martedì 5 maggio 2015

22^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Il contratto può essere atto pubblico, giuridico e rapporto giuridico. Se si tiene presente che il contratto può essere visto che il contratto può essere visto in questo duplice modo, i difetti giuridici del contratto si possono ripartire tra difetti che riguardano l’atto e vizi che riguardano il rapporto.
Nel primo caso si può parlare anche di invalidità del contratto ed in particolare dei tre tipi di invalidità del contratto:
-        Nullità;
-        Annullabilità;
-        Rescindibilità.
I vizi che riguardano il rapporto giuridico del contratto generano i tre casi di risoluzione del contratto per inadempimento del contratto o per eccessiva onerosità del contratto.
NULLITA’ DEL CONTRATTO
La nullità del contratto è considerata la invalidità più grave perché ciò che contraddistingue un contratto nullo è il fatto che esso non produce alcuno degli effetti voluti dalle parti o previsti dalla legge. Il contratto nullo non produce mai alcun effetto giuridico. Le parti di un contratto nullo non avranno alcun mutamento nella realtà giuridica. È come se il contratto non fosse mai stato stipulato. Sul piano del diritto privato ciò che è stato fatto è del tutto inidoneo a produrre un effetto giuridico. Il contratto di compravendita di un bene immobile che sia nullo non modifica nullo di quello che era previsto prima della sua conclusione. Questa è la nullità. LE CAUSE
Le cause sono indicate nel codice all’articolo 1418, soprattutto nel I comma. La violazione della norma provoca la nullità del contratto non solo in casi in cui il problema è risolto dalla legge stessa, ma anche in casi in cui ciò che conta è la natura imperativa della norma, quandanche la legge nulla preveda. Si prenda come esempio ciò che è determinato nell’articolo 1261 o nell’articolo 5 (che è sicuramente una norma imperativa) CC. Si hanno casi in cui la nullità è specificamente prevista (1261), casi in cui la nullità non è specifica sanzione (5). Questo non cambia la causa di nullità: questa caratteristica della norma imperativa che può essere anche frutto dell’interpretazione, fa sì che sia un catalogo aperto. In quei casi la violazione determina ugualmente nullità del contratto: questa caratteristica della nullità viene indicata dicendo che la nullità è virtuale, contrapponendola all’annullabilità testuale. Con questa differenza si intende dire che le ipotesi in cui il contratto è nullo sono da verificare nei casi in cui le norme siano imperative o meno.
Il I comma del 1418, quindi, è il fulcro del sistema della nullità. Il II comma dell’articolo 1418, invece, indica altri QUATTRO articoli a cui fare riferimento (1325, 1343, 1345, 1346). La nullità del contratto è un vizio fondamentalmente determinato dalla violazione di norme imperative. Se il contratto è nullo esso è totalmente improduttivo di effetti. Ma cosa succede se c’è un contratto nullo?
Il tema fondamentale diventa quello del trattamento di un contratto nullo: caratteristiche dell’azione giudiziale e della sentenza. Come viene disciplinato sul piano processuale il fatto che il contratto sia nullo? Art. 1421 e art. 1422. Queste due regole che attengono a caratteristiche del processo civile al cui interno venga richiesta la pronuncia di nullità del contratto, possono essere richiamate attraverso una domanda giudiziale. Il giudico è investito di una domanda con la quale le parti chiedono al giudice di pronunciare una sentenza e questa sentenza può essere di tre tipi:
-        Di condanna: il giudice accerta che chi fa valere un diritto abbia quel diritto e condanna l’altra parte a tenere un certo comportamento. Dopo la condanna c’è il processo ESECUTIVO per la soddisfazione dell’interesse della parte vittoriosa.
-        Costitutiva: crea nuove situazione giuridiche soggettive, fa nascere nuovi diritti e nuovi obblighi in capo alle parti in causa (art. 2932, sentenza che non obbliga a stipulare il contratto definitivo, ma la sentenza stessa produce gli stessi effetti giuridici che avrebbe portato il contratto se stipulato definitivamente).
-        Di accertamento-dichiarativa: sentenza anche detta di mero accertamento. Sono casi in cui il giudice si limita ad accertare e dichiarare quale sia la situazione giuridica esistente tra le parti. Il giudice viene chiamato a dirimere la lite accertando quale sia la situazione giuridica fra le parti. Si pensi alla sentenza per la dichiarazione giudiziale per la paternità: il figlio partorito è figlio di persona ignota. In questo caso la madre, il figlio, il padre e il PM si recano dal giudice per verificare la paternità del signor X. Oppure: quando si chieda al giudice di giudicare la validità del contratto. Il giudice si limita a dichiarare la situazione giuridica tra le parti. La sentenza di questo tipo è di accertamento di una situazione esistente tra le parti.
Da questa caratteristica fondamentale discendono le caratteristiche della azione volta a ottenere la sentenza. Da questa caratteristica discende il contenuto delle regole di cui agli articoli 1421 e 1422.
L’articolo 1422 sottolinea la imprescrittibilità dell’azione di nullità. Solitamente dopo 10 anni di inerzia di un titolare di un diritto il diritto stesso è estinto, causa di prescrizione del diritto. L’articolo 1422 prevede che il diritto di chiedere una sentenza di nullità del contratto è un diritto imprescrittibile: può essere chiesto sempre, senza limiti di tempo. Questa regola discende dalla circostanza che la sentenza è di accertamento.
Il giudice dovrà dichiarare, chiarire, accertare quale sia la verità dei fatti. Anche la azione volta ad ottenere la sentenza di nullità è imprescrittibile. Si possono prescrivere i diritti di ripetizione: se il contratto nullo prevedeva il pagamento di un prezzo, e dopo 20 anni uno dei due si accorge della nullità del contratto, quei soldi non potranno più essere ripetuti.
L’articolo 1421: è una regola che chiarisce chi possa chiedere la nullità del contratto. Nel caso di nullità il giudice può pronunciare d’ufficio la nullità del contratto (Tizio vende a Caio l’immobile con contratto in forma orale. Tizio chiede la condanna di Caio al pagamento del prezzo. Caio si difende dicendo che ha già pagato. Caio chiede al giudice di affermare che ha già pagato. Ma il giudice accerterà la nullità del contratto e respingerà la richiesta del pagamento del prezzo). Queste cause di nullità sono diventate molto numerose, in quanto occorre sapere che tutte le disposizioni che riguardano le attività contrattuale tra professionista e consumatore dispongono che la loro violazione comporti la nullità del contratto, per evitare che il professionista possa approfittare di questa sua violazione per realizzare un lucro. La materia del contratto del consumatore rientra nel “salvo che la legge disponga altrimenti…” dell’articolo 1421.
La disciplina della nullità si completa con altri tre articoli, che si ispirano al principio di economicità dei mezzi giuridici. La legge vuole evitare che la attività giuridicamente rilevante sia troppo costosa. Queste norme riguardano:
-        Nullità parziale del contratto;
-        Nullità nel contratto plurilaterale;
-        Conversione del contratto nullo.
Art. 1419, 1420, 1424.
Art. 1419: è una soluzione alternativa a considerare il contratto totalmente nullo o totalmente valido. Si deve dimostrare che le parti avrebbero avuto interesse al contratto anche senza le clausole colpite da nullità (prova di resistenza). Se il contratto resiste a questa prova allora resta valido anche senza quelle clausole: se le parti, viceversa, non avessero mai stipulato il contratto, allora non resta valido. La stessa regola si usa nei contratti plurilaterali: contratti con tre o più parti. Può avvenire che la causa di nullità colpisca il vincolo di uno degli associati. In questo caso la legge afferma che il contratto resta in piedi tra coloro che lo hanno stipulato se il vincolo con Tizio (il quale vincolo cade per legge) non sia fondamentale.
Art. 1424: le parti hanno stipulato un contratto nullo. Il contratto da loro stipulato deve presentare tutti i requisiti di un contratto diverso da quello che andava stipulato. Se il contratto supera la prova di resistenza, allora il contratto resterà valido tra le parti, altrimenti no.

Art. 1350 (num. 8), esempio per l’art. 1424: Tizio e Caio fanno in forma orale un contratto di locazione della durata di 12 anni. Questo contratto ha forma di un contratto di locazione valido fino a 9 anni. Se Tizio e Caio hanno interesse ad un contratto di locazione della durata di 9 anni, allora il contratto verrà convertito in un contratto diverso, ma valido, della durata di 9 anni; anche qui vi è il principio di economicità del diritto.

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