Forma ad
probationem: il mancato rispetto non comporta nullità in caso di non rispetto
del requisito di forma. È una regola che non tocca il problema di validità o
meno del contratto, o sul piano dei mezzi di prova che le parti possono usare
per i contenuti del contratto. Quando si richiede la forma scritta, ciò che
succede nel caso di non rispetto, è che vi sono dei limiti per poter provare un
giudizio una simile fattispecie. Si possono utilizzare solamente le confessioni
e il giuramento: non si possono usare né la testimonianza né le presunzioni.
Questi sono i 4 mezzi di prova disciplinati dal codice civile. Questi mezzi di
prova non sono precostituiti, sono mezzi di prova raccolti durante il processo
civile.
A tal
proposito ci torna utile l’articolo 2725: bisogna sottolineare che il contratto
deve essere provato per iscritto, salvo la prova per testimoni, prevista solo
quando il contraente ha, senza sua colpa, perduto il documento che gli forniva
la prova. È esclusa parallelamente anche la prova per presunzione (che viaggia
parallela alla testimonianza). Se la legge prescrive una determinata forma,
restano soltanto gli ultimi due mezzi di prova: confessione e giuramento. I
casi in cui la legge prevede una determinata forma sono pochi: 1888 (contratto
di assicurazione: una parte si assume l’obbligo di versare una determinata
somma di denaro, il premio, e l’altra parte assicura una copertura della
fattispecie assicurata). Se tale contratto non è per iscritto, si potrà provare
per confessione o giuramento. Altro esempio riguarda il contratto di
transazione (art. 1967): è un contratto con cui due parti prevengono o pongono
fine ad una lite fra di loro. La lite è data dalla pretesa di una persona,
smentita dall’altra. Facendosi reciproche concessioni, le due parti pongono
fine alla lite; esse possono anche PREVENIRE una lite. La lite è risolta da un
accordo dalle parti, caratterizzato da reciproche concessioni, elemento
qualificante la transazione. Ciascuna delle parti rinuncia a qualcosa della sua
pretesa: nessuno dei due ottiene quello che desiderava, ma la convenienza
ritenuta prevalente da entrambe le parti è quella di arrestare un procedimento
giudiziario. Questa è un’attività molto laboriosa e difficile per un avvocato.
Entrambe le parti devono uscirne scontente, in sostanza. La transazione è un
contratto per il quale la legge prevede una forma scritta (art. 1350, punto
12). La forma è un requisito, nel contratto di transazione, di validità.
Si vede
un’ulteriore intersezione di regole sulla forma e regole sulla prova. Quando si
parla di forma si fa riferimento ad un requisito di un contratto; quando si
parla di prova, si fa riferimento ad un requisito valido per prova in giudizio.
Ma quali sono
gli altri singoli mezzi di prova?
TESTIMONIANZA
Il testimone è
un soggetto terzo rispetto alle parti che risponde a domande che gli vengono
rivolte dai legali delle parti, raccontando ciò che sa su fatti che sa
riguardanti le controversie. Le norme per ascoltare i testimoni sono contenute
nel codice di procedura civile. Nel codice civile sono contenute alcune regole
che riguardano la possibilità o meno di provare il contratto per testimoni. La
testimonianza è una prova significativa perché il testimone non è attore né
convenuto: è un estraneo. Si deve ritenere che il testimone racconti la verità,
non avendo interessi nella causa. Il testimone è un soggetto che dovrebbe dire
la verità: il giudice valuterà l’attendibilità di tale testimone (se costui è
più vicino all’attore o al convenuto). Le norme sulla testimonianza contenute
nel codice civile si basano sulla esigenza di valutare la maggiore o minore
attendibilità di una testimonianza (art. 116 cod. proced. Civile), valutate con
prudenza dal giudice. Si faccia riferimento agli articolo 2721 e seguenti.
L’anacronismo
del 2721 si è presentato sin dai primi anni di vita del codice civile (2,58€).
Tuttavia, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per circostante ben
precise, contenute nell’articolo anzidetto. La norma che dice che non si
possono ammettere testimoni per valori superiori a 2,58€ deve avere un senso:
il codice ha fissato un tetto per risolvere l’incertezza se un contratto possa
verosimilmente essere stato stipulato oralmente o per iscritto.
Abbiamo poi
altri due articoli: 2722-2723. Nel contratto scritto si è stabilito il prezzo
di una cosa per 100, ma in realtà una delle parti afferma che ci si era messi
d’accordo per 90 (questo ultimo accordo è orale e modifica lo scritto). La
legge si chiede: posso chiamare un terzo a testimoniare il secondo accordo? “La
prova per testimoni (ex articolo 2722) non è ammessa se ha per oggetto patti
aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la
stipulazione è stata anteriore o contemporanea.” Se prima di fare il documento
ci si era messi d’accordo per la somma dovuta, NON si può ammettere la prova
per testimoni. Se è DOPO la stesura del documento, la autorità giudiziaria può
ammetterla. La ragione di queste diverse regole è ancora una volta una ragione
di verosimiglianza: non è pensabile, dice il legislatore, che le parti
accordate per modificare i patti destinati a modificare il documento, non si
siano adoperate per modificare il documento stesso.
Altra regola
per la testimonianza è contenuta nel 2724: la prova per testimoni è ammessa
quando vi è un qualunque scritto costituente prova (se Tizio stipula con Caio
un contratto orale per la fornitura di tot materiale, e Tizio poi scrive a Caio
dicendo che si è fornito già altrove, ciò costituisce prova di un contratto
preesistente orale).
La
testimonianza è ammessa quando il contraente è nell’impossibilità materiale o
morale di procurarsi prova scritta.
La
testimonianza è ammessa quando il contraente ha senza sua colpa perduto il
documento che gli forniva la prova.
Lo stesso vale
per i contratti ad substantiam ex articolo 2725.
CONFESSIONE
Art. 2730:
dichiarazione che una parte fa di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli
all’altra parte. La testimonianza è resa da un terzo, mentre la confessione
arriva da una delle parti. La prova della verità del fatto si ha se il fatto
dichiarato è sfavorevole alla parte che lo dichiara vero: questa è una piena
prova, ha valore legale, il giudice non ha nessuna possibilità di valutare la
prova. Nel caso di confessione stragiudiziale (al di fuori del processo) il
giudice valuta liberamente la prova, a meno che (ex articolo 2735) la prova
confessoria venga fatta all’altra parte del processo. La dichiarazione
solitamente viene condita con fatti ulteriori, che hanno effetto di privare di
rilevanza il fatto confessato (art. 2734). Di fronte ad una dichiarazione come
“IO SONO DEBITORE”, l’altra parte ha l’obbligo di contestare i fatti ad essa
aggiunti: se non lo fa, il giudice è costretto a considerare piena prova nella
loro integrità le dichiarazioni. L’avvocato deve stare molto attento a
contestare immediatamente le dichiarazioni: ignorare questa norma può inficiare
sulla verità dei fatti.
Vi è poi
l’articolo 2733: la confessione fa prova legale. La confessione è un fatto vero
nella verità processuale: per confessare occorre avere la capacità di agire per
trasferire il diritto cui si riferisce la confessione.
Nessun commento:
Posta un commento