Si sa, quindi,
cosa sia l’autonomia contrattuale. Quando le parti stipulano un contratto per
esse il contratto è uno strumento con cui arrivare alla soddisfazione di un
proprio interesse (compravendita: disfarsi di una proprietà per del denaro in
cambio e viceversa). Dal momento della conclusione del contratto alla
realizzazione concreta degli interessi esistenti in capo alle parti c’è una
relazione che si chiama FASE DELL’ESECUZIONE del contratto (se ne esplicano gli
effetti). Il contratto può essere visto come un programma che le parti
condividono per arrivare alla realizzazione dei loro obiettivi: questo
programma trova attuazione anche contro chi vorrebbe opporsi all’attuazione di
tale contratto.
Gli effetti
del contratto sono i più diversi (categorie all’interno delle quali qualsiasi
contratto può essere fatto rientrare):
-
Obbligatori;
-
Reali.
Ogni contratto
produce effetti OBBLIGATORI: la nozione sta a significare che il contratto fa
nascere obbligazioni, ovvero rapporti obbligatori. Obbligazione: rapporto
giuridico per il quale un debitore deve eseguire una prestazione nei confronti
del creditore (ne ha il diritto, ha un DIRITTO DI CREDITO). L’obbligazione può
essere di qualsiasi tipo: fare, non fare, dare, non dare…ovunque, però, c’è il
dovere di comportamento del debitore. La caratteristica dell’obbligazione è che
è destinata ad estinguersi per sua natura, in quanto l’obbligazione è un
rapporto giuridico che serve a soddisfare un interesse del creditore (ricevere
la prestazione dal debitore). L’obbligazione deve soddisfare l’interesse del
creditore (che, nel caso di un contratto, soddisfa anche la parte
contrattuale). Il comportamento è dovuto dal debitore, il cui soddisfacimento è
indirizzato al creditore. Se l’obbligazione è compiuta, essa si estingue: è
solo strumentale alla soddisfazione dell’interesse del creditore.
L’obbligazione contrattuale è uno strumento per realizzare il regolamento di
interessi voluto dalle parti. Le obbligazioni (art. 1173) nascono dal
contratto, fatti illeciti e da ogni altro atto/fatto idoneo a produrle.
I contratti ad
efficacia reale (art. 1376) hanno come oggetto:
-
Trasferimento di proprietà di cosa determinata;
-
Trasferimento o costituzione di diritto reale;
-
Trasferimento di diritto diverso dai diritti
reali.
Sono contratti
in cui il programma contrattuale prevede il passaggio di proprietà; il
trasferimento di un diritto reale diverso dalla proprietà (usufrutto, ad
esempio); costituzione di un diritto reale diverso dalla proprietà;
trasferimento di un diritto diverso da diritto reale. In questi casi l’art.
1376 la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestati. L’effetto reale voluto dalle
parti si produce automaticamente nel momento in cui le parti esprimono
LEGITTIMAMENTE il loro consenso (rispetto delle regole della formazione
dell’accordo contrattuale e delle regole sulla forma del contratto). Se tutto è
rispettato, quell’effetto si produce automaticamente, senza bisogno di ulteriori
atti delle parti contraenti.
La distinzione
tra i due tipi di contratti sta nel fatto che non esiste alcun contratto che
non produca effetti obbligatori. Da tutti i contratti, infatti, si producono
obbligazioni (anche dai contratti ad efficacia reale). La differenza, quindi,
sta nel fatto che i contratti ad effetto obbligatori PRODUCONO SOLTANTO effetti
obbligatori, mentre gli effetti dei contratti ad efficacia reale sono la
nascita di un effetto reale e la nascita di un’obbligazione. A questo punto
occorre fare delle precisazioni terminologiche. È necessario tenere nettamente
distinti la nozione di contratto ad efficacia reale e di contratto reale.
La efficacia
reale del contratto è una categoria che riguarda GLI EFFETTI del contratto.
La nozione del
contratto reale esprime una categoria che si riferisce al modo in cui il
contratto è concluso (contratti per cui la legge richiede in più la consegna
della cosa oggetto del contratto). Il consenso senza consegna della cosa non
basta, alla legge, per la conclusione del contratto. Le figure tipiche più
importanti sono: il deposito, il pegno (contratto di garanzia del credito), il
mutuo (il mutuante presta al mutuatario) e il comodato (che è un prestito, in
sostanza). !!!NON SI CONFONDANO LE
DUE NOZIONI!!!
Le categorie
sono talmente diverse che si intrecciano fra di loro (contratto reale ad
effetti obbligatori, per esempio). Si faccia l’esempio del deposito (contratto
reale ad effetti obbligatori); si faccia l’esempio del mutuo (contratto reale
ad effetti reali) -- > anche detto prestito di consumazione.
Contratti
consensuali: sono contratti che si concludono mediante uno scambio di consensi,
senza bisogno della consegna della cosa (così è la compravendita). Il principio
che sta alla base degli effetti reali del contratto (il consenso) va sotto il
nome di PRINCIPIO CONSENSUALISTICO. Non bisogna confondere i contratti
consensuali con il principio consensualistico!!!
Si fermi
l’attenzione, ora, sulla norma dedicata ai contratti ad efficacia reale:
l’effetto reale riguarda il trasferimento della proprietà solo se la cosa è
determinata (inconcepibile se la cosa è generica). Se il contratto ha per
oggetto il trasferimento di una cosa determinata solo in base al genere, il
contratto non può avere una efficacia reale. Io dico: compro una Fiat 500
bianca. Il venditore è d’accordo. Sembra che il contratto ci sia: non è vero,
in quanto la cosa individuata è troppo generica.
Primo punto:
le cose specifiche sono le cose che le parti hanno individuato PRECISAMENTE. La
Fiat 500 bianca con targa EZ…allora è cosa determinata. La Fiat 500 bianca è
indeterminata.
Art. 1378:
trasferimento di cosa determinata solo nel genere. In tali contratti la
individuazione della cosa (trasforma la cosa da generica a determinata) è
ulteriore attività indispensabile. Tizio ordina a Caio 100.000 barili di
petrolio: Tizio ne diventa proprietario nel momento in cui Caio li consegna al
vettore che li porterà a Tizio. L’esempio più tipico è il momento in cui il
concessionario invita il compratore a prendere visione dell’auto che ha
ordinato: è questa l’auto ordinata? Sì? Bene, questa è, civilisticamente parlando,
l’individuazione del bene oggetto di compravendita.
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