martedì 5 maggio 2015

23^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

L’ANNULLABILITA’
Sentenza che pronuncia l’annullamento del contratto. Il contratto pur essendo viziato è efficace: produce i suoi effetti. Un contratto nullo è del tutto inidoneo a produrre alcun effetto giuridico. Data l’esistenza del vizio questo contratto può essere eliminato tramite una sentenza di annullamento. Il contratto è annullabile e il contratto è annullato solo per effetto della sentenza del giudice e produce i suoi effetti fino alla sentenza del giudice. Quando è annullato i suoi effetti vengono posti nel nulla.
Si può classificare la sentenza di annullamento tra le sentenze costitutive. Prima della sentenza di annullamento v’è un contratto, ancorché annullabile, mentre dopo la sentenza il contratto non c’è più. Se c’è un contratto di compravendita annullabile, la proprietà passa al compratore, il quale ha l’obbligo di pagare il prezzo al venditore. Tutto questo dura fintanto che non viene pronunciata una sentenza di annullamento.
Il secondo elemento da evidenziare sta nel fatto che, come recita l’articolo 1441, l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. La legittimazione spetta solo ad una delle parti del contratto: in particolare questa legittimazione spetta alla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Ciò vuol dire che quando v’è un contratto annullabile l’azione di annullamento è un rimedio che serve a tutelare un interesse stabilito dalla legge. Le cause di annullamento del contratto sono situazioni che vanno contro un interesse protetto di una delle parti contraenti. Solo la parte il cui interesse è protetto dal rimedio di annullabilità del contratto potrà richiedere l’annullamento del contratto stesso. Ma contro cosa serve proteggere il contraente? Bisogna evidenziare le cause di annullabilità del contratto. Esse sono testuali, non virtuali (come per la nullità):
-        Incapacità di un contraente (legale o di intendere e di volere);
-        Errore;
-        Violenza (minaccia);
-        Dolo (imbroglio). 
È annullabile il contratto stipulato da una persona che abbia una di queste prerogative. Occorre pensare a come ogni decisione di stipulare un contratto sia presa dall’individuo sulla base di un processo mentale sempre con le medesime caratteristiche. Questo processo mentale si ripete quale che sia il contratto che deve essere stipulato. Questo esprime la autonomia contrattuale delle parti (art. 1322). Le parti, infatti, possono stipulare liberamente i contratti che preferiscono. “Liberamente” sta ad indicare il fatto che la legge attribuisce alle parti la facoltà di decidere liberamente: la legge vuole e garantisce che la volontà sia frutto di una valutazione razionale dei costi e dei benefici della scelta. La legge richiede che il processo psicologico sia autentico, consapevole. Deve essere un processo mentale da cui derivi un contratto frutto della libera decisione della persona umana. Ciascuno di alcuni eventi sono fatti, circostanze che alterano le caratteristiche della formazione della volontà contrattuale. L’annullabilità del contratto tutela e garantisce la libertà contrattuale. Il primo contraente, colui il quale ha espresso una volontà viziata perché in condizione di dolo, si troverà nella possibilità di richiedere l’annullamento del contratto oppure di continuare a dare esecuzione al contratto stesso. Il senso della annullabilità del contratto è quello di tutelare il contraente la cui volontà è affetta da uno dei vizi sopra citati.
INCAPACITA’ (art. 1425): rileva nella forma della incapacità legale di agire o nell’incapacità di intendere e di volere (rispettivamente primo e secondo comma). La capacità legale di agire manca in caso di persona minore di 18 anni e in caso di persona maggiorenne, ma che si trovi in una condizione per cui la legge prevede la giustifica della privazione della capacità d’agire. Nel primo caso la legge prevede che l’individuo minore d’età sia una persona priva della maturità sufficiente per compiere scelte libere.
Il secondo comma, invece, prevede l’incapacità di intendere e di volere. È requisito per la annullabilità del contratto non solo la condizione di incapacità della persona, ma anche la malafede dell’altro contraente (cfr. art. 428). È richiesto ai contraenti, invece, di comportarsi in modo leale e corretto. Si parla di malafede in quanto lo stato di incapacità di intendere e di volere, se non apertamente percepibile dall’altro contraente, deve essere visibile (se in buona fede, non gli si può rimproverare alcunché). Questa esigenza non si pone nel caso di incapacità legale.
ERRORE: è uno sbaglio. Una delle due parti nello stipulare il contratto si sbaglia (art. 1428). Il contratto può essere annullato quando l’errore è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. Gli errori essenziali sono errori determinanti la volontà; quando si parla di riconoscibilità si fa riferimento a chi ha stipulato il contratto con chi si è sbagliato (l’altro avrebbe potuto accorgersi del fatto di stipulare il contratto con errore di uno dei due). Perché l’errore essenziale è causa di annullamento solo se riconoscibile? Art. 1431: l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze, all’attualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Il contraente che si sta accorgendo dell’errore dell’altro dovrebbe consentire e fornire al contraente che si sta sbagliando l’avviso dell’errore. Questo è un comportamento leale e corretto.
Nel caso in cui l’altra parte non avvisi dell’errore, quella parte può subire l’azione di annullamento. Questo discorso vale se e solo se L’ERRORE E’ RICONOSCIBILE. L’errore deve rientrare in uno dei tipi di errore elencati all’articolo 1429.
L’errore sarà causa di annullamento del contratto se e solo se ricade in uno dei casi elencati all’articolo 1429:
-        Errore sulla natura del contratto, cade sul tipo contrattuale (la parte offre una determinata somma per avere il bene ritenendo di comprarlo, ma in realtà stipula un contratto di locazione);
-        Errore sull’oggetto del contratto, errore dato da un fraintendimento (1467,1468,1469,1470);
-        Errore che cade sull’identità dell’oggetto della prestazione o una qualità dello stesso, il contratto con il quale il mandante si accorda con il mandatario sul compiersi determinati atti, ad esempio, non ha un oggetto ben determinato;
-        Errore che cade sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente determinanti il consenso, basti pensare ai casi di omonimia, nel primo caso, o comunque al caso in cui l’altro contraente non abbia delle qualità che il primo richiede;
-        Errore di diritto, ragione unica o principale del contratto, ignoranza del contenuto di una norma giuridica o cattiva interpretazione di essa. Ma in che modo questo si concilia con il brocardo IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT? L’errore di diritto per cui un contratto preliminare per l’acquisto di un bene immobile può essere utilizzato come causa di annullamento del contratto definitivo. Ecco che tale regola è perfettamente coerente al principio latino sopra citato.

Vi è un’altra ipotesi di errore essenziale: errore di calcolo fatto dai contraenti (art. 1430). Questo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica: l’errore di calcolo deve essere determinante il consenso per l’annullamento.

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