martedì 5 maggio 2015

24^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Che cosa deve garantire il cedente al cessionario? La validità del contratto e, se nulla è scritto, non deve garantire l’adempimento (in questo caso il cedente si toglie completamente dalla “scena”). Anche eventuali eccezioni che il ceduto avrebbe potuto eccepire nei confronti del cedente, sono esperibili nei confronti del cessionario.
LA PRESCRIZIONE
Estintiva e presuntiva. L’inerzia del titolare del diritto, si diceva, è un fatto giuridicamente rilevante. Il tutto deve essere accompagnato da un certo lasso di tempo. Esiste anche un altro tipo di prescrizione: la presuntiva di pagamento, “messa vicina” dal legislatore in quanto ha come condicio sine qua non il trascorrere di un certo lasso di tempo.
Questo lasso di tempo porta ad una presunzione di adempimento (solitamente hanno come oggetto prestazioni professionali). Queste prescrizioni spesso vengono calcolate in mesi: se è trascorso un certo periodo di tempo, io PRESUMO che tale pagamento sia stata effettuata (IURIS TANTUM -- > ammette una prova contraria: la prova contraria consiste nel riuscire a provocare la confessione o nel deferire il giuramento. Accanto all’istituto della prescrizione vi è la DECADENZA.
È di difficile distinzione dalla prescrizione: si distingue per il fatto che mentre la prescrizione è fondata sull’inerzia del titolare, la decadenza è invece imposta al soggetto dal legislatore per il fatto che pretende che l’individuo per ottenere un certo diritto si attivi entro un certo lasso di tempo molto molto breve. Il fatto che il legislatore imponga ciò, è dato dal fatto che il legislatore deve dare una certezza del diritto. Con la decadenza il legislatore impone ad un soggetto di attivarsi per tutelare un proprio diritto.
L’obbligazione che sorge di consegnare la cosa nella compravendita, ha ad oggetto una cosa che è già passata nella sfera giuridica del compratore: questa apprensione materiale è oggetto di una prestazione che deve adempiere il venditore.
(Art. 1476, 1490, 1495) Il venditore è tenuto a tenere lontano il compratore dai vizi (che sono sempre VIZI OCCULTI). Se il vizio è manifesto, per il legislatore quella è una caratteristica. Il compratore che voglia ottenere tale garanzia ha l’onere di denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. La DECADENZA è un limitato periodo di tempo entro cui la parte deve tenere un certo comportamento per poter esperire poi determinate azioni (nel nostro caso: azioni estimatorie e redibitorie). Le prime ottengono una diminuzione del prezzo, le seconde ottengono la risoluzione del contratto. Le azioni si prescrivono entro 1 anno dalla consegna (disciplina generale della vendita). La denuncia entro 8 giorni a pena di decadenza non serve se è passato più di un anno dalla consegna.
Mentre la decadenza è un limite che il legislatore ha posto affinché il titolare compisse un quid che andasse a suo interesse, la prescrizione è caratterizzata da inerzia del titolare: alla prescrizione si applicano gli istituti della sospensione e della interruzione. Alla decadenza, invece, il legislatore impone un certo comportamento per bisogni obiettivi e prescinde dalla situazione soggettiva del titolare (NO sospensione e NO interruzione).
Disponibilità dell’istituto: DIRITTI DISPONIBILI – DIRITTI INDISPONIBILI.
La decadenza dei diritti indisponibili non è in alcun modo modificabile dalle parti.
La decadenza dei diritti disponibili è possibile sia modificato dalle parti, che sia quindi diverso da quello delle parti (decadenza convenzionale). Le parti possono creare ex novo oppure cambiare il termine decadenziale previsto dal legislatore, PURCHE’ questa modifica non renda eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto stesso.
DIRITTI DELLA PERSONA
L’articolo 1 del CC stabilisce che la capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita: i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento “nascita”. Questo è il diritto positivo (scelta del legislatore). Le regole vigenti stabiliscono che la capacità giuridica è subordinata all’evento nascita: solo colui che è nato vivo è titolare di posizioni giuridiche. Nel momento in cui uno nasce acquista una serie di diritti della persona/lità e diritti che vengono definiti come ASSOLUTI (erga omnes). Sono diritti indisponibili, inalienabili, irrinunciabili e intrasmissibili né da vivi né mortis causa. La capacità GIURIDICA si perde SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con la morte.
Quali sono tali diritti?
-        La vita, bene giuridico tutelato da diverse fonti del nostro ordinamento: la lesione della vita, a livello civilistico, è la lesione di un diritto assoluto che dà diritto al risarcimento del danno per il principio del NEMINEM LEDERE (art. 2043). Questa lesione è CERTAMENTE un danno ingiusto, anche se il danno ingiusto è un danno ATIPICO, non si discute sul fatto che tale lesione sia ingiusto. In più quando questa lesione è conseguenza della commissione di un reato, il 2059 CC prevede il risarcimento non solo del danno patrimoniale ma anche del danno morale (lesione integrità psico-fisica). Possibile domanda: IL DANNO MORALE QUANDO E’ RISARCIBILE? In tutte le ipotesi di reato, oltre ai casi di lesioni di beni costituzionalmente garantiti (diritto alla vita, alla libertà psicofisica, al nome…).
-        L’integrità fisica. Nel momento in cui ricevo una lesione alla mia integrità fisica (diritto = risarcimento del danno), il diritto richiama anche un problema legato all’articolo 5 del CC. Secondo tale articolo non è mai possibile disporre del proprio corpo provocando una lesione che cagioni una diminuzione permanente dell’integrità fisica (ciò che è illecito va contro norme imperative, ordine pubblico e buon costume).
-        La salute, art. 32 della Costituzione. Non è solo un diritto fondamentale dell’individuo, ma anche della collettività (è interesse di tutti a che questo interesse sia tutelato). Il legislatore ha previsto che la lesione di tale diritto sviluppi una responsabilità extra contrattuale. Ogni individuo può autodeterminarsi circa il modo in cui vuole essere (o meno) curato. È fondamentale che l’individuo sia messo nelle condizioni di poter scegliere se e come curarsi. È fondamentale, quindi, che sia correttamente informato e che sia in grado di esprimere un consenso informato.
-        La libertà, espressa soprattutto nella nostra Carta Costituzionale. Gli articoli che ne trattano (dal 13 al 21) sono espressi in modo tale da provocare una responsabilità in capo a colui che lede: l’immagine della persona deve essere tutelata e riservata. Il legislatore ha previsto, oltre al classico sistema di risarcimento del danno, anche un sistema inibitorio, ovvero un provvedimento giudiziario che proibisca l’uso dell’immagine altrui. Si è previsto anche un sistema di rettifica per scorretto uso dell’immagine altrui.
-        La riservatezza, chiamato anche DIRITTO ALL’OBLIO. È il diritto che altri non si intromettano nella sfera giuridica del soggetto, di non-intrusione. Genera risarcimento del danno.

-        L’integrità morale, di cui già il codice penale si occupa (ingiuria, a tu per tu con l’ingiuriato; e diffamazione, con altre persone oltre al diffamato, offesa dell’integrità morale fatta davanti a terzi e riferita ad altra persona). Queste condotte ledono l’integrità morale dell’individuo.

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