuoto di tutela: una legge ha introdotto l’articolo 2645bis. Questo articolo richiede la prescrizione del preliminare redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Anche questo ha effetto di prenotazione. La trascrizione del contratto definitivo, esecuzione del contratto preliminare, prevale sulle trascrizioni trascritte (e si scusi il gioco di parole) dopo la prima trascrizione.
Nel sistema attuale le parti possono scegliere di fare un contratto preliminare come preferiscono, ma se le parti vogliono godere della tutela sopra-detta, devono stipulare il preliminare sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Il che genera una ricerca, da parte della legge, di evitare anche l’evasione da parte di chi stipula un preliminare del preliminare.
Il discorso sulla trascrizione si deve completare con un’ultima notazione: la trascrizione riguarda i diritti sui beni immobili. Per i beni mobili le regole sono diverse: ci sono, e ce lo dice l’articolo 815, alcuni beni mobili per i quali è prevista l’iscrizione in pubblici registri. Tale articolo, III libro, afferma che i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e alle disposizioni che riguardano i beni mobili in generale (art. 2683 e sgg). Questi sono i beni mobili registrati e sono divisi in 3 categorie:
-        Autoveicoli -- > PRA, pubblico registro automobilistico. Le regole sono molto simili a quelle sopra citate;
-        Navi -- > codice civile + codice navigazione: navi maggiori (matricola marittima) e natanti da diporto;
-        Aeromobili -- > aerei o alianti o qualsiasi cosa voli: Registro Aeronautico Italiano (RAI).

Questi sono beni mobili registrati: esiste un pubblico registro con atti e contratto che hanno l’effetto di costituire un diritto su bene mobile. La definizione è molto più ampia, però: l’elemento che identifica il bene mobile registrato è il registro in cui sono inseriti questi beni mobili (auto, navi…). Questi non sono affatto gli unici beni mobili registrati: alcuni sono importanti, come ad esempio i film (ogni opera cinematografica viene iscritto nel pubblico registro per la cinematografia, SIAE…), le opere architettoniche, letterarie, fotografiche (pubblico registro opere protette: Ministero dei Beni Culturali ed Architettonici). A parte questi beni registrati, l’avvento del computer ha determinato l’istituzione di una serie di registri pubblici di beni (quota gas effetto serra passato da un’azienda all’altra in conseguenza del protocollo di Kyoto).

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