domenica 5 aprile 2015

5^ LEZIONE AGGIUNTIVA DI DIRITTO PRIVATO.

La capacità giuridica si perde solo ed esclusivamente con la morte. La capacità di intendere e di volere, invece, non viene stabilita dal legislatore: è la capacità di rendersi conto delle cose (giuridicamente non definita). La capacità d’agire fa venir meno un elemento che incide sulla perfezione dell’atto: tanto è vero che negli articoli 1425 e seguenti si trovano le incapacità delle parti e i vizi del consenso. La capacità di intendere e di volere non è predeterminata: occorre fare un indagine per capire se il soggetto intendeva o meno porre in essere l’atto che ha effettivamente posto in essere.
Le obbligazioni naturali sono legate alla capacità naturale del soggetto: il soggetto può essere in grado di legarsi ad una obbligazione a prescindere dal suo stato giuridico di fatto. Poiché quasi sempre un’obbligazione naturale assomiglia ad un’attività di tipo negoziale, viene richiesta la capacità legale d’agire.
Mentre la capacità legale è espressamente prevista (artt. 1425-1426), la capacità di intendere e di volere è contenuta nel libro primo, laddove si parla della soggettività delle persone. Mentre il 1425 ha una connotazione all’interno del negozio giuridico e della specie contrattualistica, il 428 si applica a tutte le attività del soggetto.
Le due grandi famiglie dell’annullabilità sono:
-        Incapacità delle parti;
-        Vizi del consenso (errore, violenza, dolo).
La legale incapacità di contrattare proviene da cause stabilite dalla legge o da provvedimento giudiziario: i minori di anni 18 non hanno capacità legale d’agire. Stabilisce il giudice con provvedimento giudiziale che lo:
-        Interdetto (in toto)
-        Inabilitato (la compressione della capacità legale è parziale)
-        Sottoposto ad amministrazione di sostegno
ha limitazione di capacità d’agire. Le conseguenze giuridiche dell’interdizione o dell’inabilitazione sono stabilite dalla legge (TOTALMENTE privato dalla capacità legale e solo parzialmente), nella amministrazione di sostegno, invece, è il giudice che decide tramite provvedimento. L’inabilitato è tale fino a quando il giudice non si ri-pronuncerà, nell’amministrazione di sostegno in maniera elastica, il giudice stabilisce:
-        La durata dell’amministrazione di sostegno;
-        Con decreto pronunciato dal giudice, vengono elencati gli atti che l’amministratore dovrà compiere in luogo dell’amministrato, oppure quegli atti che l’amministratore deve compiere in concorrenza con l’amministrato, o ancora quegli atti che l’amministrato può compiere da solo.
In questo ultimo caso l’amministrazione di sostegno si modella in base ad esigenze pratiche. Questo provvedimento giudiziale è una pronuncia di un giudice che, a seguito di un procedimento di interdizione e inabilitazione, si affida ad un consulente medico (Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU), il quale stenderà una relazione. Sulla base di questa CTU il giudice prenderà la decisione più opportuna per il soggetto (interdizione – inabilitazione, in cui gli atti di ordinaria amministrazione sono concesso all’inabilitato). Questi provvedimenti vengono anche annotati nel registro delle persone, atti di stato civile, cosicché sia noto a tutti (anche a coloro i quali volessero contrattare con tali soggetti) che la capacità di questi soggetti è limitata: chiunque voglia concludere un contratto con costoro, sa che potrebbe subire l’annullamento del contratto da parte del soggetto, dei curatori o dell’amministratore. Quasi mai questi atti possono essere non noti: chi contrae con questi soggetti dovrebbe diligentemente verificare la loro piena capacità. Il legislatore, infatti, non tutela in alcun modo chi vuole contrarre: chi va tutelato è colui che ha limitata la capacità legale. La prospettiva del legislatore è sempre quella di tutelare la parte debole.
La legittimazione ad agire per nullità è di chiunque abbia interesse; la legittimazione ad agire per annullabilità è RELATIVA, la legittimazione è in capo al soggetto cui il legislatore riconosce tale tutela: questa non è MAI del soggetto che ha piena capacità d’agire, ma del soggetto che ha totale o parziale incapacità.
L’articolo 1426 rappresenta una piccola eccezione: sono i cosiddetti raggiri usati dal minore. Questo articolo non deroga al principio per cui il legislatore tutela sempre la parte debole: ciò significa che il legislatore non tutela più chi, pur dovendo essere debole, dimostra il contrario (POSSIBILE DOMANDA D’ESAME). Non solo l’azione non è mai spettata alla controparte, ma addirittura non spetta neanche al minore, in quanto è stato abbastanza abile da far capire che non è più soggetto da tutelare.
In generale tutti i negozi giuridici, quindi anche gli atti unilaterali, o gli atti di natura non patrimoniale, possono essere annullati a norma dell’articolo 428 se il soggetto che li ha compiuti si trovava in stato di incapacità di intendere o di volere per cause permanenti oppure transitorie.
AVENTE/DANTE CAUSA: si parla di passaggio, trasferimento di titolarità (l’avente la acquista, il dante la cede). A differenza dell’articolo 1425, il 428 si riferisce ad una genericità di atti: è inserito nel libro primo proprio perché non si riferisce ad un atto che debba seguire un procedimento preciso.
-        Atti di natura personale, atto di disposizione del proprio corpo, matrimonio…possono essere annullati semplicemente dando prova della propria capacità di intendere e di volere;
-        Atti unilaterali di natura patrimoniale, annullati solo se si prova anche il grave pregiudizio;
-        Atti negoziali quali i contratti, con struttura bilaterale, annullati con: incapacità di intendere e di volere, il grave pregiudizio E la malafede della controparte.
Tali prove devono essere date da chi ha interesse a ricevere l’annullamento. L’annullamento dei contratti può essere pronunciato quando risulta la malafede dell’altro contraente (approfittare dello stato di incapacità che era noto e dal quale si trae vantaggio).
L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni: è molto importante ricordarsi da quando decorrono questi 5 anni, in quanto la disciplina non è omogenea. Per quanto riguarda i vizi del consenso il discorso è semplice: l’azione di annullamento per dolo o violenza o errore si prescrivono per 5 anni da quando è stato scoperto l’errore, il dolo o è cessata la violenza. Nel caso di incapacità legale si nota come il termine di decorrenza può essere o dal momento di conclusione del contratto o dal momento in cui il soggetto riacquista la capacità d’agire, è di difficile definizione la determinazione dei 5 anni. L’azione può anche essere posta in essere da chi riacquista la capacità legale: sembra quasi che questa azione sia perpetua! Nella pratica è difficile che venga riacquistata la capacità e l’azione passa a chi ha facoltà della loro cura. L’azione di questi soggetti è sottoposta alla prescrizione ordinaria (5 anni) dalla conclusione del contratto o da quando se ne è venuti a conoscenza. Nel caso del 428 il termine prescrizionale decorre SEMPRE dalla conclusione del contratto.
È bene soffermare l’attenzione sui termini azione ed eccezione. GLOSSARIO
Gli antichi romani dicevano che non esiste diritto senza azione: si può essere riconosciuti titolari di una serie di posizioni, ma senza strumento giuridico per tutelarle, il diritto sostanziale è poco consistente. È un diritto costituzionalmente garantito che si sostanzia nel diritto di ottenere un provvedimento attraverso un giudizio disciplinato dalla legge. Serve a concretizzare la titolarità di un diritto. Correlativamente al diritto costituzionalmente garantito (art. 24), ovvero quello di azione, vi è ugualmente il divieto di “farsi giustizia da sé”. Nel codice penale esistono i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’attore deve fare una domanda che deve contenere un PETITUM e una CAUSA PETENDI: deve contenere una richiesta (petitum, appunto) e una esposizione delle ragioni del perché che sostanzia quella domanda (causa petendi, appunto) -- > giustificazione giuridica. Il soggetto contro cui la domanda è chiesta (convenuto) pone a sua volta delle eccezioni, il convenuto ECCEPISCE (fa presente che…). Ciò che il convenuto fra presente può avere due contenuti:
-        Un contenuto semplice, ovvero una mera difesa in cui dice “i fatti che deduce l’attore non esistono”, detta anche “eccezione impropria”;
-        Un contenuto proprio, ovvero dicendo che ciò che è riportato dall’attore è diverso dalla verità (e riportando la verità) o eccependo fatti nuovi-diversi che danno una differente lettura ai fatti.
Anche all’interno delle eccezioni si distinguono eccezioni in senso lato dalle eccezioni in senso stretto. Le eccezioni in senso lato hanno per oggetto fatti che hanno una operatività “ipso iure”, automatica: il giudice può rilevarli d’ufficio. Uno di questi fatti è la nullità del contratto, per esempio. Tizio dice di aver venduto a Caio casa sua e che Caio non gli ha mai dato i soldi: il fatto è avvenuto in presenza di Sempronio. Questa eccezione, in quanto la forma non è stata rispettata, può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Ci sono poi delle eccezioni onere della parte sollevare: EXCEPTIO IURIS. Queste sono le eccezioni in senso stretto: se la parte non si preoccupa di rilevarle non assolve agli oneri probatori e così facendo non ha la possibilità di dare la prova dei fatti. Queste eccezioni hanno ad oggetto fatti opponibili su iniziativa della parte interessata: questa parte ha onere esclusivo di sollevarle. Sono:
-        Annullabilità;
-        Rescindibilità;
-        Prescrizione del diritto;
-        Compensazione del debito.

Se l’annullamento viene eccepito, in quanto una parte domanda l’esecuzione del contratto, l’azione di annullamento è imprescrittibile (POSSIBILE DOMANDA ALL’ESAME). Art. 1442, comma IV. L’azione di annullamento è sottoposta al termine prescrizionale di 5 anni; l’eccezione, invece, è imprescrittibile.

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