venerdì 15 maggio 2015

28^ LEZIONE DI DIRITTO PRIVATO.

Art. 1173 – 1320 -- > obbligazioni. In quest’opera di interpretazione della disciplina dell’obbligazione, si può rinvenire molto influsso del diritto romano. Un debitore è tenuto ad una prestazione nei confronti del creditore. Il debitore deve tenere un certo comportamento a favore del creditore: questo comportamento può essere il più vario (dare, fare, non fare): solitamente il comportamento può essere attivo o passivo (azione o omissione). Ogni regola dedicata alla obbligazione si spiega come il rapporto obbligatorio serva alla soddisfazione di un determinato interesse individuale. Il ruolo di interesse del creditore è centrale nella comprensione e nello studio dell’obbligazione. Per capire questo ruolo dell’interesse del creditore, ci si deve basare proprio sugli articoli sopra citati. Accade normalmente che il compratore paghi spontaneamente: può anche non succedere.
L’obbligazione è proprio lo strumento giuridico con il quale il creditore vede soddisfatto il suo interesse, anche se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione promessa.
L’interesse del creditore è ciò a cui l’obbligazione mira. Questo ci fa capire come il rapporto obbligatorio sia un rapporto temporaneo e quindi sia un rapporto che ha senso e che esiste sino al momento in cui la posizione del creditore viene meno per l’adempimento. Soddisfatto l’interesse del creditore che aveva diritto a ricevere ciò che effettivamente riceve, viene meno il rapporto giuridico tra debitore e creditore.
Il ruolo fondamentale dell’interesse del creditore emerge con chiarezza nella norma dell’articolo 1174: l’interesse del creditore rispetto al quale la prestazione è funzionale ad un interesse patrimoniale e non. L’articolo ci dice qualcosa di più: la prestazione oggetto dell’obbligazione è il comportamento (attivo od omissivo) dovuto dal debitore, suscettibile di valutazione economica. Ciò significa che il rapporto fra i soggetti non è una obbligazione: solo se c’è una valutabilità economica della prestazione allora la relazione giuridica può essere valutata come prestazione. Il discorso non è meramente classificatorio: la qualificazione del rapporto ha delle conseguenze pratiche significative (alla obbligazione il codice dedica più di 150 norme).
Se la prestazione consiste nella fornitura di un bene o un servizio per i quali esiste un mercato, questo significa che la prestazione è a carattere patrimoniale. Questo fornisce un criterio identificativo piuttosto specifico (prendiamo come esempio l’articolo 143, il quale elenca un serie di obblighi in ambito matrimoniale).
L’articolo 1174 ci fornisce una rivendicazione degli elementi che connotano un rapporto obbligatorio: questi elementi DEVONO essere presenti perché un rapporto sia qualificabile come OBBLIGAZIONE.
Peraltro c’è da dire che questa nozione di obbligazione è una nozione che in tempi più recenti è andata evolvendosi. Ci si è resi conto che l’obbligazione non è soltanto il dovere di un debitore di eseguire una prestazione patrimoniale per soddisfare un suo interesse di tipo patrimoniale. Questa più completa nozione emerge dal codice nella norma successiva (art. 1175) laddove si dice che il creditore e il debitore si devono comportare secondo correttezza. Il concetto di correttezza è estremamente ampio e generale: è un’altra di quelle già citate clausole generali presenti nel codice civile.
Questo dovere di correttezza riguarda anche il creditore: nel rapporto obbligatorio ci sono degli obblighi per il debitore e per il creditore. Per capire quali siano questi obblighi occorre ritornare agli interessi in gioco: da un lato c’è l’interesse del creditore (patrimoniale o meno) che rappresenta il faro dell’obbligazione (strumento giuridico grazie al quale è possibile una completa e perfetta soddisfazione del creditore stesso: la soddisfazione deve essere completa). Vi è anche un interesse del debitore: è l’interesse che il rapporto giuridico si estingua nel momento in cui il creditore sarà soddisfatto.
Quando si parla del debitore che non è più tale, si parla di debitore LIBERATO. Si vuole quindi istituire un registro dei soggetti debitori per fornire un’idea all’altro contraente della QUALITA’ della persona con cui sta contrattando. La soddisfazione deve essere completa.
Dovere di tenere comportamenti che non ostacolino (o non rendano più gravoso) l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore [anche il creditore ha dei doveri]. Ci vogliono anche dei doveri di protezione. L’obbligazione è un FASCIO DI RAPPORTI (fatta da un dovere primario di prestazione e da una serie di obblighi comportamentali).
Questi rapporti obbligatori nascono da varie fonti, elencate all’articolo 1173, il quale afferma che le obbligazioni nascono o da contratto, o da fatto illecito o da qualunque atto o fatto idonei a produrre obbligazioni.
FATTO ILLECITO
Responsabilità civile è una responsabilità risarcitoria: il diritto privato si occupa del risarcimento del danno. Questo ha la conseguenza di risarcire il danno: tutti i fatti illeciti sono fonti di obbligazione. La responsabilità penale, invece, è la ricerca della punizione del comportamento illecito. I sistemi di responsabilità sono diversi: le due responsabilità possono essere responsabilità che nascono da uno stesso comportamento. Un comportamento umano può essere sanzionato penalmente e un illecito civile. In questi casi il soggetto autore del fatto illecito sarà sottoposto a doppia logica. Fonte di obbligazione di RISARCIRE IL DANNO.
ALTRI ATTI O FATTI
Il matrimonio è un atto fonte di obbligazione. Un contratto nullo è un fatto fonte di obbligazione (contratto di compravendita di immobile stipulato oralmente): il venditore è tenuto (giuridicamente) a restituire il denaro al compratore in quanto non vi è debito.
Articoli 1176 e seguenti: adempimento delle obbligazioni (norme che vanno osservate per ottenere un corretto adempimento).
Il debitore deve adempiere con diligenza. Qual è la differenza rispetto alla correttezza?
La correttezza aggiunge il dovere di compiere una prestazione principale delle prestazioni ulteriori.

La diligenza, invece, guarda alla qualità della esecuzione delle prestazione. Deve tenere la diligenza del buon padre di famiglia (il debitore deve tenere un comportamento basato su un modello standard…

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