La capacità
giuridica si perde solo ed esclusivamente con la morte. La capacità di
intendere e di volere, invece, non viene stabilita dal legislatore: è la
capacità di rendersi conto delle cose (giuridicamente non definita). La
capacità d’agire fa venir meno un elemento che incide sulla perfezione
dell’atto: tanto è vero che negli articoli 1425 e seguenti si trovano le
incapacità delle parti e i vizi del consenso. La capacità di intendere e di
volere non è predeterminata: occorre fare un indagine per capire se il soggetto
intendeva o meno porre in essere l’atto che ha effettivamente posto in essere.
Le
obbligazioni naturali sono legate alla capacità naturale del soggetto: il
soggetto può essere in grado di legarsi ad una obbligazione a prescindere dal
suo stato giuridico di fatto. Poiché quasi sempre un’obbligazione naturale
assomiglia ad un’attività di tipo negoziale, viene richiesta la capacità legale
d’agire.
Mentre la
capacità legale è espressamente prevista (artt. 1425-1426), la capacità di
intendere e di volere è contenuta nel libro primo, laddove si parla della
soggettività delle persone. Mentre il 1425 ha una connotazione all’interno del
negozio giuridico e della specie contrattualistica, il 428 si applica a tutte
le attività del soggetto.
Le due grandi
famiglie dell’annullabilità sono:
-
Incapacità delle parti;
-
Vizi del consenso (errore, violenza, dolo).
La legale
incapacità di contrattare proviene da cause stabilite dalla legge o da
provvedimento giudiziario: i minori di anni 18 non hanno capacità legale
d’agire. Stabilisce il giudice con provvedimento giudiziale che lo:
-
Interdetto (in toto)
-
Inabilitato (la compressione della capacità
legale è parziale)
-
Sottoposto ad amministrazione di sostegno
ha limitazione
di capacità d’agire. Le conseguenze giuridiche dell’interdizione o
dell’inabilitazione sono stabilite dalla legge (TOTALMENTE privato dalla
capacità legale e solo parzialmente), nella amministrazione di sostegno,
invece, è il giudice che decide tramite provvedimento. L’inabilitato è tale
fino a quando il giudice non si ri-pronuncerà, nell’amministrazione di sostegno
in maniera elastica, il giudice stabilisce:
-
La durata dell’amministrazione di sostegno;
-
Con decreto pronunciato dal giudice, vengono
elencati gli atti che l’amministratore dovrà compiere in luogo
dell’amministrato, oppure quegli atti che l’amministratore deve compiere in
concorrenza con l’amministrato, o ancora quegli atti che l’amministrato può
compiere da solo.
In questo
ultimo caso l’amministrazione di sostegno si modella in base ad esigenze
pratiche. Questo provvedimento giudiziale è una pronuncia di un giudice che, a
seguito di un procedimento di interdizione e inabilitazione, si affida ad un
consulente medico (Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU), il quale stenderà una
relazione. Sulla base di questa CTU il giudice prenderà la decisione più
opportuna per il soggetto (interdizione – inabilitazione, in cui gli atti di
ordinaria amministrazione sono concesso all’inabilitato). Questi provvedimenti
vengono anche annotati nel registro delle persone, atti di stato civile,
cosicché sia noto a tutti (anche a coloro i quali volessero contrattare con
tali soggetti) che la capacità di questi soggetti è limitata: chiunque voglia
concludere un contratto con costoro, sa che potrebbe subire l’annullamento del
contratto da parte del soggetto, dei curatori o dell’amministratore. Quasi mai
questi atti possono essere non noti: chi contrae con questi soggetti dovrebbe
diligentemente verificare la loro piena capacità. Il legislatore, infatti, non
tutela in alcun modo chi vuole contrarre: chi va tutelato è colui che ha
limitata la capacità legale. La prospettiva del legislatore è sempre quella di
tutelare la parte debole.
La legittimazione
ad agire per nullità è di chiunque abbia interesse; la legittimazione ad agire
per annullabilità è RELATIVA, la legittimazione è in capo al soggetto cui il
legislatore riconosce tale tutela: questa non è MAI del soggetto che ha piena
capacità d’agire, ma del soggetto che ha totale o parziale incapacità.
L’articolo
1426 rappresenta una piccola eccezione: sono i cosiddetti raggiri usati dal
minore. Questo articolo non deroga al principio per cui il legislatore tutela
sempre la parte debole: ciò significa che il legislatore non tutela più chi,
pur dovendo essere debole, dimostra il contrario (POSSIBILE DOMANDA D’ESAME). Non
solo l’azione non è mai spettata alla controparte, ma addirittura non spetta
neanche al minore, in quanto è stato abbastanza abile da far capire che non è
più soggetto da tutelare.
In generale
tutti i negozi giuridici, quindi anche gli atti unilaterali, o gli atti di
natura non patrimoniale, possono essere annullati a norma dell’articolo 428 se
il soggetto che li ha compiuti si trovava in stato di incapacità di intendere o
di volere per cause permanenti oppure transitorie.
AVENTE/DANTE
CAUSA: si parla di passaggio, trasferimento di titolarità (l’avente la
acquista, il dante la cede). A differenza dell’articolo 1425, il 428 si
riferisce ad una genericità di atti: è inserito nel libro primo proprio perché
non si riferisce ad un atto che debba seguire un procedimento preciso.
-
Atti di
natura personale, atto di disposizione del proprio corpo,
matrimonio…possono essere annullati semplicemente dando prova della propria
capacità di intendere e di volere;
-
Atti
unilaterali di natura patrimoniale, annullati solo se si prova anche il
grave pregiudizio;
-
Atti
negoziali quali i contratti, con struttura bilaterale, annullati con:
incapacità di intendere e di volere, il grave pregiudizio E la malafede della
controparte.
Tali prove
devono essere date da chi ha interesse a ricevere l’annullamento.
L’annullamento dei contratti può essere pronunciato quando risulta la malafede
dell’altro contraente (approfittare dello stato di incapacità che era noto e
dal quale si trae vantaggio).
L’azione di
annullamento si prescrive in 5 anni: è molto importante ricordarsi da quando
decorrono questi 5 anni, in quanto la disciplina non è omogenea. Per quanto
riguarda i vizi del consenso il discorso è semplice: l’azione di annullamento
per dolo o violenza o errore si prescrivono per 5 anni da quando è stato
scoperto l’errore, il dolo o è cessata la violenza. Nel caso di incapacità
legale si nota come il termine di decorrenza può essere o dal momento di
conclusione del contratto o dal momento in cui il soggetto riacquista la
capacità d’agire, è di difficile definizione la determinazione dei 5 anni.
L’azione può anche essere posta in essere da chi riacquista la capacità legale:
sembra quasi che questa azione sia perpetua! Nella pratica è difficile che
venga riacquistata la capacità e l’azione passa a chi ha facoltà della loro
cura. L’azione di questi soggetti è sottoposta alla prescrizione ordinaria (5
anni) dalla conclusione del contratto o da quando se ne è venuti a conoscenza.
Nel caso del 428 il termine prescrizionale decorre SEMPRE dalla conclusione del
contratto.
È bene
soffermare l’attenzione sui termini azione
ed eccezione.
GLOSSARIO
Gli antichi
romani dicevano che non esiste diritto senza azione: si può essere riconosciuti
titolari di una serie di posizioni, ma senza strumento giuridico per tutelarle,
il diritto sostanziale è poco consistente. È un diritto costituzionalmente
garantito che si sostanzia nel diritto di ottenere un provvedimento attraverso
un giudizio disciplinato dalla legge. Serve a concretizzare la titolarità di un
diritto. Correlativamente al diritto costituzionalmente garantito (art. 24),
ovvero quello di azione, vi è ugualmente il divieto di “farsi giustizia da sé”.
Nel codice penale esistono i reati di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni. L’attore deve fare una domanda che deve contenere un PETITUM e una
CAUSA PETENDI: deve contenere una richiesta (petitum, appunto) e una
esposizione delle ragioni del perché che sostanzia quella domanda (causa
petendi, appunto) -- > giustificazione giuridica. Il soggetto contro cui la
domanda è chiesta (convenuto) pone a sua volta delle eccezioni, il convenuto
ECCEPISCE (fa presente che…). Ciò che il convenuto fra presente può avere due
contenuti:
-
Un contenuto semplice, ovvero una mera difesa in
cui dice “i fatti che deduce l’attore non esistono”, detta anche “eccezione
impropria”;
-
Un contenuto proprio, ovvero dicendo che ciò che
è riportato dall’attore è diverso dalla verità (e riportando la verità) o
eccependo fatti nuovi-diversi che danno una differente lettura ai fatti.
Anche
all’interno delle eccezioni si distinguono eccezioni in senso lato dalle
eccezioni in senso stretto. Le eccezioni in senso lato hanno per oggetto fatti
che hanno una operatività “ipso iure”, automatica: il giudice può rilevarli
d’ufficio. Uno di questi fatti è la nullità del contratto, per esempio. Tizio
dice di aver venduto a Caio casa sua e che Caio non gli ha mai dato i soldi: il
fatto è avvenuto in presenza di Sempronio. Questa eccezione, in quanto la forma
non è stata rispettata, può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Ci sono poi
delle eccezioni onere della parte sollevare: EXCEPTIO IURIS. Queste sono le
eccezioni in senso stretto: se la parte non si preoccupa di rilevarle non
assolve agli oneri probatori e così facendo non ha la possibilità di dare la
prova dei fatti. Queste eccezioni hanno ad oggetto fatti opponibili su
iniziativa della parte interessata: questa parte ha onere esclusivo di
sollevarle. Sono:
-
Annullabilità;
-
Rescindibilità;
-
Prescrizione del diritto;
-
Compensazione del debito.
Se
l’annullamento viene eccepito, in quanto una parte domanda l’esecuzione del
contratto, l’azione di annullamento è imprescrittibile (POSSIBILE DOMANDA
ALL’ESAME). Art. 1442, comma IV. L’azione di annullamento è sottoposta al
termine prescrizionale di 5 anni; l’eccezione, invece, è imprescrittibile.
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