Che cosa deve garantire il
cedente al cessionario? La validità del contratto e, se nulla è scritto, non
deve garantire l’adempimento (in questo caso il cedente si toglie completamente
dalla “scena”). Anche eventuali eccezioni che il ceduto avrebbe potuto eccepire
nei confronti del cedente, sono esperibili nei confronti del cessionario.
LA PRESCRIZIONE
Estintiva e presuntiva. L’inerzia
del titolare del diritto, si diceva, è un fatto giuridicamente rilevante. Il
tutto deve essere accompagnato da un certo lasso di tempo. Esiste anche un
altro tipo di prescrizione: la presuntiva di pagamento, “messa vicina” dal
legislatore in quanto ha come condicio sine qua non il trascorrere di un certo
lasso di tempo.
Questo lasso di tempo porta ad
una presunzione di adempimento (solitamente hanno come oggetto prestazioni
professionali). Queste prescrizioni spesso vengono calcolate in mesi: se è
trascorso un certo periodo di tempo, io PRESUMO che tale pagamento sia stata
effettuata (IURIS TANTUM -- > ammette una prova contraria: la prova
contraria consiste nel riuscire a provocare la confessione o nel deferire il
giuramento. Accanto all’istituto della prescrizione vi è la DECADENZA.
È di difficile distinzione dalla
prescrizione: si distingue per il fatto che mentre la prescrizione è fondata
sull’inerzia del titolare, la decadenza è invece imposta al soggetto dal
legislatore per il fatto che pretende che l’individuo per ottenere un certo
diritto si attivi entro un certo lasso di tempo molto molto breve. Il fatto che
il legislatore imponga ciò, è dato dal fatto che il legislatore deve dare una
certezza del diritto. Con la decadenza il legislatore impone ad un soggetto di
attivarsi per tutelare un proprio diritto.
L’obbligazione che sorge di
consegnare la cosa nella compravendita, ha ad oggetto una cosa che è già
passata nella sfera giuridica del compratore: questa apprensione materiale è
oggetto di una prestazione che deve adempiere il venditore.
(Art. 1476, 1490, 1495) Il
venditore è tenuto a tenere lontano il compratore dai vizi (che sono sempre
VIZI OCCULTI). Se il vizio è manifesto, per il legislatore quella è una
caratteristica. Il compratore che voglia ottenere tale garanzia ha l’onere di
denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La
DECADENZA è un limitato periodo di tempo entro cui la parte deve tenere un
certo comportamento per poter esperire poi determinate azioni (nel nostro caso:
azioni estimatorie e redibitorie). Le prime ottengono una diminuzione del
prezzo, le seconde ottengono la risoluzione del contratto. Le azioni si
prescrivono entro 1 anno dalla consegna (disciplina generale della vendita). La
denuncia entro 8 giorni a pena di decadenza non serve se è passato più di un
anno dalla consegna.
Mentre la decadenza è un limite
che il legislatore ha posto affinché il titolare compisse un quid che andasse a
suo interesse, la prescrizione è caratterizzata da inerzia del titolare: alla
prescrizione si applicano gli istituti della sospensione e della interruzione.
Alla decadenza, invece, il legislatore impone un certo comportamento per
bisogni obiettivi e prescinde dalla situazione soggettiva del titolare (NO
sospensione e NO interruzione).
Disponibilità dell’istituto:
DIRITTI DISPONIBILI – DIRITTI INDISPONIBILI.
La decadenza dei diritti
indisponibili non è in alcun modo modificabile dalle parti.
La decadenza dei diritti
disponibili è possibile sia modificato dalle parti, che sia quindi diverso da quello
delle parti (decadenza convenzionale). Le parti possono creare ex novo oppure
cambiare il termine decadenziale previsto dal legislatore, PURCHE’ questa
modifica non renda eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto stesso.
DIRITTI DELLA PERSONA
L’articolo 1 del CC stabilisce
che la capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita: i diritti che
la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento “nascita”. Questo è
il diritto positivo (scelta del legislatore). Le regole vigenti stabiliscono
che la capacità giuridica è subordinata all’evento nascita: solo colui che è
nato vivo è titolare di posizioni giuridiche. Nel momento in cui uno nasce
acquista una serie di diritti della persona/lità e diritti che vengono definiti
come ASSOLUTI (erga omnes). Sono diritti indisponibili, inalienabili,
irrinunciabili e intrasmissibili né da vivi né mortis causa. La capacità
GIURIDICA si perde SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con la morte.
Quali sono tali diritti?
-
La vita,
bene giuridico tutelato da diverse fonti del nostro ordinamento: la lesione
della vita, a livello civilistico, è la lesione di un diritto assoluto che dà
diritto al risarcimento del danno per il principio del NEMINEM LEDERE (art.
2043). Questa lesione è CERTAMENTE un danno ingiusto, anche se il danno
ingiusto è un danno ATIPICO, non si discute sul fatto che tale lesione sia
ingiusto. In più quando questa lesione è conseguenza della commissione di un
reato, il 2059 CC prevede il risarcimento non solo del danno patrimoniale ma
anche del danno morale (lesione integrità psico-fisica). Possibile domanda: IL
DANNO MORALE QUANDO E’ RISARCIBILE? In tutte le ipotesi di reato, oltre ai casi
di lesioni di beni costituzionalmente garantiti (diritto alla vita, alla
libertà psicofisica, al nome…).
-
L’integrità
fisica. Nel momento in cui ricevo una lesione alla mia integrità fisica
(diritto = risarcimento del danno), il diritto richiama anche un problema
legato all’articolo 5 del CC. Secondo tale articolo non è mai possibile
disporre del proprio corpo provocando una lesione che cagioni una diminuzione
permanente dell’integrità fisica (ciò che è illecito va contro norme
imperative, ordine pubblico e buon costume).
-
La salute,
art. 32 della Costituzione. Non è solo un diritto fondamentale dell’individuo,
ma anche della collettività (è interesse di tutti a che questo interesse sia
tutelato). Il legislatore ha previsto che la lesione di tale diritto sviluppi
una responsabilità extra contrattuale. Ogni individuo può autodeterminarsi
circa il modo in cui vuole essere (o meno) curato. È fondamentale che
l’individuo sia messo nelle condizioni di poter scegliere se e come curarsi. È
fondamentale, quindi, che sia correttamente informato e che sia in grado di
esprimere un consenso informato.
-
La
libertà, espressa soprattutto nella nostra Carta Costituzionale. Gli
articoli che ne trattano (dal 13 al 21) sono espressi in modo tale da provocare
una responsabilità in capo a colui che lede: l’immagine della persona deve
essere tutelata e riservata. Il legislatore ha previsto, oltre al classico
sistema di risarcimento del danno, anche un sistema inibitorio, ovvero un
provvedimento giudiziario che proibisca l’uso dell’immagine altrui. Si è
previsto anche un sistema di rettifica per scorretto uso dell’immagine altrui.
-
La
riservatezza, chiamato anche DIRITTO ALL’OBLIO. È il diritto che altri non
si intromettano nella sfera giuridica del soggetto, di non-intrusione. Genera
risarcimento del danno.
-
L’integrità
morale, di cui già il codice penale si occupa (ingiuria, a tu per tu con
l’ingiuriato; e diffamazione, con altre persone oltre al diffamato, offesa
dell’integrità morale fatta davanti a terzi e riferita ad altra persona). Queste
condotte ledono l’integrità morale dell’individuo.
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