Il contratto può essere atto
pubblico, giuridico e rapporto giuridico. Se si tiene presente che il contratto
può essere visto che il contratto può essere visto in questo duplice modo, i
difetti giuridici del contratto si possono ripartire tra difetti che riguardano
l’atto e vizi che riguardano il rapporto.
Nel primo caso si può parlare
anche di invalidità del contratto ed in particolare dei tre tipi di invalidità
del contratto:
-
Nullità;
-
Annullabilità;
-
Rescindibilità.
I vizi che riguardano il rapporto
giuridico del contratto generano i tre casi di risoluzione del contratto per
inadempimento del contratto o per eccessiva onerosità del contratto.
NULLITA’ DEL CONTRATTO
La nullità del contratto è
considerata la invalidità più grave perché ciò che contraddistingue un
contratto nullo è il fatto che esso non produce alcuno degli effetti voluti
dalle parti o previsti dalla legge. Il contratto nullo non produce mai alcun
effetto giuridico. Le parti di un contratto nullo non avranno alcun mutamento
nella realtà giuridica. È come se il contratto non fosse mai stato stipulato.
Sul piano del diritto privato ciò che è stato fatto è del tutto inidoneo a
produrre un effetto giuridico. Il contratto di compravendita di un bene
immobile che sia nullo non modifica nullo di quello che era previsto prima
della sua conclusione. Questa è la nullità. LE CAUSE
Le cause sono indicate nel codice
all’articolo 1418, soprattutto nel I comma. La violazione della norma provoca
la nullità del contratto non solo in casi in cui il problema è risolto dalla
legge stessa, ma anche in casi in cui ciò che conta è la natura imperativa
della norma, quandanche la legge nulla preveda. Si prenda come esempio ciò che
è determinato nell’articolo 1261 o nell’articolo 5 (che è sicuramente una norma
imperativa) CC. Si hanno casi in cui la nullità è specificamente prevista
(1261), casi in cui la nullità non è specifica sanzione (5). Questo non cambia
la causa di nullità: questa caratteristica della norma imperativa che può essere
anche frutto dell’interpretazione, fa sì che sia un catalogo aperto. In quei
casi la violazione determina ugualmente nullità del contratto: questa
caratteristica della nullità viene indicata dicendo che la nullità è virtuale,
contrapponendola all’annullabilità testuale. Con questa differenza si intende
dire che le ipotesi in cui il contratto è nullo sono da verificare nei casi in
cui le norme siano imperative o meno.
Il I comma del 1418, quindi, è il
fulcro del sistema della nullità. Il II comma dell’articolo 1418, invece,
indica altri QUATTRO articoli a cui fare riferimento (1325, 1343, 1345, 1346). La
nullità del contratto è un vizio fondamentalmente determinato dalla violazione
di norme imperative. Se il contratto è nullo esso è totalmente improduttivo di
effetti. Ma cosa succede se c’è un contratto nullo?
Il tema fondamentale diventa
quello del trattamento di un contratto nullo: caratteristiche dell’azione
giudiziale e della sentenza. Come viene disciplinato sul piano processuale il
fatto che il contratto sia nullo? Art. 1421 e art. 1422. Queste due regole che
attengono a caratteristiche del processo civile al cui interno venga richiesta
la pronuncia di nullità del contratto, possono essere richiamate attraverso una
domanda giudiziale. Il giudico è investito di una domanda con la quale le parti
chiedono al giudice di pronunciare una sentenza e questa sentenza può essere di
tre tipi:
-
Di
condanna: il giudice accerta che chi fa valere un diritto abbia quel
diritto e condanna l’altra parte a tenere un certo comportamento. Dopo la
condanna c’è il processo ESECUTIVO per la soddisfazione dell’interesse della
parte vittoriosa.
-
Costitutiva:
crea nuove situazione giuridiche soggettive, fa nascere nuovi diritti e nuovi
obblighi in capo alle parti in causa (art. 2932, sentenza che non obbliga a
stipulare il contratto definitivo, ma la sentenza stessa produce gli stessi
effetti giuridici che avrebbe portato il contratto se stipulato
definitivamente).
-
Di
accertamento-dichiarativa: sentenza anche detta di mero accertamento. Sono
casi in cui il giudice si limita ad accertare e dichiarare quale sia la
situazione giuridica esistente tra le parti. Il giudice viene chiamato a
dirimere la lite accertando quale sia la situazione giuridica fra le parti. Si
pensi alla sentenza per la dichiarazione giudiziale per la paternità: il figlio
partorito è figlio di persona ignota. In questo caso la madre, il figlio, il
padre e il PM si recano dal giudice per verificare la paternità del signor X.
Oppure: quando si chieda al giudice di giudicare la validità del contratto. Il
giudice si limita a dichiarare la situazione giuridica tra le parti. La
sentenza di questo tipo è di accertamento di una situazione esistente tra le
parti.
Da questa caratteristica
fondamentale discendono le caratteristiche della azione volta a ottenere la
sentenza. Da questa caratteristica discende il contenuto delle regole di cui
agli articoli 1421 e 1422.
L’articolo 1422 sottolinea la
imprescrittibilità dell’azione di nullità. Solitamente dopo 10 anni di inerzia
di un titolare di un diritto il diritto stesso è estinto, causa di prescrizione
del diritto. L’articolo 1422 prevede che il diritto di chiedere una sentenza di
nullità del contratto è un diritto imprescrittibile: può essere chiesto sempre,
senza limiti di tempo. Questa regola discende dalla circostanza che la sentenza
è di accertamento.
Il giudice dovrà dichiarare,
chiarire, accertare quale sia la verità dei fatti. Anche la azione volta ad
ottenere la sentenza di nullità è imprescrittibile. Si possono prescrivere i
diritti di ripetizione: se il contratto nullo prevedeva il pagamento di un
prezzo, e dopo 20 anni uno dei due si accorge della nullità del contratto, quei
soldi non potranno più essere ripetuti.
L’articolo 1421: è una regola che
chiarisce chi possa chiedere la nullità del contratto. Nel caso di nullità il
giudice può pronunciare d’ufficio la nullità del contratto (Tizio vende a Caio
l’immobile con contratto in forma orale. Tizio chiede la condanna di Caio al
pagamento del prezzo. Caio si difende dicendo che ha già pagato. Caio chiede al
giudice di affermare che ha già pagato. Ma il giudice accerterà la nullità del
contratto e respingerà la richiesta del pagamento del prezzo). Queste cause di
nullità sono diventate molto numerose, in quanto occorre sapere che tutte le
disposizioni che riguardano le attività contrattuale tra professionista e
consumatore dispongono che la loro violazione comporti la nullità del
contratto, per evitare che il professionista possa approfittare di questa sua
violazione per realizzare un lucro. La materia del contratto del consumatore
rientra nel “salvo che la legge disponga altrimenti…” dell’articolo 1421.
La disciplina della nullità si
completa con altri tre articoli, che si ispirano al principio di economicità
dei mezzi giuridici. La legge vuole evitare che la attività giuridicamente
rilevante sia troppo costosa. Queste norme riguardano:
-
Nullità parziale del contratto;
-
Nullità nel contratto plurilaterale;
-
Conversione del contratto nullo.
Art. 1419, 1420, 1424.
Art. 1419: è una soluzione
alternativa a considerare il contratto totalmente nullo o totalmente valido. Si
deve dimostrare che le parti avrebbero avuto interesse al contratto anche senza
le clausole colpite da nullità (prova di resistenza). Se il contratto resiste a
questa prova allora resta valido anche senza quelle clausole: se le parti,
viceversa, non avessero mai stipulato il contratto, allora non resta valido. La
stessa regola si usa nei contratti plurilaterali: contratti con tre o più
parti. Può avvenire che la causa di nullità colpisca il vincolo di uno degli
associati. In questo caso la legge afferma che il contratto resta in piedi tra
coloro che lo hanno stipulato se il vincolo con Tizio (il quale vincolo cade
per legge) non sia fondamentale.
Art. 1424: le parti hanno
stipulato un contratto nullo. Il contratto da loro stipulato deve presentare
tutti i requisiti di un contratto diverso da quello che andava stipulato. Se il
contratto supera la prova di resistenza, allora il contratto resterà valido tra
le parti, altrimenti no.
Art. 1350 (num. 8), esempio per
l’art. 1424: Tizio e Caio fanno in forma orale un contratto di locazione della
durata di 12 anni. Questo contratto ha forma di un contratto di locazione
valido fino a 9 anni. Se Tizio e Caio hanno interesse ad un contratto di
locazione della durata di 9 anni, allora il contratto verrà convertito in un
contratto diverso, ma valido, della durata di 9 anni; anche qui vi è il
principio di economicità del diritto.
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