domenica 5 aprile 2015

14^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Si sa, quindi, cosa sia l’autonomia contrattuale. Quando le parti stipulano un contratto per esse il contratto è uno strumento con cui arrivare alla soddisfazione di un proprio interesse (compravendita: disfarsi di una proprietà per del denaro in cambio e viceversa). Dal momento della conclusione del contratto alla realizzazione concreta degli interessi esistenti in capo alle parti c’è una relazione che si chiama FASE DELL’ESECUZIONE del contratto (se ne esplicano gli effetti). Il contratto può essere visto come un programma che le parti condividono per arrivare alla realizzazione dei loro obiettivi: questo programma trova attuazione anche contro chi vorrebbe opporsi all’attuazione di tale contratto.
Gli effetti del contratto sono i più diversi (categorie all’interno delle quali qualsiasi contratto può essere fatto rientrare):
-        Obbligatori;
-        Reali.
Ogni contratto produce effetti OBBLIGATORI: la nozione sta a significare che il contratto fa nascere obbligazioni, ovvero rapporti obbligatori. Obbligazione: rapporto giuridico per il quale un debitore deve eseguire una prestazione nei confronti del creditore (ne ha il diritto, ha un DIRITTO DI CREDITO). L’obbligazione può essere di qualsiasi tipo: fare, non fare, dare, non dare…ovunque, però, c’è il dovere di comportamento del debitore. La caratteristica dell’obbligazione è che è destinata ad estinguersi per sua natura, in quanto l’obbligazione è un rapporto giuridico che serve a soddisfare un interesse del creditore (ricevere la prestazione dal debitore). L’obbligazione deve soddisfare l’interesse del creditore (che, nel caso di un contratto, soddisfa anche la parte contrattuale). Il comportamento è dovuto dal debitore, il cui soddisfacimento è indirizzato al creditore. Se l’obbligazione è compiuta, essa si estingue: è solo strumentale alla soddisfazione dell’interesse del creditore. L’obbligazione contrattuale è uno strumento per realizzare il regolamento di interessi voluto dalle parti. Le obbligazioni (art. 1173) nascono dal contratto, fatti illeciti e da ogni altro atto/fatto idoneo a produrle.
I contratti ad efficacia reale (art. 1376) hanno come oggetto:
-        Trasferimento di proprietà di cosa determinata;
-        Trasferimento o costituzione di diritto reale;
-        Trasferimento di diritto diverso dai diritti reali.
Sono contratti in cui il programma contrattuale prevede il passaggio di proprietà; il trasferimento di un diritto reale diverso dalla proprietà (usufrutto, ad esempio); costituzione di un diritto reale diverso dalla proprietà; trasferimento di un diritto diverso da diritto reale. In questi casi l’art. 1376 la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestati. L’effetto reale voluto dalle parti si produce automaticamente nel momento in cui le parti esprimono LEGITTIMAMENTE il loro consenso (rispetto delle regole della formazione dell’accordo contrattuale e delle regole sulla forma del contratto). Se tutto è rispettato, quell’effetto si produce automaticamente, senza bisogno di ulteriori atti delle parti contraenti.
La distinzione tra i due tipi di contratti sta nel fatto che non esiste alcun contratto che non produca effetti obbligatori. Da tutti i contratti, infatti, si producono obbligazioni (anche dai contratti ad efficacia reale). La differenza, quindi, sta nel fatto che i contratti ad effetto obbligatori PRODUCONO SOLTANTO effetti obbligatori, mentre gli effetti dei contratti ad efficacia reale sono la nascita di un effetto reale e la nascita di un’obbligazione. A questo punto occorre fare delle precisazioni terminologiche. È necessario tenere nettamente distinti la nozione di contratto ad efficacia reale e di contratto reale.
La efficacia reale del contratto è una categoria che riguarda GLI EFFETTI del contratto.
La nozione del contratto reale esprime una categoria che si riferisce al modo in cui il contratto è concluso (contratti per cui la legge richiede in più la consegna della cosa oggetto del contratto). Il consenso senza consegna della cosa non basta, alla legge, per la conclusione del contratto. Le figure tipiche più importanti sono: il deposito, il pegno (contratto di garanzia del credito), il mutuo (il mutuante presta al mutuatario) e il comodato (che è un prestito, in sostanza). !!!NON SI CONFONDANO LE DUE NOZIONI!!!
Le categorie sono talmente diverse che si intrecciano fra di loro (contratto reale ad effetti obbligatori, per esempio). Si faccia l’esempio del deposito (contratto reale ad effetti obbligatori); si faccia l’esempio del mutuo (contratto reale ad effetti reali) -- > anche detto prestito di consumazione.
Contratti consensuali: sono contratti che si concludono mediante uno scambio di consensi, senza bisogno della consegna della cosa (così è la compravendita). Il principio che sta alla base degli effetti reali del contratto (il consenso) va sotto il nome di PRINCIPIO CONSENSUALISTICO. Non bisogna confondere i contratti consensuali con il principio consensualistico!!!
Si fermi l’attenzione, ora, sulla norma dedicata ai contratti ad efficacia reale: l’effetto reale riguarda il trasferimento della proprietà solo se la cosa è determinata (inconcepibile se la cosa è generica). Se il contratto ha per oggetto il trasferimento di una cosa determinata solo in base al genere, il contratto non può avere una efficacia reale. Io dico: compro una Fiat 500 bianca. Il venditore è d’accordo. Sembra che il contratto ci sia: non è vero, in quanto la cosa individuata è troppo generica.
Primo punto: le cose specifiche sono le cose che le parti hanno individuato PRECISAMENTE. La Fiat 500 bianca con targa EZ…allora è cosa determinata. La Fiat 500 bianca è indeterminata.

Art. 1378: trasferimento di cosa determinata solo nel genere. In tali contratti la individuazione della cosa (trasforma la cosa da generica a determinata) è ulteriore attività indispensabile. Tizio ordina a Caio 100.000 barili di petrolio: Tizio ne diventa proprietario nel momento in cui Caio li consegna al vettore che li porterà a Tizio. L’esempio più tipico è il momento in cui il concessionario invita il compratore a prendere visione dell’auto che ha ordinato: è questa l’auto ordinata? Sì? Bene, questa è, civilisticamente parlando, l’individuazione del bene oggetto di compravendita.  

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