martedì 5 maggio 2015

25^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

L’errore cui si riferisce la disciplina del 1429 e 1430 è uno dei due tipi di errore rilevanti previsti nel codice civile: errore vizio o anche errore motivo, errore che cade nel processo di formazione della volontà individuale. Non è più un processo giuridicamente perfetto. L’errore motivo non è un errore sui motivi: occorre attenzione per non confondere questi due. L’errore sui motivi indica l’ipotesi in cui il singolo creda in una determinata fattispecie. L’errore motivo è quindi diverso dall’errore sui motivi. In questo caso l’errore commesso dalla persona è irrilevante, in quanto il motivo è irrilevante. L’unico caso di rilevanza del motivo è l’ipotesi del motivo illecito comune e determinante.
La seconda categoria rispetto all’errore vizio o motivo è denominata categoria dell’errore ostativo. È preso in considerazione al 1433: l’errore non riguarda il processo di formazione della volontà individuale. La volontà individuale infatti si articola lungo un percorso del tutto esente da errore. L’errore avviene nel momento in cui la volontà formatasi all’interno della persona viene espressa all’esterno, è un errore sulla dichiarazione o sulla trasmissione della dichiarazione.
L’ultima regola che riguarda l’errore è l’ipotesi dell’articolo 1432 che riguarda un secondo fenomeno di rettifica del contratto erroneo (a meno che non riguardi la quantità). Altra ipotesi di rettifica è il cosiddetto mantenimento del contratto rettificato. La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere (art. 1432).
VIOLENZA MORALE – III CAUSA DI ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO
Minaccia per uno dei contraenti di stipulare il contratto. Una minaccia è un’alternativa (o la borsa o la vita). Effettivamente la volontà si forma in modo perfetto: ma non è libera. Il contratto, quindi, è ritenuto dalla legge annullabile. La minaccia causa la annullabilità del contratto perché priva di libertà la decisione di stipulare il contratto. La minaccia deve essere di un male ingiusto e notevole. Per capire se il male è notevole, l’articolo 1435 il male deve fare impressione sopra una persona sensata, avendo anche ragione della età di ciascuno, del sesso e delle condizioni della persona. Il male è notevole quando il male minacciato non solo è rivolto ai beni o alla persona, ma anche quando il male minacciato riguarda i parenti più stretti (art. 1436). Se invece il male minacciato riguarda altri soggetti allora la legge afferma che deve valutare il giudice (prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice). Il solo timore reverenziale, però, non è causa di annullamento del contratto. La minaccia del fallimento non è causa di annullamento del contratto, così dice il 1438, a meno che non sia fonte di vantaggi ingiusti.
Occorre ora chiarire come la violenza si chiami violenza morale anche se il male minacciato è un male fisico: non va confusa questa figura con la violenza fisica! È l’ipotesi in cui una persona venga costretta ad esprimere la propria volontà fisicamente (una persona molto anziana viene costretta a stipulare il contratto prendendole la mano e firmando per lei). La violenza è morale anche se il male minacciato è fisico. Il fatto che venga minacciato un male fisico non toglie che la minaccia sia una violenza non fisica ma morale.
La minaccia è causa di annullamento del contratto anche il minacciante non è il contraente. Se la violenza proviene da un terzo il contratto è annullabile.
IL DOLO
Il dolo è un imbroglio che ha determinato una decisione erronea. Il dolo contrattuale è indicato all’articolo 1439 tramite l’uso della parola “raggiro”. L’uso di questo termine ha sempre fatto pensare che il dolo sia causa di annullabilità del contratto e che racchiude dentro di sé una macchinazione. Questo ha sempre posto il problema se la reticenza costituisse dolo. Se c’è una macchinazione il contratto può essere annullato: se c’è solo il silenzio, dolo OMISSIVO, il contratto non è annullabile per dolo, ma la parte che lo ha stipulato avrà diritto ad un risarcimento del danno. Il dolo induce in errore: la parte imbrogliata stipula il contratto perché si sbaglia. Il senso del dolo è che c’è anche qui un errore, ma se l’errore è frutto di dolo esso è sempre rilevante. Questo dolo è causa di annullamento del contratto quando senza il raggiro il contratto non sarebbe stato concluso. Questo dolo si chiama anche dolo determinante o dolo CAUSAM DANS, senza il quale il contratto non sarebbe stato concluso. Potrebbe anche accadere che ci sia l’imbroglio, ma che sarebbe stato concluso lo stesso anche senza l’imbroglio, magari a condizioni diverse. Questa seconda ipotesi di dolo si chiama DOLO INCIDENTE. Nel caso di dolo incidente il contratto è valido e resta tale. L’articolo 1440, però, afferma che il contraente in mala fede risponde dei danni. L’autore del raggiro è tenuto a risarcire l’altra parte del danno che è stato provocato col raggiro.
Questo dolo prende il nome di dolo contrattuale, per distinguerlo dal dolo extra contrattuale. Questo è quel dolo che si riferisce all’articolo 2043 (“qualunque fatto DOLOSO o colposo…”). Il fatto doloso che provoca il danno è il comportamento con cui si è volontariamente provocato un danno ad un’altra persona. Questa concezione di dolo va sotto il nome di dolo extra contrattuale.

Nel caso di dolo contrattuale la legge prende in esame il fatto che il dolo potrebbe essere ordito da Tizio, ma che Caio, il raggirato, concluda il contratto con Sempronio (art. 1439). Il contratto è annullabile solo nel momento in cui i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Nella violenza morale il contratto sarà annullabile sempre e comunque; nel caso di dolo c’è la valutazione di buona fede. Nel caso di contratto annullabile per incapacità di intendere e di volere (1425) richiede la mala fede dell’altro contraente.

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