L’ANNULLABILITA’
Sentenza che pronuncia
l’annullamento del contratto. Il contratto pur essendo viziato è efficace:
produce i suoi effetti. Un contratto nullo è del tutto inidoneo a produrre
alcun effetto giuridico. Data l’esistenza del vizio questo contratto può essere
eliminato tramite una sentenza di annullamento. Il contratto è annullabile e il
contratto è annullato solo per effetto della sentenza del giudice e produce i
suoi effetti fino alla sentenza del giudice. Quando è annullato i suoi effetti
vengono posti nel nulla.
Si può classificare la sentenza
di annullamento tra le sentenze costitutive. Prima della sentenza di
annullamento v’è un contratto, ancorché annullabile, mentre dopo la sentenza il
contratto non c’è più. Se c’è un contratto di compravendita annullabile, la
proprietà passa al compratore, il quale ha l’obbligo di pagare il prezzo al
venditore. Tutto questo dura fintanto che non viene pronunciata una sentenza di
annullamento.
Il secondo elemento da
evidenziare sta nel fatto che, come recita l’articolo 1441, l’annullamento del
contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito
dalla legge. La legittimazione spetta solo ad una delle parti del contratto: in
particolare questa legittimazione spetta alla parte nel cui interesse è
stabilito dalla legge. Ciò vuol dire che quando v’è un contratto annullabile
l’azione di annullamento è un rimedio che serve a tutelare un interesse
stabilito dalla legge. Le cause di annullamento del contratto sono situazioni
che vanno contro un interesse protetto di una delle parti contraenti. Solo la
parte il cui interesse è protetto dal rimedio di annullabilità del contratto
potrà richiedere l’annullamento del contratto stesso. Ma contro cosa serve
proteggere il contraente? Bisogna evidenziare le cause di annullabilità del
contratto. Esse sono testuali, non virtuali (come per la nullità):
-
Incapacità di un contraente (legale o di
intendere e di volere);
-
Errore;
-
Violenza (minaccia);
-
Dolo (imbroglio).
È annullabile il contratto
stipulato da una persona che abbia una di queste prerogative. Occorre pensare a
come ogni decisione di stipulare un contratto sia presa dall’individuo sulla
base di un processo mentale sempre con le medesime caratteristiche. Questo
processo mentale si ripete quale che sia il contratto che deve essere
stipulato. Questo esprime la autonomia contrattuale delle parti (art. 1322). Le
parti, infatti, possono stipulare liberamente i contratti che preferiscono.
“Liberamente” sta ad indicare il fatto che la legge attribuisce alle parti la
facoltà di decidere liberamente: la legge vuole e garantisce che la volontà sia
frutto di una valutazione razionale dei costi e dei benefici della scelta. La
legge richiede che il processo psicologico sia autentico, consapevole. Deve
essere un processo mentale da cui derivi un contratto frutto della libera
decisione della persona umana. Ciascuno di alcuni eventi sono fatti,
circostanze che alterano le caratteristiche della formazione della volontà
contrattuale. L’annullabilità del contratto tutela e garantisce la libertà
contrattuale. Il primo contraente, colui il quale ha espresso una volontà
viziata perché in condizione di dolo, si troverà nella possibilità di
richiedere l’annullamento del contratto oppure di continuare a dare esecuzione
al contratto stesso. Il senso della annullabilità del contratto è quello di
tutelare il contraente la cui volontà è affetta da uno dei vizi sopra citati.
INCAPACITA’ (art. 1425): rileva
nella forma della incapacità legale di agire o nell’incapacità di intendere e
di volere (rispettivamente primo e secondo comma). La capacità legale di agire
manca in caso di persona minore di 18 anni e in caso di persona maggiorenne, ma
che si trovi in una condizione per cui la legge prevede la giustifica della
privazione della capacità d’agire. Nel primo caso la legge prevede che l’individuo
minore d’età sia una persona priva della maturità sufficiente per compiere
scelte libere.
Il secondo comma, invece, prevede
l’incapacità di intendere e di volere. È requisito per la annullabilità del
contratto non solo la condizione di incapacità della persona, ma anche la
malafede dell’altro contraente (cfr. art. 428). È richiesto ai contraenti,
invece, di comportarsi in modo leale e corretto. Si parla di malafede in quanto
lo stato di incapacità di intendere e di volere, se non apertamente percepibile
dall’altro contraente, deve essere visibile (se in buona fede, non gli si può
rimproverare alcunché). Questa esigenza non si pone nel caso di incapacità
legale.
ERRORE: è uno sbaglio. Una delle
due parti nello stipulare il contratto si sbaglia (art. 1428). Il contratto può
essere annullato quando l’errore è essenziale e riconoscibile dall’altro
contraente. Gli errori essenziali sono errori determinanti la volontà; quando
si parla di riconoscibilità si fa riferimento a chi ha stipulato il contratto con
chi si è sbagliato (l’altro avrebbe potuto accorgersi del fatto di stipulare il
contratto con errore di uno dei due). Perché l’errore essenziale è causa di
annullamento solo se riconoscibile? Art. 1431: l’errore si considera
riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze,
all’attualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe potuto
rilevarlo. Il contraente che si sta accorgendo dell’errore dell’altro dovrebbe
consentire e fornire al contraente che si sta sbagliando l’avviso dell’errore.
Questo è un comportamento leale e corretto.
Nel caso in cui l’altra parte non
avvisi dell’errore, quella parte può subire l’azione di annullamento. Questo
discorso vale se e solo se L’ERRORE E’ RICONOSCIBILE. L’errore deve rientrare
in uno dei tipi di errore elencati all’articolo 1429.
L’errore sarà causa di
annullamento del contratto se e solo se ricade in uno dei casi elencati
all’articolo 1429:
-
Errore
sulla natura del contratto, cade sul tipo contrattuale (la parte offre una
determinata somma per avere il bene ritenendo di comprarlo, ma in realtà
stipula un contratto di locazione);
-
Errore
sull’oggetto del contratto, errore dato da un fraintendimento
(1467,1468,1469,1470);
-
Errore
che cade sull’identità dell’oggetto della prestazione o una qualità dello
stesso, il contratto con il quale il mandante si accorda con il mandatario
sul compiersi determinati atti, ad esempio, non ha un oggetto ben determinato;
-
Errore
che cade sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente determinanti il consenso,
basti pensare ai casi di omonimia, nel primo caso, o comunque al caso in
cui l’altro contraente non abbia delle qualità che il primo richiede;
-
Errore di
diritto, ragione unica o principale del contratto, ignoranza del contenuto
di una norma giuridica o cattiva interpretazione di essa. Ma in che modo questo
si concilia con il brocardo IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT? L’errore di diritto
per cui un contratto preliminare per l’acquisto di un bene immobile può essere
utilizzato come causa di annullamento del contratto definitivo. Ecco che tale
regola è perfettamente coerente al principio latino sopra citato.
Vi è un’altra ipotesi di errore
essenziale: errore di calcolo fatto dai contraenti (art. 1430). Questo non dà
luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica: l’errore di calcolo
deve essere determinante il consenso per l’annullamento.
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